Diritto all’oblio della partoriente. Dichiarazione giudiziale di maternità e diritto del figlio a conoscere le proprie origini.

(Tribunale di Milano, sez. I civile, sentenza 14 ottobre 2015, n. 11475)

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato il 4.3.2014, …, in persona dell’amministratore di sostegno …, conveniva in giudizio … affinché, in via principale, venisse dichiarata figlia naturale della convenuta ai sensi dell’art. 269 c.c., con conseguente condanna al pagamento delle somme dovute dal momento della nascita a titolo di arretrati di mantenimento e, per il futuro, di assegno mensile; in via subordinata, nell’impossibilità di declaratoria giudiziale di maternità, affinché fosse accertato il diritto al mantenimento di .. ex art. 279 c.c. con condanna al pagamento delle somme dovute dal momento della nascita a titolo di arretrati di mantenimento e, per il futuro, di assegno mensile.

Deduceva che …, nata a Milano il ..1975 e riconosciuta unicamente dal padre .. …., era stata concepita dalla relazione extraconiugale che quest’ultimo aveva intrattenuto con .. … Prova documentale dell’invocata maternità doveva desumersi dal confronto tra l’atto integrale di nascita dell’odierna attrice e la cartella della Clinica …di … (ottenuta in fotocopia dal padre .. ..), dal quale emergeva la coincidenza tra la bambina partorita dall’odierna convenuta, che al momento del parto aveva chiesto di non essere nominata, e la bambina denunciata all’anagrafe dal padre.

Evidenziava inoltre che … era stata allevata dai coniugi .., designati dal padre, sempre grazie al sostegno economico di questi, deceduto il ..2011 senza lasciare alcun cespite ereditario alla figlia e pertanto privando .. del suo sostegno economico.

Ad oggi l’odierna attrice, affetta da patologie psichiatriche ed invalida civile, gode di pensione di invalidità civile ed indennità di accompagnamento di circa euro 780,00 mensili e necessita di ulteriore sostegno economico da parte della genitrice di cui invoca il rapporto di filiazione.

Si costituiva .. chiedendo preliminarmente che venisse dichiarato il difetto di legittimazione attiva di .., amministratore di sostegno di .., a promuovere, nell’interesse di questa, l’azione per la dichiarazione giudiziale di maternità naturale trattandosi di atto personalissimo che non può essere oggetto di incarico all’amministratore di sostegno; in via ulteriormente preliminare chiedeva che fosse dichiarato il difetto di legittimazione di .. a domandare gli arretrati del mantenimento, nel merito, che fossero respinte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.

Deduceva che -l’estratto integrale dell’atto di nascita di … si limitava ad indicare che la stessa era nata dall’unione di .. con una “donna non parente né affine con lui nei gradi che ostano al riconoscimento”, -la cartella clinica versata in atti da parte attrice, lungi dal dare atto che l’odierna convenuta in data 5.1.1975 aveva partorito .., attestava unicamente che in quella data la signora … aveva dato alla luce un neonato di cui aveva espressamente dichiarato di non voler essere nominata madre, senza che fosse ravvisabile alcuna indicazione del nominativo del neonato né alcun riferimento specifico ad .., l’ordinamento dello stato civile vigente al momento della nascita della .. (R.D. n.1238/1939) prevedeva che se la nascita era conseguita ad unione illegittima, le indicazioni relative ai genitori dovessero essere fatte solo se essi avessero reso personalmente la dichiarazione o avessero espresso il consenso ad essere nominati, -nel testo dell’ordinamento di stato civile modificato dalla legge n. 127/1997, poi confluito nell’art. 30 del d.P.R. n. 396/2000, la previsione è rimasta sostanzialmente immutata, pertanto, non è ammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei confronti di una donna che al momento del parto ha dichiarato di non voler essere nominata, poiché altrimenti verrebbe frustrata la ratio della menzionata disciplina, ravvisabile non solo nell’esigenza di salvaguardare la famiglia legittima e l’onore della madre, ma anche di impedire che onde evitare nascite indesiderate, si faccia ricorso ad alterazioni di stato o a soluzioni ben più gravi quali aborti o infanticidi.

Disconosceva altresì la conformità all’originale della copia informale della cartella clinica relativa al parto di … del …1975, evidenziando che il nostro ordinamento (art. 93 d.lgs. n.196/2003) preclude il diritto di accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica da parte di un soggetto che intenda conoscere l’identità della propria madre naturale, che ha dichiarato di non voler essere nominata, ritenendo prevalente il diritto della madre.

