Difensore colpito da ictus durante la decorrenza del termine per impugnare. Si alla restituzione del termine (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 11 dicembre – 22 dicembre 2014, n. 53399).

Con sentenza in data 10.12.2012 , la Corte di appello di L’ Aquila, sezione penale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanciano sezione distaccata di Atessa, appellata da M.G. con la quale questi era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di assegno circolare dell’ Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane s.p.a. dell’ importo di € 399,00 compendio di furto in danno della beneficiaria Razionale Anna e condannato, tenuto conto della recidiva contestata, alla pena di tre anni di reclusione ed € 900 di multa.

A seguito di ordine di esecuzione M. ha proposto istanza di restituzione nel termine a “motivo di malattia (ictus ischemico) che ha colpito il difensore di fiducia” avv. Pasquale di Cicco.

Motivi della decisione

L’ istanza merita accoglimento.

La documentazione alla stessa allegata, in particolare il certificato dell’ ospedale Renzetti di Lanciano attestante il ricovero ospedaliero di Pasquale Di Cicco in data 10.03.2013 per ictus cerebrale, con dimissione il successivo giorno 20 per ricovero in altra struttura sanitaria, fornisce la prova della esistenza di una causa di forza maggiore sopravvenuta proprio in coincidenza con la decorrenza del termine (notifica in data 6.03.2013 dell’ estratto contumaciale della sentenza della Corte di appello al M.) per proporre impugnazione, per effetto di patologia grave comportante ricovero in struttura riabilitativa a lunga degenza fino a determinare la cancellazione dall’ albo degli avvocati.

Il Collegio condivide il canone ermeneutico secondo il quale è configurabile il caso della forza maggiore idonea a suffragare istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza nella malattia invalidante del difensore di fiducia che gli abbia impedito di allontanarsi dal proprio domicilio e di nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di impugnazione. (Cass. Sez. 1, 7.4.2010 n. 16763).

In conseguenza della restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello, viene meno il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 92/2010 emessa dal Tribunale di Lanciano sezione distaccata di Atessa del 14.5.2010 confermata dalla Corte di appello di L’ Aquila con sentenza del 10.12.2012, posta in esecuzione con provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano del 17.7.2014 e quindi va disposta la scarcerazione ex art. 175 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone la restituzione nel termine di M.G. per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’ Aquila in data 10.12.2012.

Ordina I’ immediata scarcerazione di M.G. limitatamente a detto titolo esecutivo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 626 cod. proc. pen.