Configurazione della responsabilità dei genitori in termini contrattuali da “contatto sociale” – Criteri di risarcimento del risarcimento del danno non patrimoniale.

(Corte di Cassazione Civile, sez. III, sentenza 12 giugno 2015, n. 12221)

A causa di un incidente occorso ad un minore, allorquando lo stesso nel tentativo di accedere alla toilette dell’autobus in cui era trasportato insieme ai genitori, aveva azionato la leva di apertura della porta del mezzo ed era stato risucchiato all’esterno, rovinando sull’asfalto e riportando gravissime lesioni, i genitori esercenti la potestà sul figlio, agivano in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni sofferti nei confronti del conducente, della proprietaria e della compagnia assicuratrice dell’autobus.

Il Tribunale rigettava le domande degli attori, individuando nei genitori del minore i soli responsabili dell’accaduto, per omessa vigilanza sul figlio.

La Corte di Appello riformava la sentenza, escludendo qualunque concorso colposo dei genitori del bambino e ascrivendo la responsabilità del sinistro alle condizioni di oggettiva pericolosità della maniglia della porta posteriore del mezzo e alla negligenza del conducente.

La Suprema Corte, valutate le istanze della compagnia assicuratrice conferma la sentenza della corte territoriale. In merito alla responsabilità dei genitori in ipotesi di danno da autolesione del figlio minore ritiene corretta la inapplicabilità degli artt. 2047 e 2048 c.c., al caso di specie.

Ripercorrendo consolidata giurisprudenza, per quanto attiene il risarcimento del danno non patrimoniale, afferma che la realtà socioeconomica nella quale vive il soggetto danneggiato da un fatto illecito ed in cui la somma da liquidare è presumibilmente destinata ad essere spesa è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano, atteso che si tratta di un elemento estraneo all’ambito dell’illecito e che -ove venisse considerato-determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento ed una lesione del principio di integralità del risarcimento.

Svolgimento del processo

C.I.V. e C.M., in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio I., agirono in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni sofferti a seguito di un sinistro avvenuto il (omissis) nei pressi di (omissis), allorquando il minore, intendendo accedere alla toilette dell’autobus in cui era trasportato insieme ai genitori, aveva azionato la leva di apertura della porta del mezzo ed era stato risucchiato all’esterno, rovinando sull’asfalto e riportando gravissime lesioni; a tal fine, convennero in giudizio B. F., la soc. Bozzoli Franco e C. s.n.c. e la Vittoria Assicurazioni s.p.a., nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria e assicuratrice dell’autobus.

Costituitasi in giudizio la sola Vittoria Assicurazioni, il Tribunale di Milano rigettò le domande degli attori, individuando nei genitori del minore i soli responsabili dell’accaduto (per omessa vigilanza sul figlio).

La Corte di Appello ha riformato la sentenza, escludendo qualunque concorso colposo dei genitori del bambino e ascrivendo la responsabilità del sinistro alle condizioni di oggettiva pericolosità della maniglia della porta posteriore del mezzo e alla negligenza del conducente: ha conseguentemente riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale futuro in favore del minore, nonchè il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dai genitori in conseguenza della gravità delle lesioni riportate dal figlio (e – quanto alla madre – anche in dipendenza della patologia psichica da cui era stata colpita a causa dell’accaduto) e il rimborso degli esborsi sostenuti per le cure occorse al minore.

Ha proposto ricorso per cassazione la Vittoria Assicurazioni s.p.a., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria; hanno resistito, a mezzo di unico controricorso, V.S.Y. e S.M. (così indicati secondo i nuovi criteri di translitterazione dal cirillico adottati dalla Federazione Russa), anche in rappresentanza del figlio minore, i quali hanno anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 2047 e 2048 c.c., in merito alla responsabilità dei genitori in ipotesi di danno da autolesione del figlio minore, correlato ai diritti della famiglia di cui agli artt. 29 e 30 Cost.”), la ricorrente afferma che, seppure sia vero che le norme degli artt. 2047 e 2048 c.c., “non sono applicabili nel caso di danni che l’incapace abbia causato a se stesso”, “è altrettanto vero… che… la responsabilità del sorvegliante-genitore va ricondotta non già all’ambito della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., bensì nell’ambito della responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c.”; assume che tra genitori e figli sussiste un “contatto sociale” che configura un “contratto di protezione”, con la conseguenza che, una volta che sia stato provato che il danno al minore “si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto,… sarà onere dei genitori dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile”, onere – questo – non assolto dagli interessati nel corso dei giudizi di merito.

1.1. Il motivo è inammissibile per almeno due ragioni.

A dispetto della rubrica, non deduce alcuna violazione degli artt. 2047 e 2048 c.c., da parte del giudice di appello, ed anzi da atto della correttezza dell’affermata inapplicabilità di tali norme al caso di specie; inoltre introduce una questione (quella della configurazione della responsabilità dei genitori in termini contrattuali da “contatto sociale”) che non è affrontata nella sentenza di merito, senza allegare di averla già proposta e indicare in quale atto lo abbia eventualmente fatto (cfr. Cass. n. 23675/2013).

2. Il secondo motivo insiste sullo stesso tema della responsabilità dei genitori, ma sotto il profilo della “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”: deduce la ricorrente che la necessità che il conducente prestasse la massima attenzione alla guida comportava che dovessero essere i genitori a vigilare sulla condotta del figlio.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto volto – nel complesso – a sostituire la valutazione del fatto proposta dalla ricorrente all’apprezzamento di merito compiuto dalla Corte, non inficiato – in sè – da vizi motivazionali.

3. Il terzo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., in merito al concorso colposo della vittima”) introduce il tema del concorso colposo del danneggiato: assume la ricorrente – per un verso – che “il sinistro al piccolo… è totalmente dipeso dalla mancata predisposizione, da parte dei genitori dello stesso, dei doveri riconnessi alla posizione c.d. di garanzia che grava in capo ai genitori di un minore di soli cinque anni”, nonchè – per altro verso – che il concorso colposo rilevante ex art. 1227 c.c., è configurabile anche in relazione al comportamento di un danneggiato che sia incapace di intendere e di volere.

3.1. Premesso che il tema del concorso del comportamento colposo del minore non risulta affrontato dalla sentenza impugnata, deve rilevarsi che neppure in questo caso la parte ricorrente ha fornito gli elementi necessari ad evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura.

4. Il quarto motivo deduce “error in iudicando in relazione ai criteri equitativi del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 360 c.p.c., n. 5”, e censura la sentenza per avere ritenuto di dover applicare i “parametri economici e di monetizzazione del danno vigenti in Italia” nella liquidazione del danno patito da soggetti residenti all’estero e – quindi – in un diverso contesto socio- economico.

4.1. Il motivo è infondato, atteso che la decisione della Corte territoriale è conforme ai più recenti approdi di legittimità che (superando il diverso orientamento espresso da Cass. n. 1637/2000) hanno affermato che la realtà socioeconomica nella quale vive il soggetto danneggiato da un fatto illecito ed in cui la somma da liquidare è presumibilmente destinata ad essere spesa è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano, atteso che si tratta di un elemento estraneo all’ambito dell’illecito e che -ove venisse considerato-determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento ed una lesione del principio di integralità del risarcimento (cfr. Cass. n. 7932/2012 e Cass. n. 24201/2014).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 8.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015.