Concorso di persone nel reato: anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 20 aprile 2018, n. 17913).

(Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 20 aprile 2018, n. 17913)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 10/03/2016 dalla Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Filippi Paola, che ha richiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di abuso d’ufficio, ed il rigetto dei ricorsi nel resto;

udito per i ricorrenti l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 10/03/2016, la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara, il 31/07/2013, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati di reati di molestie, violenza privata e abuso d’ufficio.

1.1 Secondo l’ipotesi accusatoria, il (OMISSIS) – docente di “discipline pittoriche” presso l’Istituto d’Arte “(OMISSIS)” di (OMISSIS) – aveva:

– durante le lezioni, accarezzato i capelli di tre ragazze della classe (OMISSIS), ponendosi alle spalle delle giovani e massaggiando loro il collo o la schiena (condotta inizialmente qualificata ex articolo 609-bis c.p., poi derubricata nella contravvenzione di cui all’articolo 600 c.p.);

– rivolto alle allieve espressioni di valenza sessuale, anche in occasione delle esercitazioni di disegno (comportamenti che si assumevano integrare la suddetta contravvenzione ex articolo 660);

– costretto una studentessa, che aveva disegnato un rossetto e si era poi vista annotare dal docente, sul medesimo foglio, che in quel modo si rappresentavano invece gli organi sessuali maschili, con tanto di disegno di un pene a mano dello stesso (OMISSIS), a sottoscrivere una dichiarazione attestante a chi ella aveva poi consegnato il foglio in questione (episodio del (OMISSIS), qualificato come violenza privata);

– omesso di astenersi in occasione degli scrutini del primo quadrimestre relativi alla (OMISSIS), proponendo nella circostanza di assegnare la votazione di “6” in condotta a una diversa allieva che, sul foglio del suddetto disegno, aveva scritto l’epiteto di “pervertito” (rivolto a lui);

– violato altresi’ l’obbligo di astensione, in presenza di un proprio interesse, sollecitando gli alunni della classe a sottoscrivere una dichiarazione attestante la sua correttezza dopo avere appreso di un esposto presentato a suo carico a causa delle molestie di cui sopra (episodio, al pari di quello indicato al punto precedente, ritenuto integrare il delitto sanzionato dall’articolo 323 c.p.).

Alla (OMISSIS), moglie del (OMISSIS) ed a sua volta insegnante presso lo stesso istituto (preposta al laboratorio di pittura), veniva contestato il concorso con il marito nel fatto occorso il (OMISSIS): entrambi, stando ai rispettivi capi d’imputazione, avevano intimato piu’ volte alla ragazza di firmare la dichiarazione ricordata, anche urlando al cospetto di tutta la classe.

La declaratoria di penale responsabilità dei due coniugi da parte del Tribunale, con riguardo all’addebito di cui all’articolo 610 c.p., trovava conferma nella decisione di appello, analogamente alla condanna del (OMISSIS) quanto all’abuso di ufficio commesso all’atto degli scrutini (l’imputato era stato assolto, invece, in ordine all’ipotizzata induzione degli studenti a firmare una dichiarazione compiacente); nel contempo, la Corte territoriale riformava la sentenza di primo grado rilevando l’estinzione per prescrizione delle presunte molestie.

1.2 La Corte bolognese dava atto che il procedimento traeva origine dalle confidenze che una professoressa dell’istituto ( (OMISSIS)) aveva raccolto da alcune allieve della classe anzidetta: la docente aveva infatti rappresentato di essere stata avvicinata dalle ragazze, le quali le avevano spiegato di avere dei problemi con il (OMISSIS), ad uso a comportamenti con allusioni sessuali, fino ad avere egli stesso tratteggiato il profilo di un fallo a mo’ di commento sul disegno di una ragazza ( (OMISSIS)).

Il foglio in questione, che presentava anche la scritta “pervertito” di cui l’altra studentessa (OMISSIS) aveva rivendicato essere autrice, era stato consegnato alla (OMISSIS) in quella stessa occasione, presente una seconda professoressa ( (OMISSIS)) che transitava nel corridoio e che la prima aveva inteso coinvolgere in virtu’ della delicatezza dell’accaduto.

