Confessa un furto sperando di ottenere le attenuanti generiche. La Cassazione gli nega tale beneficio perché era stato già individuato dalle telecamere di videosorveglianza.

(Corte di Cassazione, Sezione VII Penale, sentenza 28 dicembre 2017, n. 57329)

…, omissis …

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. G.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato commesso in Trapani il 18/1/2014.

2. Il difensore ricorrente deduce vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 61 n. 4 cod. pen..

2.1. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

4. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

5.1 La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

6. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando che non si ravvisassero elementi positivi atti a giustificare la concessione di simile beneficio, atteso che la confessione resa dall’imputato poco aggiunge rispetto al suo riconoscimento attraverso il sistema di videosorveglianza, e in ogni caso con riguardo ai precedenti penali anche specifici dell’odierno ricorrente ed alle modalità del fatto che denotano una professionalità negativa ed una professionalità dell’agire criminoso.

7. Il provvedimento impugnato, pertanto, appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

8. Analogamente, la Corte territoriale ha ritenuto, per quanto riguarda la chiesta applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., che non ne sussistessero i presupposti, considerata l’entità della somma sottratta (1000 euro).

8.1. In tal senso la pronuncia impugnata appare in linea con il costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (così Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241; conf. Sez. Un. n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 dicembre 2017.