Elementi che configurano lo stalking.

(Corte di Cassazione sezione V Penale, sentenza 20 maggio – 10 luglio 2015, n. 29859)

La Corte di Piazza Cavour, con la sentenza in commento, ha esaminato un caso di stalking in cui i giudici della quinta sezione penale hanno confermato il consolidato  orientamento giurisprudenziale sulla configurabilità del delitto previsto dall’articolo 612 bis del codice penale affermando che “ il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato come dianzi affermato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia

Gli ermellini precisano che trattandosi di “un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è, dunque, idonea ad integrarlo, dovendosi, in particolare, intendere per alterazione delle proprie abitudini di vita, ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima finalizzato ad evitare l’ingerenza nella propria vita privata del molestatore“.

La corte di legittimità ha quindi osservato lo stalking, “trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale, che risultano dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive della condotta persecutoria compiuta dal ricorrente e delle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa

Infine, si legge in sentenza, “non occorre una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca all’interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa“.

Articoli di riferimento:
Articolo 612 bis Codice Penale
Atti persecutori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

…, omissis …

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 31 ottobre 2014, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia dell’11 aprile 2014 che aveva condannato N.Y. per il delitto di atti persecutori in danno dell’ex compagna e madre del loro figlio D.M.L..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, lamentandone una violazione di legge e il difetto di motivazione in merito alla effettiva ricostruzione dello svolgimento dei fatti e alla affermazione della penale responsabilità per il contestato delitto di cui all’articolo 612 bis cod.pen..

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato il relativo motivo.
2. Può, preliminarmente, affermarsi come al Giudice di legittimità resti tuttora preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto.
Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta Giudice della motivazione.
Inoltre, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, sia ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo Giudice (v. Cass. Sez. IV 3 febbraio 2009 n. 19710).
Nel caso di specie, invece, il Giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione della responsabilità dell’imputato.
3. Come è noto, poi, il reato di cui all’articolo 612 bis cod.pen., introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, articolo 7, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38, delitto abituale di evento, secondo la costante e prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio è configurabile quando, come previsto dalla menzionata disposizione normativa, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita, rientrando nella nozione di “reiterazione”, quale elemento costitutivo del suddetto reato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia (v. Cass. Sez. V 27 novembre 2012 n. 20993 e più di recente Sez. V 5 giugno 2013 n. 46331).
Nella specie, la Corte territoriale con accertamenti in fatto, incensurabili in quanto logicamente motivati ha chiarito come le condotte persecutorie ascritte all’odierno ricorrente fossero corroborate da numerose testimonianze dettagliate, non solo della parte offesa ma anche dalle annotazioni, dalle relazioni di servizio e del verbale di arresto degli Agenti di P.G. che ebbero a seguire le indagini e, infine, della documentazione medica attestante le lesioni personali subite.
La Corte territoriale, concludendo per la configurabilità dell’ipotesi di reato oggetto della contestazione, si è, pertanto, inserita nel consolidato alveo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo cui è configurabile il delitto di “stalking” quando, come previsto dall’articolo 612 bis cod.pen., comma 1, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato come dianzi affermato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia (v. Cass. Sez. V 1 dicembre 2010 n. 8832, Sez. V 11 gennaio 2011 n. 7601 e Sez. V 09 maggio 2012 n. 24135).
Trattasi, in tutta evidenza, di un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è, dunque, idonea ad integrarlo (v. Cass. Sez. V 19 maggio 2011 n. 29872), dovendosi, in particolare, intendere per alterazione delle proprie abitudini di vita, ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima, come nel caso in esame, dalla condotta persecutoria altrui (quali danneggiamenti e atti idonei a provocare lesioni), finalizzato ad evitare l’ingerenza nella propria vita privata del molestatore.
Anche sotto il profilo delle condizioni soggettive della persona offesa, le doglianze difensive non appaiono condivisibili, avendo la Corte territoriale ben espresso il disagio psicologico della persona offesa e il condizionamento delle abitudini di vita.
Trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale, che risultano dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive della condotta persecutoria compiuta dal ricorrente e delle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa.
Infine, non occorre una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca all’interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa.
4. II ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Oscuramento dei dati personali e identificativi nel caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione dei presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.