Di li’ a qualche giorno, per l’esattezza il (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) venivano ricevute a colloquio dalla dirigente (OMISSIS), che tuttavia stigmatizzava le accuse rivolte al (OMISSIS) (a suo dire, tali da dover essere chiarite dalle allieve o dai loro genitori direttamente con il docente interessato).

La professoressa (OMISSIS) aveva poi riferito:

– di avere appreso che sabato (OMISSIS) (giorno in cui ella aveva goduto di riposo settimanale) la dirigente scolastica era intervenuta nella (OMISSIS) e aveva discusso con gli studenti cercando di far loro leggere in chiave scherzosa gli episodi segnalati, per poi indurli a firmare – presente il (OMISSIS) – una dichiarazione in tal senso;

– di avere saputo altresi’ che il (OMISSIS) il (OMISSIS), alla presenza della professoressa (OMISSIS), aveva preteso che (OMISSIS) dichiarasse per iscritto, su dettatura dell’imputato, che il foglio recante il disegno del rossetto era stato consegnato alla (OMISSIS) (la teste aveva appreso di tale episodio dal tutor (OMISSIS), che svolgeva attivita’ di sostegno nella medesima classe);

– che il (OMISSIS), in occasione degli scrutini del primo quadrimestre, il professor (OMISSIS) – nella veste di coordinatore della (OMISSIS) – aveva proposto il “6” in condotta per la (OMISSIS), rappresentando che la ragazza gli aveva dato del “pervertito” (all’esito della discussione, alla studentessa era stata data la votazione di “7”);

– di aver visto in segreteria, nei giorni successivi, una petizione disponibile per la firma, organizzata da alcuni studenti piu’ grandi a sostegno del (OMISSIS), che tuttavia – al pari della moglie e della dirigente – aveva dichiarato di esserne all’oscuro.

1.3 Sulla base di tale ricostruzione, di fatto riscontrata dalle dichiarazioni di altri testimoni, la Corte di appello affrontava quindi i temi della configurabilita’ dei delitti di abuso d’ufficio e di violenza privata nelle condotte sopra evidenziate.

Quanto al primo, i giudici bolognesi spiegavano che il (OMISSIS), “nell’esercizio del proprio ufficio, ha omesso di astenersi durante la votazione che avrebbe deciso la valutazione della condotta all’alunna (OMISSIS), in presenza di un proprio interesse, che consisteva nell’assegnare alla stessa un voto molto basso (6) con chiari intenti punitivi”, giacche’ “momento di sostanziale “ritorsione” operato dall’insegnante per soddisfare/replicare al presunto torto subito dalla discente (…).

Quella vicenda sfociava o sarebbe sfociata in un procedimento penale e/o disciplinare, e la ratifica di un voto assimilabile a forte censura dell’operato dell’alunna (il 6 in condotta) avrebbe di contro legittimato l’operato del (OMISSIS)”.

La Corte territoriale riteneva “altresi’ certamente integrato il “danno ingiusto” richiesto dalla norma, che pure puo’ essere individuato nella media voti “abbassata”, con curriculum scolastico “piu’ negativo” e non afferente alle reali risposte scolastiche della ragazza. Per non sottacere del pregiudizio di immagine verso la famiglia ed i compagni di classe.

Non sono assentibili le rimostranze della difesa, la quale sostiene che l’imputato non avrebbe comunque potuto astenersi in quanto elemento fondamentale di un organo perfetto – il consiglio di classe – che delibera all’unanimità e con la necessaria presenza di tutti i suoi componenti. Se e’ chiaro che questo principio risulta dalla lettera della norma ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 1990, articolo 4, comma 1, nel caso di specie deve osservarsi che detta norma amministrativa ha come ratio quella di impedire una votazione non corrispondente ai numeri globali dell’intero collegio, ove depauperata da un voto di uno o più professori, di “astensione” su quel certo punto in discussione.

Può dirsi, comunque, che ci si trova dinanzi ad un caso eccezionale (non ordinario) di assoluta evidenza: la presenza di un procedimento penale o disciplinare a carico del professore e’ chiaramente elemento sufficiente per obbligare lo stesso ad astenersi da ogni valutazione rientrante nell’oggetto dell’indagine (…).