Con comparsa d’intervento volontario ai sensi dell’art. 105 c.p.c. depositata in sede di prima udienza, si costituiva in giudizio personalmente …, confermando, sostenendo e facendo proprie tutte le difese, argomentazioni, produzioni ed istanze istruttorie di cui all’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di cui all’atto di citazione medesimo.

Concessi i termini di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c e depositate le memorie istruttorie, alla udienza del 16.4.2105 il g.i., rilevato che la convenuta aveva eccepito l’inammissibilità della domanda di accertamento giudiziale della maternità atteso che l’attrice è nata da donna che ha dichiarato di non voler essere nominata, ritenuto opportuno che il collegio si pronunciasse sulla fondatezza della suddetta eccezione prima di procedere all’istruttoria della causa, invitava le parti a precisare le conclusioni fissando all’uopo l’udienza del 26.5.2015.

Alla suddetta udienza, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.

In data 15.6.2015 il P.M. rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo, in via preliminare, che la causa fosse rimessa sul ruolo per disporsi CTU immunogenetica; in via subordinata e nel merito, che la domanda attrice fosse rigettata.

Considerato in diritto

La domanda è infondata e deve essere respinta.

Preliminarmente si osserva che il tempestivo intervento volontario ai sensi dell’art. 105 c.p.c., con cui si è costituita in giudizio -anche personalmente- …, consente di ritenere superato ogni rilievo in merito all’eccepita carenza di legittimazione attiva in capo all’amministratore di sostegno …

In particolare, dato il carattere “personalissimo” dell’azione del figlio per la dichiarazione giudiziale di maternità/paternità naturale (Cass. Civ. 10131/2005), risulta, da un lato sovrana e dall’altro necessaria, la volontà dello stesso nell’assunzione delle decisioni che ineriscono alla propria sfera strettamente personale, qualora disponga di un’adeguata capacità di discernimento.

Nella specie la signora …, regolarmente costituitasi in giudizio anche personalmente e sentita dal giudice all’udienza del 16.9.2014, è apparsa pienamente in grado di comprendere il significato e la portata della presente azione e pertanto di assumere personalmente la titolarità della stessa.

È comunque presente in giudizio anche l’amministratore di sostegno per l’assistenza e per la rappresentanza in relazione alle domande di contenuto economico correlate all’azione de qua, in forza di apposito decreto del Giudice Tutelare di Milano emesso in data 29.11.2013.

Nel merito, si osserva quanto segue.

Nel nostro ordinamento è espressamente previsto dalla legge il diritto della madre di non essere nominata nell’atto di nascita del figlio, diritto che si sostanzia nella facoltà di rimanere anonima nei confronti del figlio che ha dato alla luce.

A tal proposito si osserva che, ai sensi dell’art. 250 c.c., lo status giuridico di figlio nato fuori dal matrimonio non si costituisce (né si costituiva al momento della nascita della signora .. nel .. 1975) quale immediato effetto della nascita, ma solo attraverso l’atto volontario di riconoscimento effettuato dai genitori.

L’ordinamento dello stato civile vigente al momento della nascita di … (R.D. n. 1238/1939, art. 73) prevedeva che tale atto di riconoscimento, per l’ipotesi di figlio nato da unione illegittima, dovesse essere fatto soltanto per il genitore o per i genitori che rendessero personalmente la dichiarazione, o che avessero fatto constatare per atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati. La disposizione è rimasta sostanzialmente immutata nel testo dell’ordinamento dello stato civile dapprima modificato dalla legge n. 127/1997, quindi confluito nel d.P.R n. 396/2000 che all’art. 30, comma primo, dispone che “la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.

Il diritto della madre a non essere nominata dopo il parto si rinviene anche in altre due disposizioni normative:

l’art. 93, comma secondo, del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) che subordina l’accessibilità al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica, che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, al decorso di anni 100 dalla formazione del documento, così tutelando la scelta dell’anonimato della madre per tutta la vita della stessa e presumibilmente anche per l’intera durata della vita del figlio;

l’art. 28 della legge n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) che, disciplinando l’ipotesi di accesso alle informazioni che riguardino l’origine e l’identità dei genitori biologici di soggetti adottati, prevede espressamente -al comma settimo- che l’accesso a tali informazioni “non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396”.

