Condanna dell’Iran e del Ministero per l’informazione e la sicurezza della Repubblica Islamica dell’Iran in solido con l’Ayatollah K. quale Guida Suprema della Repubblica Islamica, A.A.H.R. , ex Presidente della Repubblica, e A.F.K. , ex Ministro per l’informazione e la sicurezza, al pagamento della somma di 26.002.690,15 dollari USA a titolo di risarcimento dei danni, oltre a 225.000.000,00 dollari USA per danni punitivi. No alla esecutività della sentenza in Italia.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 28 ottobre 2015, n. 21946)

Ritenuto in fatto

1. – Con atto di citazione notificato in data 16 agosto 2011, F.R. , F.G. , F.F. , F.I. , F.E.E. e F.S. M., quest’ultimo in proprio, quale erede legittimo, e nella qualità di legale rappresentante del patrimonio della figlia F.A.M. , deceduta in (OMISSIS) , hanno adito la Corte d’appello di Roma al fine di ottenere, contro la Repubblica Islamica dell’Iran e il Ministero dell’informazione e della sicurezza dell’Iran, il riconoscimento e la declaratoria di esecutività in Italia della sentenza n. 97-396 (RCL) emessa in data 11 marzo 1998 dalla United States District Court for the District of Columbia.

1.1. – Detta sentenza ha ad oggetto la condanna della Repubblica Islamica dell’Iran e del Ministero per l’informazione e la sicurezza della Repubblica Islamica dell’Iran (in solido con l’Ayatollah K. quale Guida Suprema della Repubblica Islamica, A.A.H.R. , ex Presidente della Repubblica, e A.F.K. , ex Ministro per l’informazione e la sicurezza), al pagamento della somma di 26.002.690,15 dollari USA a titolo di risarcimento dei danni, oltre a 225.000.000,00 dollari USA per danni punitivi, in favore di F.R. , F.G. , F.F. , F.I. , F.E.E. e F.S. M., quali congiunti di F.A.M. , cittadina americana di religione ebraica deceduta in (OMISSIS) a seguito di un attentato terroristico rivendicato dalla fazione (…) della Jihad Islamica Palestinese (nota con il nome di Hamas).

La sentenza ha accertato: che il 9 aprile 1995 A.M. , volendo raggiungere la comunità di (…) sul Mar Mediterraneo, prendeva l’autobus (…) e alle ore 12.05 circa un terrorista kamikaze dirigeva il suo furgoncino carico di esplosivo contro l’autobus, provocando un’esplosione tale da distruggerlo; che la ragazza, gravemente ferita, veniva immediatamente trasportata all’ospedale di (…) ove subiva un’operazione neurochirurgica, ma qui decedeva poche ore dopo a causa delle gravissime lesioni craniche ed encefaliche riportate a seguito dell’attentato. La Corte statunitense ha ritenuto provato che detto attentato era stato portato a termine sotto la direzione della Repubblica Iraniana e dei suoi alti vertici, colpevoli di aver fornito risorse e supporto a (…).

1.2. – I medesimi attori avevano già adito nel 2004 la Corte d’appello di Roma al fine di ottenere il riconoscimento e l’esecutività di tale pronuncia in Italia. Con sentenza depositata il 14 giugno 2004 la Corte d’appello di Roma aveva riconosciuto la sentenza della Corte statunitense e ne aveva dichiarato l’esecutività, previa affermazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218; ma detta pronuncia venne successivamente cassata senza rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 14570 del 22 giugno 2007, essendo stato accertato un vizio di inesistenza della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di riconoscimento.

1.3. – Nel giudizio di delibazione nuovamente proposto si sono costituiti, resistendo ed eccependo la carenza di giurisdizione della Corte statunitense, la Repubblica Islamica dell’Iran e il Ministero dell’informazione e della sicurezza dell’Iran.

Nel procedimento è intervenuto, per il Governo italiano, il Ministero degli affari esteri, che ha richiamato il principio della immunità giurisdizionale degli Stati e della impignorabilità dei beni siti nel territorio italiano e appartenenti a Stato estero, chiedendo quindi il rigetto della istanza.

2. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica con deposito in cancelleria l’8 luglio 2013, ha rigettato la domanda di riconoscimento della esecutività della sentenza emessa dalla United States District Court (or the District of Columbia ed ha compensato le spese del giudizio.

