Diritto all’assistenza dell’interprete nel caso di straniero: non sempre.

(Corte di Cassazione penale, sezione terza, sentenza del 19.03.2015, n. 11514)

…omissis…

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. La Direttiva 210/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 in ordine all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, assegnava agli Stati membri termine per la conformazione dei rispettivi ordinamenti; in essa si prescriveva, all’art. 3, che è obbligo, per gli Stati, di assicurare che “gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento”.

In attuazione di tale Direttiva, lo Stato Italiano, con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, art. 1, lett. b) ha sostituito l’art. 143 c.p.p. , prevedendo:

a) il diritto dell’imputato che non conosca la lingua italiana di farsi assistere gratuitamente da un interprete (comma 1);

b) negli stesi casi l’Autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari…(comma 2); c) l’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compito dell’autorità giudiziaria (comma 4).

2.1. Non c’è dubbio, quindi, che l’indagato che non conosca la lingua italiana abbia diritto all’assistenza di un interprete ed alla traduzione dei provvedimenti di custodia cautelare, senza alcuna possibilità di “distinzione” tra gli stessi. Erra, pertanto, il Tribunale quando afferma che, non vi era alcuna necessità di traduzione dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Genova, riproducendo essa il contenuto di quella del G.i.p, del Tribunale di Perugia.

Del resto, la giurisprudenza più recente di questa Corte, anche antecedente alla nuova formulazione dell’art. 143 c.p.p. , si era orientata nel senso di ritenere necessaria la traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del cittadino straniero che non conosca la lingua italiana anche nel caso di ordinanza cautelare disposta a seguito di dichiarazione di incompetenza del G.i.p. che aveva omesso originariamente il titolo custodiale (cfr. Cass.sez.5 n.23578 del 15/05/2013, Rv.255343).

2.2. Come risulta, però, confermato anche dal nuovo testo dell’art. 143 c.p.p. (comma 4) e come, del resto, già evidenziato nella Direttiva 210/64/UE, non è previsto per lo straniero, il diritto “assoluto” alla nomina di un interprete o alla traduzione degli atti, ma solo quando ciò sia necessario per consentirgli di comprendere le accuse che gli vengono mosse e di potersi, quindi, difendere. Tale obbligo, pertanto, non ricorre quando lo straniero comprenda la lingua italiana.

Rimane, quindi, “valida” la giurisprudenza ormai consolidata, secondo cui il riconoscimento del diritto all’assistenza dell’interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero “status” di straniero od apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto, in capo a quest’ultimo, dell’accertata ignoranza delle lingua italiana (Fattispecie in cui, avendo il ricorrente lamentato la mancata traduzione, nella lingua madre o in inglese, del decreto di sequestro preventivo, la Corte ha ritenuto congruamente accertata in sede di merito la sua dimestichezza con l’idioma italiano (cfr.Cass.sez.un.n.25932 del 29.5.2008-Ivanov; conf.Cass.sez.2 n.40807 del 6.10.2005-Sokolovych).

2.3. Risulta dagli atti (venendo denunciata la violazione di norme processuali, la Cassazione è giudice anche del fatto per cui è consentito l’accesso agli atti) che l’indagato conosceva la lingua italiana.

In calce all’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Genova si specifica che non viene disposta la traduzione della stessa in lingua spagnola “avendo la P.G. (vedasi il verbale di esecuzione datato 26/8/2014) constatato che l’indagato comprende e parla la lingua italiana anche in forma scritta”.

Il G.i.p., come prevede l’art. 143, comma 4 come riformulato, ha, quindi accertato la conoscenza da parte dell’indagato della lingua italiana.

E, sul punto, non vi è stata alcuna deduzione in contrario nè davanti al riesame, nè in questa sede di legittimità.

3. Quanto alla eccepita nullità dell’interrogatorio reso davanti al G.i.p. del Tribunale di Perugia per la omessa tempestiva trasmissione dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche (con conseguente inefficacia della disposta misura cautelare), già il Tribunale ha correttamente rilevato che, davanti al riesame, sono deducibili questioni relative all’inefficacia della misura soltanto in relazione all’inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 309 c.p.p. , commi 5 e 9.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente pacifica (cfr. ex multis Cass.sez. 3 n.16386 del 10/02/2010, Rv. 246768).

E si è specificato, in particolare, che nel procedimento di riesame non è deducibile, nè rilevabile d’ufficio, la questione inerente all’inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p. , a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato, sicchè la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. ” (Cass.sez. 2 n.4817 del 23/10/2012, Rv. 254447).

Ogni altra questione, diversa da quelle previste dall’art. 309, commi 5 e 9, relativa all’inefficacia della misura cautelare, deve formare oggetto di istanza al giudice del procedimento principale, con conseguente provvedimento ex art. 306 soggetto all’appello previsto dall’art. 310 c.p.p.. (cfr. ex multis Cass.sez.6 n.6761 del 7/11/2013, Rv. 258994; Cass. sez. 3 n.16386 del 10/02/2010,m Rv.246768).

Rimane conseguentemente assorbita ogni questione relativa alla mancata trasmissione, prima dell’interrogatorio, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p. , comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2015