Giudici di Pace: ripristinate 51 sedi (Decreto Ministero, Giustizia 27.05.2016 , G.U. 02.08.2016).

A partire dal 2 gennaio 2017 saranno ripristinati 51 uffici del giudice di pace, già cancellati nel 2012 nell’ambito del riordino della geografia giudiziaria disposto con i decreti legislativi 155 e 156 del 2012.

E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2016 il Decreto del Ministero della Giustizia 27 maggio 2016, recante “Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014,  n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio  2015,  n. 11”.

Era infatti previsto che entro il 30 luglio 2015, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che gli stessi enti avrebbero dovuto mettere a disposizione degli uffici.

Nel decreto gli uffici ripristinati sono suddivisi per circoscrizione e distretto di corte d’appello, e per ciascun ufficio è indicato l’ambito territoriale di competenza.

Questo l’elenco in ordine alfabetico:

Abbiategrasso,

Acerra,

Ali’ Terme,

Amalfi,

Barrafranca,

Belvedere Marittimo,

Capaccio,

Cariati,

Castel di Sangro,

Castelnuovo di  Garfagnana,

Cetraro,

Corato,

Corigliano Calabro,

Dolo,

Empoli,

Ferentino,

Filadelfia,

Finale Emilia,

Frattamaggiore,

Gragnano,

Grottaglie,

Guardiagrele,

Gubbio,

Irsina,

Lauro,

Legnago,

Legnano,

Lungro,

Macomer,

Maddaloni,

Molfetta,

Montecorvino Rovella,

Nicotera,

Oriolo,

Ortona,

Osimo,

Pavullo nel Frignano,

Polizzi Generosa,

Rometta,

San Giovanni in  Fiore,

San Giovanni Rotondo,

San Sosti,

Sansepolcro,

Segni,

Siderno,

Subiaco,

Termoli,

Tortoli’,

Tricarico,

Venafro,

Vizzini.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 maggio 2016

Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11.

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l’art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformita’ delle previsioni dell’art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all’allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l’art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale e’ stato sostituito l’art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’allegato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l’art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e’ proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara’ messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita’ degli uffici giudiziari»;

Visto l’art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, della legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l’art. 21-bis, con il quale, in conformita’ dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1º dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all’esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell’art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell’assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimita’;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1-bis, con il quale il termine di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, e’ stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità’ per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonche’ per le comunità’ montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Vista la circolare del Capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 12 maggio 2015, pubblicata in pari data sul sito internet dell’Amministrazione, esplicativa dei requisiti di legge per la formulazione dell’istanza di ripristino degli uffici del giudice di pace;

Visto l’art. 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, della legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le istanze di ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi presentate ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, dagli enti legittimati in conformita’ delle previsioni normative;

Rilevato preliminarmente che l’esercizio della facolta’ di cui alla norma innanzi citata comporta l’assunzione, da parte dell’ente richiedente, degli oneri relativi alle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che deve essere messo a disposizione dall’ente medesimo;

Valutato, inoltre, che al ripristino, per espressa previsione normativa, puo’ procedersi anche mediante accorpamento di piu’ uffici del giudice di pace o di territori limitrofi compresi nell’ambito del medesimo circondario;

Considerato, in particolare, che l’esame preliminare delle richieste formulate dagli enti interessati successivamente alla pubblicazione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, entro il termine perentorio fissato dallo stesso provvedimento, ha consentito di valutare positivamente, ai fini della ammissione alla fase formativa del personale messo a disposizione dagli enti medesimi, le istanze dirette al ripristino degli uffici del giudice di pace di seguito indicati: Abbiategrasso, Acerra, Ali’ Terme, Amalfi, Amatrice, Barrafranca, Belvedere Marittimo, Capaccio, Cariati, Castel di Sangro, Castelnuovo di Garfagnana, Cetraro, Corato, Corigliano Calabro, Dolo, Empoli, Fasano, Ferentino, Fidenza, Filadelfia, Finale Emilia, Frattamaggiore, Gragnano, Grottaglie, Guardiagrele, Gubbio, Iglesias, Irsina, Lauro, Legnago, Legnano, Lungro, Macomer, Maddaloni, Melito di Porto Salvo, Molfetta, Montecorvino Rovella, Montevarchi, Nicotera, Oriolo, Ortona, Osimo, Pavullo nel Frignano, Polizzi Generosa, Pontecorvo, Portici, Rometta, San Benedetto del Tronto, San Giovanni in Fiore, San Giovanni Rotondo, San Sosti, Sansepolcro, Segni, Serra San Bruno, Sezze, Siderno, Subiaco, Taverna, Termoli, Tortoli’, Tricarico, Venafro, Vizzini;