Il fondamento costituzionale di tali disposizioni, come chiarito dalla Corte Costituzionale, riposa sull’esigenza di tutelare la gestante che versi in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale ed abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita. In tal modo si intende, da un lato, assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali sia per la madre che per il figlio, dall’altro, distogliere la donna da “decisioni irreparabili” per quest’ultimo ben più gravi (Corte Cost. n. 425/2005).

Il parto anonimo, che resta tale per cento anni, costituisce quindi un’alternativa offerta alla donna rispetto all’interruzione di gravidanza, lecita ma pur sempre traumatica, ovvero, nelle ipotesi peggiori, a comportamenti criminali quali l’infanticidio o l’abbandono di neonato (C.d.A. Catania del 5.12.2014). Il diritto della madre che la legge intende tutelare, per le ragioni sopra esposte, risulterebbe affievolito se la decisione della donna non fosse assistita dalla garanzia della sua perdurante validità per l’intero corso della vita, e se non fosse escluso il rischio per la stessa, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, di essere disvelata o di essere soggetta agli obblighi genitoriali ai quali aveva inteso sottrarsi manifestando la facoltà, espressamente riconosciuta dalla legge, di rimanere anonima.

La natura e la portata del diritto all’anonimato della madre, nei termini sopra precisati, sono state oggetto di un primo significativo intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 2005. In tale circostanza la Consulta (adita dal tribunale per i minorenni di Firenze che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 – Diritto di un minore ad una famiglia- per violazione degli artt. 2, 3, 32 Cost., nella parte in cui poneva il divieto di accesso alle informazioni sull’origine dell’adottato, “senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica”), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice remittente, rilevando che il diritto al segreto della partoriente, in quanto espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti coinvolti nella vicenda, risultava pienamente conforme al dettato costituzionale. Sottolineava il giudice costituzionale che l’esigenza di perseguire efficacemente le finalità ad esso sottese, spiegava perché la norma non prevedesse “nessun tipo di limitazione, neppure temporale”.

Pertanto, alla luce della normativa citata e sulla base della lettura data dalla Corte Costituzionale nel 2005, non solo era (come è tuttora) consentito alla donna che partorisce di non essere nominata nell’atto di nascita, ma era anche inderogabilmente preclusa al figlio la ricerca delle proprie origini e la possibilità di conoscere la madre che aveva scelto di rimanere anonima.

La rigidità del sistema in relazione al particolare profilo dell’irreversibilità del segreto circa l’identità della madre, è stata oggetto di espressa censura dapprima nella pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’Uomo resa nel caso Godelli c. Italia del 22.9.2012, quindi nella successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 278 del 2013.

L’aspetto che specificamente è venuto in rilievo, tanto nella pronuncia Godelli della Corte Europea, quanto nella sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale, tuttavia, ha riguardato unicamente il profilo, per così dire, “diacronico” della tutela assicurata al diritto dell’anonimato della madre. Entrambi gli organi giudicanti, infatti, pur confermando la perdurante validità del fondamento costituzionale del diritto all’oblio della partoriente così come individuato dalla sentenza della Corte n. 425 del 2005, hanno censurato la “cristallizzazione” e l’”immobilizzazione” del diritto della madre, ed il fatto che non siano presenti strumenti che consentano di indagare la perdurante attualità dalla scelta della madre trascorsi numerosi anni dalla sua espressione.

In particolare, la Corte di Strasburgo, chiamata ad esprimersi se la norma di cui all’art. 28 co.7 della legge n. 184/1983 in tema di adozione fosse violativa dell’art. 8 della CEDU, ha ritenuto che, per quanto l’interesse alla tutela della vita e della salute psicofisica di madre e figlio, nonché della riservatezza della partoriente, debbano considerarsi valori pienamente meritevoli di protezione, essi devono tuttavia essere adeguatamente bilanciati con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, diritto che costituisce una specificazione del diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei dritti dell’Uomo (CEDU) nell’interpretazione resane dalla Corte Europea, unico organo legittimato ad interpretare ed applicare la Convenzione.

La normativa italiana è stata pertanto censurata in quanto ritenuta non in grado di assicurare un adeguato equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti della madre e del figlio, poiché non prevedeva alcun meccanismo destinato a bilanciare il diritto del figlio a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l’anonimato. In particolare la Corte ha ritenuto che il sistema italiano violasse l’art. 8 CEDU poiché non dava alcuna possibilità al figlio non riconosciuto alla nascita di chiedere la reversibilità del segreto.