La sola presenza dell’odierno imputato al consiglio di classe ha indubbiamente posto gli altri docenti in una situazione di “disagio” e condizionamento verso il docente proponente, per il solo fatto che prendere qualsiasi posizione, alla presenza del collega, avrebbe comunque creato attriti ed imbarazzi sul posto di lavoro comune”.

Ad avviso della Corte di appello, “non e’ assolutamente sostenibile che il (OMISSIS) non fosse a conoscenza di tale situazione: la classe in questione era nello scompiglio totale da giorni e in quel periodo tutto l’istituto non parlava d’altro, tesi che trova conforto nel dato oggettivo che anche alunni di altre classi si erano organizzati con petizioni e raccolte di firme a sostegno del (OMISSIS)”.

In ordine al merito di quella valutazione, la sentenza chiariva che “il solo fatto che la (OMISSIS) fosse un’alunna “chiacchierina” e a volte disattenta, rilievo (…) basato sui soli tre mesi iniziali dell’anno scolastico, avrebbe giustificato un “8” o a tutto voler concedere un “7”, non sicuramente un “6” in condotta, valutazioni queste che ricadono nella comune esperienza”: in proposito, la Corte precisava che un voto siffatto “e’ stigmatizzante e ha un’indubbia connotazione negativa, tanto che raramente viene assegnato se non in presenza di motivazioni gravissime, come una sospensione, note disciplinari, fatti gravi commessi dall’alunno che hanno avuto ripercussioni sul normale svolgimento delle lezioni, ecc.”.

Con riguardo all’addebito di cui all’articolo 610 c.p., i giudici di secondo grado osservavano che “l’allieva (OMISSIS) non ha potuto determinarsi liberamente, perche’ i due professori le intimavano di sottoscrivere una dichiarazione scritta contro la sua volonta’.

L’elemento soggettivo e’ il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di coartare la volontà altrui, e ciò e’ pienamente provato dal fatto che i due docenti abbiano dovuto insistere per far scrivere alla (OMISSIS) quella dichiarazione, anche perché era noto a tutti che il disegno era stato consegnato alla professoressa (OMISSIS), quindi quella dichiarazione era palesemente inutile ai suoi occhi (…).

Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) attuavano la condotta di costrizione nei confronti della minore con violenza, abusando della loro autorità di docenti, e precisamente attraverso urla e toni visibilmente alterati, tali da provocare una crisi di pianto della ragazza, che altrimenti sarebbe stata assolutamente ingiustificata o comunque non spiegabile e tanto meno spiegata.

Non e’ rilevante che il teste (OMISSIS) abbia affermato che la (OMISSIS) si fosse limitata ad assistere alla scena non proferendo parola alcuna, in quanto la sola presenza della stessa (che dava man forte al (OMISSIS)) risulta intimidatoria unita a quella del marito, considerata la posizione rivestita dalla coppia, entrambi professori dell’alunna (OMISSIS), la quale ha obbedito in lacrime evidentemente temendo ritorsioni dei due insegnanti”.

2. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone ricorso per cassazione, con atto unico curato nell’interesse di entrambi gli assistiti, il comune difensore del (OMISSIS) e della (OMISSIS).

2.1 Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 323 c.p., facendo presente che il delitto di abuso d’ufficio non potrebbe dirsi ravvisabile gia’ per difetto dell’elemento materiale.

La tesi difensiva, muovendo dal presupposto che la mera violazione di un ipotizzato dovere di astensione non puo’ automaticamente implicare l’ingiustizia dell’evento, e’ che all’alunna (OMISSIS) venne attribuito un voto basso in condotta a causa di una sua “condotta disattenta, vivace e “chiacchierina”, come emerso dalla deposizione di altri testimoni: quella valutazione, pari comunque a “7” e non a “6”, fu dunque dovuta al comportamento tenuto in classe dalla studentessa, non invece al fatto che avesse dato del “pervertito” al professor (OMISSIS).