2.1. – Quanto alla dedotta intempestività della eccezione di difetto di giurisdizione, la Corte d’appello ha rilevato che il difetto di giurisdizione non poteva essere sollevato dinanzi al giudice americano, in quanto la normativa interna statunitense in materia di immunità giurisdizionale degli Stati sovrani – il Foreign Soverelgn Immunities Act (FSIA) – previsto una eccezione al principio generale della immunità giurisdizionale degli Stati per le richieste di risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito quando la domanda sia avanzata da cittadini statunitensi e lo Stato convenuto sia stato designato sostenitore del terrorismo con atto del Governo statunitense.

2.2. – Nel merito, la Corte di Roma ha ritenuto che non sussistono i presupposti per la richiesta delibazione, in ragione del principio di immunità giurisdizionale applicabile allo Stato convenuto.

A tale riguardo, la Corte d’appello ha rilevato che nel nostro ordinamento è applicabile, in virtù del rinvio operato dall’art. 10 della Costituzione, la norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero.

Tale principio – ricorda la Corte distrettuale – è stato ribadito dalla legge 14 gennaio 2013, n. 5, con la quale l’Italia ha dato “piena ed intera esecuzione” alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni fatta a New York il 2 dicembre 2004, la quale, all’art. 5, sotto la rubrica Immunità degli Stati, prevede che “Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell’immunità giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, secondo le disposizioni della Convenzione”.

La medesima Convenzione prevede anche, all’art. 12, che “Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un’azione di riparazione pecuniaria in caso di decesso o di lesione dell’integrità fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene tangibile, dovuti a un atto o a un’omissione presumibilmente attribuibile allo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell’altro Stato e se l’autore dell’atto o dell’omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si è prodotto l’atto o l’omissione”.

Di talché – osserva la Corte di Roma – la deroga all’immunità giurisdizionale è stata prevista solo per il caso in cui il fatto illecito sia stato commesso nel territorio dello Stato “giudicante”.

Poiché tuttavia la Convenzione non ha efficacia retroattiva, occorre fare riferimento – ha osservato la Corte d’appello – al solo principio di diritto internazionale consuetudinario.

Richiamato l’orientamento espresso nella giurisprudenza della Corte di cassazione, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 11 marzo 2004, n. 5044, in relazione a procedimenti promossi nei confronti della Repubblica Federale di Germania da cittadini italiani per il risarcimento dei danni subiti per essere stati deportati a seguito dell’occupazione nazista in Italia, e per il riconoscimento in Italia di sentenze straniere sulla stessa materia, la Corte d’appello ha ricordato che la Corte internazionale di giustizia, con sentenza in data 3 febbraio 2012, ha rilevato che, in tali vicende, lo Stato italiano ha mancato di riconoscere l’immunità, riconosciuta dal diritto internazionale, ad un altro Stato sovrano come la Germania per violazioni del diritto internazionale umanitario, sottolineando in particolare che l’esame della prassi internazionale, della giurisprudenza delle Corti (internazionali e supreme) e dei comportamenti degli Stati non conforta la test secondo la quale il diritto all’immunità sarebbe condizionato alla gravità dell’atto di cui lo Stato è accusato o al carattere inderogabile della norma che detto Stato avrebbe violato, e che non è configurabile alcun conflitto tra norma consuetudinaria internazionale che riconosce agli Stati l’immunità dalla giurisdizione e le norme di ius cogens, posto che queste due categorie di norme si ricollegano a profili diversi (quelle che regolano l’immunità dello Stato sono di natura procedurale e si limitano a stabilire se i giudici di uno Stato siano autorizzati ad esercitare la loro giurisdizione verso un altro Stato).

Rilevato che, per effetto della sentenza della Corte internazionale di giustizia, con riguardo al riconoscimento dell’exequatur, il giudice deve chiedersi se, ove fosse stato adito nel merito per una questione identica a quella decisa, avrebbe o meno dovuto accordare l’immunità, la Corte d’appello ha osservato come nel sistema del diritto internazionale non esista una norma che limiti l’immunità degli Stati a fronte di una violazione grave dello ius cogens.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello Rosalyn F. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, con atto notificato l’8 ed il 9 aprile 2014, sulla base di un motivo.

La Repubblica Islamica dell’Iran e il Ministero dell’informazione e della sicurezza dell’Iran hanno resistito con controricorso.