Pertanto, in assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto del figlio a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l’anonimato, veniva inevitabilmente conferita una preferenza incondizionata a questi ultimi (Corte EDU, sentenza Godelli c. Italia del 22.9.2012, ric. n. 33783/09).

Nel 2013, alla luce del suddetto intervento della Corte Edu, la Corte Costituzionale, questa volta adita dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge n. 184/1983 per violazione degli art. 2, 3, 32 e 117 Cost. nella parte in cui, “senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica”, poneva il divieto di accesso alle informazioni sull’origine dell’adottato.

In tale circostanza la Consulta, pur confermando che la finalità dell’istituto risiede nell’esigenza imprescindibile di assicurare che il parto avvenga nelle condizioni ottimali tanto per la donna quanto per il figlio, senza che la donna sia indotta ad assumere “decisioni irreparabili”, ha riconosciuto che tali esigenze debbano trovare un adeguato bilanciamento con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini ed ad accedere alla propria storia parentale, diritto che, come riconosciuto anche dalla Corte Europea, costituisce un significativo elemento nel sistema costituzionale di tutela della persona.

Con la sentenza n. 328/2013, pertanto, ha dichiarato illegittima la norma censurata nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di interpellare la madre, osservando che “mentre la scelta per l’anonimato legittimamente impedisce l’insorgenza di una ‘genitorialità giuridica’, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla ‘genitorialità naturale’: potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest’ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta”.

La sentenza de qua è quindi una sentenza additiva di principio, ed ha individuato il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi, in conformità alla Corte di Strasburgo, nella reversibilità dell’anonimato e soprattutto nel riconoscimento in favore dell’adottato del potere di dare impulso ad una procedura che, pur con le dovute cautele, consenta di verificare se persiste ancora la volontà di mantenere l’anonimato, ovvero se la donna, anche valutando il desiderio del figlio di conoscere le proprie origini, non muti la propria volontà al riguardo.

Tuttavia, come correttamente rilevato da parte convenuta, la Corte Europea e la Corte Costituzionale sono risultate assolutamente ferme nel ritenere che la volontà della madre di rimanere anonima, allorché non vi sia espressione di un diverso avviso da parte della stessa, sia degna di tutela e debba prevalere sull’interesse del figlio a conoscere le proprie origini e la propria identità biologica. La Corte Costituzionale, infatti, ha inteso ribadire che il nucleo fondante della scelta adottata dal legislatore di tutelare l’anonimato della madre deve essere individuato nella “corrispondenza biunivoca tra il diritto all’anonimato, in sé e per sé considerato, e la perdurante quanto inderogabile tutela del profili di riservatezza o, se si vuole, di segreto, che l’esercizio di quel diritto inevitabilmente coinvolge” (Corte Cost. sentenza n. 278/2013).

Si ritiene che il quadro normativo sopra citato, come anche risultante dalle pronunce della Corte Costituzionale e dalla Corte EDU, osti anche alla proposizione e all’accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di maternità ai sensi dell’art. 269 c.c., che avrebbe l’effetto di costituire lo status giuridico di genitorialità e di determinare l’insorgenza delle relative responsabilità, a fronte della perdurante volontà della madre di non essere nominata e di mantenere il proprio segreto nei confronti del figlio dato alla luce.

Si osserva che l’azione promossa nel presente giudizio, ex art. 269 c.c. ai fini della dichiarazione giudiziale di maternità, presenta delle connotazioni profondamente diverse rispetto alle fattispecie in relazione alle quali sono stati sollecitati gli interventi della Corte Costituzionale e della Corte Europea di cui si è dato atto, laddove si discuteva, come detto, della possibilità o meno del figlio adottivo, raggiunta l’età di 25 anni, di accedere ad informazioni riguardanti la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici allorché la madre avesse dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, domanda da proporsi al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 28 della l. 184/1993.

Per l’adottato, che è figlio abbandonato alla nascita da entrambi i genitori, che ignora del tutto l’identità di entrambi e che nulla sa delle proprie origini biologiche, sociali, culturali, geografiche, può essere di interesse vitale ricevere informazioni per conoscere e comprendere la propria infanzia ed il proprio sviluppo nelle fasi iniziali della vita ed è proprio per soddisfare tale necessita che la Corte Europea ha ritenuto necessario che l’ordinamento effettui un corretto bilanciamento dei contrapporti interessi e che la Corte Costituzionale si è espressa nel senso sopra indicato.