Il voto, in definitiva, costitui’ il risultato di una verifica collegiale appropriata e corretta, cui si pervenne non accogliendo la proposta del docente coordinatore, oltre a non poter determinare ex se (trattandosi di valutazione piu’ che sufficiente) alcun pregiudizio, ne’ rischi di eventuale bocciatura.

2.2 Ancora a proposito del contestato abuso d’ufficio, la difesa deduce la manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata, laddove si legge testualmente che la condotta della (OMISSIS) avrebbe potuto al massimo giustificare una valutazione pari a “7”, giammai a “6”: i giudici di appello, tuttavia, non sembrano avvedersi che proprio quella fu la valutazione attribuita alla ragazza.

Le argomentazioni della Corte territoriale risultano poi smentite anche a proposito del presunto condizionamento che la sola presenza dell’imputato avrebbe determinato in capo ai colleghi: gli altri professori escussi chiarirono infatti che in ordine al voto de quo si sviluppo’ un dibattito del tutto normale, nel corso del quale la proposta del (OMISSIS) non fu accolta; la stessa (OMISSIS) riferì che, semmai, a porre in essere una forma di condizionamento fu la dirigente scolastica.

2.3 Il terzo motivo di ricorso afferisce quindi alla ritenuta impossibilita’ di intendere configurabile il reato in esame anche sul piano dell’elemento soggettivo.

Non potrebbe dirsi provato, in proposito, che il (OMISSIS) fosse consapevole del dovere di astenersi, a fronte del chiaro dettato normativo secondo cui il consiglio di classe deve intendersi un organo collegiale perfetto (altri colleghi dell’imputato, del resto, dichiararono che in sede di scrutinio non e’ consentita alcuna astensione).

In ipotesi, ove ad uno studente si addebitasse un comportamento scorretto nei riguardi di un insegnante, suscettibile di conseguenze negative sul voto in condotta, nessuno richiederebbe a quel docente di non partecipare alla deliberazione. Altrettanto non dimostrato e’ il presunto intento ritorsivo del ricorrente, in danno della studentessa: egli aveva registrato un episodio indicativo della scorrettezza dell’allieva, limitandosi poi a proporre che il consiglio di classe ne tenesse conto (per fini, dunque, non gia’ di rivalsa personale ma di carattere educativo).

Nulla e’ emerso, peraltro, circa altri elementi indicativi di un atteggiamento malevolo del (OMISSIS) verso la (OMISSIS), come ad esempio insufficienze arbitrariamente assegnate nella materia da lui curata o rimproveri altrettanto ingiustificati.

Soprattutto, la Corte di appello incorre in un palese errore di valutazione delle risultanze istruttorie nel dare per scontato che l’imputato fosse a conoscenza di iniziative disciplinari a suo carico, e che per tale ragione intendesse precostituirsi argomenti per giustificare il proprio operato: al contrario, le emergenze processuali chiariscono che egli apprese dell’esistenza di un procedimento un mese piu’ tardi, quando venne a conoscenza della raccolta di firme attivata per sostenerlo, se non addirittura a fine marzo (apprendendolo dalla stampa).

2.4 In ordine al residuo delitto ex articolo 610 c.p., il difensore di entrambi gli imputati lamenta erronea applicazione della norma incriminatrice e travisamento della prova.

Al fine di sostenere l’insussistenza del reato, vuoi sul piano dell’elemento oggettivo che in punto di dolo, la difesa evidenzia che la versione della (OMISSIS) sul carattere violento e minaccioso della condotta del (OMISSIS) non trovo’ conferma nelle dichiarazioni degli altri testimoni escussi.

Si legge nel ricorso che “il teste (OMISSIS) ha dichiarato che il professor (OMISSIS) utilizzo’ un tono sostenuto (non ha parlato di grida o pugni sul tavolo, o scagliamenti violenti di fogli) per chiedere all’allieva di giustificare il mancato possesso di un elaborato che, non dimentichiamolo, era un compito in classe, un documento ufficiale da utilizzarsi per la valutazione della studentessa.

