Commerciante cade su un cumulo di foglie e chiede la condanna dei proprietari dell’appartamento soprastante da dove sarebbe caduto il fogliame.

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 luglio 2016, n. 32529)

Ritenuto in fatto

1. II Giudice di Pace di Lanciano ha dichiarato F.F.P. e T.R. colpevoli del reato di lesioni colpose commesso ai danni di P. G. in Lanciano il 6 luglio 2009, perché, in concorso tra loro, per colpa e negligenza facevano cadere dal loro balcone di casa foglie e rifiuti vari, che finivano nello spazio condominiale sottostante, dove G.P., mentre camminava, scivolava rovinando a terra, riportando lesioni guaribili in giorni 15.

2. Il Tribunale di Lanciano con la sentenza impugnata ha assolto gli imputati dal reato ad essi ascritto con la formula perché il fatto non sussiste, revocando la condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile ed alla rifusione delle spese di difesa di quest’ultima.

2.1. In sintesi il Tribunale ha ritenuto che, quand’anche fosse stata negligente la condotta posta in essere dagli imputati, mancava comunque il nesso causale tra detta condotta e l’evento lesivo in contestazione.

3. G.P., già costituitosi parte civile, ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza, deducendo:

– violazione dell’art. 192 c.p.p. laddove il Tribunale: aveva ritenuto che i precedenti scritti dell’amministratore non costituivano indizi; non aveva considerato che lui, subito dopo il fatto, aveva ripulito la strada dai residui viscidi (che, a suo dire, avevano cagionato la sua caduta), al solo fine di evitare che altri potessero cadere (e, dunque, il suo non era stato un comportamento anomalo, come invece affermato in sentenza); aveva ritenuto immotivatamente inattendibili sia lui, che si era costituito parte civile sia i testi indicati dalla pubblica accusa; aveva riformato la sentenza del giudice di primo grado, che si caratterizzerebbe per una motivazione lineare e specifica, con una motivazione rafforzata, nel caso di specie non sussistente;

– violazione dell’art. 590 c.p., laddove il Tribunale: aveva affermato che l’evento si era verificato per la condotta tenuta dalla persona offesa, che avrebbe potuto prevederlo; mentre avrebbe dovuto porsi nella diversa prospettiva volta a stabilire se, nel caso in cui l’agente avesse gettato i rifiuti nell’apposito sacchetto, l’evento non si sarebbe verificato.

3. In vista dell’odierna udienza è pervenuta memoria presentata dal difensore di F.F.P. e T.R., nella quale si chiede il rigetto dei ricorso e la conferma della impugnata sentenza.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.

Il ricorrente deduce vizio di motivazione, ma dimentica che detto vizio è deducibile in sede di legittimità esclusivamente quando la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria, nel senso che non consente l’agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisone in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero nel senso che impedisce, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull’affidabilità dell’esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti.

Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale il Tribunale di Lanciano – dopo aver ricordato il fatto, come emerso ad esito della istruzione dibattimentale svolta davanti al Giudice di Pace di Lanciano – è pervenuto con congrua motivazione e facendo buona applicazione di principi affermati da questa Corte, ad un giudizio di assoluzione degli imputati.

Precisamente, era accaduto che il giorno 6 luglio 2009 P. G., mentre si accingeva ad aprire la saracinesca del locale commerciale, condotto dalla moglie Del Prete Graziella, al piano terra della palazzina condominiale, sita in viale Cappuccini n. 114 di Lanciano, abitata da F.F.P. e da T.R., era scivolato sui dei residui di foglie ed acqua caduti dal balcone sovrastante l’ingresso del predetto esercizio, così riportando una distorsione al ginocchio sinistro con prognosi di guarigione di 55 giorni e postumi permanenti pari al 7/8 %.

Il Tribunale di Lanciano, nel ripercorrere i fatti, per come emersi dalle acquisite risultanze processuali, dopo aver premesso che lo spazio ove è accaduto il fatto non appartiene al condominio di residenza degli imputati (ragion per cui non sussisteva nella specie alcuna violazione del regolamento condominiale), ha rilevato che la deposizione resa dalla persona offesa G.P., parte civile ed odierno ricorrente, andava valutata rigorosamente, provenendo da persona che aveva in corso varie denunce penali e controversie civili nei confronti degli imputati F.F.P. e T.R..

In coerenza dei suddetto criterio di valutazione della testimonianza della persona offesa, peraltro del tutto coerente a consolidati principi affermati da questa Corte, ha messo in evidenza alcuni elementi che gettavano ombre sull’attendibilità della persona offesa:

a) il fatto che il P. in querela nulla aveva riferito sull’avvenuta rimozione dei residui, mentre, in sede di esame era emerso – cosa ritenuta in sé anomala – che egli, prima dell’arrivo della polizia, e benchè dolorante, aveva modificato lo stato dei luoghi, senza scattare nessuna fotografia della «ampia coltre composta da residui di piante, fiori ed altro», che, a suo dire, aveva provocato la sua caduta;

b) il fatto che la teste Del Prete Graziella, contrariamente a quanto riferito dalla teste Nasuti Stefania, aveva riferito che era stata quest’ultima a rimuovere il fogliame prima dell’arrivo della volante per timore che qualcuno potesse cadere;

c) il fatto che né la persona offesa e neppure le due dipendenti della società dello stesso (Nasuti Stefania e Nasuti Krisztina), presenti all’episodio, avevano riferito al personale di pg intervenuto nell’immediatezza le conseguenze che sarebbero state provocate dalla caduta dei residui di fogliame;

d) il fatto che il Parizzi, nell’immediatezza dei fatto, aveva riferito al personale di pg intervenuto soltanto la questione relativa al getto dei residui vegetali dal balcone, mentre nulla aveva riferito sulle conseguenze che lamentava (e per le quali si sarebbe recato in ospedale il giorno successivo);

e) il fatto che il Parizzi aveva notato a terra i residui di piante e di acqua, a suo dire fatti cadere dal balcone, ragion per cui avrebbe potuto agevolmente evitare l’evento usando l’ordinaria diligenza, aggirando l’area, senza camminarci sopra.

Sulla base dei rilievi di cui sopra, coerenti con giurisprudenza di questa Corte, anche puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, il Tribunale di Lanciano ha ritenuto che, a tutto voler concedere, quand’anche fosse ritenuta provata la condotta colpevole degli imputati, non potrebbe comunque dirsi provato il nesso causale tra detta (eventuale) condotta colposa e l’evento lesivo occorso.

Cosi operando, il Giudice di appello ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di non confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso argomentativo che, non presentando aporie di ordine logico, risulta immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità.

Essendo manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende, non risultando elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.