Falso valutativo. Rilevanza penale. Esclusa l’ipotesi della abrogazione, a seguito della riforma del falso in bilancio.

Confermata la rilevanza penale del cosiddetto “falso valutativo”.

Esclusa l’ipotesi della abrogazione, a seguito della riforma del falso in bilancio (legge numero 69 del 2015) approvata dal governo Renzi.

A fare chiarezza i magistrati delle Sezioni Unite Penali della Cassazione.

Servirà ancora qualche tempo per conoscere nel dettaglio le motivazioni della decisione, ma la soluzione adottata a chiusura della udienza – presidente Canzio, relatore Fumo e procuratore generale Stabile – tenutasi ieri pomeriggio è di facile comprensione.

Per i giudici, nell’ottica del “delitto di false comunicazioni sociali”, è intatta la “rilevanza” del cosiddetto “falso valutativo”, pur dopo la riforma formalizzata con la legge numero 69 del 2015.

Più precisamente, «sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione», spiegano i giudici, «se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».

Sciolto, quindi, il dubbio nato alla luce delle differenti posizioni assunte in un recente passato dalla Cassazione sul “falso valutativo”, ossia due decisioni – una del 2015 e una del 2016 – che avevano sostenuto la tesi della “abrogazione” e una decisione – del 2016 – che invece ne aveva confermato la rilevanza penale.

Di conseguenza, è fatta chiarezza anche sulla riforma del falso in bilancio, soprattutto sul passaggio in cui è stata riconosciuta rilevanza ai “fatti materiali” senza però richiamare il passaggio “ancorché oggetto di valutazioni” presente invece nel precedente quadro normativo.