Nel caso in oggetto, non si fa questione del diritto a conoscere le proprie origini e la storia della propria nascita, e quindi di un possibile contrasto con l’art. 8 della Convenzione europea, perché l’attrice è stata riconosciuta dal padre e si è dichiarata, pur soggettivamente, certa della identità della propria madre, ma è stato azionato il diverso diritto ad ottenere lo status di figlio riconosciuto nei confronti della presunta madre.

L’azione è pertanto diretta ad ottenere il riconoscimento in capo al presunto genitore biologico di tutti i doveri e gli obblighi che conseguirebbero al riconoscimento di un rapporto di filiazione riconosciuto. Si tratta proprio del riconoscimento di quella “genitorialità giuridica” che la stessa Corte Costituzionale del 2013 ha comunque ritenuto legittimamente impedito dalla “scelta per l’anonimato”, sottolineando che il diritto al segreto produce “effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro”. Quindi l’apertura operata dal giudice delle leggi, pur nella diversa questione sopra delineata, e solo se in presenza della rinuncia all’anonimato da parte della madre, consente solo uno spazio finalizzato alla realizzazione del diritto alla identità personale e quindi alla eventuale instaurazione di una relazione di “genitorialità naturale”.

Diversi sono pertanto, nel caso di specie, i diritti in gioco: il diritto alla vita ed alla salute di madre e figlio, indirettamente sottesi alla facoltà della madre di rimanere anonima, ed il diritto del figlio, nel caso di specie maggiorenne ma incapace, ad essere mantenuto. Il necessario bilanciamento dei suddetti diritti non può che essere effettuato con la necessaria prevalenza del primario diritto alla vita.

Le considerazioni sopra sviluppate assumono rilevanza nel presente giudizio allorché si sottolinei, da un lato, che manca la prova che la convenuta sia madre biologica di .., e dall’altro lato, che la convenuta con la propria opposizione e la propria difesa ha comunque ribadito la propria volontà, già espressa al momento del parto, di voler mantenere l’anonimato.

I documenti presentati da parte attrice non costituiscono prova della maternità naturale: l’estratto integrale dell’atto di nascita di …, prodotto sub doc. n. 3 di parte attrice, si limita ad indicare che la stessa è nata dall’unione di .. il quale, in data ..1975, ha provveduto al riconoscimento della figlia, con “donna non parente né affine con lui nei gradi che ostano al riconoscimento”; la cartella clinica della .. di .. relativa al parto della signora .. del ..1975 (cfr. doc. 4 di parte attrice), di cui è peraltro contestata la producibilità in giudizio nonché la conformità all’originale, attesta unicamente che l’odierna convenuta in data …1975 ha dato alla luce un neonato di sesso femminile presso la suddetta .., chiedendo di non essere nominata, senza che sia ravvisabile alcuna indicazione del nominativo del neonato, né alcun riferimento specifico ad … Parte convenuta, che ha disconosciuto il valore probatorio della mera fotocopia della cartella clinica ex art. 2719 c.c. ha però prodotto (doc 5), a sua volta, copia della pagina del suddetto documento dal quale risulta che la partoriente ha dichiarato di non voler essere nominata (circostanza peraltro pacifica in atti).

Pertanto, in assenza di prova certa della maternità biologica della parte convenuta, la domanda non può essere accolta, né è possibile affermare che il segreto sia stato disvelato e che non sussista più, nei fatti, il diritto all’esercizio di un diritto venuto meno.

In secondo luogo, anche laddove l’odierna convenuta fosse effettivamente madre della signora .., è indubbio -come espressamente indicato negli atti di parte convenuta- che la signora .. non abbia alcuna volontà di revocare la dichiarazione di non essere nominata e che pertanto sia confermata l’attuale volontà della stessa di continuare ad avvalersi del diritto di mantenersi anonima nei confronti del figlio dato alla luce.

