Filmato hard girato con la fidanzata poi rivisto con amici: è pornografia minorile.

(Corte di Cassazione penale, sez. III, sentenza 23.08.2016, n. 35295)

Girare un filmato hard con la propria fidanzatina minorenne, per poi farlo vedere agli amici comporta responsabilità penale per pornografia minorile.

E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 23 agosto 2016, n. 35295.

Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’integrazione del reato di pornografia minorile di cui all’art. 600-ter c.p., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, con la conseguenza che esulano dalla portata applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell’autore (Cass. pen., Sez. III, 12 marzo 2015, n. 16340; Cass. pen., Sez. Un., 20 novembre 2007, n. 13).

E’ del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza della fattispecie, la presenza di una struttura organizzativa, sia pure rudimentale, anche se ciò può costituire ulteriore possibile elemento atto a dimostrare l’esistenza del pericolo (Cass. pen., Sez. IV, 5 giugno 2014, n. 38967).

Secondo gli ermellini, nella fattispecie, l’effettuazione della videoripresa di un rapporto orale con la minore, la conservazione del filmato nella memoria del cellulare e la successiva sottoposizione alla visione da parte di terzi sono elementi ritenuti sufficienti ad integrare il pericolo di una futura diffusione del materiale archiviato in modo tale da renderlo disponibile in avvenire.