Finanziere, autista, nel corso di un servizio di controllo del territorio, rifiuta di obbedire alle ripetute richieste avanzatagli dal capo pattuglia di guidare con maggiore prudenza, pronunciando in tale contesto parole offensive dell’onore e della dignità del superiore gerarchico: si guida così, non come voi femminucce ..ho più di otto anni di servizio su strada, tu non capisci nulla, sei un muccuso.

(Corte di Cassazione penale, Sez. I, sentenza 23 settembre 2016, n. 39711)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo – Presidente –

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Consigliere –

Dott. SARACENO Rosa Ann – rel. Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizi – Consigliere –

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.G., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 33/2015 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA del 09/09/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FLAMINI Luigi Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. Di Girolamo Antonio che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 9 settembre 2015 la Corte militare di appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 25 novembre 2014 dal Tribunale militare di Verona:

– condannava M.G. alla pena (sospesa) di mesi tre di reclusione militare, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, per il reato di insubordinazione con ingiuria di cui all’art. 189 c.p.m.p. (dal quale l’imputato era stato assolto in primo grado perchè il fatto non costituisce reato), commesso il (OMISSIS) e consistito nell’essersi, in qualità di finanziere effettivo presso il gruppo pronto impiego della Guardia di Finanza di Milano, con funzioni di autista nel corso di un servizio di controllo del territorio, rifiutato di obbedire alle ripetute richieste avanzatagli dal capo pattuglia, vice brigadiere T.G., di guidare con maggiore prudenza, pronunciando in tale contesto parole offensive dell’onore e della dignità del superiore gerarchico, segnatamente: “a (OMISSIS) si guida così, non come voi femminucce a (OMISSIS)…ho più di otto anni di servizio su strada, tu non capisci nulla, sei un muccuso”;

– confermava nel resto la sentenza di prima cura con riguardo all’assoluzione perchè il fatto non sussiste, pronunciata dal Tribunale per il concorrente reato di disobbedienza di cui all’art. 173 c.p.m.p..

1.1 La sentenza d’appello dava atto che l’assoluzione dal reato di insubordinazione con ingiuria era stata motivata dal Tribunale sul presupposto che le espressioni utilizzate dall’imputato non erano in tutto coincidenti con quelle riportate in imputazione e che comunque le frasi erano state pronunciate in tono scherzoso o quanto meno non offensivo; inoltre il termine “muccuso” era stato utilizzato in risposta ad una precedente affermazione del T. che aveva chiamato il subordinato “bambino”.

Nel pervenire a tale conclusione i giudici di primo grado non avevano, però, apprezzato nella loro completezza i dati conoscitivi emersi dall’istruttoria dibattimentale, valorizzando esclusivamente la deposizione del finanziere F. che sedeva sul sedile posteriore dell’autovettura di servizio, ma immotivatamente premettendo le emergenze di matrice testimoniale desumibili dalle dichiarazioni dell’offeso, pur non ritenute intrinsecamente inattendibili o anche solo non plausibili.

La Corte territoriale riteneva fondato, sul punto, l’appello proposto dal procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Verona, in quanto l’esame delle complessive deposizioni non evidenziava l’esistenza di due versioni diverse ed inconciliabili dell’episodio incriminato; gli apporti testimoniali, sebbene non completamente omogenei, si raccordavano e si completavano nei loro elementi costitutivi essenziali, confermando la tesi accusatoria; il contenuto delle esternazioni dell’imputato non divergeva dal contenuto delle espressioni incriminate e riportate nel capo di imputazione; in conclusione, riteneva provato ed integrato il reato in relazione alla natura lesiva del prestigio del superiore gerarchico, alle modalità e circostanze dell’azione, avendo il M. assunto un atteggiamento improntato a caustica irriverenza ed irrisione, così disconoscendo l’autorità del grado e della funzione in quel momento esercitata dall’offeso.

1.2 Respingeva, infine, la richiesta, formulata in sede di discussione, di applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., ritenendone insussistenti i presupposti, in quanto sul giudizio di maggiore gravità della condotta dolosa tenuta dal prevenuto incidevano anche il pregiudizio dal medesimo arrecato alla pronta operatività ed efficienza della pattuglia, il conseguente disservizio consistito nella mancata effettuazione del posto di controllo cui i finanzieri erano stati comandati, il rischio della risonanza esterna del fatto con grave compromissione per l’immagine pubblica e l’efficienza della Guardia di Finanza.