Quanto alla reazione della (OMISSIS), vista in lacrime dal (OMISSIS) mentre si sedeva al banco, non appare tanto inspiegabile, ove si pensi che piu’ di un teste ha riferito che la stessa aveva pianto in piu’ occasioni in aula”. In definitiva, “salvo voler dilatare il significato della parola “violenza” sino a snaturarlo, risulta impossibile concepire una condotta violenta nel mero utilizzo di un tono autorevole, peraltro non fine a se stesso ma diretto ad ottenere la compilazione della giustificazione per il mancato possesso di un compito in classe”.

La testimonianza del tutor appare dunque travisata dai giudici di merito, visto che il (OMISSIS):

– non parlo’ di grida od espressioni violente;

– preciso’ che la ragazza redasse e firmo’ lo scritto di suo pugno, lo consegno’ e soltanto dopo (una volta tornata a sedere al proprio posto) inizio’ a piangere per ragioni non meglio chiarite.

Altrettanto arbitrario e’ il rilievo della Corte territoriale, secondo cui la circostanza dell’avvenuta consegna del disegno alla professoressa (OMISSIS) sarebbe stata nota a tutti: la pronuncia non chiarisce da dove dovrebbe trarsi tale certezza.

2.5 Con l’ultimo motivo, nell’interesse della (OMISSIS), la difesa deduce la violazione dell’articolo 110 c.p., non essendo stato illustrato quale minimo contributo avrebbe fornito l’imputata alla (ove ipotizzabile) condotta illecita del marito.

L’assunto di cui alla rubrica (la ricorrente avrebbe intimato piu’ volte alla (OMISSIS) di firmare, urlando al cospetto dell’intera classe) non e’ stato in alcun modo provato dall’istruttoria dibattimentale, ne’ risulta evidenziato se e come la professoressa (OMISSIS) pote’ rafforzare con la sola presenza fisica l’eventuale comportamento contra ius del collega/coniuge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, relativamente alla posizione del (OMISSIS), e’ solo in parte fondato; non puo’ trovare accoglimento, invece, l’impugnazione presentata nell’interesse della (OMISSIS).

2. In ordine alla ricostruzione complessiva della vicenda, segnatamente al fine di comprendere in quale contesto i due imputati assunsero le condotte loro ascritte, va innanzi tutto disattesa l’argomentazione difensiva secondo cui il (OMISSIS) fosse sostanzialmente all’oscuro di possibili iniziative disciplinari a suo carico, sia il (OMISSIS) (quando, insieme alla moglie, chiese alla (OMISSIS) di redigere lo scritto su dove si trovasse il disegno del rossetto) sia il successivo (OMISSIS) (all’atto degli scrutini).

Infatti, a documentare per tabulas la piena consapevolezza, in capo agli imputati, di quel che stava accadendo sono le parole degli stessi ricorrenti, come riportate – e non contestate nell’atto di impugnazione oggi in esame – nel corpo della sentenza di primo grado.

Come si legge a pag. 13 della motivazione della pronuncia del Tribunale, il (OMISSIS) aveva “dichiarato che il giorno (OMISSIS) fu convocato dalla preside (OMISSIS): questa gli riferiva che le era stato mostrato un disegno con un pene enorme realizzato con un pennarello blu, e chiedeva spiegazioni; egli escludeva di aver disegnato lui quell’oggetto (…) ma assicurava che avrebbe chiarito la questione con la classe.

Sopraggiungeva in quel frangente una telefonata per cui il prevenuto usciva dall’ufficio (…); quando rientrava, la preside lo informava che un gruppo di insegnanti, tra cui la (OMISSIS), lo voleva denunciare”. Ergo, il (OMISSIS), vale a dire lo stesso giorno in cui la professoressa (OMISSIS) aveva avuto un colloquio con la dirigente, l’imputato seppe gia’ cosa bolliva in pentola.

Non solo: ad esserne chiaramente al corrente fu anche la (OMISSIS), stando a quel che parimenti risulta dalla decisione dei primi giudici, a pag. 14.

