Detiene diverse armi e a seguito di furto presso la sua abitazione estiva di Buseto Palizzolo (il ricorrente non ne aveva denunziato il trasferimento dalla sua residenza). La Questura gli revoca le autorizzazioni in ragione della prognosi negativa. Il Consiglio di Giustizia Amm.va Regionale annulla.

(Consiglio giustizia amministrativa Regione Sicilia, sez. giurisd., sentenza 26.05.2016, n. 146)

…, omissis …

Sentenza

sul ricorso n. 876/ 2013 R.G. proposto da:

DE Ma. Ni., rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Campo, con domicilio eletto presso Ni. Me. in Palermo, via F. Scaduto 10/B;

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI TRAPANI, in persona del Prefetto in carica;
QUESTURA DI TRAPANI, in persona del Questore in carica;

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

per la riforma della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO (Sez. I) n. 01460/2013, resa tra le parti, concernente: Divieto di detenzione armi e munizioni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Trapani, di Questura di Trapani e di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Consigliere Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli Avvocati F. Campo e l’Avv. dello Stato Caserta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, ha respinto il ricorso introduttivo, ed il connesso ricorso per motivi aggiunti, con i quali l’odierno appellante chiedeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con i quali veniva vietato al ricorrente di detenere armi e munizioni, con conseguente revoca dei titoli di polizia posseduti.

Nel giudizio si è regolarmente costituita l’Amministrazione, che in data 27 maggio 2015 ha depositato memoria, eccependo l’infondatezza dell’appello e chiedendo a tale effetto la conferma della sentenza impugnata.

In vista dell’Udienza Pubblica di discussione, la difesa della parte appellante ha depositato memoria di replica il 5 giugno 2015.

Nell’Udienza Pubblica del 9 luglio 2015 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

Il primo Giudice ha deciso per il rigetto dei ricorsi volti all’annullamento dei provvedimenti impugnati dall’odierno appellante, dopo aver ritenuto che “le ragioni della prognosi negativa posta a fondamento di tali provvedimenti risiede nella circostanza, accertata in occasione del furto dell’arma subita dal ricorrente, dell’avvenuto trasferimento dell’arma stessa dalla propria residenza in Comune di Erice, ad altra abitazione in Comune di Buseto Palizzolo.”.

In effetti, i provvedimenti di divieto di detenzione e di revoca del porto d’armi impugnati in prime cure, riguardano una vicenda che nella narrazione data dalla difesa di parte appellante risulta scandita dai seguenti fatti.

Il sig. De Ma., odierno appellante, risulta possessore sin dal 1977 di regolare licenza per porto d’armi, rilasciata da ultimo dalla Questura di Trapani in data 28.08.2008, sia per l’esercizio della caccia sia, soprattutto, per la pratica del tiro a volo, per la quale risulta iscritto alla FITAV (tessera n. (omissis…)), e partecipato a diverse competizioni regionali e nazionali.

In ragione della licenza di cui dispone, lo stesso sig. De Ma. detiene armi e munizioni, tra le quali è compreso un fucile di tipo sovrapposto di marca ” Pietro Beretta”, modello ASE 90 Trap. 12 – matricola AD3541B – con il quale il ricorrente effettua le esercitazioni e le gare di tiro al volo.

Tutte le armi e le munizioni risultano debitamente custodite presso la residenza dell’appellante in Erice, all’interno di un armadio blindato dell’abitazione e che peraltro insiste in un immobile abitato esclusivamente da propri familiari (padre e sorella).

In data 27.08.2010, nella suddetta abitazione veniva consumato ad opera di ignoti il furto di n°. 2 pistole e di alcune cartucce. In occasione della tempestiva denuncia dei fatti alla Questura di Trapani, il sig. De Ma. precisava che il sopraindicato fucile di tipo sovrapposto di marca ” Pietro Beretta”, si trovava presso l’abitazione estiva sita in Buseto Palizzolo (TP) nella via (omissis…), nella quale, in quei giorni estivi, lo stesso temporaneamente dimorava.

