DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (vigente dal 16 agosto 2015).

Codice  del  consumo,  a  norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229.
 

 Vigente al: 16-8-2015

 

Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA’

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunita' europea;
  Visto  l'articolo  117  della  Costituzione,  come sostituito dalla
legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  con riferimento ai
principi   di  unita',  continuita'  e  completezza  dell'ordinamento
giuridico,  nel  rispetto  dei valori di sussidiarieta' orizzontale e
verticale;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti
in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto normativo e
semplificazione  -  legge  di  semplificazione  per  il  2001,  ed in
particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o piu'
decreti  legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia  di  tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i
criteri  direttivi  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n.  59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del
2003,  e  nel  rispetto  dei  principi  e  dei  criteri direttivi ivi
richiamati;
  Visto  l'articolo  2  della  legge  27  luglio  2004,  n.  186,  di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, nonche' l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224,  recante  attuazione  della  direttiva  85/374/CEE  relativa  al
ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative  degli  Stati membri in materia di responsabilita' per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile  1987,  n.  183  ((, come modificato dal decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 25, di attuazione della direttiva 1999/34/CE));
  Vista   la  legge  10  aprile  1991,  n.  126,  recante  norme  per
l'informazione  del  consumatore, e successive modificazioni, nonche'
il  relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n.
101;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  gennaio  1992,  n. 50, recante
attuazione   della  direttiva  85/577/CEE  in  materia  di  contratti
negoziati fuori dei locali commerciali;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n. 74, recante
attuazione  della  direttiva  84/450/CEE  in  materia  di pubblicita'
ingannevole;
  Visto  il  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di  cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, come
modificato  dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto
1999, n. 342;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  111, recante
attuazione  della  direttiva  90/314/CEE  concernente  i  viaggi,  le
vacanze ed i circuiti tutto compreso;
  Vista  la  legge  6  febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della
direttiva  93/13/CEE  concernente  le  clausole abusive nei contratti
stipulati  con  i  consumatori  ed  in  particolare  l'articolo 25, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare
gli articoli 18 e 19;
  Vista  la  legge  30  luglio  1998,  n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  1998, n. 427, recante
attuazione   della   direttiva   94/47/CE   concernente   la   tutela
dell'acquirente   per   taluni   aspetti   dei   contratti   relativi
all'acquisizione  di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
  Visto  il  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n. 185, recante
attuazione  della  direttiva  97/7/CE  relativa  alla  protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 63, recante
attuazione   della  direttiva  98/7/CE,  che  modifica  la  direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 67, recante
attuazione  della  direttiva  97/55/CE,  che  modifica  la  direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 84, recante
attuazione  della  direttiva  98/6/CE  relativa  alla  protezione dei
consumatori,   in  materia  di  indicazione  dei  prezzi  offerti  ai
medesimi;
  Visto  il  decreto  legislativo  28  luglio  2000,  n. 253, recante
attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.
218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma
dell'articolo  15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
  Visto   il  decreto  legislativo  23  aprile  2001,  n.  224,  come
modificato  dal  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante
attuazione   della   direttiva   98/27/CE  relativa  a  provvedimenti
inibitori  a  tutela  degli  interessi  dei  consumatori,  nonche' il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
19  gennaio  1999,  n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco
delle  Associazioni  dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  febbraio  2002,  n. 24, recante
attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita
e delle garanzie di consumo;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in   materia   di   protezione   dei   dati  personali  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n. 172, recante
attuazione   della   direttiva  2001/95/CE  relativa  alla  sicurezza
generale dei prodotti;
  Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo
7  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992, n. 74, in materia di
messaggi   pubblicitari   ingannevoli  diffusi  attraverso  mezzi  di
comunicazione;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 16 dicembre 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  generale del 20
dicembre 2004;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei
deputati, espresso il 10 marzo 2005;
  Vista  la  segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato
in data 10 maggio 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per
la  funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze
e della salute;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Finalita' ed oggetto

  1.  Nel  rispetto  della Costituzione ed in conformita' ai principi
contenuti  nei  trattati  istitutivi  delle  Comunita'  europee,  nel
trattato   dell'Unione   europea,  nella  normativa  comunitaria  con
particolare  riguardo  all'articolo 153 del Trattato istitutivo della
Comunita'  economica europea, nonche' nei trattati internazionali, il
presente  codice  armonizza  e  riordina  le  normative concernenti i
processi  di'  acquisto  e  consumo, al fine di assicurare un elevato
livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
                               Art. 2.
                       Diritti dei consumatori
  1.  Sono  riconosciuti  e  garantiti  i  diritti  e  gli  interessi
individuali  e  collettivi  dei  consumatori  e  degli  utenti, ne e'
promossa  la  tutela  in  sede  nazionale  e  locale,  anche in forma
collettiva  e  associativa,  sono  favorite  le  iniziative rivolte a
perseguire   tali  finalita',  anche  attraverso  la  disciplina  dei
rapporti  tra  le  associazioni  dei  consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni.
  2.   Ai   consumatori   ed   agli  utenti  sono  riconosciuti  come
fondamentali i diritti:
    a) alla tutela della salute;
    b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
    c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
    ((c-bis)   all'esercizio   delle   pratiche  commerciali  secondo
principi di buona fede, correttezza e lealta';))
    d) all'educazione al consumo;
    e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti
contrattuali;
    f)  alla  promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero,
volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
    g)   all'erogazione  di  servizi  pubblici  secondo  standard  di
qualita' e di efficienza.
                               Art. 3.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini del presente codice ((ove non diversamente previsto,))
si intende per:
    a)  consumatore  o utente: la persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale ((,commerciale, artigianale ))
o professionale eventualmente svolta;
    b)  associazioni  dei  consumatori  e degli utenti: le formazioni
sociali  che  abbiano  per  scopo  statutario esclusivo la tutela dei
diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
    c)  professionista:  la  persona  fisica  o  giuridica che agisce
nell'esercizio     della     propria     attivita'    imprenditoriale
((,commerciale,   artigianale))   o   professionale,  ovvero  un  suo
intermediario;
    d)  produttore:  fatto  salvo quanto stabilito nell'articolo 103,
comma  1,  lettera  d),  e  nell'((articolo  115,  comma 2-bis)) , il
fabbricante   del  bene  o  il  fornitore  del  servizio,  o  un  suo
intermediario,  nonche'  l'importatore  del  bene  o del servizio nel
territorio  dell'Unione  europea  o  qualsiasi altra persona fisica o
giuridica  che si presenta come produttore identificando il bene o il
servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
    e)  prodotto:  fatto  salvo  quanto stabilito ((nell'articolo 18,
comma  1,  lettera  c),  e))  nell'articolo  115,  comma 1, qualsiasi
prodotto   destinato   al   consumatore,  anche  nel  quadro  di  una
prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente
prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui
destinato,  fornito  o  reso  disponibile a titolo oneroso o gratuito
nell'ambito  di un'attivita' commerciale, indipendentemente dal fatto
che  sia  nuovo,  usato  o  rimesso  a nuovo; tale definizione non si
applica  ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come
prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione,
purche'  il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce
il prodotto;
    f)  codice:  il  presente  decreto legislativo di riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Parte II
((EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITA’))
Titolo I
EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE

                               Art. 4.
                     Educazione del consumatore
  1.  L'educazione  dei  consumatori  e  degli  utenti e' orientata a
favorire  la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo
dei   rapporti   associativi,   la   partecipazione  ai  procedimenti
amministrativi,    nonche'    la   rappresentanza   negli   organismi
esponenziali.
  2. Le attivita' destinate all'educazione dei consumatori, svolte da
soggetti  pubblici  o privati, non hanno finalita' promozionale, sono
dirette  ad  esplicitare  le  caratteristiche  di  beni e servizi e a
rendere  chiaramente  percepibili  benefici  e costi conseguenti alla
loro  scelta;  prendono,  inoltre,  in  particolare considerazione le
categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

Titolo II
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
Capo I
Disposizioni Generali

                               Art. 5.
                          Obblighi generali
  1.   Fatto   salvo   quanto   disposto   dall'articolo 3,  comma 1,
lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o
utente   anche   la   persona  fisica  alla  quale  sono  dirette  le
informazioni commerciali.
  2.  Sicurezza,  composizione  e qualita' dei prodotti e dei servizi
costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
  3.  Le  informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono
essere  adeguate  alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse
in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di
conclusione  del  contratto o delle caratteristiche del settore, tali
da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Capo II
Indicazione dei prodotti

                               Art. 6
                 Contenuto minimo delle informazioni

  1.   I   prodotti   o  le  confezioni  dei  prodotti  destinati  al
consumatore,  commercializzati  sul  territorio nazionale, riportano,
chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
    a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
    b)  al  nome  o  ragione sociale o marchio e alla sede legale del
produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
    c)  al  Paese  di  origine  se situato fuori dell'Unione europea;
((2))
    d)  all'eventuale  presenza  di  materiali o sostanze che possono
arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
    e)  ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche
del prodotto;
    f)   alle   istruzioni,   alle   eventuali   precauzioni  e  alla
destinazione  d'uso,  ove  utili ai fini di fruizione e sicurezza del
prodotto.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  30  dicembre  2005,  n. 273, convertito con modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 31-bis) che
"L'efficacia  della  disposizione  di  cui  all'articolo  6, comma 1,
lettera  c),  del  codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre  2005,  n.  206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a
partire   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 10 del predetto codice".
                               Art. 7.
                      Modalita' di indicazione
  1.  Le  indicazioni  di  cui  all'articolo 6  devono figurare sulle
confezioni  o  sulle  etichette  dei prodotti nel momento in cui sono
posti  in  vendita  al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1,
lettera f),  dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche' sulle
confezioni  o  sulle  etichette dei prodotti, su altra documentazione
illustrativa  che  viene  fornita  in  accompagnamento  dei  prodotti
stessi.
                               Art. 8.
                       Ambito di applicazione
  1.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente capo i prodotti
oggetto  di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre
disposizioni   comunitarie   e  nelle  relative  norme  nazionali  di
recepimento.
  2.  Per  i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di
informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano
per gli aspetti non disciplinati.
                               Art. 9.
                   Indicazioni in lingua italiana
  1.  Tutte  le  informazioni  destinate ai consumatori e agli utenti
devono essere rese almeno in lingua italiana.
  2.  Qualora  le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte
in  piu'  lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e
con  caratteri  di  visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli
usati per le altre lingue.
  3.  Sono  consentite  indicazioni che utilizzino espressioni non in
lingua italiana divenute di uso comune.
                              Art. 10.
                             Attuazione
  1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della
giustizia,  sentito  il  parere  della  Conferenza  unificata  di cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate   le   norme  di  attuazione  dell'articolo 6,  al  fine  di
assicurare,  per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea,
una  applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario,
precisando  le  categorie di prodotti o le modalita' di presentazione
per  le  quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui al
comma 1,  lettere a)  e  b),  dell'articolo 6.  Tali  disposizioni di
attuazione  disciplinano  inoltre  i  casi  in  cui  sara' consentito
riportare   in   lingua   originaria   alcuni  dati  contenuti  nelle
indicazioni di cui all'articolo 6.
  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al
comma 1,  restano  in  vigore  le  disposizioni di cui al decreto del
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio
1997, n. 101.
                              Art. 11.
                   Divieti di commercializzazione
  1.  E'  vietato  il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi
prodotto   o  confezione  di  prodotto  che  non  riporti,  in  forme
chiaramente   visibili  e  leggibili,  le  indicazioni  di  cui  agli
articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
                              Art. 12.
                              Sanzioni
  1.  Fatto  salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo
che   il   fatto   costituisca   reato,   per   quanto  attiene  alle
responsabilita'  del  produttore, ai contravventori al divieto di cui
all'articolo 11  si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a
25.823 euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo
caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed
al numero delle unita' poste in vendita.
  2.  Le  sanzioni  sono  applicate  ai sensi della legge 24 novembre
1981,  n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento  degli  ufficiali  e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13  della  predetta  legge  24 novembre  1981,  n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,
gli   organi   di   polizia   amministrativa.  Il  rapporto  previsto
dall'articolo 17  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  della  provincia  in  cui  vi  e' la residenza o la sede
legale del professionista.

Capo III
Particolari modalita’ di informazione
Sezione I
Indicazione dei prezzi per unita’ di misura

                              Art. 13.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente capo si intende per:
    a) prezzo  di vendita: il prezzo finale, valido per una unita' di
prodotto  o  per  una determinata quantita' del prodotto, comprensivo
dell'IVA e di ogni altra imposta;
    b) prezzo  per  unita'  di  misura: il prezzo finale, comprensivo
dell'IVA  e  di  ogni  altra  imposta, valido per una quantita' di un
chilogrammo,  di  un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un
metro  cubo  del  prodotto  o  per  una  singola  unita' di quantita'
diversa,  se  essa  e'  impiegata  generalmente e abitualmente per la
commercializzazione di prodotti specifici;
    c) prodotto   commercializzato   sfuso:   un   prodotto  che  non
costituisce  oggetto  di alcuna confezione preliminare ed e' misurato
alla presenza del consumatore;
    d) prodotto  venduto  al  pezzo:  un prodotto che non puo' essere
frazionato  senza  subire  una  modifica della sua natura o delle sue
proprieta';
    e) prodotto  venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti
in un imballaggio;
    f) prodotto  preconfezionato:  l'unita'  di  vendita destinata ad
essere  presentata  come  tale  al consumatore ed alle collettivita',
costituita  da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immesso
prima  di  essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in
tale  imballaggio  ma  comunque  in  modo  che il contenuto non possa
essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
                               Art. 14
                        Campo di applicazione

  1.  Al  fine  di  migliorare  l'informazione  del  consumatore e di
agevolare   il   raffronto   dei   prezzi,  i  prodotti  offerti  dai
commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo
di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo
per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
  2.  Il  prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando
e' identico al prezzo di vendita.
  3.  Per  i  prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il
prezzo per unita' di misura.
  4.  La  pubblicita'  in  tutte  le  sue forme ed i cataloghi recano
l'indicazione  del  prezzo per unita' di misura quando e' indicato il
prezzo   di   vendita,  fatti  salvi  i  casi  di  esenzione  di  cui
all'articolo 16.
  ((5. La presente sezione non si applica)):
    a)  ai  prodotti  forniti  in  occasione  di  una  prestazione di
servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;
    b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
    c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
                              Art. 15.
      Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
  1.  Il  prezzo  per  unita' di misura si riferisce ad una quantita'
dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
  2.  Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
si  applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
settore del commercio.
  3.  Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido
di  governo,  anche  congelati  o  surgelati, il prezzo per unita' di
misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
  4.  E'  ammessa  l'indicazione  del  prezzo per unita' di misura di
multipli  o  sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi
in   cui   taluni   prodotti   sono   generalmente   ed  abitualmente
commercializzati in dette quantita'.
  5.  I  prezzi  dei  prodotti  petroliferi  per uso di autotrazione,
esposti   e   pubblicizzati   presso   gli   impianti  automatici  di
distribuzione  dei  carburanti,  devono  essere esclusivamente quelli
effettivamente  praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre
in  modo  visibile  dalla  carreggiata stradale i prezzi praticati al
consumo.
                              Art. 16.
                              Esenzioni
  1.  Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita'
di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a
motivo  della  loro natura o della loro destinazione, o sia di natura
tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti
prodotti:
    a) prodotti  commercializzati  sfusi  che,  in  conformita'  alle
disposizioni  di  esecuzione  della  legge  5 agosto  1981, n. 441, e
successive  modificazioni,  recante disposizioni sulla vendita a peso
netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
    b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
    c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
    d) prodotti  destinati ad essere mescolati per una preparazione e
contenuti in un unico imballaggio;
    e) prodotti  preconfezionati  che  siano esentati dall'obbligo di
indicazione   della   quantita'   netta   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 9  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive  modificazioni,  concernenti  l'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
    f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da
due  o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che
necessitano  di  lavorazione  da  parte  del consumatore per ottenere
l'alimento finito;
    g) prodotti di fantasia;
    h) gelati monodose;
    i) prodotti  non alimentari che possono essere venduti unicamente
al pezzo o a collo.
  2.  Il  Ministro  delle  attivita' produttive, con proprio decreto,
puo'  aggiornare  l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche'
indicare   espressamente   prodotti   o  categorie  di  prodotti  non
alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.
                               Art. 17
                              Sanzioni

  1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non
lo  indica  ((secondo  quanto  previsto  dalla  presente  sezione  e'
soggetto)) alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi
previste.

Titolo III
((PRATICHE COMMERCIALI,)) PUBBLICITA’ E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Capo I
Disposizioni generali

                              Art. 18. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente titolo, si intende per: 
    a) "consumatore": qualsiasi persona fisica  che,  nelle  pratiche
commerciali oggetto del presente titolo,  agisce  per  fini  che  non
rientrano nel quadro della sua  attivita'  commerciale,  industriale,
artigianale o professionale; 
    b) "professionista": qualsiasi persona fisica  o  giuridica  che,
nelle pratiche commerciali oggetto del presente  titolo,  agisce  nel
quadro della sua attivita' commerciale,  industriale,  artigianale  o
professionale  e  chiunque  agisce  in  nome  o  per  conto   di   un
professionista; 
    c)  "prodotto":  qualsiasi  bene  o  servizio,  compresi  i  beni
immobili, i diritti e le obbligazioni; 
    d) "pratiche commerciali tra professionisti  e  consumatori"  (di
seguito  denominate:  "pratiche  commerciali"):   qualsiasi   azione,
omissione, condotta o dichiarazione,  comunicazione  commerciale  ivi
compresa la pubblicita' e la commercializzazione del prodotto,  posta
in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita
o fornitura di un prodotto ai consumatori; 
  ((d-bis) 'microimprese': entita', societa' o  associazioni  che,  a
prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica,
anche a titolo individuale  o  familiare,  occupando  meno  di  dieci
persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo  2,
paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003)); 
    e) "falsare in misura rilevante il  comportamento  economico  dei
consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare
sensibilmente la capacita' del consumatore di prendere una  decisione
consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso; 
    f) "codice di condotta": un accordo o una normativa  che  non  e'
imposta   dalle    disposizioni    legislative,    regolamentari    o
amministrative di uno Stato membro e che definisce  il  comportamento
dei professionisti che si  impegnano  a  rispettare  tale  codice  in
relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o  piu'  settori
imprenditoriali specifici; 
    g) "responsabile del codice":  qualsiasi  soggetto,  compresi  un
professionista o un  gruppo  di  professionisti,  responsabile  della
formulazione  e  revisione  di  un  codice  di  condotta  ovvero  del
controllo del rispetto del codice da parte  di  coloro  che  si  sono
impegnati a rispettarlo; 
    h) "diligenza professionale": il normale  grado  della  specifica
competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori  attendono
da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali
di  correttezza  e  di  buona  fede  nel  settore  di  attivita'  del
professionista; 
    i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante
le caratteristiche e il prezzo  del  prodotto  in  forme  appropriate
rispetto al  mezzo  impiegato  per  la  comunicazione  commerciale  e
pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; 
    l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di  una  posizione
di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche
senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso,  in
modo  da  limitare  notevolmente  la  capacita'  del  consumatore  di
prendere una decisione consapevole; 
    m) "decisione di natura commerciale": la decisione  presa  da  un
consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che  modo
farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente  o  parzialmente,
se tenere un  prodotto  o  disfarsene  o  se  esercitare  un  diritto
contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione puo' portare il
consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla; 
    n)  "professione  regolamentata":  attivita'   professionale,   o
insieme di attivita' professionali, l'accesso alle  quali  e  il  cui
esercizio, o una delle cui modalita'  di  esercizio,  e'  subordinata
direttamente o indirettamente, in base  a  disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche
professionali. 
                              Art. 19. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  titolo  si  applica  alle  pratiche   commerciali
scorrette tra professionisti e consumatori  poste  in  essere  prima,
durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un  prodotto  ((,
nonche' alle pratiche  commerciali  scorrette  tra  professionisti  e
microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita'
ingannevole e di pubblicita' comparativa illecita  e'  assicurata  in
via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.)). 
  2. Il presente titolo non pregiudica: 
    a)  l'applicazione  delle  disposizioni  normative   in   materia
contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione,  validita'
od efficacia del contratto; 
    b) l'applicazione delle  disposizioni  normative,  comunitarie  o
nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti; 
    c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la
competenza giurisdizionale; 
    d) l'applicazione  delle  disposizioni  normative  relative  allo
stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici  deontologici
o  altre   norme   specifiche   che   disciplinano   le   professioni
regolamentate,  per  garantire   livelli   elevati   di   correttezza
professionale. 
  3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in  direttive  o
in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di
recepimento  che  disciplinano  aspetti  specifici   delle   pratiche
commerciali scorrette  prevalgono  sulle  disposizioni  del  presente
titolo e si applicano a tali aspetti specifici. 
  4.  Il  presente  titolo  non  e'   applicabile   in   materia   di
certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli  articoli
in metalli preziosi. 

((Capo II
Pratiche commerciali scorrette))

                              Art. 20.
          ((Divieto delle pratiche commerciali scorrette))

  ((1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
  2.  Una  pratica  commerciale  e'  scorretta  se  e' contraria alla
diligenza  professionale,  ed  e'  falsa o idonea a falsare in misura
apprezzabile  il  comportamento  economico, in relazione al prodotto,
del  consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del
membro  medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta
a un determinato gruppo di consumatori.
  3.  Le  pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu' ampi
di  consumatori,  sono  idonee  a  falsare  in misura apprezzabile il
comportamento  economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente
individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto
cui  essa  si  riferisce  a  motivo  della  loro infermita' mentale o
fisica,   della   loro   eta'   o  ingenuita',  in  un  modo  che  il
professionista   poteva   ragionevolmente  prevedere,  sono  valutate
nell'ottica  del  membro  medio  di  tale  gruppo.  E' fatta salva la
pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni
esagerate  o  in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese
alla lettera.
  4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
    a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
    b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
  5.   Gli  articoli  23  e  26  riportano  l'elenco  delle  pratiche
commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in
ogni caso scorrette.))

((SEZIONE I
Pratiche commerciali ingannevoli))

                              Art. 21. 
                         Azioni ingannevoli 
 
  1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che  contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in
qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva,  induce  o
e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o
piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e'  idonea  a
indurlo ad assumere una  decisione  di  natura  commerciale  che  non
avrebbe altrimenti preso: 
    a) l'esistenza o la natura del prodotto; 
    b) le caratteristiche  principali  del  prodotto,  quali  la  sua
disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la  composizione,
gli  accessori,  l'assistenza  post-vendita  al  consumatore   e   il
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della
prestazione,  la  consegna,  l'idoneita'  allo  scopo,  gli  usi,  la
quantita', la descrizione, l'origine geografica  o  commerciale  o  i
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i  risultati  e  le
caratteristiche fondamentali di  prove  e  controlli  effettuati  sul
prodotto; 
    c) la portata degli impegni del professionista,  i  motivi  della
pratica commerciale e la natura del processo  di  vendita,  qualsiasi
dichiarazione   o   simbolo   relativi   alla   sponsorizzazione    o
all'approvazione  dirette  o  indirette  del  professionista  o   del
prodotto; 
    d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato  o  l'esistenza
di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; 
    e) la necessita' di una manutenzione,  ricambio,  sostituzione  o
riparazione; 
    f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o  del
suo agente,  quali  l'identita',  il  patrimonio,  le  capacita',  lo
status, il  riconoscimento,  l'affiliazione  o  i  collegamenti  e  i
diritti di proprieta' industriale, commerciale o  intellettuale  o  i
premi e i riconoscimenti; 
    g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di  sostituzione
o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice. 
  2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica commerciale che,
nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le  caratteristiche
e circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il  consumatore
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso e comporti: 
    a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione del prodotto
che ingenera confusione con i prodotti, i  marchi,  la  denominazione
sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi  compresa  la
pubblicita' comparativa illecita; 
    b) il mancato rispetto da parte del professionista degli  impegni
contenuti nei codici di condotta che il medesimo si  e'  impegnato  a
rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e  verificabile,  e  il
professionista indichi in una pratica commerciale  che  e'  vincolato
dal codice. 
  3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e  la  sicurezza
dei consumatori, omette  di  darne  notizia  in  modo  da  indurre  i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 
  3-bis. E' considerata  scorretta  la  pratica  commerciale  di  una
banca, di un istituto di credito o di  un  intermediario  finanziario
che, ai fini della stipula di  un  contratto  di  mutuo,  obbliga  il
cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
medesima banca, istituto o intermediario ovvero  all'apertura  di  un
conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario. 
  4. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale  che,
in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed  adolescenti,  puo',
anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza. 
  ((4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale
che richieda un sovrapprezzo dei costi per il  completamento  di  una
transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi)). 
                               Art. 22
                      ((Omissioni ingannevoli))

  ((1.  E'  considerata ingannevole una pratica commerciale che nella
fattispecie  concreta,  tenuto  conto  di  tutte le caratteristiche e
circostanze  del  caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione
impiegato,  omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio
ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di
natura  commerciale  e  induce  o e' idonea ad indurre in tal modo il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso.
  2.  Una  pratica  commerciale  e' altresi' considerata un'omissione
ingannevole  quando  un  professionista  occulta  o  presenta in modo
oscuro,  incomprensibile,  ambiguo  o  intempestivo  le  informazioni
rilevanti  di  cui  al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al
detto  comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa
qualora  questi  non  risultino  gia'  evidente  dal contesto nonche'
quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre
il  consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso.
  3.  Qualora  il  mezzo  di  comunicazione  impiegato per la pratica
commerciale  imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel
decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto
di   dette   restrizioni   e   di   qualunque   misura  adottata  dal
professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori
con altri mezzi.
  4.  Nel  caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti,
ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino
gia' evidenti dal contesto:
    a)  le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata
al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
    b)  l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista, come
la   sua   denominazione  sociale  e,  ove  questa  informazione  sia
pertinente,  l'indirizzo  geografico e l'identita' del professionista
per conto del quale egli agisce;
    c)  il  prezzo  comprensivo  delle  imposte  o,  se la natura del
prodotto  comporta  l'impossibilita'  di calcolare ragionevolmente il
prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di calcolo del prezzo e, se del
caso,  tutte  le  spese  aggiuntive di spedizione, consegna o postali
oppure,   qualora  tali  spese  non  possano  ragionevolmente  essere
calcolate  in  anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere
addebitate al consumatore;
    d)  le modalita' di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento
dei  reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla
diligenza professionale;
    e)  l'esistenza  di  un  diritto  di  recesso  o scioglimento del
contratto  per  i prodotti e le operazioni commerciali che comportino
tale diritto.
  5.  Sono  considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi
di  informazione,  previsti  dal  diritto  comunitario, connessi alle
comunicazioni    commerciali,    compresa   la   pubblicita'   o   la
commercializzazione del prodotto.))
                             Art. 22-bis
        (( (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).