L’imputata, come ivi rappresentato, aveva riferito che “il (OMISSIS), essendosi in prossimita’ della chiusura del quadrimestre, controllo’ i lavori dei vari studenti in ordine alfabetico. La (OMISSIS) non aveva il proprio bozzetto e si giustificava dicendo che l’aveva preso la professoressa (OMISSIS); l’imputata le chiedeva pertanto – serenamente e come di prassi – una piccola dichiarazione scritta in proposito, da conservare nel proprio registro (…1. In seguito, in data (OMISSIS) arrivava a scuola il Maresciallo (OMISSIS), che chiedeva dove fosse il foglio che era stato fatto firmare a (OMISSIS). La (OMISSIS) non riusciva a capire a quale foglio i Carabinieri si riferissero; una volta capito, lo cercava e consegnava una fotocopia che aveva conservato a casa.

L’originale lo aveva portato a casa come sua prassi e poi consegnato all’Avv. (OMISSIS), cui si erano rivolti dopo che (OMISSIS), nel corso dell’incontro del (OMISSIS) con la preside, aveva appreso che la (OMISSIS) lo voleva denunciare”.

Ne deriva, con assoluta certezza, che la dirigente dell’istituto espose al (OMISSIS) i verosimili e gia’ manifestati intendimenti della collega, in termini tali da portare i due coniugi, appena quattro giorni dopo, a procurarsi uno scritto di pugno della studentessa (OMISSIS): cio’ non al fine di documentare come mai un compito in classe non si trovasse dove doveva essere, ma piuttosto per disporre di un atto utile a fini difensivi.

Un atto, guarda caso, non da conservare presso l’istituto in uno schedario od in un armadietto, ma addirittura da far avere in originale al proprio avvocato, salvo conservarne – a casa, non a scuola – una fotocopia da esibire agli inquirenti, non prima di avere, all’evidenza, fatto finta di non comprendere quel che i Carabinieri stessero cercando.

La lettura della sentenza di primo grado fa emergere altresi’ che il (OMISSIS) – stando al racconto della (OMISSIS), di cui a pag. 12 – la dirigente si reco’ presso la classe per cercare di minimizzare l’accaduto, ed in quel frangente sopraggiunse anche l’imputato, il quale disse “che la (OMISSIS) lo aveva denunciato per molestie sessuali e che per questo egli sarebbe finito in galera”.

Quanto al (OMISSIS), fu ancora la (OMISSIS) a dire, in occasione degli scrutini, che “della cosa” (intendendo il disegno sul foglio con la scritta “pervertito”) si sarebbe occupato il Tribunale, ma nel frattempo la (OMISSIS) meritava un voto basso in condotta, a causa dell’insulto rivolto all’insegnante: lo sostenne la (OMISSIS), trovando conferma nelle dichiarazioni della professoressa (OMISSIS) (pag. 23 della sentenza del Tribunale).

Oltre a riferire di essere rimasta sorpresa della proposta di un 6 in condotta per la (OMISSIS), visto che la ragazza aveva di norma un comportamento abbastanza corretto, la docente ricordo’ che la dirigente disse che “della questione si stava gia’ occupando la magistratura, per cui non era il caso di entrare nel merito”.

Tutto cio’ accadde in presenza del (OMISSIS), il cui difensore – oltre a non smentire la versione offerta dai propri assistiti – non ha neppure cercato di confutare, sotto i profili appena illustrati, le dichiarazioni della (OMISSIS), della (OMISSIS) o della (OMISSIS), ne’ i termini con cui le stesse vengono sintetizzate nella sentenza di primo grado.

Tanto premesso, risulta dunque pacifico che il (OMISSIS) e la (OMISSIS) non intesero affatto recuperare in piena tranquillita’ l’elaborato di un compito in classe andato a finire chissa’ dove; ne’, in occasione degli scrutini, il primo volle porre in risalto – per fisiologici fini educativi – il comportamento scorretto di un’alunna.

3. Muovendo l’analisi, in ordine cronologico, dagli accadimenti del (OMISSIS), deve ritenersi che le doglianze difensive siano destituite di fondamento.

I due imputati, lungi dal voler porre rimedio ad una momentanea carenza documentale quanto alla conservazione degli elaborati della classe, imposero alla (OMISSIS) di scrivere una dichiarazione utile alle ragioni del (OMISSIS) nel procedimento disciplinare che, con ogni verosimiglianza, egli avrebbe dovuto affrontare.

