Forze armate – Disciplina – Riesame di una sanzione disciplinare inflitta – Casi in cui può essere richiesto.

(T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, sentenza 10.12.2013, n. 10652)

Ai sensi dell’art. 71 del regolamento di disciplina militare (approvato con d.P.R. 18 luglio 1986 n. 545), il riesame di una sanzione disciplinare inflitta può essere richiesto qualora sopravvengono nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell’addebito.

Dunque, il procedimento di riesame non può risolversi in una mera rinnovata valutazione di quanto a suo tempo tenuto presente per l’applicazione della sanzione; occorre, invece, che siano sopravvenute nuove prove, idonee a far ritenere, pur se connesse a quanto a suo tempo presente, che la sanzione applicabile sia suscettibile di essere modificata.