Esigibilità dell’ IMU per gli anni 2012 e 2013 relativa ad un immobile: rigettato.

(Commissione Tributaria provinciale, Terni, Sez. I, sentenza del 2 settembre 2016)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERNI

PRIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

ZANETTI MASSIMO – Presidente e Relatore

CANTINI AURORA – Giudice

FRESCUCCI SILVANO – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 21/2016

spedito il 19/01/2016

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2013

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2012

– avverso DINIEGO RIMBORSO IMU 2012

contro:

COMUNE DI ARRONE, Via Della resistenza 2, ARRONE;

difeso da:

ANNESANTI DOTT. ROBERTO, Via Cannizzaro 4, TERNI;

proposto dai ricorrenti:

M.I. SPA, VIA M. 18 20121 M.

difeso da:

FRANSONI AVV. GUGLIELMO, CORSO ITALIA 29 50123 FIRENZE FI

difeso da:

PADOVANI AVV. FRANCESCO, CORSO ITALIA 29 50133 FIRENZE FI

difeso da:

SURACI AVV. ROSSELLA, CORSO ITALIA 29 50123 FIRENZE FI

Svolgimento del processo.

Si discute circa la esigibilità dell’ IMU per gli anni 2012 e 2013 relativa ad un immobile, sito nel comune di Arrone, di proprietà del M.I. s.p.a. (quale incorporante la s.p.a. L.) già concesso in locazione finanziaria alla Panificio di Giuli Michele con contratto del 23.7.2007.

Il Comune di Arrone sostiene infatti che, avendo la società di leasing dichiarato risolto per inadempimento il contratto fin dal 29.9.2008 (come risulta dalla lettera in atti), in conformità alla clausola di risoluzione espressa contenuta nel contratto, l’IMU era di nuovo tornata a gravare sulla società di leasing proprietaria dell’immobile: donde il rifiuto di rimborso dell’IMU versata da detta società (a suo dire per errore) per l’anno 2012 e l’avviso di accertamento dell’IMU non versata per l’anno 2013.

La società, al contrario, dopo avere inutilmente chiesto il rimborso dell’imposta e l’annullamento in via di autotutela dell’avviso di accertamento per l’anno 2013, si è rivolta a questa Commissione chiedendo il riconoscimento del diritto al rimborso e l’annullamento dell’avviso di accertamento per i motivi che saranno appresso esaminati.

Il Comune di Arrone si è costituito in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.

Motivi della decisione.

E’ pacifico in causa e risulta comunque provato dai documenti prodotti che l’immobile era stato effettivamente concesso in locazione finanziaria alla Panificio di Giuli Michele con contratto del 23.7.2007 ma anche che il contratto era cessato anticipatamente per risoluzione per inadempimento in quanto la società dei leasing, a fronte dell’inadempimento della Panificio di Giuli Michele, con lettera del 29.9.2008, aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto.

Ora, che durante la vigenza del contratto di locazione finanziaria l’IMU debba gravare sul locatario è certo in quanto previsto espressamente dall’art.. 9 D.Lgs. n. 23 del 2011 (Applicazione dell’imposta municipale propria):” 1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificatoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali,soggetto passivo e’ il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e’ il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Ed è anche certo che la risoluzione del contratto comporta che l’imposta torni a gravare – in conformità al regime ordinario – sul proprietario che ha concesso in leasing l’immobile, anche perché la deroga al regime ordinario, si protrae soltanto – così come testualmente sancito – “per tutta la durata del contratto”.

Il problema che si pone, però, è quello di chiarire che cosa abbia inteso il legislatore con l’espressione suddetta (“per tutta la durata del contratto”): fare riferimento al solo profilo giuridico della vigenza del contratto – come sostiene il Comune di Arrone – o invece a tutto il periodo di detenzione materiale del bene da parte del locatario, e dunque anche al periodo intercorrente tra la risoluzione del contratto e la materiale riconsegna del bene al proprietario del medesimo?

La risoluzione di tale questione è rilevante ai fini della decisione della presente controversia dal momento che, mentre è pacifico che la società ricorrente ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa fin dal 29.9,2008, non vi è però alcuna prova che abbia conseguito da parte del locatario la materiale riconsegna dell’immobile.

Tale questione, considerato che a fronte di una interpretazione meramente testuale della norma, sussistono, però, esigenze di tutela degli interessi sostanziali delle parti dei quali pure una interpretazione costituzionalmente orientata non può non tenere conto, ha dato origine a numerose controversie giurisprudenziali: ad un orientamento orientato a ritenere che una volta risolto il contratto di locazione immobiliare, la soggettività passiva dell’imposta torna a gravare sul proprietario, che è anche possessore dell’immobile, anche nel caso in cui materialmente l’immobile non risulta essere stato ancora restituito, si è posto altro orientamento incline ad attribuire rilevanza alla materiale riconsegna del bene.

Sennonché la questione sì può ormai ritenere superata dal momento che il legislatore, sia pure nell’ambito di altra normativa relativa alla IUC, ha chiarito (art. 1 comma 672 della L. n. 147 del 2913) che nei casi di locazione finanziariaria “per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna”.

Tale norma chiarificatrice non può essere limitata alla disciplina della IUC, assumendo, per il significato testuale delle parole e per l’essersi inserita in un contesto di controversie, amministrative e giurisprudenziali, concernenti la interpretazione della “durata del contratto di locazione finanziaria”, natura ed efficacia di norma di interpretazione autentica della disposizione derogatoria al regime ordinario, così come già ritenuto da diverse Commissioni Tributarie Provinciali (le sentenze delle quali sono state prodotte dalla ricorrente), trattandosi di deroga fondata sui medesimi presupposti anche relativamente all’IMU.

Alla stessa conclusione è pervenuto, peraltro, anche il Ministero della Economia e delle Finanze che nell’ambito delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU per Panno 2012 individua il momento in cui l’onere torna a gravare sul proprietario in quello di 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di riconsegna.

Alla luce della interpretazione qui accolta deve essere dunque riconosciuto alla società ricorrente il diritto al rimborso dell’IMU versata per Panno 2012 ed annullato l’avviso di accertamento per Panno 2013.

La particolare complessità della questione e l’essere intervenuta soltanto di recente la norma di interpretazione autentica, rendono equa tra le parti la totale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Prov.le. I Sez.

Accoglie il ricorso; spese compensate.

Terni, il 25 luglio 2016.