Di chi è la competenza a disporre la proroga del trattenimento dello straniero in un C.I.E.? Per la Cassazione è il Tribunale monocratico.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 luglio 2016, n. 14415)

Rilevato che

1. Il Giudice di pace di Roma ha convalidato, in data 5 giugno 2015, il provvedimento, emesso dal Questore di Roma, di proroga del trattenimento nel C.I.E. di Roma – Ponte Galeria di N.P.O..

1.2. Lo stesso Giudice di pace, de quo, ha respinto l’eccezione di Incompetenza a favore del Tribunale sollevata, nell’udienza di convalida, dall’O., ex art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 25/2008, in relazione alla sua presentazione di richiesta di protezione internazionale e alla non intervenuta decorrenza del termine per la proposizione di ricorso ex art. 35 del d.lgs. n. 25/2008 avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale notificato il 1 giugno 2015.

1.3 Ha rilevato, a tale proposito, il Giudice di pace che il procedimento relativo alla protezione internazionale ha impedito di fatto lo svolgimento delle procedure relative alla identificazione.

2. O. N. P. ricorre pertanto per Cassazione con un unico motivo di impugnazione ritenendo violata la disposizione di cui all’art. 21 del d.lgs.. n. 25/2008 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

Ritenuto che

3. Il ricorso è fondato.

3.1. In base alla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale è competente il tribunale, in composizione monocratica, ex art. 21, comma. 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, e non il giudice di pace, a provvedere sulla proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione ove sia ancora pendente il termine per l’impugnazione del diniego di protezione internazionale resa dalla Commissione territoriale, dovendosi riconoscere anche a quest’ultimo la qualifica di richiedente asilo giusta le previsioni dell’art. 2, lett. C) e d), della direttiva 2005/85 CE sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello “status” di rifugiato. (Cass. civ. sezione VI-1 n. 19336 del 29 settembre 2015, n. 13536 del 13 giugno 2014, n. 5401 del 9 aprile 2014) .

4. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per 1’accoglimento del ricorso.

4.1. La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con pronuncia nel merito di annullamento del provvedimento di trattenimento nel C.I.E. e condanna del Ministero dell’Interno alle spese del giudizio di merito e di cassazione, con distrazione a favore della procuratrice antistataria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato di convalida del trattenimento nel C.I.E.

Condanna il Ministero dell’Interno alla spese del giudizio di merito, liquidate in 1.200 euro, di cui 100 per spese e del giudizio di cassazione liquidate in 2.100 giuro, di cui 100 giuro per spese, con distrazione a favore del procuratore antistatario.