Essere poveri, con poca cultura e disabili non giustifica l’interruzione del rapporto figli-genitori.

Sono padre e figlia, la quale fu collocata in un centro per l’infanzia e non ha potuto avere contatti con i genitori, salvo qualche sporadico incontro col padre, per oltre 6 anni: la bimba vive col padre dal 2013 dopo l’ordine imposto dalla CEDU accogliendo un cautelare.

Infatti i genitori sono due disabili mentali che si sposarono in un manicomio, ma le nozze furono invalidate quando la madre fu interdetta e si sono potuti risposare solo dopo anni quando l’interdizione fu annullata.

Violato l’art. 8 Cedu, assorbendo anche la discriminazione ex art. 14.

Tutti i motivi addotti sono futili e costituiscono un’arbitraria e sproporzionata interferenza con la vita familiare. Infatti essere disabile, con poca cultura e scarsi mezzi di sostegno (in realtà il padre aveva un impiego con salario minimo) non comporta un’automatica incapacità ad educare e crescere la prole. Lo stesso dicasi se, come nella fattispecie, entrambi i genitori sono disabili (Saviny c. Ucraina del 18/12/08, Elsholz c. Germania [GC] del 2000 ed E.P. c. Italia del 16/11/99).

Alla figlia è stato ingiustamente impedito di crescere nella famiglia di origine con inevitabili ripercussioni sul suo benessere.

Ampio excursus su norme internazionali a difesa dei disabili e della genitorialità.

Riconosciuto un caro risarcimento.