  1.  E'  considerata  ingannevole la pubblicita' che, riguardando le
tariffe  praticate  da compagnie marittime che operano sul territorio
italiano  direttamente  o  in code- sharing, reclamizzi il prezzo del
biglietto  dovuto  alla compagnia marittima separatamente dagli oneri
accessori,  dalle  tasse  portuali  e  da  tutti  gli  oneri comunque
destinati  a  gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima
pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci)).
                              Art. 23.
    ((Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli))

  ((1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche
commerciali:
    a)   affermazione  non  rispondente  al  vero,  da  parte  di  un
professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
    b)  esibire  un  marchio  di fiducia, un marchio di qualita' o un
marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
    c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha
l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
    d)  asserire,  contrariamente  al vero, che un professionista, le
sue  pratiche  commerciali  o un suo prodotto sono stati autorizzati,
accettati  o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono
state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione
o dell'approvazione ricevuta;
    e)  invitare  all'acquisto  di  prodotti ad un determinato prezzo
senza   rivelare   l'esistenza   di   ragionevoli   motivi   che   il
professionista  puo'  avere  per  ritenere  che non sara' in grado di
fornire  o  di far fornire da un altro professionista quei prodotti o
prodotti  equivalenti  a  quel prezzo entro un periodo e in quantita'
ragionevoli  in  rapporto  al prodotto, all'entita' della pubblicita'
fatta del prodotto e al prezzo offerti;
    f)  invitare  all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e
successivamente:
      1)   rifiutare   di   mostrare   l'articolo   pubblicizzato  ai
consumatori, oppure
      2)   rifiutare   di   accettare  ordini  per  l'articolo  o  di
consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
      3)   fare   la  dimostrazione  dell'articolo  con  un  campione
difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto.
    g)  dichiarare,  contrariamente  al  vero,  che il prodotto sara'
disponibile   solo   per  un  periodo  molto  limitato  o  che  sara'
disponibile  solo  a  condizioni  particolari per un periodo di tempo
molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare
i consumatori della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere
una decisione consapevole;
    h)  impegnarsi  a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori
con  i  quali  il  professionista ha comunicato prima dell'operazione
commerciale  in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato
membro   in   cui  il  professionista  e'  stabilito  e  poi  offrire
concretamente  tale  servizio  soltanto in un'altra lingua, senza che
questo  sia  chiaramente  comunicato  al  consumatore  prima  del suo
impegno a concludere l'operazione;
    i)   affermare,  contrariamente  al  vero,  o  generare  comunque
l'impressione che la vendita del prodotto e' lecita;
    l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come
una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;
    m)  salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005,
n.  177,  e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali
nei  mezzi  di  comunicazione  per  promuovere un prodotto, qualora i
costi  di  tale  promozione  siano stati sostenuti dal professionista
senza che cio' emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente
individuabili per il consumatore;
    n)  formulare  affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda
la  natura  e  la  portata  dei rischi per la sicurezza personale del
consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
    o)  promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro
produttore  in  modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore
inducendolo  a  ritenere,  contrariamente al vero, che il prodotto e'
fabbricato dallo stesso produttore;
    p)  avviare,  gestire  o  promuovere  un  sistema di promozione a
carattere  piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo
in  cambio  della possibilita' di ricevere un corrispettivo derivante
principalmente   dall'entrata   di   altri  consumatori  nel  sistema
piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;
    q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in
procinto di cessare l'attivita' o traslocare;
    r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in
giochi basati sulla sorte;
    s)  affermare,  contrariamente  al  vero,  che  un prodotto ha la
capacita' di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
    t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o
sulla  possibilita'  di  ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il
consumatore  all'acquisto  a  condizioni  meno  favorevoli  di quelle
normali di mercato;
    u)  affermare  in  una  pratica  commerciale  che  si organizzano
concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un
equivalente ragionevole;
    v)  descrivere  un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se
il  consumatore  deve  pagare  un  supplemento  di prezzo rispetto al
normale  costo  necessario  per rispondere alla pratica commerciale e
ritirare o farsi recapitare il prodotto;
    z)  includere  nel  materiale  promozionale una fattura o analoga
richiesta  di  pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero,
al consumatore di aver gia' ordinato il prodotto;
    aa)  dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che
il   professionista   non  agisce  nel  quadro  della  sua  attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi,
contrariamente al vero, come consumatore;
    bb)  lasciare  intendere,  contrariamente  al vero, che i servizi
post-vendita  relativi  a  un prodotto siano disponibili in uno Stato
membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto.))

((SEZIONE II
Pratiche commerciali aggressive))

                              Art. 24.
                 ((Pratiche commerciali aggressive))

  ((1.  E'  considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella
fattispecie  concreta,  tenuto  conto  di  tutte le caratteristiche e
circostanze  del  caso,  mediante  molestie, coercizione, compreso il
ricorso  alla  forza  fisica  o indebito condizionamento, limita o e'
idonea  a  limitare  considerevolmente  la  liberta'  di  scelta o di
comportamento  del  consumatore  medio  in  relazione  al prodotto e,
pertanto,  lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione
di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.))
                              Art. 25.
    ((Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento))

  ((1.  Nel  determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini
del  presente  capo,  molestie, coercizione, compreso il ricorso alla
forza   fisica,   o   indebito   condizionamento,   sono   presi   in
considerazione i seguenti elementi:
    a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
    b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
    c)  lo  sfruttamento  da parte del professionista di qualsivoglia
evento  tragico  o circostanza specifica di gravita' tale da alterare
la  capacita' di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne
la decisione relativa al prodotto;
    d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato,
imposto  dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare
diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o
quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
    e)  qualsiasi  minaccia  di  promuovere un'azione legale ove tale
azione sia manifestamente temeraria o infondata.))
                               Art. 26 
      Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive 
 
  1. Sono considerate in ogni caso aggressive  le  seguenti  pratiche
commerciali: 
    a) creare l'impressione che il consumatore non possa  lasciare  i
locali commerciali fino alla conclusione del contratto; 
    b)  effettuare  visite  presso  l'abitazione   del   consumatore,
ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o  a
non ritornarvi, fuorche' nelle circostanze  e  nella  misura  in  cui
siano giustificate dalla legge nazionale ai fini  dell'esecuzione  di
un'obbligazione contrattuale; 
    c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali
per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante  altro  mezzo
di comunicazione a  distanza,  fuorche'  nelle  circostanze  e  nella
misura in cui  siano  giustificate  dalla  legge  nazionale  ai  fini
dell'esecuzione  di   un'obbligazione   contrattuale,   fatti   salvi
l'articolo 58 e l'articolo 130  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196; 
    d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di
risarcimento del danno in virtu' di una polizza di  assicurazione  di
esibire documenti che non possono ragionevolmente essere  considerati
pertinenti per stabilire la fondatezza della  richiesta,  o  omettere
sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al  fine
di  dissuadere  un  consumatore  dall'esercizio  dei   suoi   diritti
contrattuali; 
    e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio  2005,
n.  177,  e  successive  modificazioni,  includere  in  un  messaggio
pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinche'  acquistino
o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i  prodotti
reclamizzati; 
    f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o
la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma  che  il
consumatore non ha richiesto, ((salvo quanto  previsto  dall'articolo
66-sexies, comma 2)); ((24)) 
    g) informare esplicitamente il consumatore che, se  non  acquista
il prodotto o  il  servizio  saranno  in  pericolo  il  lavoro  o  la
sussistenza del professionista; 
    h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore
abbia gia' vinto, vincera' o potra' vincere compiendo una determinata
azione un premio o una vincita equivalente,  mentre  in  effetti  non
esiste alcun premio ne'  vincita  equivalente  oppure  che  qualsiasi
azione volta a reclamare il premio o  altra  vincita  equivalente  e'
subordinata al versamento di denaro o al  sostenimento  di  costi  da
parte del consumatore. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 

((Capo III
Applicazione))

                              Art. 27. 
               Tutela amministrativa e giurisdizionale 
 
  1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di  seguito
denominata "Autorita'", esercita  le  attribuzioni  disciplinate  dal
presente articolo anche quale autorita' competente per l'applicazione
del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra  le  autorita'  nazionali
responsabili   dell'esecuzione   della   normativa   che   tutela   i
consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. 
  ((1-bis. Anche nei settori regolati,  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 3, la competenza ad intervenire nei  confronti  delle  condotte
dei professionisti che integrano una pratica  commerciale  scorretta,
fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in  via
esclusiva, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che
la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo,  acquisito
il parere dell'Autorita' di regolazione competente.  Resta  ferma  la
competenza delle Autorita' di  regolazione  ad  esercitare  i  propri
poteri  nelle  ipotesi  di  violazione  della  regolazione  che   non
integrino gli  estremi  di  una  pratica  commerciale  scorretta.  Le
Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa  gli  aspetti
applicativi e  procedimentali  della  reciproca  collaborazione,  nel
quadro delle rispettive competenze.)) 
  2.  L'Autorita',  d'ufficio  o  su  istanza  di  ogni  soggetto   o
organizzazione che ne  abbia  interesse,  inibisce  la  continuazione
delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale
fine, l'Autorita' si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi  di
cui al  citato  regolamento  2006/2004/CE  anche  in  relazione  alle
infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento  dei  compiti  di
cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della  Guardia  di  finanza
che agisce  con  i  poteri  ad  essa  attribuiti  per  l'accertamento
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  dell'imposta   sui   redditi.
L'intervento dell'Autorita' e' indipendente dalla circostanza  che  i
consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato  membro
in cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato membro. 
  3.  L'Autorita'  puo'  disporre,  con  provvedimento  motivato,  la
sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove
sussiste particolare  urgenza.  In  ogni  caso,  comunica  l'apertura
dell'istruttoria al  professionista  e,  se  il  committente  non  e'
conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha  diffuso
la pratica commerciale ogni  informazione  idonea  ad  identificarlo.
L'Autorita' puo', altresi', richiedere a imprese, enti o persone  che
ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento  dell'infrazione.  Si  applicano  le   disposizioni
previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4,  della  legge  10  ottobre
1990, n. 287. 
  4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo,  a  quanto
disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo  14,  comma  2,  della
legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  l'Autorita'  applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.  Qualora
le informazioni o la  documentazione  fornite  non  siano  veritiere,
l'Autorita'  applica  una  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 
  5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista  fornisca  prove
sull'esattezza dei dati di fatto connessi  alla  pratica  commerciale
se,  tenuto  conto  dei  diritti  o  degli  interessi  legittimi  del
professionista e di qualsiasi  altra  parte  nel  procedimento,  tale
esigenza  risulti  giustificata,  date  le   circostanze   del   caso
specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente,  i
dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in  ogni  caso,  al
professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli
non  poteva  ragionevolmente  prevedere   l'impatto   della   pratica
commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3. 
  6. Quando la pratica commerciale e' stata  o  deve  essere  diffusa
attraverso  la  stampa  periodica  o  quotidiana   ovvero   per   via
radiofonica  o  televisiva  o  altro  mezzo   di   telecomunicazione,
l'Autorita', prima di provvedere, richiede il  parere  dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni. 
  7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita' della
pratica commerciale, l'Autorita'  puo'  ottenere  dal  professionista
responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine  all'infrazione,
cessando la diffusione  della  stessa  o  modificandola  in  modo  da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo'  disporre  la
pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura  e
spese del professionista.  In  tali  ipotesi,  l'Autorita',  valutata
l'idoneita'  di  tali  impegni,  puo'  renderli  obbligatori  per  il
professionista   e   definire   il   procedimento   senza   procedere
all'accertamento dell'infrazione. 
  8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale scorretta,  vieta
la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del  pubblico,
o la continuazione, qualora la pratica  sia  gia'  iniziata.  Con  il
medesimo provvedimento puo' essere  disposta,  a  cura  e  spese  del
professionista, la pubblicazione della delibera, anche per  estratto,
ovvero  di  un'apposita  dichiarazione  rettificativa,  in  modo   da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a  produrre
effetti. 
  9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta,
l'Autorita'  dispone   inoltre   l'applicazione   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da  5.000,00  euro  a  ((5.000.000  euro)),
tenuto conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso
di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi  3
e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro. (21) 
  10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali  inserite  sulle
confezioni di prodotti, l'Autorita',  nell'adottare  i  provvedimenti
indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione  un  termine
che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 
  11. L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,  con
proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo  da
garantire il contraddittorio, la piena cognizione  degli  atti  e  la
verbalizzazione. 
  12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e  10  ed
in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del  comma
7, l'Autorita' applica  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000 a ((5.000.000 euro)). Nei  casi  di  reiterata  inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni. (21) 
  13. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO  2010,  N.  104.  Per  le
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti  alle  violazioni  del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,  27,  28  e  29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.  Il
pagamento delle sanzioni amministrative di cui al  presente  articolo
deve  essere  effettuato  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del
provvedimento dell'Autorita'. 
  14.  Ove  la  pratica   commerciale   sia   stata   assentita   con
provvedimento amministrativo, preordinato  anche  alla  verifica  del
carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e  delle
organizzazioni  che  vi  abbiano  interesse,  e'  esperibile  in  via
giurisdizionale con ricorso  al  giudice  amministrativo  avverso  il
predetto provvedimento. 
  15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice  ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo  2598
del codice  civile,  nonche',  per  quanto  concerne  la  pubblicita'
comparativa,  in  materia  di  atti  compiuti  in  violazione   della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile  1941,
n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  e  successive
modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute  e
protette in Italia e di altri segni distintivi  di  imprese,  beni  e
servizi concorrenti. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7  agosto  2012,  n.  135,  ha  disposto  (con   l'art.   23,   comma
12-quinquiesdecies) che "L'importo  massimo  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206,  in  materia  di  pratiche  commerciali  scorrette,  la
competenza ad accertare  e  sanzionare  le  quali  e'  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente  il  caso
in cui le pratiche commerciali scorrette siano  poste  in  essere  in
settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con
finalita' di tutela del  consumatore,  affidata  ad  altra  autorita'
munita di  poteri  inibitori  e  sanzionatori  e  limitatamente  agli
aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro". 
                            Art. 27-bis.
                     (( (Codici di condotta) ))

  ((1.   Le   associazioni  o  le  organizzazioni  imprenditoriali  e
professionali  possono  adottare,  in relazione a una o piu' pratiche
commerciali  o  ad  uno  o  piu'  settori  imprenditoriali specifici,
appositi  codici  di  condotta  che  definiscono il comportamento dei
professionisti   che  si  impegnano  a  rispettare  tali  codici  con
l'indicazione  del  soggetto responsabile o dell'organismo incaricato
del controllo della loro applicazione.
  2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed
e'   reso  accessibile  dal  soggetto  o  organismo  responsabile  al
consumatore, anche per via telematica.
  3.  Nella  redazione  di  codici  di condotta deve essere garantita
almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
  4.  I  codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la
relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati
ed  aggiornati  a cura del responsabile del codice, con l'indicazione
degli aderenti.
  5.  Dell'esistenza  del  codice  di  condotta, dei suoi contenuti e
dell'adesione  il  professionista  deve  preventivamente  informare i
consumatori.))
                            Art. 27-ter.
                       (( (Autodisciplina) ))

  ((1.   I   consumatori,   i  concorrenti,  anche  tramite  le  loro
associazioni  o  organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui
all'articolo  27,  possono  convenire  con il professionista di adire
preventivamente,  il  soggetto  responsabile o l'organismo incaricato
del  controllo  del  codice  di  condotta  relativo  ad uno specifico
settore  la risoluzione concordata della controversia volta a vietare
o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.
  2.  In  ogni  caso  il  ricorso  ai  sensi  del  presente articolo,
qualunque  sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del
consumatore  di  adire  l'Autorita',  ai sensi dell'articolo 27, o il
giudice competente.
  3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le  parti  possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino
alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del
procedimento  innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato
anche  da  altro  soggetto  legittimato,  in  attesa  della pronuncia
dell'organismo  di  autodisciplina.  L'Autorita',  valutate  tutte le
circostanze,  puo'  disporre  la  sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.))
                           Art. 27-quater.
                    (( (Oneri di informazione) ))

  ((1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del mercato e le
associazioni  o  le organizzazioni imprenditoriali e professionali di
cui all'articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello
sviluppo  economico  le  decisioni  adottate  ai  sensi  del presente
titolo.
  2.  Il Ministero dello sviluppo economico provvedera' affinche' sul
proprio sito siano disponibili:
    a)   le   informazioni   generali  sulle  procedure  relative  ai
meccanismi  di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie,
nonche'  sui  codici  di  condotta  adottati  ai  sensi dell'articolo
27-bis;
    b)  gli  estremi  delle  autorita', organizzazioni o associazioni
presso   le  quali  si  possono  ottenere  ulteriori  informazioni  o
assistenza;
    c)  gli  estremi  e  la  sintesi  delle  decisioni  significative
riguardo  a  controversie,  comprese  quelle adottate dagli organi di
composizione extragiudiziale.))

((Titolo IV))
Particolari modalita’ della comunicazione pubblicitaria
((Capo I))
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite

                               Art. 28
                       Ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni  della  presente  ((capo))  si  applicano alle
televendite,  come definite nel regolamento in materia di pubblicita'
radiotelevisiva   e   televendite,  adottato  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio
2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e
di   servizi   relativi   a  concorsi  o  giochi  comportanti  ovvero
strutturati  in  guisa  di  pronostici.  Le  medesime disposizioni si
applicano altresi' agli spot di televendita.
                              Art. 29.
                            Prescrizioni
  1.  Le  televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della
superstizione,  della  credulita' o della paura, non devono contenere
scene  di  violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la
sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.
                              Art. 30.
                               Divieti
  1.  E'  vietata  la  televendita  che  offenda  la  dignita' umana,
comporti  discriminazioni  di  razza,  sesso  o nazionalita', offenda
convinzioni   religiose   e   politiche,   induca   a   comportamenti
pregiudizievoli  per  la  salute  o  la  sicurezza  o  la  protezione
dell'ambiente.  E'  vietata  la  televendita  di sigarette o di altri
prodotti a base di tabacco.
  2.   Le   televendite   non   devono   contenere   dichiarazioni  o
rappresentazioni  che  possono  indurre  in  errore  gli  utenti  o i
consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni,
in particolare per cio' che riguarda le caratteristiche e gli effetti
del  servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le
modalita'  della  fornitura,  gli  eventuali premi, l'identita' delle
persone rappresentate.
                              Art. 31.
                          Tutela dei minori
  1.  La  televendita  non  deve  esortare  i  minorenni  a stipulare
contratti  di  compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.
La  televendita  non  deve  arrecare  pregiudizio  morale o fisico ai
minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
    a) non  esortare  i  minorenni  ad  acquistare  un  prodotto o un
servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
    b) non  esortare  i  minorenni  a  persuadere genitori o altri ad
acquistare tali prodotti o servizi;
    c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono
nei genitori, negli insegnanti o in altri;
    d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
                               Art. 32 
                              Sanzioni 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e  fatte  salve  le
disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i  contratti  a
distanza, cosi' ((come disciplinati alla parte III, titolo III,  capo
I, sezione  II)),  dall'articolo  50  all'articolo  61,  del  codice,
nonche'  le  ulteriori   disposizioni   stabilite   in   materia   di
pubblicita', alle televendite sono applicabili altresi'  le  sanzioni
di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14  novembre
1995, n. 481, e di cui all'articolo  1,  comma  31,  della  legge  31
luglio 1997, n. 249. 