2. Ricorre per cassazione M.G., con atto recante personale sottoscrizione, deducendo:

a) erronea applicazione dell’art. 533 c.p.p. , comma 1, e art. 6 CEDU, nonchè apparenza ed insufficienza della motivazione e travisamento della prova.

Citando diversi arresti di legittimità in tema di riforma, nel giudizio di appello, di sentenza assolutoria, ribadendone i principi e trascrivendo ampi stralci della sentenza impugnata, il ricorrente lamenta l’assenza nella motivazione del rigore ricostruttivo che deve supportare il ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, opponendo: la Corte militare si è limitata ad una mera rivisitazione del medesimo compendio probatorio, incorrendo nello stesso errore di cui è stata tacciata la decisione appellata; ha, infatti, attribuito esclusiva rilevanza alla narrazione della persona offesa, apoditticamente ed ingiustificatamente svalutando l’apporto dichiarativo del teste F.; nonostante “lo sforzo motivazionale profuso”, la statuizione di reità si fonda su un’alternativa, e non maggiormente persuasiva, riconsiderazione meramente cartolare dei contenuti delle deposizioni, rispettivamente rese dalla persona offesa e dal teste F.; la Corte ha proceduto a rivalutare i risultati della prova testimoniale, sotto il profilo del diverso grado di attendibilità attribuito ai testi escussi, pervenendo a esiti opposti a quelli del giudice che aveva proceduto all’assunzione diretta della prova nelle forme di immediatezza percettiva assicurate dall’oralità del dibattimento, senza ascoltare nuovamente le persone esaminate, seguendo un percorso motivazionale che viola il principio discendente dall’art. 6 della CEDU, come interpretato dalla sentenza del 5 luglio 2011 della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Dan c/ Moldavia;

b) violazione o erronea applicazione dell’art. 131 bis c.p. e vizio di motivazione, con riguardo alla mancata applicazione della causa sopravvenuta di non punibilità rappresentata dalla particolare tenuità del fatto, nella quale rientrava la condotta ascritta al ricorrente, ingiustificatamente esclusa attraverso la valorizzazione di circostanze del tutto estranee ai criteri che devono guidare la valutazione sulla ricorrenza dei presupposti dell’istituto, fondato sulle caratteristiche oggettive della condotta e della sua portata lesiva nonchè sulla non abitualità del comportamento, rispetto al quale non è inopportuno richiamare le note valutative del curriculum del ricorrente, promosso al grado di appuntato nel (OMISSIS).

3. Con motivi nuovi, pervenuti in data 3.3.2016, il ricorrente ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, lett. c), con il quale è stato abrogato l’art. 594 c.p. , disposizione, quella abrogatrice, applicabile anche al reato di insubordinazione con ingiuria, trattandosi di reato “non esclusivamente bensì obiettivamente militare”.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Nell’esordio dell’esame dei profili di censura giova ribadire che, secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, attraverso specifica contestazione di tutti i più rilevanti passaggi della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza e incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; adde, da ultimo, Sez. 6 n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907).

L’obbligo della c.d. motivazione rinforzata è ancora più stringente per la sentenza di appello di riforma del giudizio assolutorio di primo grado che, per non incorrere nel vizio di motivazione, deve confutare puntualmente gli argomenti evocati dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrandone l’insostenibilità sul piano logico e giuridico, analizzando i contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, ma soprattutto corredandosi di una motivazione che, sovrapponendosi totalmente a quella riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330).

1.1 Tanto premesso, mette conto di osservare che la riforma della pronuncia assolutoria, nel caso in esame, non è discesa dal diverso apprezzamento di attendibilità delle prove orali, per cui non vi era alcun obbligo per il giudice di appello di rinnovare l’istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l’imputato, prove dichiarative aventi carattere di decisività e di cui si avvertiva la necessità di valutare diversamente l’attendibilità rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado (da ultime, vedi Sez. 5^ n. 52208 del 30/09/2014, Rv. 262115, e Sez. 5 n. 6403 del 16/09/2014, Rv. 262674).

Al contrario, la sentenza impugnata è pervenuta a decisione radicalmente difforme da quella appellata sulla scorta di una opposta ma completa valutazione della capacità dimostrativa degli elementi probatori acquisiti al processo che ha ritenuto tali da superare ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato, dando conto in modo rituale e convincente dell’opposta soluzione prescelta rispetto a quella cui erano pervenuti i primi giudici all’esito di una lettura in parte omissiva di alcuni dati probatori, in parte erronea in punto di diritto.