Nella denuncia veniva precisato altresì che aveva tenuto il citato fucile presso l’abitazione estiva, per averlo usato negli allenamenti che aveva svolto presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo e per quelli che avrebbe dovuto svolgere nello stesso poligono i successivi giorni 28 e 29 in vista della “Finale” del Campionato italiano di categoria che si doveva svolgere il 4 e 5 settembre presso l’impianto sportivo di Gioia del Colle.

A seguito di tali fatti, con nota del 22.10.2010 la Prefettura di Trapani comunicava al sig. De Ma. l’avvio del procedimento di divieto di detenzione di armi in ragione della mancata comunicazione all’Autorità competente del trasferimento di detenzione del sopraindicato fucile di tipo sovrapposto di marca ” Pietro Beretta”: e, poi, senza riguardo verso le osservazioni formulate dal De Ma., con nota del 22.10.2010, disponeva il divieto di detenzione di armi.

Avverso tale provvedimento di divieto, ed i connessi atti, il sig. De Ma. ha proposto ricorso dinanzi al TAR.

Quindi, con successivo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato sia il provvedimento del Questore di Trapani dell’11.07.2011, con il quale gli veniva revocata la licenza di porto di fucile n. 869041- M, rilasciata dal medesimo Questore in data 28.08.2008, sia i conseguenti atti, come tutti rubricati nel ricorso in prime cure.

Con entrambi i ricorsi, in particolare, veniva eccepito dal sig. De Ma. che tutti i provvedimenti impugnati si reggevano sull’erroneo presupposto che il ricorrente, in violazione dell’art. 38 T.U.L.P.S., avesse tenuto una condotta negligente costituita dall’asserita omessa denuncia di variazione di domicilio del fucile di sua proprietà dalla residenza di Erice alla residenza di Buseto Palizzolo, via (omissis…).

Il TAR, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha respinto sia il ricorso principale che quello per ‘motivi aggiunti’, condannando altresì la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso la decisione di rigetto, in questa sede il sig. De Ma. ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi:

1) Erronei riferimenti nella sentenza impugnata alle disposizioni di cui agli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S.;

2) Erroneità della sentenza impugnata per totale travisamento dei fatti – Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 T.U.L.P.S.

L’appello è fondato per le ragioni che qui di seguito si precisano.

Giova premettere in punto di fatto, che la decisione resa in prime cure assume erroneamente che l’odierno appellante “avendo rimosso l’arma (il fucile di tipo sovrapposto di marca ” Pietro Beretta”) dalla propria residenza, dove la custodiva adeguatamente, e avendola trasportata in Buseto Palizzolo, ne ha colà subìto il furto”.

Allo stesso modo, nel ribadire a tale stregua la legittimità dei provvedimenti impugnati e la conseguente validità della decisione adottata dal TAR, l’Amministrazione degli Interni, nella memoria di risposta all’appello, assume la medesima vicenda come “circostanza che tende legittima… la valutazione formulata nei provvedimenti impugnati in merito alla prognosi negativa circa il possesso di armi”.

In realtà, come la difesa di parte appellante ha puntualmente denunciato, il furto subito dal sig. De Ma. ha riguardato armi e munizioni custodite nella propria residenza di Erice, e non già il fucile di tipo sovrapposto di marca “Pietro Beretta”, modello ASE 90 Trap. 12; – la cui ‘assenza’, rispetto all’elenco delle ‘armi’ detenute, veniva riscontrata dalle Forze dell’Ordine in occasione del sopralluogo fatto nella residenza di Erice dopo il furto ivi subito, quando lo stesso De Ma. ne segnalava il temporaneo trasferimento nell’abitazione del figlio, sita in Buseto Palizzolo, dove aveva preso alloggio un paio di giorni prima per meglio poter frequentare il campo di tiro a volo di Mazara del Vallo, in vista della competizione nazionale alla quale si accingeva a partecipare; – e che aveva colà momentaneamente lasciato, dopo che, a seguito della telefonata del padre, si era ‘precipitato’ nella propria abitazione di Erice per constatare la gravità del furto subito.