Parte III
IL RAPPORTO DI CONSUMO
Titolo I
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE

                              Art. 33.
 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

  1.  Nel  contratto concluso tra il consumatore ed il professionista
si  considerano  vessatorie  le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano  a carico del consumatore un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
  2.  Si  presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che
hanno per oggetto, o per effetto, di:
    a)  escludere o limitare la responsabilita' del professionista in
caso di morte o ((danno)) alla persona del consumatore, risultante da
un fatto o da un'omissione del professionista;
    b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei
confronti   del  professionista  o  di  un'altra  parte  in  caso  di
inadempimento  totale  o  parziale o di adempimento inesatto da parte
del professionista;
    c)  escludere  o limitare l'opportunita' da parte del consumatore
della compensazione di un debito nei confronti del professionista con
un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
    d)   prevedere  un  impegno  definitivo  del  consumatore  mentre
l'esecuzione  della  prestazione del professionista e' subordinata ad
una  condizione  il  cui  adempimento  dipende  unicamente  dalla sua
volonta';
    e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro
versata  dal  consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o
recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere
dal   professionista   il   doppio  della  somma  corrisposta  se  e'
quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
    f)  imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento,  il  pagamento  di  una somma di denaro a titolo di
risarcimento,  clausola  penale  o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
    g)  riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore
la   facolta'  di  recedere  dal  contratto,  nonche'  consentire  al
professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal
consumatore  a  titolo  di  corrispettivo  per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
    h)  consentire al professionista di recedere da contratti a tempo
indeterminato  senza  un  ragionevole  preavviso,  tranne nel caso di
giusta causa;
    i)  stabilire  un termine eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza  del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare
la tacita proroga o rinnovazione;
    l)   prevedere   l'estensione  dell'adesione  del  consumatore  a
clausole  che  non  ha avuto la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto;
    m)  consentire al professionista di modificare unilateralmente le
clausole  del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del
servizio  da  fornire,  senza  un  giustificato  motivo  indicato nel
contratto stesso;
    n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato
al momento della consegna o della prestazione;
    o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o
del  servizio  senza  che  il consumatore possa recedere se il prezzo
finale  e'  eccessivamente  elevato rispetto a quello originariamente
convenuto;
    p)   riservare  al  professionista  il  potere  di  accertare  la
conformita'  del  bene  venduto  o  del  servizio  prestato  a quello
previsto   nel   contratto   o   conferirgli   il  diritto  esclusivo
d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
    q)  limitare  la responsabilita' del professionista rispetto alle
obbligazioni  derivanti  dai  contratti  stipulati  in  suo  nome dai
mandatari  o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al
rispetto di particolari formalita';
    r)    limitare   o   escludere   l'opponibilita'   dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore;
    s)  consentire al professionista di sostituire a se' un terzo nei
rapporti  derivanti  dal  contratto,  anche  nel  caso  di preventivo
consenso  del  consumatore,  qualora  risulti diminuita la tutela dei
diritti di quest'ultimo;
    t)  sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della
facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita'
giudiziaria,   limitazioni   all'adduzione  di  prove,  inversioni  o
modificazioni  dell'onere  della  prova,  restrizioni  alla  liberta'
contrattuale nei rapporti con i terzi;
    u)  stabilire  come  sede  del foro competente sulle controversie
localita'  diversa  da  quella  di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
    v)  prevedere  l'alienazione  di  un diritto o l'assunzione di un
obbligo  come  subordinati  ad  una  condizione sospensiva dipendente
dalla  mera  volonta'  del professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente  efficace  del consumatore. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 1355 del codice civile.
  3.  Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di servizi
finanziari  a  tempo  indeterminato il professionista puo', in deroga
alle lettere h) e m) del comma 2:
    a)  recedere,  qualora  vi  sia  un  giustificato  motivo,  senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
    b)  modificare,  qualora  sussista  un  giustificato  motivo,  le
condizioni  del  contratto,  preavvisando entro un congruo termine il
consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
  4.  Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di servizi
finanziari   il  professionista  puo'  modificare,  senza  preavviso,
sempreche'  vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e
o)  del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro
onere   relativo   alla   prestazione   finanziaria   originariamente
convenuti,  dandone  immediata  comunicazione  al  consumatore che ha
diritto di recedere dal contratto.
  5.  Le  lettere  h),  m),  n)  e o) del comma 2 non si applicano ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni
di  un  corso  e  di  un  indice  di  borsa  o di un tasso di mercato
finanziario   non   controllato   dal   professionista,   nonche'  la
compravendita  di  valuta  estera,  di assegni di viaggio o di vaglia
postali internazionali emessi in valuta estera.
  6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di
indicizzazione  dei  prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione
che le modalita' di variazione siano espressamente descritte.
                              Art. 34.
           Accertamento della vessatorieta' delle clausole
  1. La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della
natura  del  bene  o  del  servizio  oggetto  del contratto e facendo
riferimento   alle   circostanze   esistenti  al  momento  della  sua
conclusione  ed  alle  altre  clausole del contratto medesimo o di un
altro collegato o da cui dipende.
  2.  La  valutazione  del  carattere  vessatorio  della clausola non
attiene   alla   determinazione   dell'oggetto   del  contratto,  ne'
all'adeguatezza  del  corrispettivo  dei  beni e dei servizi, purche'
tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
  3.  Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di
legge  ovvero  che  siano riproduttive di disposizioni o attuative di
principi  contenuti  in  convenzioni internazionali delle quali siano
parti  contraenti  tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  o
l'Unione europea.
  4.  Non  sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che
siano stati oggetto di trattativa individuale.
  5.  Nel  contratto  concluso  mediante  sottoscrizione  di moduli o
formulari   predisposti   per   disciplinare   in   maniera  uniforme
determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere
di  provare  che  le  clausole,  o gli elementi di clausola, malgrado
siano  dal  medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto
di specifica trattativa con il consumatore.
                              Art. 35.
                       Forma e interpretazione
  1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole
siano  proposte  al  consumatore  per  iscritto, tali clausole devono
sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
  2.   In   caso  di  dubbio  sul  senso  di  una  clausola,  prevale
l'interpretazione piu' favorevole al consumatore.
  3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui
all'articolo 37.
                               Art. 36
                       Nullita' di protezione

  1.  Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e
34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
  2.  Sono  nulle  le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,
abbiano per oggetto o per effetto di:
    a)  escludere o limitare la responsabilita' del professionista in
caso  di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del professionista;
    b)  escludere  o limitare le azioni del consumatore nei confronti
del  professionista  o  di  un'altra  parte  in caso di inadempimento
totale   o   parziale   o   di  adempimento  inesatto  da  parte  del
professionista;
    c)  prevedere  l'adesione  del consumatore come estesa a clausole
che  non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto.
  3.  La  nullita'  opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  4.  Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore
per  i  danni  che  ha  subito  in  conseguenza della declaratoria di
nullita' delle clausole dichiarate abusive.
  5.   E'   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,  prevedendo
l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  Paese
extracomunitario,  abbia  l'effetto  di  privare il consumatore della
protezione  ((assicurata  dal presente titolo)), laddove il contratto
presenti  un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
                               Art. 37
                          Azione inibitoria

  1.   Le   associazioni  rappresentative  dei  consumatori,  di  cui
all'articolo  137, le associazioni rappresentative dei professionisti
e  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura,
possono  convenire  in giudizio il professionista o l'associazione di
professionisti  che  utilizzano,  o  che  raccomandano  l'utilizzo di
condizioni  generali  di contratto e richiedere al giudice competente
che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita'
((ai sensi del presente titolo.))
  2.  L'inibitoria  puo'  essere  concessa,  quando  ricorrono giusti
motivi  di  urgenza,  ai  sensi degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
  3.  Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato in
uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
  4.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente articolo, alle azioni
inibitorie  esercitate  dalle  associazioni dei consumatori di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.
                             Art. 37-bis 
      (( (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 
 
  1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sentite  le
associazioni di categoria rappresentative a livello  nazionale  e  le
camere di  commercio  interessate  o  loro  unioni,  d'ufficio  o  su
denuncia, ai soli fini  di  cui  ai  commi  successivi,  dichiara  la
vessatorieta'   delle   clausole   inserite   nei    contratti    tra
professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli,
modelli  o  formulari.  Si   applicano   le   disposizioni   previste
dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge  10  ottobre  1990,  n.
287, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5.
In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorita' ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.000
euro a 20.000 euro.  Qualora  le  informazioni  o  la  documentazione
fornite  non  siano  veritiere,  l'Autorita'  applica  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
  2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola  e'
diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione
del   sito   internet   istituzionale   dell'Autorita',   sul    sito
dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e  mediante
ogni altro mezzo ritenuto  opportuno  in  relazione  all'esigenza  di
informare compiutamente i consumatori a cura e spese  dell'operatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 50.000 euro. 
  3.  Le  imprese  interessate   hanno   facolta'   di   interpellare
preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alla  vessatorieta'   delle
clausole che intendono utilizzare  nei  rapporti  commerciali  con  i
consumatori secondo le modalita' previste dal regolamento di  cui  al
comma 5. L'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni  fornite
risultino  gravemente  inesatte,  incomplete  o  non  veritiere.   Le
clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non  possono
essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui
al  comma  2.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  responsabilita'  dei
professionisti nei confronti dei consumatori. 
  4.  In.  materia  di  tutela  giurisdizionale,  contro   gli   atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente  articolo,  e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno. 
  5. L'Autorita', con proprio regolamento,  disciplina  la  procedura
istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso  agli
atti, nel rispetto dei  legittimi  motivi  di  riservatezza.  Con  lo
stesso   regolamento   l'Autorita'   disciplina   le   modalita'   di
consultazione con le  associazioni  di  categoria  rappresentative  a
livello nazionale e con le camere di  commercio  interessate  o  loro
unioni attraverso l'apposita sezione del  sito  internet  di  cui  al
comma 2 nonche' la  procedura  di  interpello.  Nell'esercizio  delle
competenze di cui al presente articolo, l'Autorita' puo'  sentire  le
autorita'  di  regolazione  o  vigilanza  dei  settori   in   cui   i
professionisti interessati operano, nonche' le  camere  di  commercio
interessate o le loro unioni. 
  6. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente)). 
                              Art. 38.
                               Rinvio

  1.  Per  quanto  non previsto dal ((presente)) codice, ai contratti
conclusi  tra  il  consumatore  ed  il professionista si applicano le
disposizioni del codice civile.

Titolo II
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE
Capo I
Disposizioni generali

                              Art. 39.
                 Regole nelle attivita' commerciali
  1.  Le  attivita'  commerciali  sono  improntate  al  rispetto  dei
principi  di  buona fede, di correttezza e di lealta', valutati anche
alla   stregua  delle  esigenze  di  protezione  delle  categorie  di
consumatori.

Capo II
Promozione delle vendite
Sezione I
Credito al consumo

                               Art. 40
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141))
                               Art. 41
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141))
                               Art. 42
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141))
                               Art. 43
                   Rinvio al testo unico bancario

  Per  la  ((...))  disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai
capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, e successive modificazioni, nonche' agli articoli 144 e 145 del
medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.

Titolo III
MODALITA’ CONTRATTUALI

                              Art. 44.
         Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio
  1.  Ove  non  diversamente disciplinato dal presente codice, per la
disciplina  del  settore  del  commercio  si  fa  rinvio  al  decreto
legislativo  31 marzo  1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa  al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Capo I
((Dei diritti dei consumatori nei contratti))

                              Art. 45. 
 
                           ((Definizioni)) 
 
  ((1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si  intende
per: 
    a) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a); 
    b) "professionista": il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c); 
    c) "bene": qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni
oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita'
dalle autorita' giudiziarie;  rientrano  fra  i  beni  oggetto  della
presente direttiva l'acqua, il  gas  e  l'elettricita',  quando  sono
messi in vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 
    d)  "beni  prodotti  secondo  le  indicazioni  del  consumatore":
qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in  base  a  una  scelta  o
decisione individuale del consumatore; 
    e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in base  al  quale
il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprieta'
di beni al consumatore e il  consumatore  ne  paga  o  si  impegna  a
pagarne il prezzo, inclusi i contratti che  hanno  come  oggetto  sia
beni che servizi; 
    f) "contratto di servizi":  qualsiasi  contratto  diverso  da  un
contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si
impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga  o
si impegna a pagarne il prezzo; 
    g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto  concluso  tra  il
professionista e il consumatore nel quadro di un  regime  organizzato
di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza  la  presenza
fisica e simultanea del professionista e  del  consumatore,  mediante
l'uso esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione a distanza  fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso; 
    h) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali":  qualsiasi
contratto tra il professionista e il consumatore: 
      1)   concluso   alla   presenza   fisica   e   simultanea   del
professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali  del
professionista; 
      2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del  consumatore,
nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 
      3) concluso nei locali del professionista o mediante  qualsiasi
mezzo  di  comunicazione  a  distanza  immediatamente  dopo  che   il
consumatore e' stato avvicinato personalmente e singolarmente  in  un
luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza  fisica  e
simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 
      4) concluso durante un  viaggio  promozionale  organizzato  dal
professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e  vendere
beni o servizi al consumatore; 
    i) "locali commerciali": 
      1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al  dettaglio
in  cui  il  professionista  esercita  la  sua  attivita'   su   base
permanente; oppure; 
      2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in
cui il professionista  esercita  la  propria  attivita'  a  carattere
abituale; 
    l)  "supporto  durevole":  ogni   strumento   che   permetta   al
consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli
sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in  futuro
per un periodo  di  tempo  adeguato  alle  finalita'  cui  esse  sono
destinate e che permetta la riproduzione identica delle  informazioni
memorizzate; 
    m) "contenuto digitale": i dati prodotti  e  forniti  in  formato
digitale; 
    n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria,
creditizia,  assicurativa,  servizi  pensionistici  individuali,   di
investimento o di pagamento; 
    o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o servizi  sono
offerti dal professionista ai consumatori che partecipano  o  cui  e'
data la possibilita' di partecipare all'asta di persona, mediante una
trasparente procedura competitiva di  offerte  gestita  da  una  casa
d'aste e in cui l'aggiudicatario e' vincolato all'acquisto dei beni o
servizi; 
    p) "garanzia": qualsiasi impegno di un  professionista  o  di  un
produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore,  in
aggiunta  agli  obblighi  di  legge  in  merito  alla   garanzia   di
conformita', di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare,  o
intervenire altrimenti sul bene, qualora esso  non  corrisponda  alle
caratteristiche, o a qualsiasi  altro  requisito  non  relativo  alla
conformita',  enunciati  nella  dichiarazione  di  garanzia  o  nella
relativa pubblicita' disponibile al momento o prima della conclusione
del contratto; 
    q) "contratto accessorio": un  contratto  mediante  il  quale  il
consumatore acquista  beni  o  servizi  connessi  a  un  contratto  a
distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali  beni
o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un
accordo tra il terzo e il professionista.)) 
                                                               ((24)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 46. 
 
                     ((Ambito di applicazione)) 
 
  ((1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente  Capo  si
applicano, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e  un
consumatore, inclusi i contratti per  la  fornitura  di  acqua,  gas,
elettricita'  o  teleriscaldamento,  anche  da  parte  di  prestatori
pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti  su
base contrattuale. 
  2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV
del presente Capo e una disposizione di un atto  dell'Unione  europea
che disciplina settori specifici, quest'ultima e  le  relative  norme
nazionali di recepimento prevalgono e si  applicano  a  tali  settori
specifici. 
  3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del  presente  Capo  non
impediscono ai professionisti di offrire  ai  consumatori  condizioni
contrattuali piu' favorevoli rispetto alla tutela  prevista  da  tali
disposizioni.)) 
                                                               ((24)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 47. 
 
                           ((Esclusioni)) 
 
  ((1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo  non
si applicano ai contratti: 
    a)  per  i  servizi  sociali,  compresi  gli  alloggi   popolari,
l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle  persone
temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno,  ivi  compresa
l'assistenza a lungo termine; 
    b)  di  assistenza  sanitaria,  per   i   servizi   prestati   da
professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere  o
ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la
somministrazione e la fornitura di medicinali e  dispositivi  medici,
sia essa  fornita  o  meno  attraverso  le  strutture  di  assistenza
sanitaria; 
    c) di attivita' di azzardo che  implicano  una  posta  di  valore
pecuniario in giochi di  fortuna,  comprese  le  lotterie,  i  giochi
d'azzardo nei casino' e le scommesse; 
    d) di servizi finanziari; 
    e)  aventi  ad  oggetto  la  creazione  di  beni  immobili  o  la
costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili; 
    f)  per  la  costruzione  di  nuovi  edifici,  la  trasformazione
sostanziale di edifici esistenti e per  la  locazione  di  alloggi  a
scopo residenziale; 
    g) che rientrano nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto  compreso",  di
cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio  2011,
n. 79; 
    h) che rientrano nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina
concernente la tutela dei  consumatori  per  quanto  riguarda  taluni
aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti  relativi  ai
prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita
e di scambio, di cui agli  articoli  da  69  a  81-bis  del  presente
Codice; 
    i) stipulati con l'intervento di un  pubblico  ufficiale,  tenuto
per  legge  all'indipendenza  e  all'imparzialita',  il  quale   deve
garantire,  fornendo  un'informazione  giuridica  completa,  che   il
consumatore  concluda  il  contratto  soltanto  sulla  base  di   una
decisione giuridica ponderata e con conoscenza  della  sua  rilevanza
giuridica; 
    l) di fornitura di alimenti, bevande o altri  beni  destinati  al
consumo  corrente  nella  famiglia  e  fisicamente  forniti   da   un
professionista in  giri  frequenti  e  regolari  al  domicilio,  alla
residenza o al posto di lavoro del consumatore; 
    m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51,
comma 2, e gli articoli 62 e 65; 
    n) conclusi tramite distributori automatici o locali  commerciali
automatizzati; 
    o) conclusi  con  operatori  delle  telecomunicazioni  impiegando
telefoni pubblici a pagamento per il loro  utilizzo  o  conclusi  per
l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o  fax,
stabilito dal consumatore. 
  2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si
applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base
ai quali il corrispettivo che  il  consumatore  deve  pagare  non  e'
superiore a 50 euro.  Tuttavia,  si  applicano  le  disposizioni  del
presente Capo nel caso di piu'  contratti  stipulati  contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entita'  del  corrispettivo  globale
che il consumatore deve pagare,  indipendentemente  dall'importo  dei
singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.)) 
                                                               ((24)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 

Sezione I
((Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali))

                              Art. 48. 
 
((Obblighi d'informazione  nei  contratti  diversi  dai  contratti  a
         distanza o negoziati fuori dei locali commerciali)) 
 
  ((1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso
da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o
da  una  corrispondente  offerta,  il  professionista   fornisce   al
consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e  comprensibile,
qualora esse non siano gia' apparenti dal contesto: 
    a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura
adeguata al supporto e ai beni o servizi; 
    b) l'identita' del professionista, l'indirizzo geografico in  cui
e' stabilito e il numero di telefono e, ove questa  informazione  sia
pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita'  del  professionista
per conto del quale egli agisce; 
    c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle  imposte
o, se la natura dei beni o dei servizi comporta  l'impossibilita'  di
calcolare ragionevolmente il prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di
calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le  spese  aggiuntive  di
spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che  tali
spese potranno essere addebitate al consumatore; 
    d)  se  applicabili,  le  modalita'  di  pagamento,  consegna  ed
esecuzione, la data entro la quale il  professionista  si  impegna  a
consegnare i beni o a prestare  il  servizio  e  il  trattamento  dei
reclami da parte del professionista; 
    e) oltre a un richiamo dell'esistenza della  garanzia  legale  di
conformita' per i beni, l'esistenza  e  le  condizioni  del  servizio
postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili; 
    f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e'
a tempo indeterminato o e' un  contratto  a  rinnovo  automatico,  le
condizioni di risoluzione del contratto; 
    g) se  applicabile,  la  funzionalita'  del  contenuto  digitale,
comprese le misure applicabili di protezione tecnica; 
    h) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto  digitale
con l'hardware  e  il  software,  di  cui  il  professionista  sia  a
conoscenza o di cui ci si  puo'  ragionevolmente  attendere  che  sia
venuto a conoscenza, se applicabili. 
  2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
si applicano anche ai contratti per la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di  contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale. 
  3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane  e
che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione. 
  4. E' fatta salva la possibilita' di prevedere o mantenere obblighi
aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti  ai  quali
si applica il presente articolo. 
  5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a  12
del presente Codice.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 

Sezione II
((Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali))

                              Art. 49. 
 
((Obblighi di informazione nei contratti a distanza e  nei  contratti
              negoziati fuori dei locali commerciali)) 
 
  ((1. Prima che il consumatore  sia  vincolato  da  un  contratto  a
distanza  o  negoziato  fuori  dei  locali  commerciali  o   da   una
corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore  le
informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: 
    a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura
adeguata al supporto e ai beni o servizi; 
    b) l'identita' del professionista; 
    c) l'indirizzo geografico dove il professionista e'  stabilito  e
il suo numero di telefono, di  fax  e  l'indirizzo  elettronico,  ove
disponibili, per consentire al consumatore di contattare  rapidamente
il  professionista  e  comunicare  efficacemente  con   lui   e,   se
applicabili, l'indirizzo geografico e l'identita' del  professionista
per conto del quale agisce; 
    d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita' della lettera
c), l'indirizzo geografico della sede del  professionista  a  cui  il
consumatore puo' indirizzare eventuali  reclami  e,  se  applicabile,
quello del professionista per conto del quale agisce; 
    e) il prezzo totale dei beni  o  dei  servizi  comprensivo  delle
imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta  l'impossibilita'
di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le  modalita'  di
calcolo del prezzo e, se del  caso,  tutte  le  spese  aggiuntive  di
spedizione, consegna o postali e ogni  altro  costo  oppure,  qualora
tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in  anticipo,
l'indicazione  che  tali  spese   potranno   essere   addebitate   al
consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o  di  un
contratto comprendente un abbonamento, il  prezzo  totale  include  i
costi totali per  periodo  di  fatturazione;  quando  tali  contratti
prevedono l'addebitamento di una  tariffa  fissa,  il  prezzo  totale
equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono
essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono  essere  fornite
le modalita' di calcolo del prezzo; 
    f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione  a  distanza
per la conclusione del contratto quando tale costo  e'  calcolato  su
una base diversa dalla tariffa di base; 
    g) le modalita' di pagamento, consegna  ed  esecuzione,  la  data
entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni  o  a
prestare i servizi e, se del caso,  il  trattamento  dei  reclami  da
parte del professionista; 
    h)  in  caso  di  sussistenza  di  un  diritto  di  recesso,   le
condizioni, i termini e le  procedure  per  esercitare  tale  diritto
conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche'  il  modulo  tipo  di
recesso di cui all'allegato I, parte B; 
    i) se  applicabile,  l'informazione  che  il  consumatore  dovra'
sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di  recesso  e
in caso di contratti a distanza qualora i beni per  loro  natura  non
possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; 
    l) che, se il consumatore esercita il  diritto  di  recesso  dopo
aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma  3,  o
dell'articolo 51, comma 8, egli  e'  responsabile  del  pagamento  al
professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma
3; 
    m)  se  non  e'  previsto  un  diritto  di   recesso   ai   sensi
dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore  non  beneficera'
di un diritto di recesso o, se del caso, le  circostanze  in  cui  il
consumatore perde il diritto di recesso; 
    n)  un  promemoria  dell'esistenza  della  garanzia   legale   di
conformita' per i beni; 
    o) se applicabili, l'esistenza e  le  condizioni  dell'assistenza
postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle  garanzie
commerciali; 
    p) l'esistenza di codici di condotta  pertinenti,  come  definiti
all'articolo 18, comma 1, lettera f), del  presente  Codice,  e  come
possa esserne ottenuta copia, se del caso; 
    q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e'
a tempo indeterminato o e' un  contratto  a  rinnovo  automatico,  le
condizioni per recedere dal contratto; 
    r)  se  applicabile,  la  durata  minima   degli   obblighi   del
consumatore a norma del contratto; 
    s) se applicabili, l'esistenza e  le  condizioni  di  depositi  o
altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto  a  pagare  o
fornire su richiesta del professionista; 
    t) se  applicabile,  la  funzionalita'  del  contenuto  digitale,
comprese le misure applicabili di protezione tecnica; 
    u) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto  digitale
con l'hardware  e  il  software,  di  cui  il  professionista  sia  a
conoscenza o di cui ci si  puo'  ragionevolmente  attendere  che  sia
venuto a conoscenza, se applicabile; 
    v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di  un  meccanismo
extra-giudiziale di  reclamo  e  ricorso  cui  il  professionista  e'
soggetto e le condizioni per avervi accesso. 
  2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
si applicano anche ai contratti per la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di  contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale. 
  3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1,
lettere b), c) e d), possono  essere  sostituite  dai  corrispondenti
dati della casa d'aste. 
  4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l),  possono
essere fornite  mediante  le  istruzioni  tipo  sul  recesso  di  cui
all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi
di informazione di cui al comma  1,  lettere  h),  i)  e  l),  se  ha
presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. 
  5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte  integrante  del
contratto a distanza o  del  contratto  negoziato  fuori  dei  locali
commerciali e non  possono  essere  modificate  se  non  con  accordo
espresso delle parti. 
  6. Se il professionista non adempie agli obblighi  di  informazione
sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma  1,  lettera
e), o sui costi della restituzione  dei  beni  di  cui  al  comma  1,
lettera i), il consumatore non deve  sostenere  tali  spese  o  costi
aggiuntivi. 
  7. Nel  caso  di  utilizzazione  di  tecniche  che  consentono  una
comunicazione individuale, le informazioni di cui  al  comma  1  sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. 
  8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si
aggiungono  agli  obblighi  di  informazione  contenuti  nel  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni,  e  nel
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni,
e non ostano ad  obblighi  di  informazione  aggiuntivi  previsti  in
conformita' a tali disposizioni. 
  9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in  caso  di  conflitto
tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,  e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, e successive modificazioni,  sul  contenuto  e  le  modalita'  di
rilascio  delle  informazioni  e  una  disposizione  della   presente
sezione, prevale quest'ultima. 
  10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi  di
informazione   di   cui   alla   presente   sezione    incombe    sul
professionista.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 50. 
 
((Requisiti formali  per  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali
                            commerciali)) 
 
  ((1. Per quanto riguarda i contratti  negoziati  fuori  dei  locali
commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni
di cui all'articolo 49, comma  1,  su  supporto  cartaceo  o,  se  il
consumatore  e'  d'accordo,  su  un  altro  mezzo   durevole.   Dette
informazioni devono essere leggibili e presentate  in  un  linguaggio
semplice e comprensibile. 
  2.  Il  professionista  fornisce  al  consumatore  una  copia   del
contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o,
se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa,
se  del  caso,  la  conferma   del   previo   consenso   espresso   e
dell'accettazione del consumatore  in  conformita'  all'articolo  59,
comma 1, lettera o). 
  3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la
fornitura di acqua, gas o elettricita',  quando  non  sono  messi  in
vendita in un volume  limitato  o  in  quantita'  determinata,  o  di
teleriscaldamento  inizi  durante  il  periodo  di  recesso  previsto
all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il  consumatore
ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole. 
  4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il
consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista  ai
fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e  in
virtu'  dei  quali  il  professionista  e  il  consumatore  adempiono
immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo  a  carico
del consumatore non supera i 200 euro: 
    a) il professionista fornisce al consumatore,  prima  che  questi
sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo  49,
comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il  prezzo  o
le modalita' di calcolo del prezzo, accompagnate  da  una  stima  del
prezzo  totale,  su  supporto  cartaceo  o,  se  il  consumatore   e'
d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce  le
informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h)  ed  m),
ma puo' scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su  un  altro
mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito; 
    b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del
presente articolo contiene tutte le informazioni di cui  all'articolo
49, comma 1.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 51. 
 
