Gli imprenditori rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti o dei preposti (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 16 febbraio 2018, n. 7709).

(Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 16 febbraio 2018, n. 7709)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/12/2016 del TRIBUNALE di AOSTA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. MARINELLI FELICETTA, che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore presente, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Aosta del 16 dicembre 2016 con la quale il ricorrente e’ stato condannato alla pena di Euro 9.000 di ammenda per il reato ex Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2.

Con il primo motivo, la difesa ha dedotto l’erronea applicazione di legge e la contraddittorieta’ della motivazione per il travisamento dei fatti rispetto alle deposizioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), non essendo emersa la prova che l’imputato abbia commesso il fatto.

Dopo aver ricostruito i fatti, la difesa ha segnalato gli errori rinvenibili nella motivazione.

1.1. Il primo errore, secondo la difesa, e’ nel passo della motivazione della sentenza in cui il giudice ha rilevato che “… in epoca compatibile con il rinvenimento dei rifiuti (aprile 2015) (OMISSIS) aveva chiesto al manutentore (OMISSIS) di svuotare il furgone dalla moquette e dalle macerie che si trovavano nel furgone…”.

Secondo la difesa, la data del rinvenimento dei rifiuti, indicata nell’aprile 2015 nella motivazione della sentenza (pagina 1,2) e’ errata perche’ dalla deposizione del teste (OMISSIS) emerge che il rinvenimento e’ avvenuto il (OMISSIS).

L’errore e’ rilevante, secondo la difesa, perché i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati nell’estate del 2015 (cfr. il contratto di assunzione del manutentore (OMISSIS) prodotto in dibattimento); perché al momento del ritrovamento dei rifiuti il (OMISSIS) furono rinvenute tracce di pneumatici riconducibili, secondo il teste (OMISSIS), al furgone di proprietà della società di cui il ricorrente e’ titolare.

Pertanto, la richiesta effettuata al manutentore (OMISSIS) non puo’ essere stata rivolta in epoca compatibile con il rinvenimento dei rifiuti.

1.2. Un altro errore di fatto indicato dalla difesa e’ nel passo della sentenza in cui si afferma che si e’ risaliti all’hotel gestito dall’indagato per “un frammento di scatola di cartone su cui era incollata un’etichetta recante la dicitura (OMISSIS)”, lasciando intendere che si tratti di un frammento di cartone logorato dal tempo, laddove invece e’ stata rinvenuta una scatola intatta; cfr. il fascicolo fotografico sulla quale era possibile leggere le scritte ed il codice a barre.

Cio’ dimostrerebbe che lo scarico dei rifiuti non puo’ essere avvenuto nell’estate del 2015, perche’ la scatola, per le intemperie invernali, si sarebbe deteriorata, ma e’ stato effettuato in epoca prossima al rinvenimento dei rifiuti.

Tale circostanza di fatto conferma l’errore in cui e’ incorso il Tribunale nel ritenere che lo scarico sia avvenuto in tempo compatibile con la realizzazione dei’ lavori effettuati nel 2015.

1.3. Un altro travisamento, secondo la difesa, riguarda la deposizione del teste (OMISSIS) su cui la condanna e’ stata fondata; nella motivazione si riporta che (OMISSIS) aveva chiesto a (OMISSIS) “di svuotare il furgone dalla moquette e dalle macerie che si trovavano sul cassone e di gettare tali rifiuti nei cassetti dei rifiuti indifferenziati…”.

La difesa ha rilevato che in dibattimento (OMISSIS) ha affermato di non ricordare se gli avessero chiesto qualcosa in merito al furgone e se (OMISSIS) gli avesse detto di non avere i soldi per smaltire il furgone.

La difesa in nota ha chiarito che (OMISSIS) ha pero’ anche confermato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari nelle quali ha rappresentato di aver lavorato nell’albergo del ricorrente nell’aprile del 2015; dalla nota del ricorso emerge che le frasi riportate in sentenza sono quelle riferite da (OMISSIS) nel corso delle indagini preliminari.

