Furto di una lettera raccomandata contenente una carta di credito sottratta dall’imputato presso una caserma di carabinieri presso cui egli e la persona offesa prestavano servizio e il peculato di due computer dell’Arma dei quali lo stesso imputato aveva il possesso per ragioni d’ufficio.

Costituisce reato militare non solo il reato esclusivamente militare ma anche quello che, pur previsto con identica struttura dalla legge penale comune, è tuttavia punito da una specifica disposizione della legge penale militare.

(Fattispecie in cui la Corte, ravvisando i reati di furto e peculato militare, ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria in relazione al furto di una lettera raccomandata contenente una carta di credito sottratta dall’imputato presso una caserma di carabinieri presso cui egli e la persona offesa prestavano servizio e il peculato di due computer dell’Arma dei quali lo stesso imputato aveva il possesso per ragioni d’ufficio).

Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 28/01/2014

GIURISPRUDENZA CORRELATA
Conformi alla massima:

Cass. pen. Sez. I, 15/04/2009, n. 21670 (rv. 243797)
Cass. pen. Sez. I Sent., 05/05/2008, n. 21863 (rv. 240420)
Cass. pen. Sez. I, 21/01/1994, n. 2792 (rv. 197905)

Riferimenti normativi: cp art. 314 cp art. 624 cp art. 625 cpp art. 13 cpp art. 20 CPMP art. 37 CPMP art. 215 CPMP art. 230.