Anche il Ministero degli affari esteri del Governo italiano ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza hanno depositato memorie i ricorrenti e il controricorrente Stato iraniano.

Considerato in diritto

1. – Con l’unico mezzo, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 64, comma 1, lett. a), della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dei principi di diritto internazionale relativi all’immunità giurisdizionale degli Stati, nonché degli artt. 5 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, resa esecutiva con la legge di autorizzazione all’adesione 14 gennaio 2013, n. 5, degli artt. 7 e 27 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo con la legge di autorizzazione alla ratifica 12 luglio 1999, n. 232, ed entrato in vigore il 1 luglio 2002, degli artt. 10, primo comma, e 11 della Costituzione nonché dei principi della giurisdizione universale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ..

1.1. – In primo luogo i ricorrenti invocano l’applicazione del principio, “fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità ed immotivatamente pretermesso dalla sentenza oggi impugnata”, per il quale non possono farsi valere per la prima volta dinanzi al giudice italiano vizi che, se tempestivamente dedotti avanti al giudice straniero, avrebbero potuto inficiare il giudizio. Sostengono i ricorrenti che il preteso vizio di carenza di giurisdizione secondo i principi tradizionalmente riconosciuti a livello internazionale avrebbe dovuto essere inizialmente sollevato dinanzi al giudice americano e, poi, eventualmente, essere riproposto in sede di riconoscimento della sentenza in Italia.

E fanno presente che, pur essendovi stata rituale notifica dell’atto introduttivo del giudizio americano, lo Stato iraniano non ha mai ritenuto di costituirsi nel procedimento dinanzi alla Corte statunitense, pretendendo di far valere soltanto nel giudizio di riconoscimento della sentenza in Italia vizi che invece dovevano essere rappresentati dinanzi al giudice straniero.

1.2. – In secondo luogo, ad avviso dei ricorrenti, la giurisdizione del giudice statunitense sarebbe correttamente radicata secondo i principi dell’ordinamento italiano, e non soltanto in base alla normativa statunitense del FSIA, alla luce del principio della imprescrittibilità e universalità della giurisdizione civile sui crimini internazionali, nel senso che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi.

Ad avviso dei ricorrenti, a fronte di crimini contro l’umanità (secondo la definizione di cui all’art. 7 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite), troverebbero applicazione i principi di giurisdizione universale e di esclusione assoluta di ogni immunità degli Stati esteri in caso di commissione degli stessi. I ricorrenti richiamano, in proposito, l’art. 30 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art. 27 dello statuto della Corte penale internazionale; e invocano l’applicazione dell’indirizzo formatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 11 marzo 2004, n. 5044. 

Inoltre, a prescindere dalla piena sussistenza del principio della universalità della giurisdizione per i crimini internazionali e contro l’umanità, i ricorrenti sostengono la compatibilità della giurisdizione americana con i criteri fissati dall’ordinamento italiano. Poiché infatti la fattispecie, essendo qualificabile come episodio di terrorismo, esula dall’ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, sarebbe applicabile l’ultima parte del comma 2 dell’art. 3 della legge n. 218 del 1995, e quindi la giurisdizione del giudice americano sarebbe configurabile in base al secondo comma dell’art. 18 cod. proc. civ..

La giurisdizione della Corte statunitense sussisterebbe in ogni caso anche ove fosse applicabile l’art. 5 della Convenzione di Bruxelles, relativo ai delitti o quasi delitti, dovendosi prendere in considerazione non solo l’evento morte, ma anche il danno immediato consistente nella sofferenza patita dai ricorrenti, tutti stretti congiunti della vittima, cittadini americani e residenti negli Stati Uniti nel momento in cui si è verificato l’attentato.

2. – Il motivo è infondato.

3. – Va in primo luogo escluso che l’eccezione di difetto di giurisdizione sia stata sollevata tardivamente.

Non è infatti qui applicabile il principio – già affermato da questa Corte con la sentenza 29 maggio 2003, n. 8588 – secondo cui in tema di riconoscimento di sentenze straniere, ai sensi della legge n. 218 del 1995, i vizi (tra cui il difetto di competenza giurisdizionale, secondo i principi propri dell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 64, comma 1, lett. a, della legge n. 218 del 1995) che, se tempestivamente dedotti avanti al giudice straniero, avrebbero inficiato il giudizio, non possono essere fatti valere, per la prima volta, davanti al giudice italiano.