Dichiarazione dalla quale, in ogni caso, sarebbe emersa una realta’ nota a tutti: da un lato, il primo colloquio della professoressa (OMISSIS) con le alunne della (OMISSIS) era avvenuto con la partecipazione di piu’ ragazze e di una seconda docente, con gli ovvi commenti che ne poterono derivare e la conseguente diffusione della notizia che l’elaborato in questione era stato consegnato alla (OMISSIS); dall’altro, e soprattutto, il (OMISSIS) aveva saputo dalla dirigente che il disegno del rossetto e del fallo le era stato esibito direttamente, ed a farlo non poteva essere stata altri se non la suddetta (OMISSIS) (che, a dire della stessa (OMISSIS) in quel medesimo contesto, aveva manifestato l’intenzione di denunciare il collega).

Che poi si tratto’ di pugni sul tavolo, grida, fogli lanciati in aria (come sostenuto dalla (OMISSIS)), ovvero di “tono sostenuto” (come avrebbe dichiarato il (OMISSIS), il che comunque non confligge con la versione della ragazza), appare del tutto irrilevante, ai fini della configurabilita’ del delitto di violenza privata.

Quel tono sopra le righe, di cui comunque il tutor diede contezza, fu tale da indurre la studentessa a determinarsi come non avrebbe voluto, disponendosi a scrivere quel che le veniva richiesto in uno stato di innegabile metus (a fronte della contemporanea presenza di due insegnanti e del ruolo attivo di entrambi, assunto nell’occasione: non va trascurato che, secondo il (OMISSIS), a parlare fu il solo (OMISSIS), ma e’ la stessa (OMISSIS) a sostenere il contrario, pur volendo offrire immagini di assoluta e non credibile serenità).

Ne’ puo’ seriamente sostenersi che le lacrime della (OMISSIS) trovarono causa in chissà quale fragilità di carattere dovuta a fattori diversi, visto che il contesto fu pacificamente unitari.

Quanto al ruolo della (OMISSIS), detto della ricostruzione della vicenda che ella stessa espone, va ricordato che “in tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del reato puo’ essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza” (Cass., Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv 257979).

E, nella circostanza, la presenza dell’imputata non fu solo idonea a consentire che le richieste del (OMISSIS) acquisissero una maggiore autorevolezza, dato il piu’ o meno tacito assenso di una sua collega, ma soprattutto ad incidere in misura ancor piu’ significativa sulle possibilita’ della persona offesa – appena 15enne – di resistere alla limitazione della propria liberta’ morale, nel timore di ripercussioni negative che le sarebbero derivate da due docenti, piuttosto che da uno solo.

4. In ordine al delitto di abuso d’ufficio, deve ribadirsi che la configurabilita’ o meno di un dovere di astensione del (OMISSIS) deve inquadrarsi alla luce della piu’ volte sottolineata premessa: egli non era semplicemente il membro di un organo collegiale perfetto, tale da poter assumere atti formali alla necessaria presenza di tutti i suoi componenti, ma anche un membro che sapeva di essere sottoposto a procedimenti disciplinari, od almeno immaginava a ragion veduta che cio’ sarebbe inevitabilmente accaduto di li’ a poco.

Deve ritenersi, pertanto, che egli fosse necessariamente gravato da un obbligo di astensione. Non già perché, quale protagonista di un episodio suscettibile di valutazione nei riguardi di una studentessa, egli non potesse dire la propria, al limite per riferirne doverosamente ai colleghi; ma, appunto in relazione alla specifica iniziativa da lui intrapresa in occasione degli scrutini de quibus, con tanto di proposta di un inusitato e certamente rarissimo “6” in condotta, perché l’obiettivo del (OMISSIS) era quello di strumentalizzare l’operato del consiglio, al fine di ottenere un deliberato utile alle sue ragioni.

