Ai sensi dell’art. 3, lett. d, del Regolamento (CE) 4/2009 (all.1), qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito della domanda di responsabilità genitoriale, a quest’ultimo spetta la giurisdizione anche sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore, trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale.
Non si segnalano precedenti in termini.