1.2 Correttamente la Corte di merito ha individuato il primo, ma significativo limite della decisione di primo grado nell’esame parziale dei dati processuali, avendo il Tribunale completamente prescisso – senza esplicitarne le ragioni – dal contributo informativo offerto dalla parte lesa, della cui attendibilità non ha però dubitato e il cui recepimento avrebbe condotto ad una valutazione di insieme degli apporti testimoniali, tra i quali non è dato ravvisare alcun oggettivo contrasto, raccordandosi e completandosi negli elementi essenziali e centrali.

Ha, conseguentemente, rilevato che:

– entrambi i testi ( F. e T.) hanno concordato sul contesto di contrapposizione tra il capo pattuglia e l’autista, riconducibile al contegno “lato sensu insubordinato” dell’imputato, consistito nell’avere tenuto e persistito in una condotta di guida imprudente malgrado i ripetiti richiami rivoltigli dal superiore ( T.: ” si intratteneva senza motivo al cellulare, passava con il rosso, guidava con una mano sola al volante, non rispettava la precedenza sulle strisce pedonali di una signora con il carrozzino”; F.: non procedeva a velocità sostenuta, ma vi erano state alcune distrazioni: all’avvicinamento alle strisce pedonali vi era stata una frenata o comunque un rallentamento a causa di un pedone che aveva già intrapreso l’attraversamento; aveva proseguito la marcia ad un semaforo ” che era tra il giallo e il rosso”);

– entrambi hanno sostanzialmente confermato, al di là di differenze marginali, con specifico riguardo al tema decisivo dell’effettivo proferimento da parte dell’imputato, in tale contesto, di frasi di ipotizzata valenza insubordinatoria, le espressioni riportate nel capo di imputazione ivi compresa la parola “sei un muccuso”, preceduta da quelle “non capisci niente” secondo quanto riferito dall’offeso; pronunciata alla fine della discussione e in risposta ad una precedente affermazione del T., secondo il F.;

– in ogni caso il F. non ha accreditato comportamenti vessatori o offensivi assunti dal superiore nei confronti del subordinato; anzi ha confermato che vi erano stati numerosi inviti da parte del capo pattuglia ad una guida più prudente, ai quali M. aveva risposto con le frasi incriminate, proferite con tono percepito dal teste come scherzoso.

1.3 Non vi è spazio, dunque, per stigmatizzare il mancato rispetto dei precetti sul giusto processo, sanciti dall’art. 6 della Convenzione EDU, dal momento che, consapevole della sostanziale insussistenza di reali profili di divergenza tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi al dibattimento di primo grado, correttamente la Corte di appello non ne ha disposto la rinnovata audizione, non essendo necessario chiarire, attraverso la compulsazione diretta di ciascuna fonte dichiarativa, aspetti dubbi nella ricostruzione fattuale degli eventi o nella valutazione di attendibilità. Ha viceversa, e correttamente, proceduto ad un’analitica disamina di tutti i mezzi probatori acquisiti, non tralasciandone nessuno e, senza incorrere in alcun travisamento, è approdata ad un giudizio inferenziale rigoroso e perfettamente logico, immune dai difetti motivazionali genericamente dedotti.

1.4 Con motivazione puntuale e coerente, la Corte di merito ha confutato le argomentazioni addotte a sostegno dell’epilogo assolutorio, in particolare procedendo alla corretta valutazione – omessa dal Tribunale – del contesto in cui si collocava il fatto in esame, essendosi l’episodio verificato nel corso di attività di servizio e in un clima di contrapposizione personale tra superiore e subordinato, innescato dall’insofferenza del secondo ai legittimi richiami del primo e culminato in una reazione finalizzata a contrastare proprio l’azione di comando del sottufficiale; ha rimarcato l’innegabile valenza denigratoria delle espressioni utilizzate dal subordinato, contraddistinte da scherno, derisione, irriverenza, dal ricorso sprezzante, nel corso dell’interlocuzione, alla seconda persona singolare e al termine “muccuso” che nel lessico vernacolare significa “pieno o sporco di moccio”, adoperato spregiativamente per sottolineare icasticamente la presunzione e la petulanza del superiore.

1.5 Del resto vale la pena evidenziare che i giudici di primo grado, mandando assolto l’imputato perchè il fatto non costituisce reato, hanno mostrato di non dubitare dell’effettivo proferimento delle frasi incriminate, ma solo della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in ragione del tono scherzoso che ne avrebbe accompagnato l’esternazione.

