(Corte di Cassazione Penale, sezione V, sentenza 16 ottobre 2015, n. 23030)
La remissione di querela, in quanto assimilabile ad una revoca, mediante una manifestazione, esplicita o implicita, di volontà, della domanda di sanzione della persona offesa, ossia ad una rinuncia al diritto di mantenere operativa la dichiarazione di volontà, necessaria per il promuovimento dell’azione penale, non è suscettibile di rinuncia.
Non ricorrono precedenti sul punto.
In generale, nel senso che la remissione di querela è atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione impedendo la declaratoria di improcedibilità (Sez. Un., n. 27610/11, CED 250201).