E’ legittima la sanzione disciplinare inflitta al notaio che non ha raggiunto il punteggio minimo di crediti formativi richiesta dal regolamento sulla formazione professionale permanente (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 marzo – 14 maggio 2015, n. 9868).

1.- il Presidente del Consiglio Notarile di Cuneo formulò alla Commissione Regionale di Disciplina per il Piemonte e la Valle d’Aosta richiesta di apertura di procedimento disciplinare contro il notaio dr. T. , ai sensi dell’art. 147, lett. b, della legge notarile, assumendo che lo stesso non avrebbe raggiunto, per il biennio 2008/2009, il punteggio minimo di “crediti formativi” richiesto dal regolamento sulla formazione professionale permanente, richiamato dall’art.2 del codice deontologico.

Il dr T. , ascoltato in sede disciplinare, esplicò le proprie difese, affermando che soltanto dal 9 luglio 2009 erano state previste le conseguenze del mancato assolvimento dell’obbligo di formazione biennale, non essendo in precedenza prevista alcuna sanzione.

La Commissione emise in data primo dicembre 2012 provvedimento con il quale applicò la sanzione dell’avvertimento.

Contro tale decisione il notaio propose reclamo alla Corte di Appello di Torino che lo rigettò con ordinanza depositata il 17 dicembre 2012.

I Giudici ritennero che:

– l’obbligo del notaio di curare la propria preparazione professionale era previsto dall’art. 2 del codice deontologico dei notai elaborato nel 2004 ed emanato in base a quanto disposto con la legge n. 577 del 1949, come modificata dalla legge n. 220 del 1991;

– nel 2005 il regolamento sulla formazione permanente, al quale aveva rimandato il codice deontologico, aveva introdotto il sistema dei crediti formativi;

– il precetto deontologico in questione trovava fondamento nel complesso disposto di cui agli artt. 2 del codice deontologico dei notai e 1 del regolamento sulla formazione permanente;

– la vigenza dello stesso era riconducibile, per relationem all’efficacia della disposizione della legge statale, che aveva demandato all’organo collegiale della categoria la enunciazione dei principi deontologici la cui attuazione era stata legittimamente attuata con il regolamento emanato dal Consiglio Nazionale;

– il notaio aveva avuto comunque conoscenza del regolamento, in considerazione dell’invio della lettera inviatagli dal Presidente del consiglio notarile il 21 aprile 2008.

2. – Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il T. sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimato.

Motivi della decisione

1.1.- Il primo motivo solleva “questione illegittimità costituzionale dell’art. 147, primo comma, lettera b della legge sull’ordinamento notarile come introdotta dall’art. 30 del D.Lgs. 1.8 2006, n. 249) per eccesso di delega rispetto all’art. 7, I comma, a e, n. 2 della L. 28.11.2005, n. 246. Insussistenza, conseguentemente della fattispecie punitiva”.

Al riguardo, il ricorrente ricostruisce il quadro normativo in materia di aggiornamento professionale dei notai nel modo seguente: il codice deontologico, elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato, in virtù della legge 949, n. 577, modificato dall’art. 16 della legge 27.6.1991, n. 220, (art. 2, 1 comma, lettera f) aveva previsto l’obbligo del notaio di curare il proprio aggiornamento professionale, lasciandolo alla scelta discrezionale di ogni notaio, fino a quando il 5.4.2008 il Consiglio Nazionale aveva aggiunto un secondo comma all’art. 2 del codice deontologico, che rimanda ad apposito regolamento la modalità della formazione permanente; il codice deontologico, così integrato all’art. 2, aveva avuto notorietà legale, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il 30.7.2008; il regolamento sulla formazione permanente, di volta in volta aggiornato con una versione finale del 9.7.2009, prevedeva che “il mancata assolvimento dell’obbligo di formazione biennale costituisce condotta, che è valutata dal Consiglio Notarile ai sensi dell’art. 147 della legge notarile ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare”; tale regolamento, in questa versione finale, era stato reso legalmente conoscibile mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 9.2.2011.

Tanto premesso, il ricorrente deduce che il capo di imputazione contestato dal Consiglio Notarile al notaio T. si richiama all’art. 147, I comma lettera b della legge 16.2.1913, n. 89, sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili nella formulazione introdotta dall’art. 30 del D.Lgs. 1.8.2006 n. 249, che aveva previsto delle fattispecie punitive non contemplate dall’originario testo.