Ma, così opinando, come non ha mancato di sottolineare la decisione impugnata, non hanno fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati, nell’esegesi della fattispecie, sull’elemento psicologico del reato militare di insubordinazione con ingiuria, per la cui sussistenza è sufficiente il dolo generico, e cioè la cosciente volontà di pronunciare parole o di compiere gesti di univoco significato offensivo, non richiedendosi anche l’animus iniurandi (Sez. 1, n. 42367 del 16/11/2006, Toraldo, Rv. 235569; Sez. 1, n. 314 del 5/11/2001, Stien, rv. 220433), dappoichè moventi o finalità particolari sono irrilevanti, in ragione della peculiare oggettività giuridica della fattispecie di insubordinazione prevista dall’art. 189 c.p.m.p. , comma 2, la quale tutela, non solo la dignità e l’onore del “superiore”, ma anche l’integrità e l’effettività del rapporto gerarchico, che è funzionale al mantenimento della disciplina e della compattezza delle forze armate. Inoltre, il particolare rigore, cui sono improntati i rapporti nella disciplina militare, conduce a considerare offensivi dell’onore e del prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore ed anche il tono semplicemente arrogante (che nel diritto penale comune non viene preso in considerazione), perchè contrari alle esigenze della disciplina militare per la quale il superiore deve essere tutelato non solo nell’espressione della sua personalità umana, bensì anche nell’ascendente morale che deve accompagnare l’esercizio dell’autorità del grado e la funzione di comando (Cass., sez. 1, n. 3971 del 28/11/2013,De Chiara, rv. 259013; sez. 1, n. 7957 del 20/12/2006, Frantuma, rv. 236355; sez. 1, n. 1172 del 12/07/1989, Pesola, rv. 183159).

Merita, dunque, piena condivisione l’approdo decisorio censurato che si è uniformato ai superiori, condivisi, principi, rilevando come, in un contesto come quello di cui è giudizio, contraddistinto dai reiterati richiami rivolti dal superiore e attinenti allo specifico servizio svolto dal subordinato, il tono irridente delle sue esternazioni, oltre che concreta estrinsecazione di insofferenza ai legittimi rimproveri, mascherava la volontà di non ottemperare agli ordini del T., così intaccandone l’autorità che è alla base della disciplina militare.

In conclusione, non ricorrono i denunciati vizi di illegittimità e la censurata motivazione, tutt’altro che apparente, risulta sorretta da argomenti dirimenti che hanno evidenziato le oggettive carenze ed insufficienze della decisione assolutoria, fugando ogni residuo, ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso che consiste nella letterale riproduzione della generica richiesta, avanzata nel corso della discussione del giudizio di appello ai sensi dell’art. 131 bis c.p.. Anche sotto tale specifico profilo la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha escluso la postulata particolare tenuità dell’offesa, spendendo argomenti affatto pertinenti ed osservando come la condotta tenuta dall’imputato abbia attinto non solo il dato formale riguardante la disciplina, ma la sicurezza e la funzionalità della pattuglia, pregiudicandone l’attività ed il servizio di controllo che essa era stata demandata a svolgere.

Trattasi di valutazione in fatto, pienamente conforme ai parametri direttivi cui all’art. 133 c.p. , n. 1 e 2, nient’affatto illogica ed implausibile e, in quanto tale, non censurabile in questa sede di legittimità. Del resto, rilevato che la pena irrogata si è discostata non poco dal minimo edittale di cui all’art. 26 c.p.m.p. (la pena base è stata fissata in mesi cinque di reclusione) è di tutta evidenza che la Corte di appello abbia escluso non tanto e non solo la particolare tenuità, ma pure la modestia del fatto.

3. Non può, infine, accogliersi la sopravvenuta richiesta di declaratoria di improcedibilità per abolitio criminis, essendo appena il caso di annotare, replicando principi già affermati da questa Corte con riferimento all’abrogazione del delitto di oltraggio (Sez. 1, n. 7957 del 20/12/2006, Frantuma, Rv. 236355), la diversa oggettività giuridica dei reati di insubordinazione e di quello di ingiuria; in questo secondo caso ciò che si intende tutelare è l’onore o il decoro del soggetto passivo, mentre l’art. 189 c.p.m.p. è reato plurioffensivo, giacchè tutela sia la persona che la qualità da questa rivestita – nella specie, la funzione di comando e la superiorità gerarchica -, per cui non può dubitarsi della permanenza della fattispecie criminosa in esame, sulla quale non riverbera alcun effetto l’intervenuta abolizione dell’ingiuria comune.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016.