Forze armate – In genere – Requisito dell’incensuratezza – È prescritto non solo per l’accesso alla qualifica – Posizione di volontario – Ma anche per il suo mantenimento e per il conseguimento delle successive tappe di carriera nelle Forze armate.

(T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, sentenza 12.11.2013, n. 9619)

Il requisito dell’incensuratezza è prescritto non solo per l’accesso alla qualifica – posizione di volontario, ma anche per il suo mantenimento, costituendo causa di proscioglimento d’ufficio dalla ferma ai sensi dell’art. 8 comma 2 d.P.R. n. 332 del 1997 (sul parallelismo dei requisiti per l’accesso e il mantenimento in servizio) e pertanto costituisce condizione indefettibile per la definitiva stabilizzazione del rapporto del militare al momento del passaggio nel servizio permanente effettivo nonché per il conseguimento delle successive tappe di carriera nelle Forze Armate ai sensi dell’art. 15 comma 4 d.l.g. n. 215 del 2001 (richiamato espressamente dal bando di concorso) e previsto dall’art. 36 d.lg. n. 196 del 1995 e confermato anche successivamente dall’art. 2 l. n. 226 del 2004.