          ((Requisiti formali per i contratti a distanza)) 
 
  ((1. Per quanto riguarda i contratti a distanza  il  professionista
fornisce o mette a disposizione del consumatore  le  informazioni  di
cui all'articolo 49,  comma  1,  in  modo  appropriato  al  mezzo  di
comunicazione a  distanza  impiegato  in  un  linguaggio  semplice  e
comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate
su un supporto durevole, esse devono essere leggibili. 
  2. Se un contratto a distanza che deve essere  concluso  con  mezzi
elettronici  impone  al   consumatore   l'obbligo   di   pagare,   il
professionista  gli  comunica  in  modo   chiaro   ed   evidente   le
informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e),  q)  ed
r), direttamente  prima  che  il  consumatore  inoltri  l'ordine.  Il
professionista garantisce che, al momento di inoltrare  l'ordine,  il
consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di
pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare  un  pulsante  o
una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano  in
modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con  obbligo  di
pagare" o una formulazione  corrispondente  inequivocabile  indicante
che  l'inoltro   dell'ordine   implica   l'obbligo   di   pagare   il
professionista. Se il professionista non osserva il  presente  comma,
il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine. 
  3. I siti di  commercio  elettronico  indicano  in  modo  chiaro  e
leggibile, al piu' tardi all'inizio del processo di  ordinazione,  se
si applicano restrizioni relative alla  consegna  e  quali  mezzi  di
pagamento sono accettati. 
  4. Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di comunicazione a
distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare
le  informazioni,  il  professionista  fornisce,  su  quel  mezzo  in
particolare e  prima  della  conclusione  del  contratto,  almeno  le
informazioni   precontrattuali   riguardanti    le    caratteristiche
principali dei beni o servizi,  l'identita'  del  professionista,  il
prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e,  nel
caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione
del contratto, conformemente all'articolo 49, comma  1,  lettere  a),
b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49,  comma
1,  sono  fornite  dal  professionista   in   un   modo   appropriato
conformemente al comma 1 del presente articolo. 
  5. Fatto salvo  il  comma  4,  se  il  professionista  telefona  al
consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio
della conversazione con il consumatore  egli  deve  rivelare  la  sua
identita' e, ove applicabile, l'identita'  della  persona  per  conto
della quale effettua la  telefonata,  nonche'  lo  scopo  commerciale
della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 
  6.  Quando  un  contratto  a  distanza  deve  essere  concluso  per
telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore,
il quale e' vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo  averla
accettata per iscritto; in tali casi il  documento  informatico  puo'
essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi  dell'articolo  21
del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   e   successive
modificazioni.  Dette  conferme  possono  essere  effettuate,  se  il
consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. 
  7. Il  professionista  fornisce  al  consumatore  la  conferma  del
contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole
dopo la conclusione del contratto a  distanza  e  al  piu'  tardi  al
momento della consegna dei beni oppure  prima  che  l'esecuzione  del
servizio abbia inizio. Tale conferma comprende: 
    a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a  meno
che il  professionista  non  abbia  gia'  fornito  l'informazione  al
consumatore  su  un  mezzo  durevole  prima  della  conclusione   del
contratto a distanza; e 
    b) se del caso,  la  conferma  del  previo  consenso  espresso  e
dell'accettazione  del  consumatore  conformemente  all'articolo  59,
lettera o). 
    8. Se un consumatore vuole che la prestazione di  servizi  ovvero
la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono  messi  in
vendita in un volume  limitato  o  in  quantita'  determinata,  o  di
teleriscaldamento  inizi  durante  il  periodo  di  recesso  previsto
all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il  consumatore
ne faccia richiesta esplicita. 
    9. Il presente articolo  lascia  impregiudicate  le  disposizioni
relative alla conclusione di contratti elettronici e  all'inoltro  di
ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2  e
3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  70,  e  successive
modificazioni.)) 
                                                               ((24)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 52. 
 
                       ((Diritto di recesso)) 
 
  ((1.  Fatte  salve  le  eccezioni  di  cui  all'articolo   59,   il
consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per  recedere
da un contratto a distanza o negoziato fuori dei  locali  commerciali
senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere  costi
diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2,  e  all'articolo
57. 
  2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma
1 termina dopo quattordici giorni a partire: 
    a)  nel  caso  dei  contratti  di  servizi,  dal   giorno   della
conclusione del contratto; 
    b) nel caso di  contratti  di  vendita,  dal  giorno  in  cui  il
consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o: 
      1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore  mediante
un solo ordine e consegnati  separatamente,  dal  giorno  in  cui  il
consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene; 
      2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o  pezzi
multipli, dal giorno in cui il consumatore o un  terzo,  diverso  dal
vettore e designato dal consumatore, acquisisce  il  possesso  fisico
dell'ultimo lotto o pezzo; 
      3) nel caso di contratti per  la  consegna  periodica  di  beni
durante un determinato  periodo  di  tempo,  dal  giorno  in  cui  il
consumatore  o  un  terzo,  diverso  dal  vettore  e  designato   dal
consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene; 
    c) nel caso di  contratti  per  la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di  contenuto
digitale non fornito su  un  supporto  materiale,  dal  giorno  della
conclusione del contratto. 
  3. Le parti  del  contratto  possono  adempiere  ai  loro  obblighi
contrattuali durante il periodo di recesso.  Tuttavia,  nel  caso  di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali,  il  professionista
non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti  cambiari  che
abbiano una scadenza inferiore a quindici  giorni  dalla  conclusione
del contratto per i contratti  di  servizi  o  dall'acquisizione  del
possesso fisico dei beni per  i  contratti  di  vendita  e  non  puo'
presentarli allo sconto prima di tale termine.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 53. 
 
((Non  adempimento  dell'obbligo  d'informazione   sul   diritto   di
                              recesso)) 
 
  ((1. Se in violazione dell'articolo 49, comma  1,  lettera  h),  il
professionista  non  fornisce  al  consumatore  le  informazioni  sul
diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la
fine del periodo  di  recesso  iniziale,  come  determinato  a  norma
dell'articolo 52, comma 2. 
  2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni  di
cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui  all'articolo  52,
comma 2, il periodo di recesso termina  quattordici  giorni  dopo  il
giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.)) 
                                                               ((24)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 54. 
 
                ((Esercizio del diritto di recesso)) 
 
  ((1. Prima della scadenza del periodo di  recesso,  il  consumatore
informa il  professionista  della  sua  decisione  di  esercitare  il
diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore puo': 
    a) utilizzare il modulo tipo di recesso di  cui  all'allegato  I,
parte B; oppure 
    b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione  esplicita  della
sua decisione di recedere dal contratto. 
  2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro
il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo
53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di  recesso
e' inviata dal  consumatore  prima  della  scadenza  del  periodo  di
recesso. 
  3. Il professionista, oltre alle possibilita' di cui  al  comma  1,
puo'  offrire  al  consumatore  l'opzione  di  compilare  e   inviare
elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato  I,
parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul  sito  web
del professionista. In tali casi  il  professionista  comunica  senza
indugio al consumatore una conferma di ricevimento,  su  un  supporto
durevole, del recesso esercitato. 
  4. L'onere  della  prova  relativa  all'esercizio  del  diritto  di
recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 55. 
 
                       ((Effetti del recesso)) 
 
  ((1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli  obblighi
delle parti: 
    a) di eseguire il contratto a  distanza  o  negoziato  fuori  dei
locali commerciali; oppure 
    b) di concludere un contratto a distanza o  negoziato  fuori  dei
locali commerciali nei casi in cui un'offerta  sia  stata  fatta  dal
consumatore.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 56. 
 
         ((Obblighi del professionista nel caso di recesso)) 
 
  ((1. Il professionista rimborsa  tutti  i  pagamenti  ricevuti  dal
consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza
indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni  dal  giorno  in
cui e' informato della decisione  del  consumatore  di  recedere  dal
contratto ai sensi dell'articolo  54.  Il  professionista  esegue  il
rimborso di cui al primo  periodo  utilizzando  lo  stesso  mezzo  di
pagamento usato dal consumatore per la  transazione  iniziale,  salvo
che il consumatore  abbia  espressamente  convenuto  altrimenti  e  a
condizione  che  questi  non  debba  sostenere  alcun   costo   quale
conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia  stato
effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora  questi  non  siano
stati  ancora  presentati  all'incasso,  deve  procedersi  alla  loro
restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni  al
rimborso  nei  confronti  del  consumatore  delle  somme  versate  in
conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso. 
  2. Fatto salvo il comma  1,  il  professionista  non  e'  tenuto  a
rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto
espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo  meno  costoso  di
consegna offerto dal professionista. 
  3. Salvo che il  professionista  abbia  offerto  di  ritirare  egli
stesso  i  beni,  con  riguardo   ai   contratti   di   vendita,   il
professionista puo' trattenere il rimborso finche' non abbia ricevuto
i beni oppure finche' il consumatore non  abbia  dimostrato  di  aver
rispedito i beni, a seconda di  quale  situazione  si  verifichi  per
prima.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 57. 
 
          ((Obblighi del consumatore nel caso di recesso)) 
 
  ((1. A meno che il professionista abbia offerto  di  ritirare  egli
stesso i beni, il consumatore restituisce i beni  o  li  consegna  al
professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere
i beni, senza indebito ritardo  e  in  ogni  caso  entro  quattordici
giorni dalla data in cui  ha  comunicato  al  professionista  la  sua
decisione di recedere dal contratto ai  sensi  dell'articolo  54.  Il
termine e' rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della
scadenza del periodo di quattordici giorni. Il  consumatore  sostiene
solo il  costo  diretto  della  restituzione  dei  beni,  purche'  il
professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia  omesso  di
informare il consumatore che tale costo e' a carico del  consumatore.
Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i
beni sono stati consegnati al domicilio del  consumatore  al  momento
della conclusione del contratto, il professionista ritira  i  beni  a
sue spese qualora  i  beni,  per  loro  natura,  non  possano  essere
normalmente restituiti a mezzo posta. 
  2. Il consumatore e' responsabile unicamente della diminuzione  del
valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni  diversa  da
quella necessaria per stabilire la natura, le  caratteristiche  e  il
funzionamento  dei  beni.  Il  consumatore  non  e'  in  alcun   caso
responsabile  per  la  diminuzione  del  valore  dei   beni   se   il
professionista ha omesso di informare il consumatore del suo  diritto
di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h). 
  3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo  aver
presentato una richiesta in conformita' dell'articolo 50, comma 3,  o
dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista  un
importo proporzionale a quanto e' stato fornito fino  al  momento  in
cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio  del
diritto di recesso, rispetto a  tutte  le  prestazioni  previste  dal
contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare  al
professionista e' calcolato sulla base del prezzo  totale  concordato
nel  contratto.  Se  detto  prezzo  totale  e'  eccessivo,  l'importo
proporzionale e' calcolato sulla base del valore di mercato di quanto
e' stato fornito. 
  4. Il consumatore non sostiene alcun costo per: 
    a) la prestazione di servizi o  la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento,  in  tutto  o  in
parte, durante il periodo di recesso quando: 
      1) il professionista  ha  omesso  di  fornire  informazioni  in
conformita' all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure 
      2)  il  consumatore  non  ha  espressamente  chiesto   che   la
prestazione iniziasse durante il periodo di  recesso  in  conformita'
all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure 
    b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale  che
non e' fornito su un supporto materiale quando: 
      1) il consumatore non ha dato il suo previo  consenso  espresso
circa l'inizio della prestazione prima  della  fine  del  periodo  di
quattordici giorni di cui all'articolo 52; 
      2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto  di
recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure 
      3)  il  professionista  ha  omesso  di  fornire   la   conferma
conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7. 
  5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56,  comma  2,  e  nel
presente articolo, l'esercizio del diritto di  recesso  non  comporta
alcuna responsabilita' per il consumatore.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 58. 
 
((Effetti  dell'esercizio  del  diritto  di  recesso  sui   contratti
                             accessori)) 
 
  ((1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13  agosto
2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti  di
credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto  di
recesso da un contratto  a  distanza  o  concluso  fuori  dei  locali
commerciali a norma degli articoli da 52 a  57,  eventuali  contratti
accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad
eccezione  di  quelli  previsti  dall'articolo   56,   comma   2,   e
dall'articolo 57.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 59. 
 
                 ((Eccezioni al diritto di recesso)) 
 
  ((1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a  58  per  i
contratti a  distanza  e  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali
commerciali e' escluso relativamente a: 
    a) i contratti  di  servizi  dopo  la  completa  prestazione  del
servizio se l'esecuzione  e'  iniziata  con  l'accordo  espresso  del
consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso
a  seguito  della  piena  esecuzione  del  contratto  da  parte   del
professionista; 
    b) la fornitura di beni o servizi  il  cui  prezzo  e'  legato  a
fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e'  in
grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo  di
recesso; 
    c) la fornitura di beni  confezionati  su  misura  o  chiaramente
personalizzati; 
    d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi  o  scadere
rapidamente; 
    e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano  ad  essere
restituiti per motivi  igienici  o  connessi  alla  protezione  della
salute e sono stati aperti dopo la consegna; 
    f) la fornitura di beni che, dopo  la  consegna,  risultano,  per
loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni; 
    g) la fornitura di bevande alcoliche, il  cui  prezzo  sia  stato
concordato al momento della conclusione del contratto di vendita,  la
cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il  cui  valore
effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono  essere
controllate dal professionista; 
    h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente  richiesto
una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione  di
lavori urgenti di riparazione o manutenzione.  Se,  in  occasione  di
tale visita,  il  professionista  fornisce  servizi  oltre  a  quelli
specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi  di
ricambio necessari per effettuare la manutenzione o  le  riparazioni,
il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari; 
    i) la fornitura di registrazioni audio o  video  sigillate  o  di
software  informatici  sigillati  che  sono  stati  aperti  dopo   la
consegna; 
    l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei
contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni; 
    m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica; 
    n)  la  fornitura  di  alloggi  per  fini  non  residenziali,  il
trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di
catering o i  servizi  riguardanti  le  attivita'  del  tempo  libero
qualora il contratto preveda una data  o  un  periodo  di  esecuzione
specifici; 
    o) la fornitura di contenuto digitale mediante  un  supporto  non
materiale se l'esecuzione e'  iniziata  con  l'accordo  espresso  del
consumatore e con la sua accettazione  del  fatto  che  in  tal  caso
avrebbe perso il diritto di recesso.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 

Sezione III
((Altri diritti del consumatore))

                              Art. 60. 
 
                     ((Ambito di applicazione)) 
 
  ((1. Gli articoli 61 e 63 si applicano  ai  contratti  di  vendita.
Detti articoli non si applicano ai  contratti  per  la  fornitura  di
acqua, gas o elettricita', quando non sono messi  in  vendita  in  un
volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di
contenuto digitale non fornito su un supporto materiale. 
  2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti  di  vendita,
ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di  acqua,  gas,
elettricita', teleriscaldamento o contenuto digitale.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 61. 
 
                            ((Consegna)) 
 
  ((1.  Salva  diversa  pattuizione  delle  parti  del  contratto  di
vendita, il professionista  e'  obbligato  a  consegnare  i  beni  al
consumatore senza ritardo ingiustificato e al piu' tardi entro trenta
giorni dalla data di conclusione del contratto. 
  2.  L'obbligazione   di   consegna   e'   adempiuta   mediante   il
trasferimento della disponibilita' materiale o comunque del controllo
dei beni al consumatore. 
  3. Se il professionista non adempie  all'obbligo  di  consegna  dei
beni entro il termine pattuito ovvero entro  il  termine  di  cui  al
comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro  un
termine supplementare appropriato alle  circostanze.  Se  il  termine
supplementare cosi' concesso scade senza che i beni gli  siano  stati
consegnati, il consumatore e' legittimato a risolvere  il  contratto,
salvo il diritto al risarcimento dei danni. 
  4. Il  consumatore  non  e'  gravato  dall'onere  di  concedere  al
professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se: 
    a) il professionista si e' espressamente rifiutato di  consegnare
i beni, ovvero; 
    b) se il  rispetto  del  termine  pattuito  dalle  parti  per  la
consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte
le circostanze che hanno accompagnato la conclusione  del  contratto,
ovvero; 
    c) se il consumatore ha informato il professionista, prima  della
conclusione del contratto, che  la  consegna  entro  o  ad  una  data
determinata e' essenziale. 
  5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene
entro il termine pattuito  con  il  professionista  ovvero  entro  il
termine di cui al comma 1, il consumatore e' legittimato a  risolvere
immediatamente il contratto, salvo il  diritto  al  risarcimento  dei
danni. 
  6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a  norma
dei commi 3 e 5, il professionista e'  tenuto  a  rimborsargli  senza
indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto. 
  7. E' fatta salva la possibilita' per il consumatore di far  valere
i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro  IV  del  codice
civile.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 62. 
 
          ((Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento)) 
 
  ((1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo  27
gennaio  2010,  n.  11,  i  professionisti  non  possono  imporre  ai
consumatori,  in  relazione  all'uso  di  determinati  strumenti   di
pagamento, spese per  l'uso  di  detti  strumenti,  ovvero  nei  casi
espressamente stabiliti, tariffe che superino  quelle  sostenute  dal
professionista. 
  2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita  al
consumatore i pagamenti in caso di addebitamento  eccedente  rispetto
al prezzo pattuito ovvero in caso di uso  fraudolento  della  propria
carta di pagamento  da  parte  del  professionista  o  di  un  terzo.
L'istituto di emissione  della  carta  di  pagamento  ha  diritto  di
addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 63. 
 
                      ((Passaggio del rischio)) 
 
  ((1.  Nei  contratti  che  pongono  a  carico  del   professionista
l'obbligo di provvedere alla spedizione dei  beni  il  rischio  della
perdita o del danneggiamento dei beni, per causa  non  imputabile  al
venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in  cui
quest'ultimo, o un terzo da lui  designato  e  diverso  dal  vettore,
entra materialmente in possesso dei beni. 
  2. Tuttavia, il rischio si  trasferisce  al  consumatore  gia'  nel
momento della consegna del bene al vettore qualora  quest'ultimo  sia
stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal
professionista, fatti salvi i diritti del consumatore  nei  confronti
del vettore.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 64. 
 
                    ((Comunicazione telefonica)) 
 
  ((1. Qualora il professionista utilizza una linea  telefonica  allo
scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito  al
contratto concluso, il consumatore non e' tenuto a pagare piu'  della
tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando  il
diritto dei fornitori dei servizi  di  comunicazione  elettronica  di
applicare una tariffa per dette telefonate.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 65. 
 
                     ((Pagamenti supplementari)) 
 
  ((1. Prima  che  il  consumatore  sia  vincolato  dal  contratto  o
dall'offerta, il  professionista  chiede  il  consenso  espresso  del
consumatore  per  qualsiasi  pagamento   supplementare   oltre   alla
remunerazione concordata per l'obbligo  contrattuale  principale  del
professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso
del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite  che
il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare,
il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 

Sezione IV
((Disposizioni generali))

                              Art. 66. 
 
             ((Tutela amministrativa e giurisdizionale)) 
 
  ((1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni  contenute
nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte  degli  operatori,
trovano applicazione le disposizioni di cui agli  articoli  27,  139,
140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice. 
  2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o
su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia  interesse,
accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a  IV  del
presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. 
  3. In materia di  accertamento  e  sanzione  delle  violazioni,  si
applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice. 
  4. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del  Mercato  svolge  le
funzioni di autorita' competente ai sensi  dell'articolo  3,  lettera
c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle materie di cui alle Sezioni  da
I a IV del presente Capo. 
  5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice  ordinario.
E' altresi' fatta salva la possibilita' di promuovere la  risoluzione
extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto  di  consumo,
nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, presso
gli  organi  costituiti  dalle  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2,  comma  4,  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                            Art. 66-bis. 
 
                         ((Foro competente)) 
 
  ((1. Per le controversie  civili  inerenti  all'applicazione  delle
Sezioni da I a  IV  del  presente  capo  la  competenza  territoriale
inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                            Art. 66-ter. 
 
                      ((Carattere imperativo)) 
 
  ((1. Se il diritto applicabile al contratto e' quello di uno  Stato
membro dell'Unione europea, i consumatori  residenti  in  Italia  non
possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle
Sezioni da I a IV del presente Capo. 
  2.  Eventuali  clausole  contrattuali  che  escludano  o  limitino,
direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni
delle Sezioni  da  I  a  IV  del  presente  Capo,  non  vincolano  il
consumatore.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                           Art. 66-quater. 
 
             ((Informazione e ricorso extragiudiziale)) 
 
  ((1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati
fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi  compresi
i moduli,  i  formulari,  le  note  d'ordine,  la  pubblicita'  o  le
comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un  riferimento  al
presente Capo. 
  2. L'operatore puo' adottare appositi codici di  condotta,  secondo
le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 
  3.  Per  la  risoluzione  delle  controversie   sorte   dall'esatta
applicazione dei  contratti  disciplinati  dalle  disposizioni  delle
Sezioni da I a IV del  presente  capo  e'  possibile  ricorrere  alle
procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo  2010,
n. 28. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le  procedure  di
negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2,  comma
2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                         Art. 66-quinquies. 
 
                     ((Fornitura non richiesta)) 
 
  ((1. Il consumatore e' esonerato dall'obbligo di fornire  qualsiasi
prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni,
acqua, gas, elettricita', teleriscaldamento o contenuto digitale o di
prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma
5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente  Codice.  In
tali casi, l'assenza di una risposta  da  parte  del  consumatore  in
seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso. 
  2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere
eseguendo una fornitura diversa  da  quella  pattuita,  anche  se  di
valore e qualita' equivalenti o superiori.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 67. 
 
