Fuga in caso di incidente stradale. Dolo.

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 maggio 2016, n. 22718)

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di Firenze con sentenza in data 22.1.2015, in accoglimento dell’impugnazione del P.M., riformava la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Livorno e pronunciava la condanna di M.N. per il reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, CdS perché, dopo aver tagliato la strada al motoveicolo condotto da A.E. provocandone la caduta a terra, aveva omesso di arrestare la marcia e di prestare soccorso alla parte lesa che aveva riportato lesioni.

2. La Corte territoriale riteneva che il primo giudice non avesse valutato due elementi probatori decisivi: il primo costituito dall’entità dell’impatto verificatosi tra auto e ciclomotore, documentata dai danni riportati dalla vettura, e dunque dei rumore provocato, che non poteva essere ascritto né a un sobbalzo sull’asfalto, né a un urto contro un cassonetto, come dichiarato dall’imputato; il secondo costituito proprio dalla contraddittorietà oggettiva della versione dei fatti offerta dall’imputato, che, soffermatosi per qualche secondo, era in condizioni di accorgersi del motorino a terra, poiché le luci erano accese e l’infortunata aveva alzato la testa vedendo che l’auto si stava fermando.

L’entità dell’urto e l’istintivo soffermarsi per accertare l’accaduto dimostrerebbero quanto meno il dolo eventuale del reato: non poteva infatti ragionevolmente sostenersi che l’imputato non si fosse prospettato di aver provocato un incidente ed allontanandosi dal luogo aveva accettato il rischio che vi fossero persone lese a cui prestare assistenza.

3. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, affidato a quattro motivi.

Con un primo motivo deduce inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (art. 49 c.p. e 189 CdS) in relazione all’elemento soggettivo del dolo eventuale, rilevante anche per gli effetti di cui all’art.129 c.p.

Rilevava che il meccanismo di punibilità a titolo di dolo delle condotte descritte nell’art. 189 CdS implicava la necessità che ogni componente del fatto tipico (segnatamente la causazione dell’incidente, il danno alle persone e la presenza di feriti cui prestare assistenza) fosse conosciuta e voluta dall’agente.

Nel caso di specie il dolo eventuale poteva cadere sul fatto che vi fosse una persona bisognosa di assistenza ma non sul fatto stesso dell’incidente.

Con un secondo motivo lamenta difetto e/o manifesta illogicità della motivazione sulla consapevolezza dell’imputato di aver provocato un incidente.

Il fatto era accaduto di sera, mentre pioveva, l’imputato dopo l’urto non era sceso dall’auto per verificare eventuali danni e dopo essersi fermato per pochi secondi aveva proseguito la marcia con andatura normale ed era rientrato a casa distante un centinaio di metri.

Con un terzo motivo prospetta inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 191, 192 e 540 lett. e) c.p.p., rilevante anche quale vizio di motivazione su un punto essenziale della vicenda.

La gravata sentenza aveva omesso di esaminare tutto il materiale probatorio acquisito ed in particolare non aveva tenuto conto dell’avanzata età dell’imputato (75 anni) e delle condizioni di tempo che limitavano le percezioni uditive e visive. Il M. stava svoltando a destra e non aveva notato nulla che potesse far pensare ad un impatto contro un altro veicolo e ad una persona caduta a terra.

Con un ultimo motivo censura poi l’impugnata sentenza per vizio di motivazione, avendo la Corte ribaltato la pronuncia assolutoria fornendo un’interpretazione conforme alla ipotesi accusatoria attraverso un percorso motivazionale che non spiegava perché non potesse essere accolta, almeno con un ragionevole dubbio, la versione alternativa favorevole all’imputato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. L’art.189 del CdS impone all’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona (comma 1) e punisce chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi (comma 6) e di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite (comma 7).

2.1. Questa Corte ha più volte affermato che nel reato di “fuga”, punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze dei sinistro (Sez. 4, 4.2.2013, n.5510, rv 254667); l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, 9.5.2012, n.17220, rv 252374).

Si è ancora precisato che nel reato di “fuga” previsto dai commi 6 e 7 del citato art.189, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza (Sez.4, 6.9.2007, n.34134, rv 237239). Per la sussistenza del reato di omissione di assistenza è poi necessaria l’effettività di bisogno dell’investito (Sez.4, 9.5.2000, n.5416, rv 216465).

3. Ciò posto, la Corte di Firenze ha affermato, a sostegno della pronuncia di condanna, che l’entità dell’urto e l’essersi il M. soffermato sia pure per pochi istanti, dimostrerebbero quantomeno il dolo eventuale del reato, non potendosi ragionevolmente sostenere che l’imputato non si fosse prospettato di aver provocato un incidente accettando il rischio che vi fossero persone lese cui prestare assistenza.

Il ragionamento, censurato nel primo motivo di ricorso, è errato nella impostazione in diritto poiché prospetta il dolo eventuale con riferimento alla condotta causativa dei sinistro e non a quelle costituenti reato.

Come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n.38343 dei 24.4.2014, Espenhahn ed altri) “il dolo eventuale designa l’area dell’imputazione soggettiva dagli incerti confini in cui l’evento non costituisce l’esito finalistico della condotta, né è previsto come conseguenza certa o altamente probabile: l’agente si rappresenta un possibile risultato della sua condotta e ciononostante si induce ad agire accettando la prospettiva che l’accadimento abbia luogo si tratta di un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione interiore all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta dalla propria condotta”.

Ed allora, nel caso di specie, può parlarsi di dolo eventuale solo con riferimento alle conseguenze dell’incidente, nel senso della condotta di chi – certo di aver provocato un sinistro – si allontani senza fermarsi pur nella prospettiva della presenza di feriti da soccorrere ed accettando quindi come possibile risultato di incorrere nelle omissioni penalmente rilevanti.

La Corte territoriale non offre però adeguata motivazione sul raggiungimento di una prova certa dei fatto che il conducente M. si fosse reso realmente conto di aver provocato un sinistro,, ed ancor più che avesse assunto su di sé il dubbio in ordine all’esistenza di conseguenze lesive che esigessero soccorso.

Il deficit motivazionale è ancor più ragguardevole se si considerano le circostanze di fatto poste in luce dal ricorrente, afferenti alle condizioni del conducente ed alle contingenze in cui il fatto si verificò. D’altra parte la esaustività delle indagini in fatto esperite nei giudizi di merito conduce univocamente a ritenere che nessun ulteriore approfondimento possa essere utilmente compiuto.

4. In conseguenza la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato in assenza di prova certa in ordine all’elemento soggettivo dell’illecito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.