Del resto, se e’ vero che in un collegio perfetto tutti debbono poter esprimere le proprie valutazioni, senza che nessuno si assenti, in un consiglio di docenti l’esigenza della partecipazione riguarda il contributo specifico del singolo professore nella disciplina di competenza, che altrimenti verrebbe a mancare. In altre parole, un conto e’ l’impossibilita’ di omettere il voto di matematica o italiano, laddove l’unico a poterlo esprimere e’ l’insegnante di quella materia; ben altro e’ il voto concernente la condotta dello studente, su cui tutti possono interloquire senza pretese di esclusivita’.

Altrettanto chiara e’ l’ingiustizia dell’evento che il (OMISSIS) si prefigurava di ottenere, proponendo il voto di “6”. Stante la sorpresa suscitata negli altri colleghi (come la sopra menzionata (OMISSIS)), potrebbe financo ritenersi che anche il “7” fu ingiustificato e concretamente motivato dall’episodio del disegno, al di la’ del riferimento di alcuni professori alla tendenza della (OMISSIS) a disturbare le lezioni: per fatto notorio, in vero, un voto del genere – men che meno un “6” – non si da’ a chi e’ genericamente poco disciplinato, soprattutto se sulla base di un’esperienza limitata a pochi mesi dopo l’inizio di un nuovo percorso scolastico.

Ad ogni modo, il capo d’imputazione riguarda un abuso di ufficio che si sarebbe consumato attraverso la proposta di assegnazione del “6”, senza tenere conto di quale valutazione fu effettivamente riservata alla studentessa; ed e’ la motivazione della sentenza impugnata, in parte qua, a rivelare profili di manifesta illogicita’ laddove si reputa perfezionato il delitto in esame pur ammettendo che, al più, la (OMISSIS) avrebbe potuto meritare una valutazione di “7” (che fu, pero’, quella effettivamente a lei attribuita).

Cosi’ argomentando, non puo’ che sfuggire il necessario elemento di ingiustizia del danno che ne sarebbe derivato per la ragazza, visto che la rubrica non imputa neppure al (OMISSIS) di avere, con una proposta ancor piu’ negativa, inciso al punto di assegnare alla giovane un voto inferiore a quello che sarebbe stato corretto darle.

Occorre dunque prendere atto che, secondo la stessa ricostruzione in fatto dei giudici di merito, l’imputato non condiziono’ gli altri scrutinanti sino a far loro esprimere una valutazione piu’ bassa di quella che sarebbe stata conforme al rendimento ed alla condotta della studentessa: egli, piu’ semplicemente, si adopero’ affinche’ la (OMISSIS) ottenesse un voto gravemente ingiusto ma non vi riusci’, dato che il collegio si espresse in termini diversi senza accogliere la sua proposta.

Il fatto, in definitiva, potrebbe assurgere solo a tentativo di abuso d’ufficio, ipotesi criminosa certamente configurabile all’esito della riforma del delitto ex articolo 323 c.p., oggi disegnato quale fattispecie di reato di danno e non piu’ di pericolo (v. Cass., Sez. VI, n. 26617 del 01/04/2009, Masella, Rv 244465, secondo cui “e’ configurabile il tentativo di abuso d’ufficio qualora il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ponga in essere, in violazione di legge o di regolamento o del dovere di astensione, atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione di un danno ingiusto o di un vantaggio patrimoniale ingiusto”).

La sentenza in epigrafe deve pertanto annullarsi con riguardo al capo ora indicato, invitandosi il giudice del rinvio alla verifica della eventuale ricorrenza degli estremi di una condotta rilevante ex articoli 56 e 323 c.p. e alla conseguente, altrettanto eventuale, rideterminazione della pena.

Deve, invece atto del passaggio in giudicato della declaratoria di penale responsabilità degli imputati in relazione all’addebito di violenza privata.

5. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.

Il rigetto integrale del ricorso della (OMISSIS) ne comporta la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Considerata la peculiarità della fattispecie, riguardante reati commessi in danno di persone infradiciottenni, la Corte ritiene doveroso – ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52 – disporre l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dell’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), limitatamente al reato di cui all’articolo 323 c.p., con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Rigetta nel resto il ricorso di (OMISSIS).

Rigetta il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese del procedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.