Cosa è il decreto ingiuntivo e a cosa serve.

Il decreto ingiuntivo è il provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione (pagare una determinata somma o consegnare una determinata quantità di cose, ecc.), entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso termine potrà proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Ratio del procedimento per decreto ingiuntivo è quella di offrire al creditore uno strumento di tutela immediata che gli consenta di acquisire rapidamente un titolo per agire esecutivamente nei confronti del debitore, evitandogli così il pregiudizio derivante dai tempi più lunghi del giudizio ordinario per vedere accertato il proprio credito.

Il decreto ingiuntivo, emanato in assenza di contraddittorio fra le parti(inaudita altera parte), è un provvedimento a carattere esclusivamente documentale, che rappresenta l’esito conclusivo della fase monitoria del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c. (all’interno del libro IV “Dei procedimenti speciali“, Titolo I “Dei procedimenti sommari“).

Tale fase è seguita, nel caso di opposizione su iniziativa del debitore ingiunto, dall’apertura di un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena, durante il quale, si procede al compiuto accertamento della pretesa azionata. in contraddittorio con il debitore nei cui confronti il decreto è stato emesso.

I requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo

La tutela speciale accordata dal legislatore attraverso il procedimento per decreto ingiuntivo è soggetta a determinate condizioni e requisiti, inerenti la natura e l’oggetto della pretesa azionata, nonché alla esistenza di una prova scritta.

I requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo sono indicati dall’art. 633 c.p.c.(condizioni di ammissibilità), nel quale sono espressamente stabiliti gli elementi essenziali che possono dar luogo a tale tipo di tutela.

In primo luogo, il procedimento per ingiunzione è esperibile esclusivamente per la tutela di diritti di credito; in subordine, tali diritti di credito devono possedere uno specifico oggetto (una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili ovvero la consegna di una cosa mobile determinata); in terzo luogo, infine, ove il credito concerna una somma di denaro questa dovrà possedere il requisito della liquidità.

In presenza di queste condizioni, ex art. 633 c.p.c., il giudice competente, su domanda del creditore, pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

– se del diritto fatto valere viene data prova scritta;

– se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

– se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Il requisito della prova scritta

Affinché il giudice possa ritenere fondata la domanda ed emettere il decreto ingiuntivo, l’art. 633, comma 1, numero 1, c.p.c. dispone espressamente che chi lo richiede deve dare del suo credito prova scritta.

Ex art. 634 c.p.c. sono prove scritte idonee a norma dell’art. 1 dell’art. 633 c.p.c. “le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile“.

Secondo la giurisprudenza, la prova scritta richiesta dalla legge è quella che può trarsi in ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, da qualunque documento, meritevole di fede quanto ad autenticità, proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità anche se privo di efficacia probatoria assoluta (ad esempio, le fatture commerciali) (Cass. n. 13429/2000; n. 4234/1983; n. 845/1971). 

Se il credito è relativo a onorari di professionisti (per esempio i notai) i cui tariffari sono ufficialmente approvati (tramite l’iscrizione a ordini o albi), l’art. 636 c.p.c. prescrive che la domanda sia accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta dal ricorrente e corredata dal parere di conformità del competente ordine professionale di appartenenza (salvo se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie).

Ipotesi particolari di prova scritta sono i titoli di credito (in particolare la cambiale e l’assegno), richiamati dall’art. 642 c.p.c., ai fini dell’autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

L’ingiunzione, peraltro, può anche essere pronunciata nell’eventualità in cui il diritto sia connesso a una condizione o a una controprestazione: in questo caso, spetta al creditore ricorrente dimostrare che egli abbia svolto effettivamente tale prestazione.

La competenza a emettere il decreto ingiuntivo

La competenza ad emettere il decreto ingiuntivo è dettata dall’art. 637 c.p.c.,che al primo comma statuisce: “per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria“.

Quanto ai crediti previsti nel numero due dell’art. 633 c.p.c., il comma 2 dell’art. 637 c.p.c. stabilisce che la competenza è anche dell’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Avvocati o notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono (637, comma 3, c.p.c.).

L’accoglimento o il rigetto della domanda

Ex art. 638 c.p.c., la domanda per ottenere il decreto ingiuntivo si propone con ricorso contenente oltre all’indicazione delle parti, dell’oggetto, dei motivi della richiesta e delle conclusioni, anche l’indicazione delle prove che si producono, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del ricorrente.

Il ricorso è depositato in cancelleria unitamente all’allegazione di tutte le prove documentali comprovanti l’esistenza del credito.

Il giudice, valutato il ricorso e le prove, potrà decidere di sospendere la richiesta invitando il ricorrente a produrre ulteriore documentazione ovvero (se il ricorrente non risponde all’invito e non ritira il ricorso oppure in caso di domanda non accoglibile) di rigettarla, con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica comunque la riproposizione della domanda anche in via ordinaria (art. 640 c.p.c.).

Se esistono le condizioni previste nell’art. 633, invece, il giudice provvede all’accoglimento della domanda: emettendo il decreto ingiuntivo e ordinando all’altra parte di adempiere all’obbligazione nei termini stabiliti (art. 641 c.p.c.).

Quando il credito è fondato su titolo di credito (cambiale, assegno bancario o circolare, ecc.) o su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali, ovvero se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o, ancora, il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il giudice, su istanza del creditore, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l’esecuzione provvisoria del decreto ex art. 642 c.p.c.

La notificazione del decreto ingiuntivo

Ex art. 643 c.p.c., il decreto ingiuntivo deve essere notificato, unitamente al ricorso (entrambi per copia autentica) al debitore a cura del ricorrente.

La notificazione va effettuata entro 60 giorni dalla sua emissione, altrimenti diventa inefficace.

L’inefficacia conseguente all’omessa notificazione non preclude, secondo il disposto dell’art. 644 c.p.c., la riproposizione della domanda.

L’opposizione a decreto ingiuntivo

Al debitore è data la facoltà di proporre opposizione al decreto, mediante atto di citazione, davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, entro 40 giorni dalla notifica dello stesso.

Con l’opposizione, si avvia la seconda fase del procedimento di ingiunzione, caratterizzata da un giudizio che si svolge, ex art. 645 c.pc., secondo le norme del processo ordinario davanti al giudice adito.

A cura dell’Avv. Mezzomo Antonio.