              ((Tutela in base ad altre disposizioni)) 
 
  ((1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo  non
escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti  al  consumatore
da altre norme dell'ordinamento  giuridico  di  fonte  comunitaria  o
adottate in conformita' a norme comunitarie. 
  2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I  a  IV  del  presente
Capo, si applicano le disposizioni  del  codice  civile  in  tema  di
validita', formazione o efficacia dei contratti. 
  3. Ai contratti di cui  alla  sezione  III  del  presente  Capo  si
applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 19  e  20
del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  e   successive
modificazioni, recante riforma della disciplina relativa  al  settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n 59.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 

((Sezione IV-bis
Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori))

                             Art. 67-bis
                 ((Oggetto e campo di applicazione))

  ((1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  si applicano alla
commercializzazione  a distanza di servizi finanziari ai consumatori,
anche  quando  una  delle  fasi della commercializzazione comporta la
partecipazione,  indipendentemente  dalla sua natura giuridica, di un
soggetto diverso dal fornitore.
  2.  Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un
accordo  iniziale  di  servizio seguito da operazioni successive o da
una  serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel
tempo,   le   disposizioni   della   presente  sezione  si  applicano
esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale di
servizio,  ma le operazioni successive o distinte della stessa natura
scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali,
gli   articoli   67-quater,   67-quinquies,   67-sexies,  67-septies,
67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando e' eseguita
la  prima  operazione.  Tuttavia,  se nessuna operazione della stessa
natura  e'  eseguita  entro  un  periodo  di  un  anno,  l'operazione
successiva  e'  considerata  come  la  prima  di  una  nuova serie di
operazioni  e,  di  conseguenza,  si  applicano le disposizioni degli
articoli  67-quater,  67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies,
67-novies e 67-decies.
  3.  Ferme  restando  le  disposizioni  che  stabiliscono  regimi di
autorizzazione  per  la commercializzazione dei servizi finanziari in
Italia,   sono  fatte  salve,  ove  non  espressamente  derogate,  le
disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria,  assicurativa, dei
sistemi   di  pagamento  e  di  previdenza  individuale,  nonche'  le
competenze delle autorita' indipendenti di settore.))
                             Art. 67-ter
                           ((Definizioni))

  ((1. Ai fini della presente sezione si intende per:
    a)  contratto  a distanza: qualunque contratto avente per oggetto
servizi  finanziari,  concluso  tra  un fornitore e un consumatore ai
sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a);
    b)  servizio  finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria,
creditizia,  di  pagamento,  di  investimento,  di assicurazione o di
previdenza individuale;
    c)  fornitore:  qualunque  persona  fisica  o giuridica, soggetto
pubblico   o   privato,  che,  nell'ambito  delle  proprie  attivita'
commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi
finanziari oggetto di contratti a distanza;
    d)  consumatore:  qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a) del presente codice;
    e)  tecnica  di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai
sensi  dell'articolo  50,  comma  1, lettera b), del presente codice,
possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio
finanziario tra le parti;
    f)   supporto  durevole:  qualsiasi  strumento  che  permetta  al
consumatore  di  memorizzare informazioni a lui personalmente dirette
in  modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo
di  tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse,
e   che   consenta   la   riproduzione  immutata  delle  informazioni
memorizzate;
    g)  operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza:
qualunque  persona  fisica  o  giuridica,  pubblica o privata, la cui
attivita'   commerciale   o  professionale  consista  nel  mettere  a
disposizione  dei  fornitori  una  o piu' tecniche di comunicazione a
distanza;
    h)  reclamo  del  consumatore:  una  dichiarazione,  sostenuta da
validi  elementi  di  prova,  secondo  cui un fornitore ha commesso o
potrebbe  commettere  un'infrazione  alla  normativa sulla protezione
degli interessi dei consumatori;
    i)  interessi  collettivi  dei  consumatori:  gli interessi di un
numero  di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati
da un'infrazione.))
                           Art. 67-quater
((Informazione  del consumatore prima della conclusione del contratto
                            a Distanza))

  ((1.   Nella   fase  delle  trattative  e  comunque  prima  che  il
consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta,
gli sono fornite le informazioni riguardanti:
    a) il fornitore;
    b) il servizio finanziario;
    c) il contratto a distanza;
    d) il ricorso.
  2.  Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve
risultare  in  maniera  inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e
comprensibile   con   qualunque   mezzo   adeguato  alla  tecnica  di
comunicazione  a  distanza  utilizzata,  tenendo debitamente conto in
particolare  dei  doveri  di  correttezza  e  buona  fede  nella fase
precontrattuale  e  dei principi che disciplinano la protezione degli
incapaci di agire e dei minori.
  3.   Le   informazioni  relative  agli  obblighi  contrattuali,  da
comunicare  al  consumatore nella fase precontrattuale, devono essere
conformi  agli  obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile
al  contratto  a  distanza  anche qualora la tecnica di comunicazione
impiegata sia quella elettronica.
  4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione
europea,  le  informazioni  di  cui al comma 3 devono essere conformi
agli  obblighi  contrattuali  imposti dalla legge italiana qualora il
contratto sia concluso.))
                          Art. 67-quinquies 
                 Informazioni relative al fornitore 
 
  1. Le informazioni relative al fornitore riguardano: 
    a) l'identita' del  fornitore  e  la  sua  attivita'  principale,
l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi
altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra  consumatore  e
fornitore; 
    (( b) l'identita'  del  rappresentante  del  fornitore  stabilito
nello  Stato  membro  di  residenza  del  consumatore  e  l'indirizzo
geografico rilevante nei rapporti tra consumatore  e  rappresentante,
quando tale rappresentante esista)); 
    c)  se  il  consumatore   ha   relazioni   commerciali   con   un
professionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista,
la veste  in  cui  agisce  nei  confronti  del  consumatore,  nonche'
l'indirizzo geografico  rilevante  nei  rapporti  tra  consumatore  e
professionista; 
    d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un
pubblico registro  analogo,  il  registro  di  commercio  in  cui  il
fornitore e' iscritto e il numero  di  registrazione  o  un  elemento
equivalente per identificarlo nel registro; 
    e)  qualora   l'attivita'   del   fornitore   sia   soggetta   ad
autorizzazione, gli estremi della competente autorita' di controllo. 
                           Art. 67-sexies
          ((Informazioni relative al servizio finanziario))

  ((1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
    a)  una descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario;
    b)  il  prezzo  totale che il consumatore dovra' corrispondere al
fornitore  per  il  servizio  finanziario,  compresi tutti i relativi
oneri,  commissioni  e  spese  e  tutte le imposte versate tramite il
fornitore  o,  se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base
di  calcolo  del  prezzo,  che  consenta al consumatore di verificare
quest'ultimo;
    c)  se  del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario
e'  in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti
a  loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o
il  cui  prezzo  dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su
cui  il  fornitore  non  esercita alcuna influenza, e che i risultati
ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai
risultati futuri;
    d)  l'indicazione  dell'eventuale  esistenza  di  altre imposte e
costi   non   versati   tramite  il  fornitore  o  non  fatturati  da
quest'ultimo;
    e)  qualsiasi  limite del periodo durante il quale sono valide le
informazioni fornite;
    f)  le  modalita'  di  pagamento  e  di  esecuzione,  nonche'  le
caratteristiche   essenziali  delle  condizioni  di  sicurezza  delle
operazioni  di  pagamento  da effettuarsi nell'ambito dei contratti a
distanza;
    g)  qualsiasi  costo  specifico  aggiuntivo  per  il  consumatore
relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza,
se addebitato;
    h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con
altri  servizi  finanziari,  con  la  illustrazione  degli  eventuali
effetti complessivi derivanti dalla combinazione.))
                           Art. 67-septies
          ((Informazioni relative al contratto a distanza))

  ((1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
    a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente
all'articolo  67-duodecies  e, se tale diritto esiste, la durata e le
modalita'  d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo
che   il   consumatore   puo'   essere  tenuto  a  versare  ai  sensi
dell'articolo   67-terdecies,   comma  1,  nonche'  alle  conseguenze
derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
    b)  la  durata  minima  del  contratto  a  distanza,  in  caso di
prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
    c)  le  informazioni relative agli eventuali diritti delle parti,
secondo  i  termini  del  contratto  a distanza, di mettere fine allo
stesso  prima  della  scadenza  o unilateralmente, comprese le penali
eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
    d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso,
comprendenti  tra  l'altro  il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  e l'indirizzo a cui deve
essere inviata la comunicazione di recesso;
    e)  lo  Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il
fornitore  si  basa  per instaurare rapporti con il consumatore prima
della conclusione del contratto a distanza;
    f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile
al contratto a distanza e sul foro competente;
    g)  la  lingua  o  le lingue in cui sono comunicate le condizioni
contrattuali  e  le  informazioni  preliminari  di  cui  al  presente
articolo,  nonche'  la  lingua  o  le lingue in cui il fornitore, con
l'accordo  del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del
contratto a distanza.))
                           Art. 67-octies
                ((Informazioni relative al ricorso))

  ((1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
    a)  l'esistenza  o  la  mancanza  di procedure extragiudiziali di
reclamo  e  di  ricorso  accessibili  al consumatore che e' parte del
contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che
consentono al Consumatore di avvalersene;
    b)  l'esistenza  di  fondi  di garanzia o di altri dispositivi di
indennizzo.))
                           Art. 67-novies
             ((Comunicazioni mediante telefonia vocale))

  ((1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
    a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamata
avviata   dal   fornitore   sono  dichiarati  in  maniera  inequivoca
all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;
    b)  devono  essere fornite, previo consenso del consumatore, solo
le informazioni seguenti:
    1)  l'identita' della persona in contatto con il consumatore e il
suo rapporto con il fornitore;
    2)  una descrizione delle principali caratteristiche del servizio
finanziario;
    3)  il  prezzo  totale che il consumatore dovra' corrispondere al
fornitore  per  il  servizio  finanziario,  comprese tutte le imposte
versate  tramite  il  fornitore  o,  se  non e' possibile indicare il
prezzo  esatto,  la  base  di  calcolo  del  prezzo,  che consenta al
consumatore di verificare quest'ultimo;
    4)  l'indicazione  dell'eventuale  esistenza di altre imposte e/o
costi   non   versati   tramite  il  fornitore  o  non  fatturati  da
quest'ultimo;
    5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente
all'articolo  67-duodecies  e, se tale diritto esiste, la durata e le
modalita'  d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo
che   il   consumatore   puo'   essere  tenuto  a  versare  ai  sensi
dell'articolo 67-terdecies, comma 1.
  2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono
disponibili  su  richiesta  e  ne  precisa  la  natura.  Il fornitore
comunica  in  ogni  caso  le  informazioni complete quando adempie ai
propri obblighi ai sensi dell'articolo 67-undecies.))
                           Art. 67-decies
         ((Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni))

  ((1.  Oltre  alle  informazioni  di  cui  agli  articoli 67-quater,
67-quinquies,  67-sexies,  67-septies e 67-octies sono applicabili le
disposizioni  piu'  rigorose  previste dalla normativa di settore che
disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.
  2.  Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea  le  disposizioni  nazionali  sui  requisiti  di informazione
preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo
3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
  3.  Le  autorita'  di vigilanza del settore bancario, assicurativo,
finanziario  e della previdenza complementare comunicano al Ministero
dello  sviluppo  economico  le disposizioni di cui al comma 2, per le
materie di rispettiva competenza.
  4.  Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei
consumatori  e  dei  fornitori,  anche mediante l'utilizzo di sistemi
telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.))
                          Art. 67-undecies
 ((Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni
                            Preliminari))

  ((1.  Il  fornitore  comunica  al  consumatore  tutte le condizioni
contrattuali, nonche' le informazioni di cui agli articoli 67-quater,
67-quinquies,   67-sexies,   67-septies,   67-octies,   67-novies   e
67-decies,  su  supporto  cartaceo  o  su un altro supporto durevole,
disponibile  e  accessibile  per il consumatore in tempo utile, prima
che  lo  stesso  sia  vincolato  da  un  contratto  a  distanza  o da
un'offerta.
  2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo
la  conclusione  del  contratto  a distanza, se quest'ultimo e' stato
concluso  su  richiesta  del  consumatore  utilizzando una tecnica di
comunicazione   a   distanza  che  non  consente  di  trasmettere  le
condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1.
  3.  In  qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore,
se  lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali
su  supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la
tecnica  di  comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non
sia  incompatibile  con  il  contratto  concluso  o con la natura del
servizio finanziario prestato.))
                          Art. 67-duodecies 
                         Diritto di recesso 
 
  1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici  giorni  per
recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. 
  2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti  a
distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla  vita  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  Codice  delle
assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto  gli  schemi
pensionistici individuali. 
  3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di
recesso decorre alternativamente: 
    a) dalla data della conclusione del contratto,  tranne  nel  caso
delle assicurazioni sulla vita, per le quali il  termine  comincia  a
decorrere dal momento in cui al  consumatore  e'  comunicato  che  il
contratto e' stato concluso; 
    b)  dalla  data  in  cui  il  consumatore  riceve  le  condizioni
contrattuali e le informazioni di cui  all'articolo  67-undecies,  se
tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a). 
  4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e'
sospesa durante la decorrenza del termine  previsto  per  l'esercizio
del diritto di recesso. 
  5. Il diritto di recesso non si applica: 
    a) ai servizi finanziari, diversi dal  servizio  di  gestione  su
base individuale di portafogli di investimento  se  gli  investimenti
non sono stati gia' avviati, il cui prezzo  dipende  da  fluttuazioni
del  mercato  finanziario  che  il  fornitore  non  e'  in  grado  di
controllare e che possono aver luogo durante il periodo  di  recesso,
quali ad esempio i servizi riguardanti: 
    1) operazioni di cambio; 
    2) strumenti del mercato monetario; 
    3) valori mobiliari; 
    4) quote di un organismo di investimento collettivo; 
    5) contratti a termine fermo (futures) su  strumenti  finanziari,
compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 
    6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 
    7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di
scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 
    8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento  previsto
dalla presente lettera, compresi gli  strumenti  equivalenti  che  si
regolano  in  contanti.  Sono  comprese  in  particolare  in   questa
categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; 
    b) alle  polizze  di  assicurazione  viaggio  e  bagagli  o  alle
analoghe polizze assicurative a breve termine di durata  inferiore  a
un mese; 
    c) ai contratti interamente eseguiti  da  entrambe  le  parti  su
esplicita richiesta scritta del consumatore  prima  che  quest'ultimo
eserciti il suo diritto di recesso ((...)); 
    d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate  dinanzi  ad  un
pubblico ufficiale a condizione che il  pubblico  ufficiale  confermi
che al consumatore sono  garantiti  i  diritti  di  cui  all'articolo
67-undecies, comma 1. 
  6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore  invia,  prima
dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono  state
date ai sensi dell'articolo 67-septies,  comma  1,  lettera  d),  una
comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai  sensi  dell'articolo
67-septies, comma 1, lettera d). 
  7. Il  presente  articolo  non  si  applica  alla  risoluzione  dei
contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77. 
  8. Se ad  un  contratto  a  distanza  relativo  ad  un  determinato
servizio finanziario  e'  aggiunto  un  altro  contratto  a  distanza
riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo
sulla base di  un  accordo  tra  il  terzo  e  il  fornitore,  questo
contratto aggiuntivo e' risolto,  senza  alcuna  penale,  qualora  il
consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo  le  modalita'
fissate dal presente articolo. 
                          Art. 67-terdecies 
          Pagamento del servizio fornito prima del recesso 
 
  1. Il consumatore che  esercita  il  diritto  di  recesso  previsto
dall'articolo  67-duodecies,  comma  1,  e'  tenuto  a  pagare   solo
l'importo  del  servizio  finanziario  effettivamente  prestato   dal
fornitore conformemente al contratto  a  distanza.  L'esecuzione  del
contratto puo' iniziare solo previa richiesta  del  consumatore.  Nei
contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di  premio
relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. 
  2. L'importo di cui al comma 1 non puo': 
    a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del  servizio
gia'  fornito  in  rapporto  a  tutte  le  prestazioni  previste  dal
contratto a distanza; 
    b) essere di entita' tale da poter costituire una penale. 
  3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un
importo in base al comma 1 se non e'  in  grado  di  provare  che  il
consumatore e' stato debitamente informato  dell'importo  dovuto,  in
conformita' all'articolo 67-septies, comma l, lettera  a).  Egli  non
puo' tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato  inizio
all'esecuzione del contratto prima  della  scadenza  del  periodo  di
esercizio del diritto di recesso di  cui  all'articolo  67-duodecies,
comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. 
  4. Il fornitore e' tenuto a rimborsare al  consumatore,  ((entro  e
non oltre trenta giorni)), tutti gli importi da questo versatigli  in
conformita' del contratto a distanza, ad  eccezione  dell'importo  di
cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno  in  cui  il  fornitore
riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di  assicurazione  deve
adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto,  concernenti  il
periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto. 
  5. Il consumatore paga al fornitore  il  corrispettivo  di  cui  al
comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto
da quest'ultimo ((entro e non oltre trenta giorni)) dall'invio  della
comunicazione di recesso. Non sono ripetibili  gli  indennizzi  e  le
somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati  e  agli
altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 
  6. Per i  finanziamenti  diretti  principalmente  a  permettere  di
acquistare o mantenere diritti di proprieta'  su  terreni  o  edifici
esistenti o progettati,  o  di  rinnovare  o  ristrutturare  edifici,
l'efficacia del recesso e' subordinata alla restituzione  di  cui  al
comma 5. 
                        Art. 67-quaterdecies
       ((Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza))

  ((1.  Il  consumatore  puo'  effettuare  il  pagamento con carte di
credito,  debito  o  con  altri  strumenti di Pagamento, ove cio' sia
previsto  tra  le  modalita' di pagamento, che gli sono comunicate ai
sensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f).
  2.  Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio  1991,  n.  197,  l'ente che emette o fornisce lo strumento di
pagamento  riaccredita  al  consumatore i pagamenti non autorizzati o
dei  quali  questi  dimostri  l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta
di  pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette
o  fornisce  lo  strumento  di  pagamento ha diritto di addebitare al
fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
  3.  Fermo  restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, sul valore
probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in
capo  all'ente  che  emette  o  fornisce  lo  strumento di pagamento,
l'onere   di  provare  che  la  transazione  di  pagamento  e'  stata
autorizzata,  accuratamente  registrata  e  contabilizzata  e  che la
medesima  non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza.
L'uso  dello  strumento di pagamento non comporta necessariamente che
il pagamento sia stato autorizzato.
  4.  Relativamente  alle  operazioni  di  pagamento  da  effettuarsi
nell'ambito  di  contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni
di  sicurezza  conformi  a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146
del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in
particolare,  alle  esigenze  di  integrita',  di  autenticita'  e di
tracciabilita' delle operazioni medesime.))
                       Art. 67-quinquiesdecies
                      ((Servizi non richiesti))

  ((1.   Il   consumatore   non   e'  tenuto  ad  alcuna  prestazione
corrispettiva  in  caso  di  fornitura  non  richiesta. In ogni caso,
l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
  2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies, ogni
servizio  non  richiesto  di  cui  al  presente  articolo costituisce
pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24,
25 e 26.))
                        Art. 67-sexiesdecies 
                     Comunicazioni non richieste 
 
  1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche
di  comunicazione  a  distanza  richiede  il  previo   consenso   del
consumatore: 
    a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore  mediante
dispositivo automatico; 
    b) telefax. 
  2. Le tecniche  di  comunicazione  a  distanza  diverse  da  quelle
indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale,
non sono autorizzate  se  non  e'  stato  ottenuto  il  consenso  del
consumatore interessato. 
  3. Le misure di cui ai commi 1 e  2  non  comportano  costi  per  i
consumatori. 
((3-bis. E' fatta salva la  disciplina  prevista  dall'articolo  130,
comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  successive
modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi  negli  elenchi  di
abbonati a disposizione del pubblico)). 
                        Art. 67-septiesdecies
                            ((Sanzioni))

  ((1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fornitore che
contravviene  alle  norme  di  cui  alla presente sezione, ovvero che
ostacola  l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
ovvero  non  rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria, per
ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.
  2.  Nei  casi  di  particolare  gravita'  o  di  recidiva,  nonche'
nell'ipotesi  della  violazione dell'articolo 67-novies decies, comma
3,  i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono
raddoppiati.
  3.  Le  autorita'  di vigilanza dei settori bancario, assicurativo,
finanziario  e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio
ambito  di  competenza,  accertano le violazioni alle disposizioni di
cui  alla  presente  sezione  e  le  relative  sanzioni sono irrogate
secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
  4.  Il  contratto  e'  nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola
l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non
rimborsa  le  somme  da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli
obblighi  di  informativa precontrattuale in modo da alterare in modo
significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
  5.  La  nullita'  puo'  essere  fatta valere solo dal consumatore e
obbliga  le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti
di  assicurazione  l'impresa  e'  tenuta  alla restituzione dei premi
pagati  e  deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in
cui  il  contratto  ha  avuto  esecuzione.  Non  sono  ripetibili gli
indennizzi  e  le  somme  eventualmente corrisposte dall'impresa agli
assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E'
fatto  salvo  il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento
dei danni.
  6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.))
                        Art. 67-octiesdecies
                  ((Irrinunciabilita' dei diritti))

  ((1.  I  diritti  attribuiti  al consumatore dalla presente sezione
sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni
della presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal
consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  2.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al contratto una
legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al  consumatore  devono
comunque  essere  riconosciute le condizioni di tutela previste dalla
presente sezione.))
                        Art. 67-noviesdecies
            ((Ricorso giurisdizionale o amministrativo))

  ((1.  Le  associazioni  dei  consumatori iscritte all'elenco di cui
all'articolo   137,  sono  legittimate  a  proporre  alle  competenti
autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al
fine  di  tutelare  gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo
per  l'accertamento  di  violazioni delle disposizioni della presente
sezione.
  2.  Le  associazioni  dei  consumatori  iscritte  all'elenco di cui
all'articolo   137,   sono   legittimate   a  proporre  all'autorita'
giudiziaria  l'azione  inibitoria per far cessare le violazioni delle
disposizioni  della  presente  sezione  nei confronti delle imprese o
degli intermediari ai sensi dell'articolo 140.
  3.  Le  autorita'  di vigilanza nei settori bancario, assicurativo,
finanziario  e  della  previdenza  complementare,  nell'esercizio dei
rispettivi  poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1,
ordinano  ai  soggetti  vigilati  la cessazione o vietano l'inizio di
pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.
  4.   Sono   fatte   salve,   ove  non  espressamente  derogate,  le
disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria, assicurativa e dei
sistemi  di  pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive
autorita' di vigilanza di settore. ))
                           Art. 67-vicies
         ((Composizione extragiudiziale delle controversie))

  ((1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello
sviluppo  economico  ed  il  Ministero  della  giustizia,  sentite le
autorita'  di  vigilanza  di settore, possono promuovere, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed
efficaci  procedure  extragiudiziali  di  reclamo e di ricorso per la
composizione  di  controversie riguardanti i consumatori, conformi ai
principi  previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale
e  che  operano  nell'ambito  della  rete europea relativa ai servizi
finanziari (FIN NET).
  2.  Gli  organi  di composizione extragiudiziale delle controversie
comunicano  ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative
che   adottano  sulla  commercializzazione  a  distanza  dei  servizi
finanziari.))
                         Art. 67-viciessemel
                        ((Onere della prova))

  ((1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
    a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
    b)  la  prestazione del consenso del consumatore alla conclusione
del contratto;
    c) l'esecuzione del contratto;
    d)  la  responsabilita'  per  l'inadempimento  delle obbligazioni
derivanti dal contratto.
  2.  Le  clausole  che  hanno per effetto l'inversione o la modifica
dell'onere  della  prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai
sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).))
                          Art. 67-viciesbis
                       ((Misure transitorie))

  ((1.  Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei
confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha
ancora  recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi
corrispondenti a quelli in essa previsti.))

Capo II
Commercio elettronico

                              Art. 68.
                               Rinvio
  1.  Alle  offerte  di  servizi  della  societa'  dell'informazione,
effettuate  ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli
aspetti  non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della
direttiva   2000/31/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'8 giugno  2000,  relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della   societa'   dell'informazione,  in  particolare  il  commercio
elettronico, nel mercato interno.

((Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI
Capo I
Contratti di multiproprieta’, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio))

    

                               Art. 69.
                            ((Definizioni

  1. Ai fini del presente capo, si intende per:
    a)  "contratto  di  multiproprieta'":  un  contratto  di   durata
superiore a un anno tramite il  quale  un  consumatore  acquisisce  a
titolo oneroso il diritto di godimento su uno o piu' alloggi  per  il
pernottamento per piu' di un periodo di occupazione;
    b) "contratto relativo a un prodotto  per  le  vacanze  di  lungo
termine": un contratto di durata superiore a un  anno  ai  sensi  del
quale un consumatore acquisisce a titolo  oneroso  essenzialmente  il
diritto di ottenere sconti  o  altri  vantaggi  relativamente  ad  un
alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
    c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del  quale  un
operatore assiste a titolo oneroso un  consumatore  nella  vendita  o
nell'acquisto di una multiproprieta' o di un prodotto per le  vacanze
di lungo termine;
    d) "contratto di scambio": un contratto ai  sensi  del  quale  un
consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema  di  scambio  che
gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o  ad  altri
servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso  temporaneo
ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto  di
multiproprieta';
    e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c);
    f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
    g) "contratto accessorio": un contratto ai  sensi  del  quale  il
consumatore   acquista   servizi   connessi   a   un   contratto   di
multiproprieta' o a un  contratto  relativo  a  un  prodotto  per  le
vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla
base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
    h) "supporto  durevole":  qualsiasi  strumento  che  permetta  al
consumatore  o  all'operatore  di  memorizzare  informazioni  a   lui
personalmente dirette in  modo  che  possano  essere  utilizzate  per
riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui  sono
destinate le informazioni e che  consenta  la  riproduzione  immutata
delle informazioni memorizzate;
    i) "codice di condotta": un accordo o un insieme  di  regole  che
definisce  il  comportamento  degli  operatori  che  si  impegnano  a
rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali
o ad uno o piu' settori d'attivita' specifici;
    l) "responsabile del codice":  qualsiasi  soggetto,  compresi  un
operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione  e
della  revisione  di  un  codice  di   condotta   o   del   controllo
dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a
rispettarlo.
  2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprieta' o di
un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo  termine,
quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e  b),  si
tiene conto di qualunque disposizione del contratto che  ne  consenta
il rinnovo tacito o la proroga.))

    
    

                               Art. 70.
                            ((Pubblicita'

  1.  Se  un contratto di multiproprieta', un contratto relativo a un
prodotto  per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita
o  di  scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di
una  promozione  o  di  un'iniziativa  di vendita, l'operatore indica
chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.
Le  informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione
del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.
  2.   E'   fatto   obbligo  all'operatore  di  specificare  in  ogni
pubblicita'  la  possibilita'  di  ottenere  le  informazioni  di cui
all'articolo  71,  comma  1,  e  di  indicare  le  modalita' sul come
ottenerle.
  3.  Una  multiproprieta'  o  un  prodotto  per  le vacanze di lungo
termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.))