Ha rilevato la difesa che dai contratti prodotti risulta che (OMISSIS) ha lavorato nell’albergo nel 2014; che in ogni caso non ha dichiarato di aver tolto “tubi di piombo, cavi elettrici, parti di sanitari, calcinacci e piastrelle…”, cioe’ i materiali rinvenuti nel febbraio 2016. Dunque l’istruttoria non ha provato che tali rifiuti fossero riconducibili all’imputato: “Di qui il secondo errore del primo giudice che ha chiaramente travisato i fatti emersi in istruttoria”.

1.4. Quanto al terzo errore del giudice, nella motivazione (pagine 1,2) si afferma che la teste (OMISSIS) avrebbe udito il sig. (OMISSIS) chiedere al (OMISSIS) di “svuotare il furgone dalla moquette e dalle macerie che si trovavano sul cassone e di gettare tali rifiuti nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati. Alla richiesta udita anche dalla (OMISSIS), seguiva un rifiuto del (OMISSIS), consapevole che tale pratica era vietata”.

Secondo la difesa, nel verbale di udienza relativo alla deposizione della teste (OMISSIS) non si rinvengono tali frasi ma solo che (OMISSIS) ricorda “… di aver sentito discutere l’imputato con il (OMISSIS) in merito allo smaltimento dei rifiuti”, laddove la (OMISSIS) ha anche affermato che per lo smaltimento “… si andava in discarica e (OMISSIS) e’ andato diverse volte”.

Secondo la difesa il travisamento e’ rilevante perché il giudice ha posto a fondamento della condanna la deposizione di (OMISSIS) in relazione al deposito incontrollato di rifiuti.

2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto il vizio di contraddittorieta’ della sentenza (recte della motivazione) rispetto alle dichiarazioni del teste (OMISSIS) il quale ha dichiarato che rispetto alle piastrelle rinvenute e sequestrate “non abbiamo avuto riscontro del fatto che provenissero dall’albergo” ed ha confermato in udienza che l’imputato riconobbe la moquette e la scatola quale proveniente dall’albergo.

Si tratta di una circostanza rilevante perche’ l’imputato e’ stato condannato per tutto il materiale rinvenuto mentre non tutto proviene dall’albergo del ricorrente; inoltre, se l’ (OMISSIS) avesse realmente effettuato lo scarico non avrebbe riconosciuto in buona fede la moquette e la scatola e neppure dato indicazioni su colui che avrebbe dovuto provvedere allo smaltimento del materiale se gli avesse ordinato uno smaltimento illegale.

La difesa quindi ha osservato che il giudice non ha dato alcun rilievo al fatto che l’ (OMISSIS) ha querelato il (OMISSIS) e la (OMISSIS) per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari tanto che li ha ritenuti attendibili.

In ogni caso, secondo la difesa, non e’ emersa la prova della penale responsabilita’ dell’imputato perche’ nessuno ha visto chi ha effettuato lo scarico (se il ricorrente, terzi da lui incaricati o altro), e per il contenuto delle dichiarazioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), gia’ prima riportate.

3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto il vizio di contraddittorieta’ della motivazione rispetto alla valutazione di falsita’ delle dichiarazioni della teste (OMISSIS), moglie del ricorrente, perche’ in contrasto con le prove acquisite in dibattimento.

La difesa ha rilevato che le dichiarazioni della teste (OMISSIS) sono documentalmente riscontrate quanto ai manutentori ( (OMISSIS) nel 2014 e (OMISSIS) detto (OMISSIS) nel 2015; cfr. i documenti prodotti dalla difesa), che si occupavano anche dello smaltimento (sul punto cfr. la deposizione della teste (OMISSIS), quanto ai conferimenti in discarica da parte di (OMISSIS)), sui materiali tolti nel corso dei lavori.

La difesa ha rilevato che la frase ritenuta falsa e’ in realtà un giudizio espresso dalla teste che riteneva che i piatti doccia potessero essere smaltiti in discarica e pertanto non può ritenersi falso.

La difesa (pagine 11 e 12 del ricorso) ha quindi effettuato la sua ricostruzione del fatto, ritenendo l’ultimo manutentore ( (OMISSIS)) l’autore dello sversamento dei rifiuti.