Invero, alla stregua della dinamica dei fatti sopra indicata, della loro plateale incomprensione, ma anche della personalità morale e professionale del soggetto coinvolto, non si manifesta alcuno dei presupposti che possono giustificare il tipo di negligenza che l’Amministrazione ha riferito alla condotta imputata alla parte appellante, per la omessa denuncia di variazione di domicilio dell’arma in questione dalla residenza di Erice alla residenza di Buseto Palizzolo.

Valgono a tal proposito i fatti riportati e i principi ai quali si è ispirata la decisione del Tribunale Penale di Trapani, opportunamente riportata dalla difesa della parte appellante nella memoria di replica, la quale, riguardo alla medesima vicenda qui controversa, ha assolto ( perché “il fatto non sussiste”) ogni imputazione penale il sig. De Ma., dopo aver rilevato che “… il De Ma. non ha trasferito l’arma in un diverso domicilio di altro Comune, poiché egli la portava con sé per andarsi ad allenare ed è verosimile ipotizzare che si fermasse nell’abitazione di Buseto con il fucile al seguito per poi raggiungere il poligono di Mazara.

Il trasferimento dell’arma è cosa diversa dallo spostamento momentaneo di essa finalizzato, nel caso portato alla cognizione di questo decidente, alla pratica sportiva, sicché pur in presenza del particolare rigore che disciplina la normativa sulle armi, appare evidente come il De Ma. non abbia voluto trasferire l’arma da Trapani a Buseto ma la trasportasse, facendola momentaneamente stazionare, saltuariamente, a Buseto da dove proseguiva per il poligono, sito a Mazara del Vallo, logisticamente più vicina a Buseto”.

Questo Consiglio non ravvisa alcun motivo per discostarsi da quanto ritenuto dal Giudice penale, sia per quanto riguarda la dinamica dei fatti rappresentati, sia, soprattutto, per la differenza segnata, tra “spostamento” e “trasferimento momentaneo” dell’arma, ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 38 T.U.L.P.S., la cui formulazione, invero, (“La denuncia di detenzione deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia…”) la giurisprudenza penale ha da tempo provveduto a circoscrivere nel senso riportato dal Tribunale di Trapani, anche per quanto riguarda il giudizio sulla ‘negligenza imputabile’ al detentore sia ai fini penali, sia, per quanto qui di rilievo, ai fini della valutazione dei provvedimenti amministrativi adottati sull’assunto della negligente condotta del detentore, in ordine ai prescritti obblighi di comunicazione dei mutamenti di collocazione e custodia dell’arma.

Nella fattispecie, anche per come erroneamente rappresentata dall’Amministrazione, la condotta tenuta dall’appellante non appare censurabile sotto il profilo di omessa denuncia, dal momento che il trasporto dell’arma in questione è avvenuto – come assunto anche dal Giudice penale nella decisione di assoluzione – in tempi e con modi legati alla pratica sportiva, che escludono ogni “spostamento” del fucile Beretta.

D’altra parte, sia le modalità di custodia adottate anche nella temporanea dimora di Buseto Palizzolo, sia le circostanze nelle quali è ivi avvenuto “l’abbandono momentaneo” dell’arma, sia, e non meno rilevante, la personalità morale e professionale del suo detentore, costituiscono altrettanti elementi che escludono la negligenza nella condotta, così come eccepita dall’Amministrazione e, poi, erroneamente assentita dal TAR con la sentenza qui appellata.

In conclusione, l’appello è fondato sulla base dei motivi di censura eccepiti dalla difesa di parte appellante, e, per l’effetto, in riforma della decisione resa dal primo Giudice, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e debbono essere annullati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per il doppio grado nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza resa dal TAR, annulla i provvedimenti impugnati in prime cure con il ricorso introduttivo e con ricorso per ‘motivi aggiunti’.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nella misura di Euro 5.000,00 (cinquemila//00) oltre omeri ed accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 MAG. 2016.