Dare del cialtrone via email è diffamazione! Parola di Cassazione.

Il rispetto della dignità altrui rappresenta un limite all’esercizio del diritto di critica, non potendo tale diritto costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di “argumenta ad homine“.
Integrano pertanto il reato di diffamazione, ex art. 595 c.p. offese quali “cialtrone” e “fascista” rivolte al conduttore di una trasmissione radiofonica inviate a mezzo email trasmessa all’indirizzo della redazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 2333/2016.
Viene impugnata dinnanzi agli Ermellini una sentenza del Giudice di Pace che ha assolto, per insussistenza del fatto, un ascoltatore dal reato di diffamazione contro il conduttore di una trasmissione radiofonica.
L’ascoltatore aveva inviato una mail all’indirizzo della redazione radiofonica e al proprio fratello, contenente la frase: “...una redazione di cialtroni di destra e del suo conduttore (…) vero fascista… del resto cosa ti puoi aspettare da una redazione di servi? Sono abituati a parlare a cazzo…“; inoltre, aveva inviato un messaggio di posta elettronica alla citata redazione contenente un messaggio diffamatorio di analogo tenore, in cui si qualificava il conduttore come un qualunquista, nostalgico dei tempi mussoliniani e bisognoso di un capo.
Per il Giudice di pace l’imputato, iscritto al club degli ascoltatori della trasmissione, aveva esercitato il diritto di critica in linea con lo strumento messo a disposizione dalla emittente per raccogliere le opinioni dei propri radioascoltatori.
Tuttavia, dinnanzi alla Cassazione, la difesa della parte offesa sostiene che il contenuto delle mail travalichi il diritto di critica, con offese personali e contumelie gratuite; del medesimo parere il P.G. presso la Corte di Appello di Roma, che ricorre parimenti rilevando che l’esercizio del diritto di critica, reale o putativo, richiede sempre il ricorso ad espressioni formalmente rispettose del limite della continenza, cosa non verificatasi nel caso di specie, in cui sono state formulate frasi di attacco personale e non di dissenso con il taglio giornalistico della trasmissione condotta dall’offeso.
Ricorso da accogliere per il Supremo Collegio, secondo cui l’uso dei termini contenuti nelle frasi rivolte al conduttore, e dirette in entrambi i casi alla direzione radiofonica, “appare oggettivamente lesiva della sfera personale e professionale del predetto, e sicuramente esorbitante dai limiti di libera manifestazione del pensiero“.
Precisano i giudici che “il libero esercizio del diritto di critica non possa essere confuso con una indiscriminata ed arbitraria aggressione verbale, soprattutto allorquando lo stesso concetto possa essere espresso senza far ricorso ad epiteti indiscutibilmente offensivi“.
Nel caso di specie la circostanza che si stesse attraversando una fase politica molto conflittuale, non esclude affatto, come sostenuto dalla difesa, “l’oggettiva offensività delle frasi e degli epiteti utilizzati, alla luce di una loro complessiva valutazione“, poiché non può ritenersi che momenti di particolare tensione politica si traducano in una “riduzione delle garanzie e della tutela rispetto a valori quali il decoro personale di chicchessia, soprattutto se esercente una professione fisiologicamente oggetto di manifestazioni di dissenso, quale il conduttore di una trasmissione radiofonica“.
Parimenti, non assume importanza la circostanza che il conduttore in questione avesse sempre manifestato il proprio orientamento politico, perché appunto appartiene alla libertà di chiunque, conduttore radiofonico compreso, manifestare le proprie opinioni, di natura politica nel caso di specie.
Pertanto, la critica da parte del radioascoltatore sicuramente avrebbe potuto essere libera e manifesta, ma non per questo concretizzarsi in “una indiscriminata invettiva, peraltro non funzionale né indispensabile a manifestare un dissenso di tipo politico“.
Infine, neppure la difesa dell’imputato può evidenziare la circostanza che le frasi fossero state pronunciate nel contesto di un forum destinato agli ascoltatori di un programma radiofonico: questo non giustifica né scrimina l’uso di espressioni offensive; al contrario, proprio la destinazione ad un forum, quindi ad un numero indeterminato di soggetti, amplifica la portata lesiva delle affermazioni, complessivamente considerate, anche visto il collegamento diretto tra l’attività professionale del conduttore ed il contesto in cui le espressioni medesime sono state pronunciate.
Ciononostante, la sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per decorso dei termini di prescrizione all’epoca dei fatti, mentre è annullata con rinvio agli effetti civili con rinvio, anche per le spese, al giudice civile competente per valore in grado di appello.