E’ rinunciabile la remissione di querela dopo averla manifestata?

(Corte di Cassazione Penale, sezione V, sentenza 16 ottobre 2015, n. 23030)

La remissione di querela, in quanto assimilabile ad una revoca, mediante una manifestazione, esplicita o implicita, di volontà, della domanda di sanzione della persona offesa, ossia ad una rinuncia al diritto di mantenere operativa la dichiarazione di volontà, necessaria per il promuovimento dell’azione penale, non è suscettibile di rinuncia.

Non ricorrono precedenti sul punto.

In generale, nel senso che la remissione di querela è atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione impedendo la declaratoria di improcedibilità (Sez. Un., n. 27610/11, CED 250201).