    
    

                               Art. 71.
                   ((Informazioni precontrattuali

  1. In tempo utile prima che il  consumatore  sia  vincolato  da  un
contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce  al  consumatore,  in
maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e  sufficienti,
secondo le seguenti modalita':
    a) nel caso  di  un  contratto  di  multiproprieta',  tramite  il
formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le  informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario;
    b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze
di  lungo  termine,  tramite  il  formulario   informativo   di   cui
all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
    c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite  il  formulario
informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni  elencate
nella parte 3 di detto formulario;
    d) nel caso di un contratto di  scambio,  tramite  il  formulario
informativo  di  cui  all'allegato  II-quinquies  e  le  informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito
dall'operatore  su  carta  o  altro  supporto   durevole   facilmente
accessibile al consumatore.
  3. Le informazioni di cui al comma 1,  sono  redatte  nella  lingua
italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui
il consumatore risiede oppure  di  cui  e'  cittadino,  a  scelta  di
quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della  Unione
europea.))

    
    

                              Art. 72.
                      ((Requisiti del contratto

  1. Il contratto  deve  essere  redatto  per  iscritto,  a  pena  di
nullita', su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e
in una delle  lingue  dello  Stato  dell'Unione  europea  in  cui  il
consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a sua scelta, purche'
si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
  2. Nel caso di un contratto di multiproprieta' relativo a  un  bene
immobile specifico, e' fatto  obbligo  all'operatore  di  fornire  al
consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella  lingua
dello Stato dell'Unione europea in cui e' situato l'immobile.
  3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto  disciplinato  dal
presente Capo, all'operatore  che  svolge  la  propria  attivita'  di
vendita nel territorio nazionale  e'  fatto  obbligo  di  fornire  al
consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.
  4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma  1,  costituiscono
parte integrante e sostanziale del contratto  e  non  possono  essere
modificate salvo qualora  vi  sia  l'accordo  esplicito  delle  parti
oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze  eccezionali
e imprevedibili, indipendenti dalla volonta' dell'operatore,  le  cui
conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta
diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono
comunicate al consumatore su carta o altro supporto  durevole  a  lui
facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
  5.  Il  contratto  contiene,  oltre  alle   informazioni   di   cui
all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
    a) l'identita', il luogo di residenza  e  la  firma  di  ciascuna
delle parti;
    b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
  6. Prima della conclusione del  contratto  l'operatore  informa  il
consumatore sulle clausole contrattuali concernenti  l'esistenza  del
diritto  di  recesso,  la  durata  del  periodo  di  recesso  di  cui
all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di
recesso di cui all'articolo 76, le quali devono  essere  sottoscritte
separatamente dal consumatore. Il  contratto  include  un  formulario
separato di recesso, come riportato nell'allegato  II-sexies,  inteso
ad agevolare  l'esercizio  del  diritto  di  recesso  in  conformita'
all'articolo 73.
  7. Il consumatore riceve una  copia  o  piu'  copie  del  contratto
all'atto della sua conclusione.))

    
    

                             ART. 72-bis
    ((Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta'

  1.  L'operatore  non  avente  la  forma  giuridica  di  societa' di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000
euro  e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello
Stato   e'  obbligato  a  prestare  idonea  fideiussione  bancaria  o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
  2.  L'operatore  e'  in ogni caso obbligato a prestare fideiussione
bancaria  o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto
di   multiproprieta'   sia   in  corso  di  costruzione,  a  garanzia
dell'ultimazione dei lavori.
  3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di
multiproprieta' a pena di nullita'.
  4.  Le  garanzie  di  cui  ai  commi  1  e 2 non possono imporre al
consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.))

    
    

                               Art. 73.
                        ((Diritto di recesso

  1. Al consumatore e' concesso un  periodo  di  quattordici  giorni,
naturali e consecutivi, per recedere, senza  specificare  il  motivo,
dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo  a  prodotti
per le vacanze di lungo termine, dal  contratto  di  rivendita  e  di
scambio.
  2. Il periodo di recesso si calcola:
    a) dal giorno della conclusione del contratto  definitivo  o  del
contratto preliminare;
    b)  dal  giorno  in  cui  il  consumatore  riceve  il   contratto
definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui
alla lettera a).
  3. Il periodo di recesso scade:
    a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere  dalla  data  di
cui al comma 2 del presente articolo  se  il  formulario  di  recesso
separato previsto all'articolo 72, comma 4, non  e'  stato  compilato
dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su  carta  o
altro supporto durevole;
    b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui
al  comma  2  del  presente  articolo  se  le  informazioni  di   cui
all'articolo  71,  comma  1,  incluso   il   formulario   informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state  fornite
al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
  4. Se il formulario separato di recesso previsto  all'articolo  72,
comma  4,  e'  stato  compilato  dall'operatore   e   consegnato   al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro
un anno dalla data di cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  il
periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   il
consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le  informazioni
di cui all'articolo 71, comma 1, incluso  il  formulario  informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state  fornite  al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro
tre mesi dal giorno di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  il
periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   il
consumatore riceve tali informazioni.
  5. Nel  caso  in  cui  il  contratto  di  scambio  sia  offerto  al
consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta',  ai  due
contratti si applica un unico periodo  di  recesso  conformemente  al
comma 1. Il periodo di recesso  per  i  due  contratti  e'  calcolato
secondo le disposizioni del comma 2.))

    
    

                              Art. 74.
     ((Modalita' di esercizio ed effetti del diritto di recesso

  1. Il diritto di recesso  da  parte  del  consumatore  si  esercita
dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che
assicuri la  prova  della  spedizione  anteriore  alla  scadenza  del
periodo di  recesso,  alla  persona  indicata  nel  contratto  o,  in
mancanza, all'operatore.
  2. All'uopo,  il  consumatore  puo'  utilizzare  il  formulario  di
recesso di  cui  all'allegato  VII  fornito  dall'operatore  a  norma
dell'articolo 72, comma 4.
  3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei
modi indicati al comma  1,  pone  fine  all'obbligo  delle  parti  di
eseguire il contratto.
  4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non  sostiene
alcuna spesa, non  e'  tenuto  a  pagare  alcuna  penalita',  ne'  e'
debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso  prima
del recesso.))

    
    

                               Art. 75.
                              ((Acconti

  1. Per i contratti di multiproprieta', relativi a prodotti  per  le
vacanze di lungo termine e di scambio e' vietato qualunque versamento
di  danaro  a   titolo   di   acconto,   prestazione   di   garanzie,
l'accantonamento di denaro  sotto  forma  di  deposito  bancario,  il
riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un
consumatore a favore dell'operatore o di un terzo  prima  della  fine
del periodo di recesso in conformita' dell'articolo 73.
  2. Per i contratti di  rivendita  e'  vietata  qualunque  forma  di
versamento di denaro a titolo di acconto,  prestazione  di  garanzie,
l'accantonamento di denaro  sotto  forma  di  deposito  bancario,  il
riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da  parte  di
un consumatore a favore dell'operatore o di un  terzo  prima  che  la
vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo
al contratto di rivendita.))

    
    

                              Art. 76.
     ((Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi
             a prodotti per le vacanze di lungo termine

  1. Per i contratti relativi a prodotti  per  le  vacanze  di  lungo
termine, il pagamento e' effettuato secondo scadenze  periodiche.  E'
vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto  che
non sia conforme  al  piano  di  pagamento  periodico  concordato.  I
pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in  rate
annuali, ciascuna di pari  valore,  fermo  restando  gli  adeguamenti
riferiti  ai  sistemi  di  indicizzazione   previsti   dalla   legge.
L'operatore invia una richiesta scritta  di  pagamento,  su  carta  o
altro  supporto  durevole,  almeno  quattordici  giorni,  naturali  e
consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilita'.
  2. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  73,  a  partire  dal
secondo  pagamento  rateale,  il  consumatore  puo'  porre  fine   al
contratto senza incorrere in  penali  dando  preavviso  all'operatore
entro quattordici giorni, naturali  e  consecutivi,  dalla  ricezione
della richiesta di pagamento per ciascuna rata.))

    
    

                              Art. 77.
                ((Risoluzione dei contratti accessori

  1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso  dal
contratto di multiproprieta' o dal contratto relativo a  un  prodotto
per le vacanze di lungo  termine  comporta  automaticamente  e  senza
alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti  i  contratti
di  scambio  ad  esso  accessori  e  di  qualsiasi  altro   contratto
accessorio.
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dagli   articoli   125-ter   e
125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  in
materia di contratti di credito  ai  consumatori,  se  il  prezzo  e'
interamente  o  parzialmente  coperto  da  un  credito  concesso   al
consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra  il
terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto  senza  costi
per il consumatore qualora il  consumatore  eserciti  il  diritto  di
recesso dal contratto di multiproprieta', dal  contratto  relativo  a
prodotti per  le  vacanze  di  lungo  termine,  o  dal  contratto  di
rivendita o di scambio.))

    
    

                              Art. 78.
      ((Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione
                       in casi internazionali

  1. Sono nulle le  clausole  contrattuali  o  i  patti  aggiunti  di
rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo  o  di
limitazione delle responsabilita' previste a carico dell'operatore.
  2. Per le controversie  derivanti  dall'applicazione  del  presente
capo, la competenza territoriale  inderogabile  e'  del  giudice  del
luogo di residenza o di domicilio del  consumatore,  se  ubicati  nel
territorio dello Stato.
  3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui  al
presente capo,  una  legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al
consumatore devono comunque  essere  riconosciute  le  condizioni  di
tutela previste dal presente capo.
  4.  Ove   la   legge   applicabile   sia   quella   di   un   paese
extracomunitario, i consumatori  non  possono  essere  privati  della
tutela garantita dal presente codice, nel caso di:
    a) uno qualsiasi dei beni immobili  interessati  e'  situato  sul
territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;
    b) nel caso di un contratto non  direttamente  collegato  a  beni
immobili, l'operatore svolga attivita' commerciali o professionali in
Italia o in uno Stato dell'Unione europea o  diriga  tali  attivita',
con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e
il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'.))

    
    

                               Art. 79.
              ((Tutela amministrativa e giurisdizionale

  1.  Al  fine  di garantire il rispetto delle disposizioni contenute
nel  presente  capo  da  parte degli operatori, i consumatori possono
utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e
140-bis del presente Codice.
  2.   E'   comunque   fatta   salva  la  giurisdizione  del  giudice
ordinario.))

    
    

                              Art. 80.
     ((Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

  1.  L'operatore  puo' adottare appositi codici di condotta, secondo
le modalita' di cui all'articolo 27-bis.
  2.   Per   la  risoluzione  delle  controversie  sorte  dall'esatta
applicazione   dei   contratti  disciplinati  dal  presente  capo  e'
possibile  ricorrere  alle procedure di mediazione, di cui al decreto
legislativo  4  marzo  2010, n. 28. E' fatta salva la possibilita' di
utilizzare  le  procedure  di  negoziazione  volontaria  e paritetica
previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28.))

    
                              Art. 81. 
                              Sanzioni 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'operatore   che
contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72,
72-bis, 75, 76 e 77, e' punito, per ogni singola violazione,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 
  2.  Si  applica  la  sanzione   amministrativa   accessoria   della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' da 30  giorni  a  sei  mesi
all'operatore  che  abbia  commesso  una  ripetuta  violazione  delle
disposizioni di cui al comma 1. 
  3. Ai fini dell'accertamento  dell'infrazione  e  dell'applicazione
della sanzione, si applica ((l'articolo 66)). ((24)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
    

                              ART. 81-bis
               ((Tutela in base ad altre disposizioni

  1.  Le disposizioni del presente capo non escludono, ne' limitano i
diritti   che   sono   attribuiti   al  consumatore  da  altre  norme
dell'ordinamento giuridico.
  2.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente capo, si applicano le
disposizioni del codice civile in tema di contratti.))

    

Capo II
Servizi turistici

                               Art. 82 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 83 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 84 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 85 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 86 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 87 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 88 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 89 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 90 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 91 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 92 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 93 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 94 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 95 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 96 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 97 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 98 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                               Art. 99 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 
                              Art. 100 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 

Titolo V
EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Servizi pubblici

                              Art. 101.
                           Norma di rinvio
  1.  Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
garantiscono  i  diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso
la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti
della normativa vigente in materia.
  2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di
qualita' predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
  3.  Agli  utenti e' garantita, attraverso forme rappresentative, la
partecipazione  alle  procedure di definizione e di valutazione degli
standard di qualita' previsti dalle leggi.
  4.  La  legge  stabilisce per determinati enti erogatori di servizi
pubblici  l'obbligo  di  adottare, attraverso specifici meccanismi di
attuazione  diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei
servizi.

Parte IV
SICUREZZA E QUALITA’
Titolo I
SICUREZZA DEI PRODOTTI

                              Art. 102.
                  Finalita' e campo di applicazione
  1.  Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul
mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si applicano a tutti i
prodotti  definiti  all'articolo 103,  comma 1,  lettera a). Ciascuna
delle  sue  disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito
della   normativa   vigente,   disposizioni  specifiche  aventi  come
obiettivo la sicurezza dei prodotti.
  3.  Se  taluni  prodotti  sono  soggetti  a  requisiti di sicurezza
prescritti  da  normativa  comunitaria,  le disposizioni del presente
titolo  si  applicano  unicamente  per  gli  aspetti ed i rischi o le
categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
  4.  Ai  prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103,
comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
  5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a
108  se  sugli  aspetti  disciplinati  da  tali articoli non esistono
disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
  6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti
alimentari  di  cui  al  regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
                              Art. 103.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente titolo si intende per:
    a) prodotto    sicuro:    qualsiasi   prodotto,   come   definito
all'articolo 3,  comma 1,  lettera e),  che,  in  condizioni  di  uso
normali  o  ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del
caso,  la  messa  in servizio, l'installazione e la manutenzione, non
presenti  alcun  rischio  oppure  presenti  unicamente rischi minimi,
compatibili  con  l'impiego  del  prodotto  e considerati accettabili
nell'osservanza  di un livello elevato di tutela della salute e della
sicurezza  delle  persone  in  funzione, in particolare, dei seguenti
elementi:
      1)  delle  caratteristiche  del prodotto, in particolare la sua
composizione,  il  suo imballaggio, le modalita' del suo assemblaggio
e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
      2)  dell'effetto  del  prodotto  su altri prodotti, qualora sia
ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
      3)  della  presentazione del prodotto, della sua etichettatura,
delle  eventuali  avvertenze  e  istruzioni  per  il suo uso e la sua
eliminazione,  nonche'  di qualsiasi altra indicazione o informazione
relativa al prodotto;
      4)  delle categorie di consumatori che si trovano in condizione
di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori
e degli anziani;
    b) prodotto  pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla
definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);
    c) rischio  grave:  qualsiasi rischio grave compreso quello i cui
effetti  non  sono immediati, che richiede un intervento rapido delle
autorita' pubbliche;
    d) produttore:   il  fabbricante  del  prodotto  stabilito  nella
Comunita'  e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante
apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro
segno  distintivo,  o  colui  che  rimette  a  nuovo  il prodotto; il
rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella
Comunita'  o,  qualora  non  vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunita',   l'importatore   del   prodotto;   gli   altri  operatori
professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui
la  loro  attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza
dei prodotti;
    e) distributore:  qualsiasi  operatore professionale della catena
di   commercializzazione,   la   cui   attivita'   non  incide  sulle
caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
    f) richiamo:  le  misure  volte ad ottenere la restituzione di un
prodotto  pericoloso  che  il  fabbricante  o il distributore ha gia'
fornito o reso disponibile ai consumatori;
    g) ritiro:  qualsiasi  misura volta a impedire la distribuzione e
l'esposizione  di  un  prodotto pericoloso, nonche' la sua offerta al
consumatore.
  2. La possibilita' di raggiungere un livello di sicurezza superiore
o  di  procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non
costituisce  un  motivo  sufficiente per considerare un prodotto come
non sicuro o pericoloso.
                              Art. 104.
             Obblighi del produttore e del distributore
  1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
  2.  Il  produttore  fornisce  al  consumatore tutte le informazioni
utili  alla  valutazione  e  alla  prevenzione  dei  rischi derivanti
dall'uso  normale  o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non
sono  immediatamente  percettibili  senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione  contro  detti rischi. La presenza di tali avvertenze non
esenta,  comunque,  dal  rispetto  degli  altri obblighi previsti nel
presente titolo.
  3.  Il  produttore  adotta  misure  proporzionate in funzione delle
caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di
essere  informato  sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere
le  iniziative  opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro
del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed
efficace dei consumatori.
  4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
    a) l'indicazione  in  base  al  prodotto  o  al  suo imballaggio,
dell'identita' e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo
di  prodotto  o,  eventualmente,  alla  partita di prodotti di cui fa
parte,  salva  l'omissione  di  tale  indicazione nei casi in cui sia
giustificata;
    b) i  controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame
dei  reclami  e,  se del caso, la tenuta di un registro degli stessi,
nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
  5.   Le  misure  di  ritiro,  di  richiamo  e  di  informazione  al
consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su
richiesta  delle  competenti  autorita' a norma dell'articolo 107. Il
richiamo  interviene  quando  altre  azioni  non  siano sufficienti a
prevenire  i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano
necessario   o   vi   siano   tenuti   in   seguito  a  provvedimenti
dell'autorita' competente.
  6.  Il  distributore  deve agire con diligenza nell'esercizio della
sua attivita' per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di
prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:
    a) a  non  fornire  prodotti  di  cui  conosce  o  avrebbe dovuto
conoscere  la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso
e nella sua qualita' di operatore professionale;
    b) a  partecipare  al controllo di sicurezza del prodotto immesso
sul  mercato,  trasmettendo  le informazioni concernenti i rischi del
prodotto  al  produttore e alle autorita' competenti per le azioni di
rispettiva competenza;
    c) a  collaborare  alle azioni intraprese di cui alla lettera b),
conservando  e  fornendo  la  documentazione  idonea  a  rintracciare
l'origine  dei  prodotti  per  un periodo di dieci anni dalla data di
cessione al consumatore finale.
  7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere,
sulla  base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori
professionali,  che  un  prodotto  da  loro  immesso  sul  mercato  o
altrimenti  fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso
rischi  incompatibili  con l'obbligo generale di sicurezza, informano
immediatamente     le     amministrazioni    competenti,    di    cui
all'articolo 106,   comma 1,  precisando  le  azioni  intraprese  per
prevenire i rischi per i consumatori.
  8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono
almeno:
    a) elementi  specifici che consentano una precisa identificazione
del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
    b) una  descrizione  completa del rischio presentato dai prodotti
interessati;
    c) tutte   le   informazioni   disponibili   che   consentono  di
rintracciare il prodotto;
    d) una  descrizione  dei  provvedimenti  adottati per prevenire i
rischi per i consumatori.
  9. Nei limiti delle rispettive attivita', produttori e distributori
collaborano   con   le  Autorita'  competenti,  ove  richiesto  dalle
medesime,  in  ordine  alle  azioni  intraprese  per evitare i rischi
presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
                              Art. 105.
               Presunzione e valutazione di sicurezza
  1.   In   mancanza   di  specifiche  disposizioni  comunitarie  che
disciplinano  gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro
quando  e'  conforme  alla legislazione vigente nello Stato membro in
cui  il  prodotto  stesso  e'  commercializzato  e con riferimento ai
requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
  2.  Si  presume  che  un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i
rischi   e  le  categorie  di  rischi  disciplinati  dalla  normativa
nazionale,  quando  e'  conforme alle norme nazionali non cogenti che
recepiscono  le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati
dalla  Commissione  europea  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  a  norma  dell'articolo 4  della  direttiva  2001/95/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
  3.  In  assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del
prodotto  e'  valutata  in  base alle norme nazionali non cogenti che
recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in
cui  il  prodotto  e'  commercializzato,  alle  raccomandazioni della
Commissione  europea relative ad orientamenti sulla valutazione della
sicurezza  dei  prodotti,  ai  codici di buona condotta in materia di
sicurezza  vigenti  nel  settore  interessato,  agli ultimi ritrovati
della  tecnica,  al  livello  di  sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente attendersi.
  4.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3, le
Autorita'  competenti  adottano  le  misure necessarie per limitare o
impedire  l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo
dal  mercato  del  prodotto,  se  questo  si  rivela,  nonostante  la
conformita', pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
                              Art. 106.
             Procedure di consultazione e coordinamento
  1. I Ministeri delle attivita' produttive, della salute, del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  dell'interno,  dell'economia  e  delle
finanze,   delle   infrastrutture   e  trasporti,  nonche'  le  altre
amministrazioni  pubbliche  di  volta in volta competenti per materia
alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono,
nell'ambito  delle  ordinarie disponibilita' di bilancio e secondo le
rispettive  competenze,  alla  realizzazione di un sistema di scambio
rapido  di  informazioni  mediante  un  adeguato supporto informativo
operante  in  via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di
connettivita',  in  conformita'  alle  prescrizioni stabilite in sede
comunitaria  che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle
informazioni.
  2.   I   criteri   per  il  coordinamento  dei  controlli  previsti
dall'articolo 107  sono  stabiliti  in  una  apposita  conferenza  di
servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni
di  cui  al  comma 1,  convocata almeno due volte l'anno dal Ministro
delle  attivita'  produttive;  alla  conferenza  partecipano anche il
Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1
di volta in volta competenti per materia.
  3.  La  conferenza  di  cui  al comma 2, tiene conto anche dei dati
raccolti   ed   elaborati  nell'ambito  del  sistema  comunitario  di
informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
  4.   Alla   conferenza   di  cui  al  comma 2,  possono  presentare
osservazioni  gli  organismi  di  categoria  della produzione e della
distribuzione,  nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori    e    degli   utenti   iscritte   all'elenco   di   cui
all'articolo 137,   secondo   modalita'   definite  dalla  conferenza
medesima.
                              Art. 107.
                              Controlli
  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano
che  i  prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle
attivita' produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle
amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche' degli uffici e
degli  organi  di  cui  esse  si avvalgono, aggiornato annualmente su
indicazione delle amministrazioni stesse.
  2.  Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra
l'altro le misure seguenti:
    a) per qualsiasi prodotto:
      1)  disporre,  anche  dopo che un prodotto e' stato immesso sul
mercato   come   prodotto   sicuro,   adeguate  verifiche  delle  sue
caratteristiche  di  sicurezza  fino  allo stadio dell'utilizzo o del
consumo,  anche  procedendo  ad  ispezioni presso gli stabilimenti di
produzione  e  di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e
presso i magazzini di vendita;
      2)   esigere  tutte  le  informazioni  necessarie  dalle  parti
interessate;
      3)  prelevare  campioni  di  prodotti per sottoporli a prove ed
analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale
di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
    b) per   qualsiasi   prodotto  che  possa  presentare  rischi  in
determinate condizioni:
      1)  richiedere  l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana,
di  adeguate  avvertenze sui rischi che esso puo' presentare, redatte
in modo chiaro e facilmente comprensibile;
      2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive,
in modo da renderlo sicuro;
    c) per   qualsiasi  prodotto  che  possa  presentare  rischi  per
determinati soggetti:
      1)  disporre  che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente
ed  in  una  forma  adeguata  di  tale  rischio,  anche  mediante  la
pubblicazione di avvisi specifici;
    d) per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso:
      1)  vietare,  per  il  tempo  necessario  allo  svolgimento dei
controlli,  delle  verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del
prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
      2)  disporre,  entro  un  termine perentorio, l'adeguamento del
prodotto  o  di  un  lotto  di  prodotti  gia'  commercializzati agli
obblighi  di  sicurezza  previsti dal presente titolo, qualora non vi
sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica;
    e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
      1)  vietarne  l'immissione  sul  mercato  e  adottare le misure
necessarie a garantire l'osservanza del divieto;
    f) per  qualsiasi  prodotto  pericoloso  gia' immesso sul mercato
rispetto  al  quale  l'azione  gia'  intrapresa  dai produttori e dai
distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
      1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e
l'informazione  dei  consumatori circa i rischi da esso presentati. I
costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove cio' non sia
in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
      2)  ordinare  o  coordinare  o,  se del caso, organizzare con i
produttori  e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e
la  sua  distruzione  in  condizioni opportune. I costi relativi sono
posti a carico dei produttori e dei distributori.
  3.  Nel  caso  di  prodotti  che  presentano  un  rischio  grave le
amministrazioni  di  cui  all'articolo 106  intraprendono  le  azioni
necessarie  per  applicare, con la dovuta celerita', opportune misure
analoghe  a  quelle  previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo
conto  delle  linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui
all'allegato II.
  4.  Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a
quelle  di  cui  al  comma 2  ed  in particolare a quelle di cui alle
lettere d),  e)  e  f),  tenendo  conto del principio di precauzione,
agiscono   nel  rispetto  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
europea,  in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo
proporzionato alla gravita' del rischio.
  5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate
sulla  base  del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per
la  finanza  pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria
dei  produttori  e  dei  distributori  di  adeguamento  agli obblighi
imposti  dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione
di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
  6.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  titolo e senza oneri
aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,  le  amministrazioni  di  cui
all'articolo 106,   comma 1,   si   avvalgono   della  collaborazione
dell'Agenzia  delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno
accesso  al  sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal
sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e
le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento.
  7.  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo possono riguardare,
rispettivamente:
    a) il produttore;
    b) il  distributore,  e,  in  particolare,  il responsabile della
prima immissione in commercio;
    c) qualsiasi  altro  detentore  del  prodotto,  qualora  cio' sia
necessario  al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare
i rischi derivanti dal prodotto stesso.
  8.  Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente
titolo  con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di
sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero
dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa  civile-direzione  centrale  per la prevenzione e la sicurezza
tecnica  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, nonche' degli
organi  periferici  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
interventi  sul  territorio,  nell'ambito  delle  dotazioni organiche
esistenti  e,  comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
  9.  Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari
derivanti  dalle  norme  sulla  sicurezza dei prodotti e dal presente
titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanita' marittima, aerea
e  di  frontiera  nell'ambito  delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  10.  Fatti  salvi  gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i
soggetti   di   cui  al  comma 1  sono  tenuti  a  non  divulgare  le
informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto
professionale,  a  meno  che la loro divulgazione sia necessaria alla
tutela della salute o della pubblica o privata incolumita'.
                              Art. 108.
                      Disposizioni procedurali