4. Con il quarto motivo di ricorso (punto 3, pagine 12-15) la difesa ha affermato l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, del dolo o della colpa, non essendo emerso che il ricorrente sia l’autore materiale dello sversamento, o abbia incaricato terzi di effettuarlo ne’ che lo sversamento sia avvenuto per un suo difetto di vigilanza, avendo il ricorrente creduto in buona fede a (OMISSIS) quanto allo sversamento in discarica da quest’ultimo effettuato.

5. Con il quinto motivo la difesa ha dedotto l’errore del giudice nella determinazione della pena e nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Rileva la difesa di aver chiesto il minimo della pena ed i benefici di legge; invece l’imputato e’ stato condannato all’ammenda di Euro 9.000 senza sospensione condizionale della pena, ciò nonostante il ricorrente, già prima del dibattimento, avesse provveduto allo smaltimento del materiale rinvenuto, come emerge dai documenti allegati al ricorso.

Essendo l’imputato incensurato, trattandosi di rifiuti non pericolosi, avendo l’imputato smaltito i rifiuti, poteva essere irrogato il minimo della pena o applicata la sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, con il quale la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge, e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 581 c.p.p. perche’ non e’ stato indicato in cosa sia consistita la violazione di legge e neanche quali siano le norme violate.

2. La difesa ha qualificato travisamento del fatto il vizio in cui e’ incorso il giudice: il travisamento del fatto non e’ pero’ in alcun modo deducibile nel giudizio di legittimita’, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv. 253099).

In realta’, facendo riferimento alla mancata valutazione di prove o alla errata indicazione in motivazione delle prove acquisite, la difesa ha inteso dedurre il vizio del cd. travisamento della prova che, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), puo’ essere invocato quale vizio della motivazione sotto i profili della contraddittorieta’ o illogicita’ manifesta.

Il c.d. travisamento della prova si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (quest’ultimo e’ indicato anche quale fenomeno della prova omessa, rilevante e decisiva, cioe’ del vizio di omessa pronuncia rispetto a un significativo dato processuale o probatorio).

Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 3, n. 3141 del 10/12/2013, Rv. 259310, D.V.), anche a seguito della modifica dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione rimane circoscritto al controllo di sola legittimita’; la possibilita’, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorieta’ o la manifesta illogicita’ della motivazione anche da altri atti del processo non le conferisce il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, bensi’ quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova omessa o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata.

Anche di fronte alla previsione di un ampliamento dell’area entro la quale il controllo sulla motivazione deve operare, non e’ mutata la natura del sindacato di legittimita’ che e’ limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non puo’ comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile; per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del giudice del merito.

Quanto poi al vizio del travisamento della prova dichiarativa, invocato dalla difesa, si ha quando abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformita’ tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto: non sussiste invece detto vizio laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. Cass. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774, Del Gaudio e altri).

3. Tutti i motivi con i quali si deduce il travisamento della prova sono manifestamente infondati.

3.1. Quanto al primo motivo, va osservato che nella motivazione della sentenza il giudice ha attribuito rilievo soprattutto alle dichiarazioni rese (OMISSIS) e (OMISSIS) e ha rappresentato che entrambi, in modo concorde e coerente, hanno riferito che “… in epoca compatibile con il rinvenimento dei rifiuti (aprile 2015), (OMISSIS) aveva chiesto al manutentore (OMISSIS), al termine dei lavori di ristrutturazione di alcune camere dell’albergo, di svuotare un furgone dalla moquette e dalle macerie che si trovavano sul cassone e di gettare tali rifiuti nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati. Alla richiesta, udita anche dalla (OMISSIS), seguiva un rifiuto del (OMISSIS), consapevole che tale pratica era vietata. (OMISSIS) replicava allora di non avere i soldi per smaltire correttamente i rifiuti”.

