Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni – Rifiuto di sottoscrizione con ritiro dell’atto – La consegna immediata di copia del verbale al trasgressore, da questi ritirata rifiutando di sottoscriverla, è da ritenersi atto equipollente alla notifica del verbale stesso. Dalla sua consegna inizia a decorrere il termine per la proposizione del ricorso (Corte di Cassazione Civile – Sezione III, Sentenza 9 gennaio 2014, n. 195).

Svolgimento del processo

1. Il 23 maggio del 2002 una pattuglia di Carabinieri della stazione di (OMISSIS) ((OMISSIS)) irrogò al sig. C. G. una sanzione amministrativa per eccesso di velocità, ai sensi dell’art. 141 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

2. Poichè la sanzione non venne pagata, l’agente per la riscossione (nella specie, la “(OMISSIS)” s.p.a.) notificò al sig. C. G. la cartella esattoriale n. (OMISSIS), avverso la quale l’intimato propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di (OMISSIS), luogo di sua residenza.

3. Il Giudice di pace di (OMISSIS), qualificata la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’ha accolta con sentenza n. 100.754 del 27 dicembre 2007, ritenendo inesistente il titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione.

4. La sentenza è stata impugnata dalla Prefettura di (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

Il sig. C. G. non si è difeso.

Motivo della decisione

1. Questione preliminari: l’integrità del litisconsorzio.

1.1. Risulta dalla sentenza impugnata che il sig. C. G. propose la propria domanda (qualificata dal giudice di pace come “opposizione all’esecuzione” ex art. 615 c.p.c.) nei confronti della Prefettura di (OMISSIS) e del concessionario del servizio di esazione, la (OMISSIS).

Non risulta, tuttavia, che il ricorso per cassazione sia stato notificato anche a quest’ultima società.

1.2. Non è purtroppo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, se al giudizio di opposizione a cartella esattoriale debba partecipare soltanto l’amministrazione per conto della quale venne irrogata la sanzione, oppure anche l’ente esattore che ha emesso la cartella oggetto del giudizio: talune decisioni, infatti, ritengono che l’esattore sia un litisconsorte necessario, in quanto l’eventuale annullamento della cartella inciderebbe sui rapporti tra l’ente impositore e quello che riscuote il tributo (Sez. 6-2, Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013, Rv. 626230); altre decisioni, all’opposto, ritengono che l’ente incaricato della riscossione non sia un litisconsorte necessario, in quanto mero adiectus solutionis causa ex aliis, Sez. 1, Sentenza n. 22617 del 20/10/2006 (Rv. 593140).

Nel presente giudizio, tuttavia, non è necessario prendere posizione su tale controversia: infatti, poichè per quanto si dirà più oltre il ricorso è manifestamente fondato, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della (OMISSIS) sarebbe del tutto inutile, dal momento che tale società nessun pregiudizio potrebbe mai subire per effetto della mancata partecipazione al giudizio di legittimità. E ciò in applicazione del principio, ormai consacrato dall’intervento delle Sezioni Unite, secondo cui il principio della ragionevole durata del processo rende superflua l’integrazione del contraddittorio nelle fasi di gravame, se l’impugnazione appaia prima facie infondata (così Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449).

2. Il terzo motivo di ricorso.

2.1. Deve essere esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2, il terzo dei motivi di ricorso proposti dalla Prefettura di (OMISSIS), perchè idoneo a definire il giudizio, in virtù del c.d. principio della “ragione più liquida” (già ripetutamente condiviso da questa Corte: tra le altre, da Sez. 3, Sentenza n. 11356 del 16/05/2006, Rv. 591349).

2.2. Col terzo motivo di ricorso la Prefettura di (OMISSIS) lamenta la violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone che il Giudice di pace, ritenendo che al sig. C. G. non fosse mai stato regolarmente notificato alcun titolo esecutivo prima della notifica della cartella esattoriale, non ha considerato che nel caso di specie l’infrazione venne contestata al trasgressore immediatamente, ed immediatamente gli fu consegnata copia del relativo verbale, che il sig. C. G. ritirò, rifiutandosi però di firmare.

La consegna immediata di copia del verbale al trasgressore, da questi ritirata rifiutando di sottoscriverla, doveva pertanto ritenersi atto equipollente alla notifica del verbale. Da tale consegna era quindi iniziato a decorrere il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, termine nella specie inutilmente spirato al momento di proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale.

2.3. Risulta dal verbale, allegato agli atti del giudizio di merito e direttamente esaminabile in questa sede in considerazione della natura del vizio denunciato dall’amministrazione, che il 23 maggio 2002, dopo la contestazione dell’infrazione, il sig. C. G. ritirò una copia del verbale, ma rifiutò di sottoscriverla.

Il ritiro immediato di una copia del verbale da parte del trasgressore equivale a notifica dello stesso, a nulla rilevando che chi ritira l’atto rifiuti di sottoscriverlo (Sez. 1, Sentenza n. 19025 del 29/09/2005, Rv. 585416). Dal 23 maggio 2002, pertanto, iniziò a decorrere per il sig. C. G. il termine di 30 giorni per il ricorso giurisdizionale, previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 205, nel testo vigente ratione temporis.

Ne consegue che il Giudice di pace, ritenendo che la notifica della cartella esattoriale non fosse mai stata preceduta da alcuna valida notifica del verbale, è effettivamente incorso nella violazione dell’art. 205 cit..

2.4. La sentenza deve pertanto essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, rigettando l’opposizione, in quanto proposta avverso una cartella emessa sulla base di un verbale ormai inoppugnabile.

3. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e art. 385 c.p.c., comma 2.

Non è luogo a provvedere su quelle del primo grado di giudizio, poichè in quella sede il Giudice di pace dichiarò nulla la costituzione in giudizio della Prefettura, e tale statuizione non è stata impugnata.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, visto l’art. 384 c.p.c., comma 2:

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dal sig. C.G. nei confronti della Prefettura di Rimini;

– condanna il sig. C.G. alla rifusione nei confronti della Prefettura di Rimini delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 1.800 (di cui 200 per spese).