  1.  Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita
l'immissione  sul  mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il
richiamo,  deve  essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei
termini  e  delle  Autorita'  competenti cui e' possibile ricorrere e
deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
  2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o
per  la  pubblica  o  privata  incolumita', prima dell'adozione delle
misure  di  cui  all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve
essere   consentito   di   partecipare  alla  fase  del  procedimento
amministrativo  e  di  presenziare  agli  accertamenti  riguardanti i
propri  prodotti,  in  base  agli articoli 7 e seguenti della legge 7
agosto   1990,  n.  241;  in  particolare,  gli  interessati  possono
presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.
  3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in
seguito  all'emanazione  del  provvedimento,  anche  quando,  a causa
dell'urgenza  della  misura da adottare, non hanno potuto partecipare
al procedimento.
  ((3-bis.  La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti
emanati  ai  sensi  dell'articolo  107,  e' stabilita con regolamento
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da
garantire  il  contraddittorio,  la  piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.))
                              Art. 109.
                      Sorveglianza del mercato
  1.  Per  esercitare  un'efficace  sorveglianza del mercato, volta a
garantire  un  elevato  livello  di  protezione  della salute e della
sicurezza    dei    consumatori,    le    amministrazioni    di   cui
all'articolo 106,   anche   indipendentemente   dalla  conferenza  di
servizi, assicurano:
    a) l'istituzione,  l'aggiornamento  periodico  e  l'esecuzione di
programmi  settoriali  di sorveglianza per categorie di prodotti o di
rischi,  nonche'  il  monitoraggio  delle  attivita' di sorveglianza,
delle osservazioni e dei risultati;
    b) l'aggiornamento   delle  conoscenze  scientifiche  e  tecniche
relative alla sicurezza dei prodotti;
    c) esami   e   valutazioni  periodiche  del  funzionamento  delle
attivita'  di  controllo  e  della  loro efficacia, come pure, se del
caso,  la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza
messa in opera.
  2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresi',
la  gestione  dei  reclami  presentati  dai consumatori e dagli altri
interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attivita'
di  controllo  e  sorveglianza.  Le  modalita'  operative  di  cui al
presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
  3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attivita' di
cui  al  comma 2  vanno  rese  note  in sede di conferenza di servizi
convocata  dopo  la  data  di entrata in vigore del codice. In quella
sede  sono  definite  le  modalita'  per informare i consumatori e le
altre parti interessate delle procedure di reclamo.
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 110.
               Notificazione e scambio di informazioni
  1.   Il   Ministero   delle   attivita'  produttive  notifica  alla
Commissione  europea,  precisando le ragioni che li hanno motivati, i
provvedimenti  di  cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d),
e)  e  f),  e  3,  nonche' eventuali modifiche e revoche, fatta salva
l'eventuale  normativa  comunitaria specifica vigente sulla procedura
di notifica.
  2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori,
adottati  per  limitare  o  sottoporre  a  particolari  condizioni la
commercializzazione  o  l'uso  di  prodotti che presentano un rischio
grave  per  i  consumatori, vanno notificati alla Commissione europea
secondo   le   prescrizioni   del   sistema   RAPEX,   tenendo  conto
dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.
  3.  Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene
limitato  al  territorio  nazionale,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  procede,  anche  su richiesta delle altre amministrazioni
competenti,   alla  notifica  alla  Commissione  europea  qualora  il
provvedimento  contenga  informazioni  suscettibili  di presentare un
interesse,  quanto  alla  sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati
membri,  in  particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio
nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
  4.  Ai  fini  degli  adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti
adottati  dalle  amministrazioni  competenti  di cui all'articolo 106
devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attivita'
produttive;  analoga  comunicazione  deve  essere  data  a cura delle
cancellerie  ovvero  delle  segreterie  degli organi giurisdizionali,
relativamente  ai  provvedimenti,  sia a carattere provvisorio, sia a
carattere   definitivo,   emanati   dagli  stessi  nell'ambito  degli
interventi di competenza.
  5.    Il    Ministero    delle    attivita'   produttive   comunica
all'amministrazione  competente  le  decisioni eventualmente adottate
dalla  Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un
rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi
Stati  membri  e  che  quindi  necessitano, entro un termine di venti
giorni,  dell'adozione  di  provvedimenti  idonei.  E' fatto salvo il
rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione
della Commissione europea.
  6.  Le  Autorita'  competenti  assicurano alle parti interessate la
possibilita' di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione
di  cui  al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro
alla Commissione.
  7.  Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di
prodotti  pericolosi  oggetto  di  una decisione di cui al comma 5, a
meno che la decisione non disponga diversamente.
                              Art. 111.
                   Responsabilita' del produttore
  1.  Sono  fatte  salve  le disposizioni di cui al titolo secondo in
materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi.
                              Art. 112.
                              Sanzioni
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o
il  distributore  che  immette  sul  mercato  prodotti  pericolosi in
violazione  del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e),
e'  punito  con  l'arresto  da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da
10.000 euro a 50.000 euro.
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore
che  immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o
il  distributore  che  non ottempera ai provvedimenti emanati a norma
dell'articolo 107,  comma 2,  lettere b),  numeri  1)  e 2), c) e d),
numeri 1) e 2), e' punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
  4.  Il  produttore  o  il  distributore  che non assicura la dovuta
collaborazione  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita' di cui
all'articolo 107,  comma 2,  lettera a),  e'  soggetto  alla sanzione
amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le
disposizioni  di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il
distributore  che  violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104,
commi 6,  7,  8  e  9,  sono  soggetti ad una sanzione amministrativa
compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
                              Art. 113.
                               Rinvio
  1.  Sono  fatte  salve  le  specifiche  norme  di  settore che, con
riferimento   a  particolari  categorie  merceologiche,  obbligano  a
specifici standard di sicurezza.
  2.  Sono  fatte  salve le disposizioni regionali che disciplinano i
controlli di competenza.

Titolo II
RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

                              Art. 114
                   Responsabilita' del produttore

  1. Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del
suo prodotto.
                              Art. 115.
                      ((Prodotto e produttore))

  1.  Prodotto,  ai  fini  del  presente titolo, e' ogni bene mobile,
anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
  2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
  ((2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante
del  prodotto  finito  o  di  una sua componente, il produttore della
materia  prima,  nonche',  per  i  prodotti  agricoli del suolo e per
quelli  dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente
l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.))
                              Art. 116.
                    Responsabilita' del fornitore
  1.  Quando  il  produttore  non sia individuato, e' sottoposto alla
stessa responsabilita' il fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell'esercizio   di   un'attivita'   commerciale,  se  ha  omesso  di
comunicare  al  danneggiato,  entro  il  termine  di  tre  mesi dalla
richiesta,  l'identita' e il domicilio del produttore o della persona
che gli ha fornito il prodotto.
  2.  La  richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il
prodotto  che  ha  cagionato  il  danno,  il luogo e, con ragionevole
approssimazione,   la  data  dell'acquisto;  deve  inoltre  contenere
l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
  3.  Se  la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non e'
stata  preceduta  dalla  richiesta prevista dal comma 2, il convenuto
puo' effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
  4.  In  ogni  caso,  su istanza del fornitore presentata alla prima
udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo
giustificano,  puo'  fissare un ulteriore termine non superiore a tre
mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
  5.  Il  terzo  indicato come produttore o precedente fornitore puo'
essere  chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di
procedura  civile e il fornitore convenuto puo' essere estromesso, se
la   persona   indicata  comparisce  e  non  contesta  l'indicazione.
Nell'ipotesi  prevista  dal  comma 3,  il  convenuto puo' chiedere la
condanna  dell'attore  al  rimborso  delle  spese  cagionategli dalla
chiamata in giudizio.
  6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto
importato   nella   Unione   europea,   quando  non  sia  individuato
l'importatore, anche se sia noto il produttore.
                              Art. 117.
                         Prodotto difettoso
  1. Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si
puo'  legittimamente  attendere tenuto conto di tutte le circostanze,
tra cui:
    a) il  modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la
sua  presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le
avvertenze fornite;
    b) l'uso   al  quale  il  prodotto  puo'  essere  ragionevolmente
destinato  e  i  comportamenti  che, in relazione ad esso, si possono
ragionevolmente prevedere;
    c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
  2.  Un  prodotto  non puo' essere considerato difettoso per il solo
fatto  che un prodotto piu' perfezionato sia stato in qualunque tempo
messo in commercio.
  3.  Un  prodotto  e'  difettoso  se  non offre la sicurezza offerta
normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
                              Art. 118.
                  Esclusione della responsabilita'
  1. La responsabilita' e' esclusa:
    a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
    b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il
produttore ha messo il prodotto in circolazione;
    c) se  il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita
o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo
ha  fabbricato  o  distribuito  nell'esercizio  della  sua  attivita'
professionale;
    d) se  il  difetto  e' dovuto alla conformita' del prodotto a una
norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
    e) se  lo  stato  delle  conoscenze  scientifiche  e tecniche, al
momento  in  cui  il produttore ha messo in circolazione il prodotto,
non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
    f) nel  caso del produttore o fornitore di una parte componente o
di  una  materia  prima,  se  il  difetto  e' interamente dovuto alla
concezione  del  prodotto  in  cui  e'  stata  incorporata la parte o
materia  prima  o alla conformita' di questa alle istruzioni date dal
produttore che la ha utilizzata.
                              Art. 119.
                 Messa in circolazione del prodotto
  1.  Il  prodotto  e'  messo  in  circolazione quando sia consegnato
all'acquirente,  all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche
in visione o in prova.
  2.  La  messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al
vettore   o   allo   spedizioniere   per   l'invio  all'acquirente  o
all'utilizzatore.
  3.  La  responsabilita'  non e' esclusa se la messa in circolazione
dipende  da  vendita  forzata,  salvo che il debitore abbia segnalato
specificamente   il  difetto  con  dichiarazione  resa  all'ufficiale
giudiziario  all'atto  del  pignoramento  o  con  atto  notificato al
creditore  procedente  e depositato presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
                              Art. 120.
                                Prova
  1.  Il  danneggiato  deve  provare  il  difetto,  il  danno,  e  la
connessione causale tra difetto e danno.
  2.  Il  produttore  deve  provare  i fatti che possono escludere la
responsabilita'  secondo  le  disposizioni dell'articolo 118. Ai fini
dell'esclusione   da   responsabilita'   prevista  nell'articolo 118,
comma 1,  lettera b),  e'  sufficiente  dimostrare  che, tenuto conto
delle  circostanze,  e' probabile che il difetto non esistesse ancora
nel momento in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
  3.  Se  e'  verosimile che il danno sia stato causato da un difetto
del  prodotto, il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza
tecnica siano anticipate dal produttore.
                              Art. 121.
                     Pluralita' di responsabili
  1. Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono
obbligate in solido al risarcimento.
  2.  Colui  che  ha  risarcito il danno ha regresso contro gli altri
nella  misura  determinata  dalle dimensioni del rischio riferibile a
ciascuno,  dalla gravita' delle eventuali colpe e dalla entita' delle
conseguenze  che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene
in parti uguali.
                              Art. 122.
                        Colpa del danneggiato
  1.  Nelle  ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il
risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del
codice civile.
  2.  Il  risarcimento  non e' dovuto quando il danneggiato sia stato
consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e
nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
  3.  Nell'ipotesi  di danno a cosa, la colpa del detentore di questa
e' parificata alla colpa del danneggiato.
                              Art. 123.
                          Danno risarcibile
  1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
    a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
    b) la  distruzione  o  il  deterioramento di una cosa diversa dal
prodotto  difettoso,  purche' di tipo normalmente destinato all'uso o
consumo privato e cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato.
  2.  Il  danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la
somma di euro trecentottantasette.
                              Art. 124.
               Clausole di esonero da responsabilita'
  1.  E'  nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente,
nei  confronti  del  danneggiato,  la  responsabilita'  prevista  dal
presente titolo.
                              Art. 125.
                            Prescrizione
  1.  Il  diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno
in  cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del
danno, del difetto e dell'identita' del responsabile.
  2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia
a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe
dovuto  avere  conoscenza  di  un  danno  di  gravita'  sufficiente a
giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
                              Art. 126.
                              Decadenza
  1.  Il  diritto  al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci
anni  dal  giorno  in  cui il produttore o l'importatore nella Unione
europea  ha  messo  in  circolazione  il prodotto che ha cagionato il
danno.
  2.  La  decadenza  e' impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo
che  il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito
in  una  procedura  concorsuale  o  dal riconoscimento del diritto da
parte del responsabile.
  3.  L'atto  che  impedisce  la  decadenza  nei confronti di uno dei
responsabili non ha effetto riguardo agli altri.
                              Art. 127.
         Responsabilita' secondo altre disposizioni di legge
  1. Le disposizioni del presente titolo non escludono ne' limitano i
diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
  2.  Le  disposizioni  del presente titolo non si applicano ai danni
cagionati  dagli  incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modificazioni.
  3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti
messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.

Titolo III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA’ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO
Capo I
Della vendita dei beni di consumo

                              Art. 128.
                Ambito di applicazione e definizioni
  1.  Il  presente  capo  disciplina  taluni aspetti dei contratti di
vendita  e  delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini
ai  contratti  di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione  nonche'  quelli  di  appalto,  di opera e tutti gli
altri  contratti  comunque  finalizzati  alla  fornitura  di  beni di
consumo da fabbricare o produrre.
  2. Ai fini del presente capo si intende per:
    a) beni  di  consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,
tranne:
      1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai
notai;
      2)  l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in
un volume delimitato o in quantita' determinata;
      3) l'energia elettrica;
    b) venditore:  qualsiasi  persona  fisica  o giuridica pubblica o
privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o
professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
    c) garanzia  convenzionale  ulteriore:  qualsiasi  impegno  di un
venditore  o  di un produttore, assunto nei confronti del consumatore
senza   costi   supplementari,   di   rimborsare  il  prezzo  pagato,
sostituire,  riparare,  o intervenire altrimenti sul bene di consumo,
qualora   esso   non  corrisponda  alle  condizioni  enunciate  nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
    d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino
del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
  3.  Le  disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di
beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
                              Art. 129.
                      Conformita' al contratto
  1.  Il  venditore  ha  l'obbligo  di consegnare al consumatore beni
conformi al contratto di vendita.
  2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se,
ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
    a) sono  idonei  all'uso al quale servono abitualmente beni dello
stesso tipo;
    b) sono   conformi   alla   descrizione  fatta  dal  venditore  e
possiedono  le  qualita'  del  bene che il venditore ha presentato al
consumatore come campione o modello;
    c) presentano  la  qualita'  e le prestazioni abituali di un bene
dello   stesso   tipo,   che   il  consumatore  puo'  ragionevolmente
aspettarsi,  tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle
dichiarazioni  pubbliche  sulle  caratteristiche  specifiche dei beni
fatte  al  riguardo  dal venditore, dal produttore o dal suo agente o
rappresentante,     in     particolare     nella     pubblicita'    o
sull'etichettatura;
    d) sono   altresi'   idonei   all'uso   particolare   voluto  dal
consumatore  e  che  sia  stato  da  questi  portato a conoscenza del
venditore  al  momento  della  conclusione  del  contratto  e  che il
venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
  3.   Non  vi  e'  difetto  di  conformita'  se,  al  momento  della
conclusione  del  contratto,  il  consumatore  era  a  conoscenza del
difetto  non  poteva  ignorarlo  con  l'ordinaria  diligenza  o se il
difetto  di  conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal
consumatore.
  4.  Il  venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di
cui  al  comma 2,  lettera c),  quando,  in  via  anche  alternativa,
dimostra che:
    a) non   era  a  conoscenza  della  dichiarazione  e  non  poteva
conoscerla con l'ordinaria diligenza;
    b) la  dichiarazione  e'  stata  adeguatamente  corretta entro il
momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile
al consumatore;
    c) la  decisione  di  acquistare  il bene di consumo non e' stata
influenzata dalla dichiarazione.
  5.   Il   difetto   di   conformita'   che  deriva  dall'imperfetta
installazione  del  bene  di  consumo  e'  equiparato  al  difetto di
conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto
di  vendita  ed  e'  stata  effettuata  dal  venditore o sotto la sua
responsabilita'.  Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui
il  prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da
questo  installato  in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione.
                              Art. 130.
                       Diritti del consumatore

  1.  Il  venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per
qualsiasi  difetto di conformita' esistente al momento della consegna
del bene.
  2.  In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al
ripristino,   senza   spese,  della  conformita'  del  bene  mediante
riparazione  o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad
una  riduzione  adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi 7, 8 e 9.
  3.  Il  consumatore  puo'  chiedere,  a sua scelta, al venditore di
riparare  il  bene  o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo  che  il  rimedio  richiesto  sia  oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
  4.  Ai  fini  di  cui  al  comma 3 e' da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli
in confronto all'altro, tenendo conto:
    a)  del  valore  che  il  bene avrebbe se non vi fosse difetto di
conformita';
    b) dell'entita' del difetto di conformita';
    c)  dell'eventualita'  che  il  rimedio  alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  5.  Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro
un  congruo  termine  dalla  richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti  al  consumatore, tenendo conto della natura del bene e
dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
  6.  Le  spese  di  cui  ai  commi  2  e  3  si riferiscono ai costi
indispensabili  per  rendere conformi i beni, in particolare modo con
riferimento  alle  spese  effettuate  per  la spedizione, per la mano
d'opera e per i materiali.
  7.  Il  consumatore  puo'  richiedere,  a  sua  scelta, una congrua
riduzione  del  prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una
delle seguenti situazioni:
    a)   la   riparazione   e  la  sostituzione  sono  impossibili  o
eccessivamente onerose;
    b)  il  venditore  non  ha  provveduto  alla  riparazione  o alla
sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al ((comma 5));
    c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
  8.  Nel  determinare  l'importo  della  riduzione  o  la  somma  da
restituire si tiene conto dell'uso del bene.
  9.  Dopo  la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo'
offrire  al  consumatore  qualsiasi  altro rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:
    a)  qualora  il  consumatore  abbia  gia' richiesto uno specifico
rimedio,  il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie
conseguenze  in  ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al
((comma  5)), salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
    b)  qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico
rimedio,  il  consumatore  deve  accettare  la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
  10.  Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e'
stato  possibile  o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della
riparazione  o  della  sostituzione, non da' diritto alla risoluzione
del contratto.
                              Art. 131.
                         Diritto di regresso
  1.  Il  venditore  finale, quando e' responsabile nei confronti del
consumatore  a  causa  di  un  difetto  di  conformita' imputabile ad
un'azione   o  ad  un'omissione  del  produttore,  di  un  precedente
venditore  della  medesima  catena  contrattuale  distributiva  o  di
qualsiasi  altro  intermediario,  ha diritto di regresso, salvo patto
contrario  o  rinuncia,  nei  confronti  del  soggetto o dei soggetti
responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
  2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore,   puo'   agire,  entro  un  anno  dall'esecuzione  della
prestazione,  in  regresso  nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
                              Art. 132.
                               Termini
  1.  Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando
il  difetto  di conformita' si manifesta entro il termine di due anni
dalla consegna del bene.
  2.  Il  consumatore  decade dai diritti previsti dall'articolo 130,
comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro
il  termine  di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La
denuncia   non   e'   necessaria  se  il  venditore  ha  riconosciuto
l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
  3.  Salvo  prova contraria, si presume che i difetti di conformita'
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
gia'  a  tale  data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
  4.  L'azione  diretta  a  far  valere  i  difetti  non  dolosamente
occultati  dal  venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di
ventisei  mesi  dalla  consegna  del  bene;  il  consumatore, che sia
convenuto  per  l'esecuzione  del contratto, puo' tuttavia far valere
sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto
di  conformita'  sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e
prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
                              Art. 133.
                       Garanzia convenzionale
  1.  La  garanzia  convenzionale  vincola  chi  la  offre secondo le
modalita'  indicate  nella dichiarazione di garanzia medesima o nella
relativa pubblicita'.
  2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
    a) la  specificazione  che il consumatore e' titolare dei diritti
previsti  dal  presente  paragrafo e  che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
    b) in  modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli
elementi  essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e
l'estensione  territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta
e il domicilio o la sede di chi la offre.
  3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile
per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
  4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri
non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
  5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e
4,  rimane  comunque  valida  e  il  consumatore  puo'  continuare ad
avvalersene ed esigerne l'applicazione.
                              Art. 134 
               Carattere imperativo delle disposizioni 
 
  1. E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione  al  venditore
del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare,  anche  in
modo indiretto, i diritti riconosciuti  dal  presente  paragrafo.  La
nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo'  essere
rilevata d'ufficio dal giudice. 
  2. Nel caso di beni usati, le  parti  possono  limitare  la  durata
della responsabilita' ((di cui all'articolo 132, comma primo)) ad  un
periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. 
  3.  E'   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,   prevedendo
l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di  privare  il  consumatore  della
protezione assicurata dal presente paragrafo,  laddove  il  contratto
presenti uno stretto collegamento con  il  territorio  di  uno  Stato
membro dell'Unione europea. 
                              Art. 135.
                Tutela in base ad altre disposizioni
  1.  Le  disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i
diritti   che   sono   attribuiti   al  consumatore  da  altre  norme
dell'ordinamento giuridico.
  2.  Per  quanto  non  previsto dal presente titolo, si applicano le
disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.