Denuncia l’eccesso di delega da parte del legislatore delegato che ha dichiarato punibile il notaio che violi in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio Nazionale, essendo state introdotte delle fattispecie punitive prima non esistenti, mentre il Governo era stato delegato a rivedere le sanzioni e non a rilasciare una delega in bianco tenuto conto della normativa sull’ordinamento notarile, che riporta specificamente e dettagliatamente le infrazioni passibili di punizione.

1.2. – La doglianza va disattesa, essendo la questione di costituzionalità sollevata manifestamente infondata.

La previsione dell’obbligo di curare la preparazione professionale, come meglio si dirà in occasione dell’esame del secondo motivo, era già stato previsto nel 2004 con delibera del Consiglio nazionale (e l’art. 9 del regolamento per la formazione permanente emesso nel 2005 prevedeva che il mancato assolvimento avrebbe costituito condotta da valutarsi ai fini dell’incolpazione). Ne consegue che, in aderenza a quella che era stata la delega conferita con la legge n. 246 del 2005, avente a oggetto fra l’altro l’aggiornamento, coordinamento c. riordino delle sanzioni….. (art. 7 primo comma lett. e n. 2), il Governo – lungi dall’introdurre nuove fattispecie punitive – si limitò a prevedere le conseguenze derivanti dall’inosservanza di precetti già esistenti ma privi di sanzioni.

2.1. – Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 10 disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art.

3 secondo comma di esse, e dell’art. 2 f legge n. 577/49.

Premessa la ricostruzione della normativa, di cui si è detto, si deduce che il comportamento oggetto del provvedimento sanzionatorio (2008-2009) è antecedente alla pubblicazione stalla Gazzetta Ufficiale (9-2-11) del regolamento che aveva introdotto la formazione obbligatoria permanente e, comunque, anche a quella del codice deontologico avvenuta il 30-7-2008. In effetti, la stessa fattispecie punitiva era stata introdotta successivamente al biennio in questione.

2.2. – Il motivo è infondato.

L’obbligo per i notai di curare la preparazione professionale scaturiva dal combinato disposto della normativa statale e di quella regolamentare che integrava la prima cha ad essa rinviava. Ed invero, l’art. 2 della legge n. 577/49, come modificata dalla legge n. 220/1991, prevedeva che “il Consiglio notarile elabora i principi di deontologia professionale”; in virtù di tale potestà, il Consiglio aveva previsto all’art. 2 del codice deontologico l’obbligo per i notai di curare la preparazione professionale; con il testo del regolamento approvato nella seduta del 9 settembre 2005, ed entrato in vigore il 1 gennaio 2006, successivamente integrato e modificato, era stato introdotto il sistema dei crediti formativi; tale regolamento era attuazione ed integrazione delle disposizioni dei principi di deontologia professionale.

In sostanza la disciplina che, con normazione terziaria, dettava le modalità dell’aggiornamento professionale trovava fonte: a) nella legge che aveva demandato al Consiglio Nazionale la elaborazione del codice deontologico; b) nel codice deontologico elaborato in virtù della già ricordata normativa statale che come si è detto aveva previsto; c) nel regolamento per la formazione permanente che, in attuazione del potere (Ndr: testo originale non comprensibile) e del codice deontologico nel testo approvato nel 2004, specificava il contenuto dell’obbligo relativo all’aggiornamento professionale, stabilendone le modalità.

D’altra parte, come si è già visto, la sanzione dell’inosservanza a doveri professionali era sanzionata dall’art. 147 b) della legge notarile secondo il testo introdotto dall’art. 30 del d.lgs. 1.8.2006 n. 249 nel testo introdotto in virtù della legge delega.

Appare cosi evidente che sia il precetto al quale avrebbe dovuto conformarsi la condotta del notaio sia la sanzione punitiva conseguente alla sua inosservanza erano anteriori alla violazione contestata, laddove la (successiva) previsione del regolamento introdotta dalla modifica dell’art. 9 di cui alla delibera del 9 luglio 2009 era stata soltanto una specificazione dell’obbligo già esistente che, per quel che si é detto è stato sanzionato con il decreto legislativo del 2006.

3. – il terzo motivo è assorbito, posto che le considerazioni che precedono evidenziano che è privo di valore decisorio il riferimento, pure compiuto in sentenza e censurato dal ricorrente, alla lettera del 21 aprile 2008 inviata al notaio dal Presidente del Consiglio notarile.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.p.r. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 legge n. 228/2012, ratione temporis applicabile, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per onorari di avvocato oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater,del d.p.r. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 legge n. 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.