Dell’assicuratore della responsabilità civile – Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia – Efficacia nei confronti del soggetto garantito – Fondamento – Natura della garanzia – Irrilevanza – Litisconsorzio necessario processuale – Sussistenza – Ragioni.

In caso di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell’applicazione degli artt. 32, 108 e 331 Cpc, dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione.

Si veda Cass. Sez. 2, Sentenza 14813/2006: il chiamato in garanzia impropria dal convenuto che, per difendersi, contesti la responsabilità di quest’ultimo nei confronti dell’attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti, compreso, trattandosi di cause scindibili, quello di impugnare in via autonoma la sentenza, senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale.