Difficile dimostrare l’assenza del consenso: lo stupro si valuti sulle conseguenze psicologiche sulla vittima.

Fu violentata dai compagni di gioco suoi coetanei (11 anni), da un loro parente di 52 anni e da un amico.

Condannati in primo grado furono ripetutamente assolti, perché non si dimostrò l’assenza del consenso e sulla base delle loro testimonianze volte a screditare la minore, che, per lo stupro, aveva dovuto subire anche un aborto.

Violati gli artt. 3 e 8 Cedu. Infatti, vista la giovane età della vittima, è impossibile dimostrare che abbia resistito alla violenza e, quindi, rispettare il requisito dell’assenza del consenso per la condanna dello stupro e degli abusi su minori.

La Romania dovrà colmare questa lacuna, oltre adottare norme che tengano conto della sensibilità e delle conseguenze psichiche dell’abuso sulla vittima, tanto più che è un minore.

Non sono state considerate le notevoli differenze d’età e fisiche tra vittima e carnefice.

Infine lo Stato è venuto meno ai suoi doveri di tutela anche sotto il profilo processuale: non solo ha ignorato la perizia psichiatrica, ma ha colpevolizzato la vittima sulla base di testimonianze palesemente inattendibili visto che provenivano dagli accusati (O’Keeffe c. Irlanda [GC] del 2014, M.C. c. Bulgaria del 4/3/14 e Guerra ed altri c. Italia [GC] del 9/3/98).

Ampia ricostruzione delle norme internazionali sulla tutela dei minori (Convenzione d’Istanbul del 2011, Raccomandazione dei CDM del COE n.5/02, Direttiva 2011/93/UE etc.).