È favoreggiamento pubblicizzare l’altrui prostituzione rendendola appetibile.

(Corte di Cassazione Pen., Sez. III, sentenza 19 novembre 2015, n. 45898)

In tema di reati attinenti la prostituzione, nel momento in cui l’attività di raccolta e successiva pubblicazione di inserzioni pubblicitarie di prestazioni sessuali rese da prostitute cessa di essere meramente informativa ma viene consapevolmente indirizzata, anche in cooperazione con i soggetti inserzionisti, all’incremento del potenziale mercimonio delle prestazioni medesime, cessa di essere un servizio reso alla singola persona che esercita la detta attività ma, secondo la Sentenza n. 45898 del 2015, a quo, decampa verso quella di favoreggiamento del mercato del sesso.