Estorsione e aggravante delle “più persone riunite”: serve la presenza simultanea di più soggetti.

(Corte di Cassazione penale, sez. SSUU, sentenza 07 giugno 2012, n. 21873)

L’aggravante delle “più persone riunite” nel reato di estorsione (prevista tramite il richiamo dell’art. 629, II co. all’art. 628, III co. c.p.) ha sollevato contrasti interpretativi in seno alla giurisprudenza di legittimità, fino ad un intervento delle Sezioni Unite del 2012: la circostanza aggravante richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento della realizzazione della violenza o della minaccia.

La traccia d’esame

Caio, alla guida della sua automobile, tampona un pulmino passato con il rosso. Su quest’ultimo viaggiavano nove persone, componenti della squadra maschile di rugby capeggiata da Tizio, rinomata nel circondario per la propria aggressività dentro e fuori dal campo.

Immediatamente Tizio e gli altri membri della squadra circondano Caio e, minacciandolo di morte, lo costringono a subire la sottrazione di tutto il denaro che ha con sé.

La settimana seguente Tizio, istigato dagli stessi otto compagni, aspetta Caio sotto casa e gli intima di consegnargli immediatamente 5000 euro per riparare il pulmino, pronunciando le parole “altrimenti ti spacchiamo le gambe”.

Caio, particolarmente intimorito dall’avere contro di sé un tal numero di energumeni, si determina a consegnare immediatamente la cifra richiesta.

Il candidato, assunte la vesti del difensore di Tizio, rediga motivato parere illustrando gli istituti giuridici e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.