Pertanto, una pronuncia che contro la sua volontà accertasse lo status giuridico di .. quale figlia di .. sarebbe pregiudizievole del diritto all’anonimato della stessa nei termini sopra precisati, e frustrerebbe in modo illegittimo la finalità e la sostanza del diritto da costei azionato. Come chiarito anche dalla giurisprudenza costituzionale, l’esigenza imprescindibile di offrire una efficace tutela ai valori di primario rilievo costituzionale in gioco spiega perché la tutela dell’anonimato della madre -allorchè la volontà di rimanere anonima permanga attuale- non possa andare incontro ad alcuna limitazione di carattere temporale: l’art. 93 D. Lgs 196/2003, infatti, subordinando l’accessibilità al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata al decorso di anni 100 dalla formazione del documento, preclude la possibilità che il segreto circa l’effettiva identità della partoriente sia disvelato allorché, come nel caso di specie, siano trascorsi unicamente 40 anni dal parto.

Per le medesime ragioni, neppure può trovare accoglimento la domanda di mantenimento proposta da … ai sensi dell’art. 279 c.c. (o altra domanda diretta ad ottenere gli alimenti), che è pur sempre fondata sul presupposto della sussistenza di un rapporto di filiazione naturale

Alla luce di quanto sopra, risultano altresì manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30 del d.P.R. n. 396/2000 sollevate da parte attrice in riferimento agli artt. 3 e 30, c. 1 della Costituzione.

Con riferimento all’art. 3 Cost. parte attrice ha sostenuto che l’art. 30 della legge sull’ordinamento di stato civile, attribuendo il diritto di non essere nominata alla sola madre, creerebbe una disparità di trattamento e/o iniquità tra uomo e donna. Ritiene la difesa attorea che “mentre l’uomo, padre naturale che non ha voluto riconoscere il figlio, può essere sempre perseguito legalmente dal figlio stesso che vuole ottenere una dichiarazione di paternità, al contrario, la madre naturale che non ha voluto riconoscere il figlio resterebbe indenne per tutta la vita”.

A tal proposito si osserva che la giurisprudenza costituzionale, fin dai primi risalenti casi di giudizi basati sul principio di eguaglianza di trattamento di cui all’art. 3 Cost., ha sempre posto l’accento sull’esigenza che sia assicurata eguaglianza di trattamento quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione.

Nell’ottica di una tale valutazione, risulta dirimente la considerazione della ratio legis che ha indotto il legislatore a disciplinare differentemente le situazioni che siano oggetto di valutazione comparativa.

Nel caso di specie, la ratio individuata a chiare lettere dalla giurisprudenza costituzionale a fondamento del diritto della madre a non essere nominata, di cui sopra si è dato atto, induce a ritenere manifestamente infondato e inconferente ogni genere di raffronto tra la situazione di una madre che partorisce e di un padre che rimane del tutto estraneo alle vicende ed alle decisioni relative alla gestazione ed alla nascita del bambino.

Allo stesso modo risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all’art. 30, comma primo, Cost..

Ha sostenuto la difesa di .. (cfr. comparsa conclusionale dell’intervenuta) che se l’art. 30 della Costituzione individua il diritto del figlio, ancorché nato al di fuori del matrimonio, di essere mantenuto, istruito ed educato, “se ne deve dedurre che non può essere certo l’art. 30 d.P.R. 396/2000 a precludere all’attrice, che oltretutto è invalida civile, l’esperibilità dell’azione di riconoscimento della maternità naturale allo scopo di ottenere l’attuazione concreta del suo diritto al mantenimento”.

Come già sopra evidenziato, nell’ottica di un corretto bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco, il diritto al mantenimento del figlio risulta certamente recessivo rispetto alla primaria ed imprescindibile garanzia di tutela della vita e della salute della madre e del figlio sottesa alla protezione del diritto all’anonimato della madre che abbia inteso non essere nominata.

Su istanza di parte ed in conformità con quanto previsto dall’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o reti di comunicazione elettronica, siano omesse le indicazioni delle generalità e degli atri dati identificativi delle parti.

Le spese di lite, vista la assoluta novità della questione, vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, reietta o assorbita ogni altra domanda, eccezione o conclusione,

1. Rigetta tutte le domande svolte da … …, personalmente nonché in persona dell’amministratore di sostegno …, nei confronti della convenuta … ….,

2. Compensa integralmente le spese del giudizio,

3. Dispone che, in conformità con quanto previsto dall’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione della presente sentenza per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o reti di comunicazione elettronica, siano omesse le indicazioni delle generalità e degli atri dati identificativi delle parti.