Rilevato tuttavia che, con successive formali comunicazioni, gli enti richiedenti il ripristino degli uffici di Amatrice, Fasano, Portici e San Benedetto del Tronto hanno formulato espressa revoca dell’istanza presentata;

Considerato, peraltro, che il monitoraggio condotto, in fasi successive, ha consentito di verificare il mancato avvio della fase formativa per gli uffici di Fidenza, Melito di Porto Salvo, Montevarchi, Serra San Bruno e Taverna;

Ritenuto, inoltre, che dalla medesima indagine sono emerse, per gli uffici di Pontecorvo e Sezze, criticita’ connesse sia alla consistenza numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali richiesti per assicurare adeguato supporto all’attivita’ giurisdizionale;

Considerato, infatti, che l’attribuzione all’ufficio di una dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell’unica unita’ assegnata;

Valutato, inoltre, che con note del 10 maggio e 11 aprile 2016 il comune di Iglesias ha formalmente rappresentato, in conseguenza della mancata adesione al sostenimento degli oneri derivanti dall’istanza di ripristino dei comuni compresi nella circoscrizione del rispettivo ufficio del giudice di pace, di non poter assicurare lo svolgimento del servizio;

Ritenuto, pertanto, che l’istruttoria condotta ha consentito di valutare la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri normativi delle istanze dirette al ripristino degli uffici del giudice di pace individuati nell’allegato 1 al presente decreto, con competenza sui comuni specificamente indicati nell’allegato 2;

Decreta
Art. 1

1. Ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall’art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono ripristinati, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La competenza territoriale degli uffici ripristinati ai sensi del comma 1 e’ individuata dall’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati ai sensi del comma 1, e’ fissata per il giorno 2 gennaio 2017.

Art. 2

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1 che precede.

Art. 3

Con successivo decreto, da emanarsi entro il termine di cui al comma 3 dell’art. 1, si provvedera’ alla puntuale ricognizione dell’assetto territoriale degli uffici del giudice di pace.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2016

Il Ministro: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1631

Allegato 2 Tabella A della Legge 21 novembre 1991, n. 374

(Omissis).

CORTE DI APPELLO DI ANCONA
CIRCONDARIO DI ANCONA
GIUDICE DI PACE DI OSIMO

Agugliano, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Offagna, Osimo, Polverigi

CORTE DI APPELLO DI BARI
CIRCONDARIO DI FOGGIA
GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis

CIRCONDARIO DI TRANI
GIUDICE DI PACE DI CORATO

Corato

GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA

Molfetta

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
CIRCONDARIO DI MODENA
GIUDICE DI PACE DI FINALE EMILIA

Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero

GIUDICE DI PACE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
CIRCONDARIO DI LANUSEI
GIUDICE DI PACE DI TORTOLI’

Bari Sardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Tortoli’, Triei, Urzulei

CIRCONDARIO DI ORISTANO
GIUDICE DI PACE DI MACOMER

Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
CIRCONDARIO DI ENNA
GIUDICE DI PACE DI BARRAFRANCA

Barrafranca, Pietraperzia

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
CIRCONDARIO DI ISERNIA
GIUDICE DI PACE DI VENAFRO

Conca Casale, Filignano, Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro

CIRCONDARIO DI LARINO
GIUDICE DI PACE DI TERMOLI

Campomarino, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, Termoli

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
CIRCONDARIO DI CALTAGIRONE
GIUDICE DI PACE DI VIZZINI

Licodia Eubea, Vizzini,

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI
GIUDICE DI PACE DI CARIATI

Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia

GIUDICE DI PACE DI LUNGRO

Acquaformosa, Altomonte, Firmo, Lungro

GIUDICE DI PACE DI ORIOLO
Alessandria del Carretto, Canna, Castroregio, Montegiordano, Nocara, Oriolo

GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO

Corigliano Calabro, San Giorgio Albanese

GIUDICE DI PACE DI SAN SOSTI

Mottafollone, San Donato di Ninea, San Sosti, Sant’Agata di Esaro

CIRCONDARIO DI COSENZA
GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

San Giovanni in Fiore

CIRCONDARIO DI LAMEZIA TERME
GIUDICE DI PACE DI FILADELFIA

Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia
CIRCONDARIO DI PAOLA
GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO
Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Maiera’, Sangineto
GIUDICE DI PACE DI CETRARO

Acquappesa, Cetraro, Guardia Piemontese

CIRCONDARIO DI VIBO VALENTIA
GIUDICE DI PACE DI NICOTERA
Joppolo, Limbadi, Nicotera
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
CIRCONDARIO DI AREZZO
GIUDICE DI PACE DI SANSEPOLCRO
Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino
CIRCONDARIO DI FIRENZE
GIUDICE DI PACE DI EMPOLI
Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci
CIRCONDARIO DI LUCCA
GIUDICE DI PACE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Barga, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina
CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
CIRCONDARIO DI CHIETI
GIUDICE DI PACE DI GUARDIAGRELE
Casacanditella, Filetto, Guardiagrele, Orsogna, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, San Martino sulla Marrucina
GIUDICE DI PACE DI ORTONA
Arielli, Crecchio, Ortona, Poggiofiorito, Tollo
CIRCONDARIO DI L’AQUILA
GIUDICE DI PACE DI CASTEL DI SANGRO
Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
CIRCONDARIO DI MESSINA
GIUDICE DI PACE DI ALI’ TERME
Ali’, Ali’ Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Forza d’Agro’, Furci Siculo, Itala, Limina, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea
GIUDICE DI PACE DI ROMETTA
Roccavaldina, Rometta, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico
CORTE DI APPELLO DI MILANO
CIRCONDARIO DI BUSTO ARSIZIO
GIUDICE DI PACE DI LEGNANO
Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Magnago, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese
CIRCONDARIO DI PAVIA
GIUDICE DI PACE DI ABBIATEGRASSO
Abbiategrasso, Albairate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
CIRCONDARIO DI AVELLINO
GIUDICE DI PACE DI LAURO
Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Taurano
CIRCONDARIO DI NAPOLI NORD
GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE
Casandrino, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant’Antimo
CIRCONDARIO DI NOLA
GIUDICE DI PACE DI ACERRA
Acerra
CIRCONDARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
GIUDICE DI PACE DI MADDALONI
Cervino, Maddaloni, Valle di Maddaloni
CIRCONDARIO DI TORRE ANNUNZIATA
GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO
Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Santa Maria la Carita’, Sant’Antonio Abate
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
CIRCONDARIO DI TERMINI IMERESE
GIUDICE DI PACE DI POLIZZI GENEROSA
Alimena, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Polizzi Generosa
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
CIRCONDARIO DI PERUGIA
GIUDICE DI PACE DI GUBBIO
Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
CIRCONDARIO DI MATERA
GIUDICE DI PACE DI IRSINA
Irsina
GIUDICE DI PACE DI TRICARICO
Calciano, Grassano, Tricarico
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
CIRCONDARIO DI LOCRI
GIUDICE DI PACE DI SIDERNO
Agnana Calabra, Canolo, Siderno
CORTE DI APPELLO DI ROMA
CIRCONDARIO DI FROSINONE
GIUDICE DI PACE DI FERENTINO
Anagni, Ferentino, Morolo, Paliano, Piglio, Serrone
CIRCONDARIO DI TIVOLI
GIUDICE DI PACE DI SUBIACO
Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Mandela, Marano Equo, Nespolo, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roviano, Subiaco, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano
CIRCONDARIO DI VELLETRI
GIUDICE DI PACE DI SEGNI
Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni, Valmontone
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
CIRCONDARIO DI SALERNO
GIUDICE DI PACE DI AMALFI
Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti
GIUDICE DI PACE DI CAPACCIO
Capaccio, Giungano, Trentinara
GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA
Acerno, Bellizzi, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano
CORTE DI APPELLO DI TARANTO
CIRCONDARIO DI TARANTO
GIUDICE DI PACE DI GROTTAGLIE
Grottaglie, Monteiasi, Montemesola
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
CIRCONDARIO DI VENEZIA
GIUDICE DI PACE DI DOLO
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fosso’, Mira, Pianiga, Stra, Vigonovo
CIRCONDARIO DI VERONA
GIUDICE DI PACE DI LEGNAGO
Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Legnago, Minerbe, Roverchiara, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Terrazzo, Villa Bartolomea.