All’applicazione di detto principio, invocato dai ricorrenti, è di ostacolo il rilievo che anche là dove i convenuti (la Repubblica Islamica dell’Iran e il Ministero dell’informazione e della sicurezza dell’Iran) avessero partecipato al giudizio dinanzi alla Corte distrettuale per il Distretto della Columbia, il difetto di giurisdizione del giudice statunitense non avrebbe potuto essere utilmente eccepito, in quanto l’immunità dalla giurisdizione dello Stato iraniano sarebbe stata rifiutata da quel giudice in ragione delle disposizioni di una normativa speciale di diritto interno del 1996, cioè la legge sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri (Foreign Sovereign Immunities Act – FSIA), che prevede sì una presunzione di immunità a favore degli Stati stranieri, ma con una eccezione (art. 1605 (a)(7)), applicabile retroattivamente, per le domande di danni materiali introdotte da cittadini americani vittime di atti di terrorismo commessi ai loro danni con il supporto di agenti di Stati, incluso l’Iran, indicati ufficialmente dagli Stati Uniti come sponsor del terrorismo.

Pertanto, ritualmente i convenuti, rimasti contumaci dinanzi alla Corte distrettuale per il Distretto della Columbia, hanno – per la prima volta in sede di riconoscimento della sentenza in Italia – sollevato l’eccezione di difetto di competenza giurisdizionale del giudice statunitense, secondo i principi propri del diritto italiano, ai sensi dell’art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218 del 1995.

4. – La Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda di riconoscimento fondandosi sulla sussistenza nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio operato dall’art. 10 della Costituzione, della norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare la giurisdizione civile sugli atti compiuti, iure imperii, da uno Stato straniero, qualunque sia il loro contenuto lesivo ed anche in ipotesi di crimini contro l’umanità. A tale conclusione la Corte territoriale è giunta richiamando la sentenza della Corte internazionale di giustizia 3 febbraio 2012 nel caso Germania c. Italia.

Questa ratio decidendi non è ulteriormente confermabile.

Vi osta la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, la quale ha affermato che l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti nell’esercizio dei poteri sovrani, riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario, non può valere ad escludere l’accesso alla giurisdizione di fronte ai giudici italiani, in relazione ad azioni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi dei diritti della persona umana, trattandosi di un principio qualificante il nostro sistema costituzionale italiano, saldamente ancorato alla tutela della dignità umana e dei diritti inviolabili e ai principi di pace e giustizia nelle relazioni internazionali.

Con la citata sentenza è stato sbarrato l’ingresso, nel nostro ordinamento, della norma consuetudinaria, limitatamente alla parte in cui estende l’immunità alle azioni di danni provocati da atti o comportamenti qualificabili come crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, in quanto tali estranei all’esercizio legittimo della potestà di governo. Ha chiarito infatti il Giudice delle leggi che “la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell’art. 10, primo comma, Cost. non comprende l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva”.

4.1. – Vero è che tale statuizione della Corte costituzionale è affidata ad una pronuncia, in questa parte, non di incostituzionalità, ma interpretativa di rigetto (di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione).

E tuttavia le Sezioni Unite ritengono di aderire al principio enunciato dalla quella sentenza (e ribadito dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 30 del 2015) secondo cui la parte della norma sull’immunità dalla giurisdizione civile che confligge con gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto.

Ciò per una duplicità di ragioni: sia per il vincolo (negativo) che deriva, per tutti i giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto resa dalla Corte costituzionale, consistente nell’imperativo di non applicare la norma ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale (Sez. Un., 16 dicembre 2013, n. 27986); sia perché la propugnata lettura adeguatrice – nello stimolare i giudici nazionali a contribuire all’emersione e al consolidamento di una diversa consuetudine internazionale basata su una operatività non illimitata o indiscriminata dell’immunità – trova rispondenza negli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, la quale più volte nel recente passato, proprio in tema di immunità dalla giurisdizione civile dello Stato estero, ha ritenuto prevalenti, sul dogma della sovranità, i principi e i diritti fondamentali che si riconnettono ai valori costitutivi della dignità umana (Sez. Un., 11 marzo 2004, n. 5044; Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 14199, n. 14201 e n. 14202; Sez. I, 20 maggio 2011, n. 11163).

5. – Pertanto, allo Stato convenuto non è applicabile il principio di immunità giurisdizionale là dove il risarcimento del danno sia stato chiesto ed accordato a seguito di un fatto terroristico annoverabile tra i crimini internazionali commessi in violazione dei diritti inviolabili dell’uomo.

L’immunità dello Stato estero, infatti, non è un diritto, ma una prerogativa che non può essere assicurata di fronte a delicta imperii, a crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.

E dalla sentenza statunitense oggetto del procedimento di delibazione si ricava che l’attentato terroristico che costò la vita ad F.A.M. è riconducibile tra i crimini contro l’umanità, essendosi trattato di un atto criminoso perpetrato nell’ambito di un attacco sistematico e consapevole della inerme popolazione civile, ispirato da ragioni di odio razziale, etnico, politico e religioso e gravemente pericoloso per la sicurezza e l’ordine internazionali.

6. – Tuttavia l’impugnata sentenza della Corte di Roma è conforme a diritto nel suo dispositivo.

6.1. – Occorre premettere, al riguardo, che, ai fini del riconoscimento della sentenza straniera, l’art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218 del 1995 richiede la presenza della competenza internazionale dei giudice straniero che ha pronunciato la sentenza, da valutarsi in base ai principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano. Ne consegue che non può essere riconosciuta la sentenza straniera allorché essa sia stata emanata all’esito di un procedimento fondato su criteri di giurisdizione previsti dall’ordinamento straniero, ma esorbitanti rispetto ai principi sulla delimitazione della giurisdizione deducibili dalla legge n. 218 del 1995, recante la disciplina del sistema italiano di diritto internazionale privato.

6.2. – Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 218 del 1995, “La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare i giudizio a norma dell’articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge”. Il comma 2 della stessa disposizione prevede: “La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nei campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza territoriale”.

Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (ordinanza 12 aprile 2012, n. 5765; ordinanza 23 luglio 2013, n. 17866; ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26937), al fine di determinare l’ambito della giurisdizione italiana alla stregua delle due distinte disposizioni di rinvio contenute nell’art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995, bisogna fare riferimento, per le materie non escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles dei 27 settembre 1968, nei confronti di soggetto convenuto non domiciliato, né residente, in Italia e non appartenente ad uno Stato contraente, ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II di tale Convenzione, essendo il rinvio ad essi destinato ad operare oltre la sfera dell’efficacia personale della medesima; mentre, per quelle escluse dal suo ambito applicativo, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti dai codice di procedura civile per la competenza per territorio.

6.3. – La fattispecie in esame esula dall’ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, perché atti come quelli che si trovano all’origine del danno lamentato dagli attori dinanzi ai giudici statunitensi, sebbene illeciti e lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, derivano da una manifestazione di pubblico imperio da parte dello Stato interessato nel momento in cui tali atti sono stati perpetrati. La Corte di giustizia ha infatti chiarito che la Convenzione non è applicabile alle controversie relative ad attività che costituiscono espressione della sovranità dei singoli Stati: nella “materia civile” non rientra la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri, senza che, sotto questo profilo, sia possibile operare una distinzione secondo la natura legale o meno di tali atti od omissioni (sentenza 15 febbraio 2007, causa C-292/05, Lechouritou e altri, la quale ha dichiarato che non ricade nel campo della Convenzione un’azione giudiziale promossa da persone fisiche in uno Stato contraente nei confronti di un altro Stato contraente e volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dagli aventi diritto delle vittime di azioni delle forze armate nell’ambito di operazioni di guerra sul territorio del primo Stato).

6.4. – Poiché la controversia in esame è esclusa dall’ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles, per stabilire se sussista o meno la giurisdizione occorre guardare, ai sensi dell’ultima parte del comma 2 dell’art. 3 della legge n. 218 del 1995, ai criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per la competenza per territorio.

L’applicazione di questi criteri di collegamento non permette di dare rilievo al foro degli attori, secondo la previsione, invocata dagli odierni ricorrenti, dell’art. 18, secondo comma, cod. proc. civ..

Il criterio del foro dell’attore riveste un carattere del tutto residuale rispetto a quelli indicati dagli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Ili, 18 marzo 1994, n. 2596); e poiché nella specie ad essere convenuto è uno Stato estero, soggetto di diritto internazionale, i criteri soggettivi di radicamento della competenza per territorio operano a condizione che nello Stato del foro lo Stato estero abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

6.5. – Nella specie, nessuno dei titoli di giurisdizione propri dell’ordinamento italiano secondo i principi sulla delimitazione della giurisdizione deducibili dall’art. 3, comma 2, ultima parte, della legge n. 218 del 1995 consentiva alla United States District Court for the District of Columbia di decidere la controversia sottoposta alla sua cognizione.

Ed infatti: (a) il titolo di giurisdizione alla base della decisione del giudice statunitense, fondato sulla nazionalità dell’attore secondo la disciplina interna del Foreign Sovereign Immunities Act, non è coerente con i criteri sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano; (b) i convenuti Repubblica Islamica dell’Iran e Ministero della sicurezza e dell’informazione dell’Iran non erano rappresentati negli Stati Uniti d’America, essendo le relazioni diplomatiche tra Iran e Stati Uniti venute meno dal 1979; (c) sia la condotta illecita (l’attentato terroristico) che l’evento dannoso (la morte di F.A.M. ) si sono interamente verificati al di fuori degli Stati Uniti, nel territorio di Gaza, e rispetto ad essi non è mai stata esercitata un’azione penale innanzi ad un giudice statunitense.

In particolare, non può darsi seguito alla tesi dei ricorrenti, secondo cui l’attribuzione della competenza ai giudici di uno Stato diverso da quello nel cui territorio sono localizzati sia il fatto generatore che la realizzazione dell’intero danno subito dalla vittima principale sarebbe giustificata dalla necessità di prendere in considerazione anche il danno consistente nella sofferenza patita dagli stressi congiunti della vittima, cittadini americani e residenti negli Stati Uniti nel momento in cui si è verificato l’attentato.

Una siffatta impostazione è preclusa dall’art. 20 cod. proc. civ.. Ai sensi di questa disposizione, infatti, il forum detteti va individuato nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si è verificato, e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva e pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l’evento (Sez. III, 20 settembre 2004, n. 18906). Il focus commissi delicti coincide dunque con il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata, non con il luogo in cui sono stati percepiti dalle vittime ulteriori gli effetti lesivi della condotta antigiuridica.

La nozione di “luogo in cui è sorta […] l’obbligazione”, in altri termini, non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in altro luogo.

E, quanto al luogo di adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, esso è quello del domicilio del debitore (art. 1182, ultimo comma, cod. civ.), non già quello del domicilio del creditore, riguardando il terzo comma dell’art. 1182 cod. civ. esclusivamente le obbligazioni aventi originariamente ad oggetto una somma di denaro (Sez. I, 5 ottobre 1957, n. 3626; Sez. III, 7 aprile 1995, n. 4057).

6.6. – La necessità di ricercare un titolo di giurisdizione conforme a quello dell’ordinamento italiano non può dirsi venuta meno per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014.

Ad avviso del Collegio, da tale pronuncia – che non ha creato alcun criterio di collegamento giurisdizionale nuovo – deriva, non il riconoscimento di un principio di giurisdizione civile universale per le azioni risarcitorie da delicta imperii, ma l’inoperatività della norma consuetudinaria sull’immunità dalla giurisdizione civile in presenza di domande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla commissione, nel territorio dello Stato del foro, di crimini di guerra e contro l’umanità.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, il giudice – sem-preché gli sia attribuita la competenza giurisdizionale secondo un titolo valido per il nostro ordinamento – non può negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

Del resto, il principio della territorialità dell’illecito e della giurisdizione civile è alla base dell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (non ancora entrata in vigore, non essendo ancora stato depositato il prescritto numero di strumenti di ratifica o di adesione, e tuttavia già capace di svolgere una funzione ausiliaria sul piano ermeneutico): norma prevedente una deroga al principio dell’immunità, nelle controversie aventi ad oggetto fatti illeciti imputabili allo Stato straniero, ma a condizione che l’atto o l’omissione si stano “prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell’altro Stato” ove venga instaurata la lite e sempre che il loro autore materiale fosse “presente su tale territorio nel momento in cui si è prodotto l’atto o l’omissione”.

7. – Il ricorso va pertanto rigettato, perché la Corte distrettuale statunitense che ha pronunciato la sentenza di cui è chiesto Yexequatur non poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giuri-sdizionale propri dell’ordinamento italiano, dovendosi correggere nei sensi esposti, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., la motivazione della impugnata sentenza della Corte d’appello di Roma.

8. – La novità e la complessità delle questioni, unite all’evoluzione del quadro di riferimento, giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

9. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.