Parte V
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Titolo I
LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE

                              Art. 136.
         Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
  1.  E'  istituito presso il Ministero delle attivita' produttive il
Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  di seguito
denominato: «Consiglio».
  2.  Il  Consiglio,  che si avvale, per le proprie iniziative, della
struttura  e  del personale del Ministero delle attivita' produttive,
e'  composto  dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e
degli  utenti  inserite  nell'elenco  di cui all'articolo 137 e da un
rappresentante  designato  dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281  ed e' presieduto dal
Ministro  delle  attivita'  produttive  o  da  un  suo  delegato.  Il
Consiglio  e'  nominato  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e dura
in carica tre anni.
  3.  Il  Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle
associazioni  di  tutela ambientale riconosciute e delle associazioni
nazionali  delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere
invitati  i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni
di  regolamentazione  o  di  normazione  del mercato, delle categorie
economiche  e  sociali  interessate,  delle pubbliche amministrazioni
competenti, nonche' esperti delle materie trattate.
  4. E' compito del Consiglio:
    a) esprimere   pareri,   ove  richiesto,  sugli  schemi  di  atti
normativi  che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e
degli utenti;
    b) formulare  proposte  in  materia  di  tutela dei consumatori e
degli  utenti,  anche  in  riferimento  ai programmi e alle politiche
comunitarie;
    c) promuovere  studi,  ricerche  e  conferenze  sui  problemi del
consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo
della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
    d) elaborare  programmi  per  la  diffusione  delle  informazioni
presso i consumatori e gli utenti;
    e) favorire   iniziative  volte  a  promuovere  il  potenziamento
dell'accesso  dei  consumatori  e  degli utenti ai mezzi di giustizia
previsti per la soluzione delle controversie;
    f) favorire  ogni  forma  di  raccordo  e  coordinamento  tra  le
politiche  nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori
e  degli  utenti,  assumendo anche iniziative dirette a promuovere la
piu'  ampia  rappresentanza  degli  interessi dei consumatori e degli
utenti  nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente
convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano  di  diritto i presidenti degli organismi rappresentativi
dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    g) stabilire  rapporti  con analoghi organismi pubblici o privati
di altri Paesi e dell'Unione europea;
    h) segnalare   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento   della   funzione   pubblica,   eventuali  difficolta',
impedimenti  od  ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni
in  materia  di  semplificazione  procedimentale  e documentale nelle
pubbliche   amministrazioni.  Le  segnalazioni  sono  verificate  dal
predetto  Dipartimento  anche  mediante  l'Ispettorato della funzione
pubblica  e  l'Ufficio  per l'attivita' normativa e amministrativa di
semplificazione delle norme e delle procedure.
                              Art. 137.
Elenco   delle   associazioni   dei   consumatori   e   degli  utenti
                 rappresentative a livello nazionale
  1.  Presso  il  Ministero  delle  attivita' produttive e' istituito
l'elenco   delle   associazioni   dei   consumatori  e  degli  utenti
rappresentative a livello nazionale.
  2.   L'iscrizione   nell'elenco  e'  subordinata  al  possesso,  da
comprovare  con  la  presentazione  di  documentazione  conforme alle
prescrizioni  e  alle  procedure  stabilite  con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, dei seguenti requisiti:
    a) avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico  o  per scrittura
privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che
sancisca  un  ordinamento  a  base  democratica  e preveda come scopo
esclusivo  la  tutela  dei  consumatori e degli utenti, senza fine di
lucro;
    b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione  delle  quote versate direttamente all'associazione per
gli scopi statutari;
    c) numero  di  iscritti  non  inferiore  allo 0,5 per mille della
popolazione  nazionale  e  presenza  sul  territorio di almeno cinque
regioni  o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante   dell'associazione  con  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    d) elaborazione  di  un  bilancio  annuale  delle entrate e delle
uscite  con  indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta
dei  libri  contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di
contabilita' delle associazioni non riconosciute;
    e) svolgimento   di   un'attivita'   continuativa  nei  tre  anni
precedenti;
    f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna,
passata  in  giudicato,  in relazione all'attivita' dell'associazione
medesima,  e  non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di
imprenditori  o  di amministratori di imprese di produzione e servizi
in  qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
  3.  Alle  associazioni  dei  consumatori e degli utenti e' preclusa
ogni  attivita'  di  promozione  o pubblicita' commerciale avente per
oggetto  beni  o  servizi  prodotti  da  terzi ed ogni connessione di
interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
  4.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive provvede annualmente
all'aggiornamento dell'elenco.
  5.  All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche
le   associazioni   dei   consumatori   e   degli   utenti   operanti
esclusivamente  nei  territori  ove  risiedono minoranze linguistiche
costituzionalmente  riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al
comma 2,  lettere a),  b),  d),  e)  e  f),  nonche' con un numero di
iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per  mille  degli abitanti della
regione  o  provincia  autonoma  di  riferimento,  da certificare con
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' resa dal legale
rappresentante   dell'associazione  con  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 46  e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  6.   Il   Ministero   delle   attivita'  produttive  comunica  alla
Commissione  europea  l'elenco  di  cui al comma 1, comprensivo anche
degli  enti  di  cui  all'articolo 139,  comma 2,  nonche' i relativi
aggiornamenti   al   fine   dell'iscrizione  nell'elenco  degli  enti
legittimati  a  proporre  azioni  inibitorie a tutela degli interessi
collettivi  dei  consumatori  istituito  presso la stessa Commissione
europea.
                              Art. 138.
                      Agevolazioni e contributi
  1.  Le  agevolazioni  e  i contributi previsti dalla legge 5 agosto
1981,  n.  416,  e successive modificazioni, in materia di disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con
le  modalita'  ed  i  criteri  di  graduazione  definiti con apposito
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, alle attivita'
editoriali   delle   associazioni   iscritte   nell'elenco   di   cui
all'articolo 137.

Titolo II
((ACCESSO ALLA GIUSTIZIA))

                              Art. 139. 
                       Legittimazione ad agire 
 
  1.  Le  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti   inserite
nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad  agire  ,  ai
sensi dell'articolo 140, a  tutela  degli  interessi  collettivi  dei
consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo  2,
le dette associazioni sono legittimate  ad  agire  nelle  ipotesi  di
violazione degli interessi  collettivi  dei  consumatori  contemplati
nelle  materie  disciplinate  dal  presente  codice,  nonche'   dalle
seguenti disposizioni legislative: 
    a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive  modificazioni,  ivi
comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di  cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,  e  legge  30  aprile
1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 
    b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come  modificato
dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge  14  ottobre
1999, n. 362, concernente  la  pubblicita'  dei  medicinali  per  uso
umano. 
    ((b-bis) decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno.)) 
  2.   Gli   organismi   pubblici   indipendenti   nazionali   e   le
organizzazioni riconosciuti in altro  Stato  dell'Unione  europea  ed
inseriti  nell'elenco  degli  enti  legittimati  a  proporre   azioni
inibitorie a  tutela  degli  interessi  collettivi  dei  consumatori,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee,  possono
agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per  i
consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto  o  in  parte
sul territorio dello Stato. 
                              Art. 140. 
                              Procedura 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati nei casi ivi
previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
e degli utenti richiedendo al tribunale: 
    a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi  degli  interessi
dei consumatori e degli utenti; 
    b) di adottare le misure idonee  a  correggere  o  eliminare  gli
effetti dannosi delle violazioni accertate; 
    c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno  o  piu'
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi  in  cui  la
pubblicita'  del  provvedimento  puo'  contribuire  a  correggere   o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate. 
  2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche'  i  soggetti  di  cui
all'articolo 139, comma 2, possono attivare,  prima  del  ricorso  al
giudice,  la  procedura  di  conciliazione  dinanzi  alla  camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  competente   per
territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29  dicembre  1993,  n.  580,  nonche'  agli   altri   organismi   di
composizione extragiudiziale per la composizione  delle  controversie
in materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura e',  in
ogni caso, definita entro sessanta giorni. 
  3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e
dal rappresentante  dell'organismo  di  composizione  extragiudiziale
adito,  e'  depositato  per  l'omologazione  nella  cancelleria   del
tribunale del luogo  nel  quale  si  e'  svolto  il  procedimento  di
conciliazione. 
  4.  Il  tribunale,  in  composizione  monocratica,   accertata   la
regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara  esecutivo  con
decreto. Il verbale di  conciliazione  omologato  costituisce  titolo
esecutivo. 
  5. In ogni caso l'azione di cui al comma  1  puo'  essere  proposta
solo dopo che siano decorsi quindici giorni  dalla  data  in  cui  le
associazioni  abbiano  richiesto  al  soggetto   da   esse   ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
la  cessazione  del  comportamento   lesivo   degli   interessi   dei
consumatori e degli utenti. 
  6.  Il  soggetto  al  quale  viene  chiesta   la   cessazione   del
comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia  stato  chiamato
in giudizio ai sensi del comma  1,  puo'  attivare  la  procedura  di
conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per  l'azione
giudiziale da avviarsi o gia'  avviata.  La  favorevole  conclusione,
anche nella fase esecutiva, del procedimento di  conciliazione  viene
valutata ai fini della cessazione della materia del contendere. 
  7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1
il  giudice  fissa  un  termine  per  l'adempimento  degli   obblighi
stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito  in  giudizio,
dispone, in caso di inadempimento,  il  pagamento  di  una  somma  di
denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno
di  ritardo  rapportati  alla  gravita'  del  fatto.   In   caso   di
inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di  conciliazione
di  cui  al  comma  3  le  parti  possono  adire  il  tribunale   con
procedimento   in   camera   di   consiglio   affinche',    accertato
l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme  di  denaro.
Tali somme di denaro sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze al fondo da istituire nell'ambito  di  apposita  unita'
previsionale di base dello stato di previsione  del  Ministero  delle
attivita' produttive,  per  finanziare  iniziative  a  vantaggio  dei
consumatori. 
  8. Nei casi in cui ricorrano giusti  motivi  di  urgenza,  l'azione
inibitoria  si  svolge  a  norma  degli   articoli   da   669-bis   a
669-quaterdecies del codice di procedura civile. 
  9. Fatte salve le  norme  sulla  litispendenza,  sulla  continenza,
sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le  disposizioni
di cui al presente articolo  non  precludono  il  diritto  ad  azioni
individuali dei consumatori  che  siano  danneggiati  dalle  medesime
violazioni. 
  10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria
prevista dall'articolo 37  in  materia  di  clausole  vessatorie  nei
contratti stipulati con i  consumatori,  si  esercita  ai  sensi  del
presente articolo. 
((11.  Resta   ferma   la   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi  dell'articolo
133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo)). 
  12.  Restano  salve  le  procedure   conciliative   di   competenza
dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
                            Art. 140-bis 
                         (Azione di classe). 
 
  1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di
cui al comma 2 ((nonche' gli interessi collettivi))  sono  tutelabili
anche attraverso  l'azione  di  classe,  secondo  le  previsioni  del
presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe,  anche
mediante associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa,  puo'
agire per l'accertamento della responsabilita' e per la  condanna  al
risarcimento del danno e alle restituzioni. 
  2.  ((L'azione  di  classe  ha  per  oggetto  l'accertamento  della
responsabilita' e la  condanna  al  risarcimento  del  danno  e  alle
restituzioni in favore degli utenti consumatori.)) L'azione tutela: 
    a) i diritti contrattuali di  una  pluralita'  di  consumatori  e
utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in  situazione
((omogenea)), inclusi i diritti relativi  a  contratti  stipulati  ai
sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; 
    b) i diritti ((omogenei)) spettanti ai consumatori finali  di  un
determinato  prodotto  ((o  servizio))  nei  confronti  del  relativo
produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; 
    c) i diritti ((omogenei)) al ristoro  del  pregiudizio  derivante
agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette  o
da comportamenti anticoncorrenziali. 
  3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della  tutela  di
cui al presente  articolo  aderiscono  all'azione  di  classe,  senza
ministero di difensore ((anche tramite posta elettronica  certificata
e fax)). L'adesione comporta rinuncia a ogni  azione  restitutoria  o
risarcitoria individuale fondata sul medesimo  titolo,  salvo  quanto
previsto  dal  comma  15.  L'atto  di  adesione,  contenente,   oltre
all'elezione di domicilio, l'indicazione degli  elementi  costitutivi
del diritto fatto valere con la relativa  documentazione  probatoria,
e' depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine  di
cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione  ai  sensi
degli  articoli  2943  e  2945  del  codice  civile  decorrono  dalla
notificazione  della  domanda  e,  per  coloro  che   hanno   aderito
successivamente, dal deposito dell'atto di adesione. 
  4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario  avente  sede  nel
capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa,  ma  per  la  Valle
d'Aosta e' competente il tribunale di Torino,  per  il  Trentino-Alto
Adige e il  Friuli-Venezia  Giulia  e'  competente  il  tribunale  di
Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente
il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e'  competente
il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in  composizione
collegiale. 
  5. La domanda si propone con atto  di  citazione  notificato  anche
all'ufficio del pubblico ministero  presso  il  tribunale  adito,  il
quale puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'. 
  6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con  ordinanza
sull'ammissibilita' della domanda, ma  puo'  sospendere  il  giudizio
quando  sui  fatti  rilevanti  ai  fini  del  decidere  e'  in  corso
un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio
davanti  al  giudice  amministrativo.  La   domanda   e'   dichiarata
inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando sussiste  un
conflitto  di  interessi  ovvero  quando  il  giudice   non   ravvisa
((l'omogeneita' dei diritti individuali))  tutelabili  ai  sensi  del
comma 2, nonche' quando il proponente non appare in grado  di  curare
adeguatamente l'interesse della classe. 
  7. L'ordinanza  che  decide  sulla  ammissibilita'  e'  reclamabile
davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta  giorni
dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo  la
corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre
quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il  reclamo  dell'ordinanza
ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale. 
  8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese,
anche ai sensi dell'articolo 96 del codice  di  procedura  civile,  e
ordina la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente. 
  9. Con l'ordinanza con cui  ammette  l'azione  il  tribunale  fissa
termini e modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai  fini  della
tempestiva adesione  degli  appartenenti  alla  classe.  L'esecuzione
della pubblicita' e' condizione di procedibilita' della domanda.  Con
la stessa ordinanza il tribunale: 
    a) definisce i caratteri  dei  diritti  individuali  oggetto  del
giudizio, specificando i criteri in base  ai  quali  i  soggetti  che
chiedono di aderire sono inclusi  nella  classe  o  devono  ritenersi
esclusi dall'azione; 
    b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni
dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il
quale  gli  atti  di  adesione,  anche  a  mezzo  dell'attore,   sono
depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a  cura
della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne  cura
ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la  pubblicazione  sul
relativo sito internet. 
  10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del
codice di procedura civile. 
  11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina
altresi' il corso  della  procedura  assicurando,  nel  rispetto  del
contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del  processo.
Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile  o  revocabile
in ogni tempo, il  tribunale  prescrive  le  misure  atte  a  evitare
indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di  prove  o
argomenti; onera le parti della  pubblicita'  ritenuta  necessaria  a
tutela degli aderenti; regola nel modo  che  ritiene  piu'  opportuno
l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra  questione  di  rito,
omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio. 
  12. Se accoglie la domanda,  il  tribunale  pronuncia  sentenza  di
condanna con cui liquida, ai  sensi  dell'articolo  1226  del  codice
civile, le  somme  definitive  dovute  a  coloro  che  hanno  aderito
all'azione o stabilisce  il  criterio  omogeneo  di  calcolo  per  la
liquidazione di dette somme.  ((In  questo  ultimo  caso  il  giudice
assegna alle parti un termine, non superiore a  novanta  giorni,  per
addivenire ad un accordo sulla liquidazione del  danno.  Il  processo
verbale  dell'accordo,  sottoscritto  dalle  parti  e  dal   giudice,
costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che  l'accordo
sia stato raggiunto, il giudice,  su  istanza  di  almeno  una  delle
parti, liquida le somme dovute ai  singoli  aderenti)).  In  caso  di
accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori
di servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene  conto
di quanto riconosciuto in  favore  degli  utenti  e  dei  consumatori
danneggiati nelle relative carte dei servizi  eventualmente  emanate.
La  sentenza  diviene  esecutiva  decorsi  centottanta  giorni  dalla
pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale
periodo sono esenti da ogni  diritto  e  incremento,  anche  per  gli
accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza. 
  13.  La  corte  d'appello,  richiesta  dei  provvedimenti  di   cui
all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresi' conto
dell'entita' complessiva  della  somma  gravante  sul  debitore,  del
numero  dei  creditori,  nonche'  delle   connesse   difficolta'   di
ripetizione in caso  di  accoglimento  del  gravame.  La  corte  puo'
comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza,
la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e  resti
vincolata nelle forme ritenute piu' opportune. 
  14. La sentenza che  definisce  il  giudizio  fa  stato  anche  nei
confronti degli aderenti. E' fatta  salva  l'azione  individuale  dei
soggetti  che  non  aderiscono  all'azione   collettiva.   Non   sono
proponibili ulteriori azioni di classe per i  medesimi  fatti  e  nei
confronti della stessa impresa  dopo  la  scadenza  del  termine  per
l'adesione assegnato  dal  giudice  ai  sensi  del  comma  9.  Quelle
proposte entro detto  termine  sono  riunite  d'ufficio  se  pendenti
davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice  successivamente
adito ordina la cancellazione della causa dal  ruolo,  assegnando  un
termine  perentorio  non  superiore  a   sessanta   giorni   per   la
riassunzione davanti al primo giudice. 
  15. Le rinunce e  le  transazioni  intervenute  tra  le  parti  non
pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno  espressamente
consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi  anche  nei  casi  di
estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo. 
                              Art. 141.
           Composizione extragiudiziale delle controversie

  1.  Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono
avviare  procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione
delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
  ((2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
della  giustizia,  con  decreto di natura non regolamentare, detta le
disposizioni   per   la   formazione   dell'elenco  degli  organi  di
composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo
che  si  conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della
Commissione,  del  30  marzo 1998, riguardante i principi applicabili
agli  organi  responsabili  per  la risoluzione extragiudiziale delle
controversie   in   materia   di  consumo,  e  della  raccomandazione
2001/310/CE  della  Commissione,  del  4  aprile  2001, concernente i
principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  d'intesa con il Ministero
della  giustizia,  comunica alla Commissione europea gli organismi di
cui   al   predetto  elenco  ed  assicura,  altresi',  gli  ulteriori
adempimenti  connessi  all'attuazione della risoluzione del Consiglio
dell'Unione  europea  del  25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad
una   rete   comunitaria  di  organi  nazionali  per  la  risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.))
  3.   In   ogni   caso,   si   considerano  organi  di  composizione
extragiudiziale  delle  controversie  ai  sensi  del  comma  2 quelli
costituiti  ai  sensi  dell'((articolo  2,  comma  4)) della legge 29
dicembre   1993,  n.  580,  dalle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura.
  4.  Non  sono  vessatorie  le  clausole  inserite nei contratti dei
consumatori  aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano
alle disposizioni di cui al presente articolo.
  5.  Il  consumatore  non  puo'  essere  privato  in nessun caso del
diritto  di  adire  il giudice competente qualunque sia l'esito della
procedura di composizione extragiudiziale.

Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 142.
                     Modifiche al codice civile
  1.  Gli  articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e
1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:
                           «Art. 1469-bis
                      Contratti del consumatore
  Le  disposizioni  del presente titolo si applicano ai contratti del
consumatore,  ove  non  derogate  dal  codice  del consumo o da altre
disposizioni piu' favorevoli per il consumatore.».
                              Art. 143.
                    Irrinunciabilita' dei diritti
  1.   I   diritti   attribuiti   al   consumatore  dal  codice  sono
irrinunciabili.  E'  nulla  ogni  pattuizione  in  contrasto  con  le
disposizioni del codice.
  2.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al contratto una
legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al  consumatore  devono
comunque  essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste
dal codice.
                              Art. 144
                            Aggiornamenti

  1.  Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie
dallo  stesso  disciplinate,  va attuato mediante esplicita modifica,
integrazione,  deroga  o sospensione delle specifiche disposizioni in
esso contenute.
                            Art. 144-bis 
(Cooperazione  tra  le  autorita'  nazionali  per   la   tutela   dei
                            consumatori) 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni  in
materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento
e  le  competenze  delle  autorita'  indipendenti  di  settore,   che
continuano a svolgere le funzioni di autorita'  competente  ai  sensi
dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE)  n.  2006/2004  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,  nonche´  le
disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista
la competenza di altre autorita' nazionali,  svolge  le  funzioni  di
autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo 3,  lettera  c),
del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di: 
    a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS.  21  FEBBRAIO  2014,  N.  21));
((24)) 
    b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS.  21  FEBBRAIO  2014,  N.  21));
((24)) 
    c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla  parte
IV, titolo III, capo I; 
    d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II,
sezione I; 
    e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo
II; 
    f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS.  21  FEBBRAIO  2014,  N.  21));
((24)) 
    g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS.  21  FEBBRAIO  2014,  N.  21));
((24)) 
    h) ((contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti
per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio,
di cui alla parte III, titolo IV, capo I)). ((24)) 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di
cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui  al
comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi
collettivi dei consumatori in ambito nazionale. 
  3. Per lo svolgimento dei compiti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  il
Ministero dello sviluppo economico puo'  avvalersi  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,  nonche´  del  Corpo
della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad  esso  attribuiti
per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e  delle  imposte
sui redditi. Puo' inoltre definire forme di collaborazione con  altre
pubbliche   amministrazioni.   Limitatamente   ai   poteri   di   cui
all'articolo 139, puo' avvalersi delle associazioni dei consumatori e
degli utenti di cui all'articolo 137. 
  4.  Ferme  restando  la  disciplina  sanzionatoria  in  materia  di
indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente  codice  e
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22,  comma  3,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  ai  fini  dell'applicazione  del
regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo  economico,
per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, puo'  avvalersi,
in particolare, dei comuni. 
  5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al  comma  2,
nonche´ relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo
17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in  modo
da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e  la
verbalizzazione. 
  6. Nei casi di rifiuto, omissione  o  ritardo,  senza  giustificato
motivo,  di  esibire  i  documenti  o  di  fornire  le   informazioni
richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero  dello
sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o
intracomunitarie, nonche´ nel caso in cui siano esibiti  documenti  o
fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni  di  cui
all'articolo 27, comma 4. 
  7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti  del
Ministero dello sviluppo  economico  dai  soggetti  interessati,  per
porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12. 
  8. Ai  sensi  degli  articoli  3,  lettera  c),  e  4,  del  citato
regolamento (CE) n. 2006/2004, in  materia  di  pratiche  commerciali
scorrette  di  cui  alla  parte  II,  titolo  III,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in  relazione  alle
funzioni di autorita'  competente  attribuite  all'Autorita'  garante
della  concorrenza  e  del  mercato.  Per  i  profili   sanzionatori,
nell'ambito  delle  proprie  competenze,  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27. 
  9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di
collegamento responsabile dell'applicazione  del  citato  regolamento
(CE) n. 2006/2004. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
                              Art. 145.
         Competenze delle regioni e delle province autonome
  1.  Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie
competenze  legislative  in  materia di educazione e informazione del
consumatore.
                              Art. 146.
                             Abrogazioni
  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente codice sono
abrogati:
    a)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n.  25,  recante  attuazione  della direttiva 85/374/CEE, relativa al
ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative  degli  Stati membri in materia di responsabilita' per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
    b)  la  legge 10 aprile 1991, n. 126, cosi' come modificata dalla
legge  22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del
consumatore;
    c)  il  decreto  legislativo  15  gennaio  1992,  n.  50, recante
attuazione  della  direttiva  85/577/CEE,  in  materia  di  contratti
negoziati fuori dei locali commerciali;
    d)  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  74,  cosi' come
modificato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione  della  direttiva  84/450/CEE,  in  materia di pubblicita'
ingannevole e comparativa;
    e)  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  111,  cosi'  come
modificato  dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della
direttiva  90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso";
    f)  la  legge  30  luglio  1998,  n.  281, recante disciplina dei
diritti  dei  consumatori e degli utenti, cosi' come modificata dalla
legge  24  novembre  2000,  n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile
2001,  n.  224,  e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria   2001,   sono   fatte   salve  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  7,  con  riferimento  alle  attivita'  promozionali del
Consiglio   nazionale   dei   consumatori   e  degli  utenti  di  cui
all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138;
    g)  il  decreto  legislativo  9  novembre  1998,  n  427, recante
attuazione   della   direttiva   94/47/CE,   concernente   la  tutela
dell'acquirente   per   taluni   aspetti   dei   contratti   relativi
all'acquisizione  di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
    h)  il  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n  185,  recante
attuazione  della  direttiva  97/7/CE,  relativa  alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
    i)  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n  63, recante
attuazione   della  direttiva  98/7/CE,  che  modifica  la  direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
    l)  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n. 67, recante
attuazione  della  direttiva  97/55/CE,  che  modifica  la  direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
    m)  il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n. 84, recante
attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei
    consumatori  in  materia  di  indicazione  dei  prezzi offerti ai
    medesimi;
n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante
attuazione   della   direttiva  98/27/CE,  relativa  a  provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
    o)  il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  172, recante
attuazione   della  direttiva  2001/95/CE,  relativa  alla  sicurezza
generale dei prodotti;
    p)  il  comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  114,  recante riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
    q)  il  comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  114,  recante riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
    r)  commi  4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
    s)  gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies,
1519-sexies,  1519-septies,  1519-octies  e  1519-nonies  del  codice
civile;
    t)  la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo
7  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992, n. 74, in materia di
messaggi   pubblicitari   ingannevoli  diffusi  attraverso  mezzi  di
comunicazione.
  2.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente codice restano
abrogati:
    a)  il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
903,  recante  attuazione  della  direttiva 79/581/CEE, relativa alla
indicazione   dei  prezzi  dei  prodotti  alimentari  ai  fini  della
protezione dei consumatori;
    b)  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  76, recante
attuazione  della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei
prezzi   dei   prodotti  alimentari  ai  fini  della  protezione  dei
consumatori;
    c)  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  78, recante
attuazione  della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei
prezzi  dei  prodotti  non  alimentari  ai  fini della protezione dei
consumatori;
    d)  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  115,  recante
attuazione   della   direttiva  92/59/CEE,  relativa  alla  sicurezza
generale dei prodotti.

Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Storace, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli