Conducente di una volante provoca un incidente stradale. Nessuna responsabilità. Va provato il disprezzo delle norme sulla circolazione (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza 15 aprile 2019, n. 51).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Sigg. Magistrati:

Dott. Cinthia PINOTTI – Presidente

Dott. Walter BERRUTI – Consigliere relatore

Dott. Cristiano BALDI – Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 20684, instaurato con atto di citazione della Procura regionale del 18 ottobre 2018 nei confronti di:

A. N., nato a OMISSIS, in data OMISSIS (C.F. OMISSIS), e residente in OMISSIS, Via OMISSIS, non costituito in giudizio.

Uditi, alla pubblica udienza del 21 febbraio 2019, con l’assistenza del Segretario Sig. R.P., il Magistrato relatore Dott. Walter Berruti e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Dott. M.V., come da verbale.

Esaminati gli atti.

Svolgimento del processo

La Procura regionale ha convenuto in giudizio A. N., agente della Polizia di Stato, per il coinvolgimento in un incidente stradale alla guida dell’auto di servizio il 17 giugno 2016, avente la seguente dinamica: la volante veniva urtata nella parte posteriore sinistra da altro veicolo che viaggiava con medesima direzione di marcia; a seguito dell’impatto ed a causa del fondo stradale bagnato, la volante faceva un testacoda e veniva successivamente urtata nella fiancata sinistra da un terzo veicolo che sopraggiungeva.

L’inchiesta amministrativa, basata sulle dichiarazioni del conducente del terzo veicolo, secondo cui la volante viaggiava ad alta velocità ed aveva tagliato la strada alla vettura coinvolta nel primo impatto, e sui rilevi della polizia municipale successivamente intervenuta sul luogo del sinistro (per i quali le condizioni meteorologiche erano di sereno, l’illuminazione era artificiale sufficiente, la visibilità non era ostruita, il traffico era scarso, il fondo stradale risultava bagnato e munito di segnaletica verticale e orizzontale), addebitava la responsabilità al convenuto per grave negligenza ed imprudenza. Seguiva per tale fatto la sanzione disciplinare della pena pecuniaria.

L’incidente determinava la messa fuori uso dell’automezzo, che veniva valutato del valore di Euro 3.466,89.

La Procura chiede quindi la condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato in tale misura in favore del Ministero dell’Interno con accessori di legge.

Il convenuto non si è costituito in giudizio.

Nell’udienza di discussione il P.M. ha chiesto la declaratoria di contumacia e richiamato le conclusioni.

La causa è stata quindi trattenuta a decisione.

Considerato in diritto e motivi della decisione.

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, che non risulta costituito nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione, perfezionatasi per compiuta giacenza.

2. Nel merito va premesso che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. I App. n. 235/20159 e questa Sezione n. 197/2016) ha puntualizzato come la colpa grave necessaria per configurare, in occasione di incidenti stradali, la responsabilità amministrativa del conducente, non possa determinarsi con riferimento alla sole norme di circolazione stradale, ma consista in un comportamento gravemente imprudente o nell’inosservanza delle più comuni regole di attenzione, diligenza e cautela, cui sono comunque tenuti tutti i soggetti che guidano veicoli circolanti su aree pubbliche.

Tale qualificato elemento psicologico è stato rinvenuto “nel volontario comportamento finalizzato a porre in essere una condotta di guida spericolata, sprezzante delle prescrizioni imposte ed incurante delle altrui esigenze e possibilità di guida”, vale a dire così gravemente imprudente da essere “caratterizzato dall’assoluto disprezzo delle norme che disciplinano la circolazione o dalla grave inosservanza delle comuni regole di attenzione, diligenza e cautela (…)” (cfr. Sez. I App. cit.).

La colpa, in simili ipotesi, viene quindi correlata, non alla mera inosservanza delle norme del codice stradale, ancorché di notevole importanza, oppure a una qualsiasi manifestazione di negligenza, imprudenza o imperizia, bensì a una condotta pericolosa, che nel caso concreto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche della specifica attività professionale esercitata dall’agente pubblico, appaia in spregio delle basilari regole di prudenza e perciò atta a determinare, con elevato tasso di probabilità, la verificazione dell’evento dannoso.

Ciò posto, il Collegio, valutata la dinamica del sinistro, così come emerge dalla documentazione versata in giudizio e sinteticamente richiamata in fatto, ritiene non provata l’esistenza delle condizioni necessarie per la configurabilità della responsabilità amministrativa di cui alla domanda attorea a carico del convenuto.

A tal fine appare dirimente che l’addebito al convenuto si basi essenzialmente sulle dichiarazioni del conducente del terzo veicolo coinvolto nell’incidente, persona evidentemente non disinteressata, che la volante viaggiasse ad alta velocità ed avesse tagliato la strada al secondo veicolo.

Non vi sono testimoni del fatto e i successivi rilievi della polizia municipale nulla aggiungono per spiegare la dinamica del sinistro (cfr. doc. 3 prod. Proc.), né, tantomeno, per valutare la pericolosità della condotta asseritamente tenuta dall’A..

3. Conclusivamente, il convenuto va mandato assolto, non essendo provate le condizioni necessarie in questa sede per la configurabilità di una sua responsabilità amministrativa.

4. Nulla per le spese in mancanza di costituzione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, ASSOLVE da responsabilità A. N..

Nulla per le spese.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2019.