Dalla lettura del passo della motivazione, non fedelmente riportato nel ricorso, emerge allora che il dato temporale – aprile 2015 – si riferisce al colloquio tra il ricorrente ed il manutentore (OMISSIS) e non al ritrovamento dei rifiuti, indicato comunque precisamente nella sentenza, pochi righi prima, nel 22 febbraio 2016, sia con riferimento alla deposizione del teste (OMISSIS) che alla data del verbale di sequestro. Nessun travisamento della prova e’ stato quindi commesso quanto alla data del ritrovamento dei rifiuti, tenuto conto della complessiva motivazione della sentenza.

3.2. Del tutto irrilevante e’ poi la questione sollevata dalla difesa se sia stato trovato un frammento o la scatola intera perche’ nella sentenza non e’ mai indicato che lo sversamento di rifiuti sia avvenuto in estate e non in epoca prossima al ritrovamento.

3.3. Nessun travisamento e’ poi avvenuto quanto alla deposizione del teste (OMISSIS) perche’ e’ lo stesso ricorrente che riporta in nota le dichiarazioni rese dal teste nelle indagini preliminari e confermate in dibattimento; dichiarazioni che hanno un contenuto analogo a quello riportato nella sentenza.

3.4. Quanto alle dichiarazioni di (OMISSIS), deve rilevarsi che la questione, per come dedotta, non rientra nell’ambito del vizio del travisamento della prova perche’ riguarda non il significante, ma il significato, cioe’ il valore probatorio delle affermazioni della teste. Cio’ emerge proprio dal ricorso che riporta le frasi della teste sull’aver assistito ad una discussione avente ad oggetto i rifiuti.

4. Contrariamente poi a quanto afferma la difesa sia nel primo che nel secondo motivo, nella motivazione sono indicate due fonti di prova in base alle quali il giudice ha ritenuto provato che tutti i rifiuti rinvenuti e sottoposti a sequestro siano stati prodotti durante i lavori di ristrutturazione dell’albergo.

Le due prove indicate dal giudice sono il rinvenimento di un frammento del cartone con l’intestazione dell’hotel e la deposizione della teste (OMISSIS) che ha riconosciuto i rifiuti come quelli prodotti durante la ristrutturazione.

Dunque, vi e’ anche una ulteriore fonte di prova, la teste (OMISSIS), non menzionata dalla difesa, che supera anche le incertezze nell’attribuzione delle piastrelle indicate dalla difesa e riferite al teste di p.g., nel motivo 2.

Pertanto, la mancata valutazione del passaggio della testimonianza del teste (OMISSIS) non e’ rilevante, avendo il giudice individuato un’altra fonte di prova, la deposizione della (OMISSIS), sul punto neanche esplicitamente contestata dalla difesa.

5. Alcuna rilevanza ha poi l’omessa valutazione, ritenuta dalla difesa, dei documenti che dimostrerebbero che i lavori sono stati completati da tale (OMISSIS), il quale poi, incaricato dello sversamento in discarica dei rifiuti, avrebbe carpito la buona fede dell’ (OMISSIS).

Va rilevato infatti che tale ricostruzione alternativa non determinerebbe l’assenza di responsabilita’ per la contravvenzione contestata in quanto gli imprenditori rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti o dei preposti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (cfr. Cass. Sez. 3, n. 40530 del 11/06/2014, Rv. 261383, Mangone e altro).

6. Il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ si chiede alla Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio sulla attendibilita’ della testimone laddove la valutazione della credibilita’ del teste rappresenta una questione di fatto che, come tale, non puo’ essere rivalutata in sede di legittimita’, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni.

Contraddizioni manifeste che non si rinvengono perche’ il passaggio della motivazione riporta in realta’ un obbligo, di legge per gli imprenditori quanto allo smaltimento dei rifiuti.

7. Il quarto motivo, indicato al punto 3 del ricorso, nel quale la difesa afferma l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, da pagina 12, e’ del tutto inammissibile perche’ e’ tutto formulato solo con deduzioni di fatto prive di ogni riferimento alla motivazione della sentenza; dunque, e’ anche assente il requisito della specificita’ estrinseca.

8. Il quinto motivo sulla quantificazione della pena e’ inammissibile.

8.1. Il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e’ soggetto da un lato all’obbligo di motivazione e dall’altro all’uso di precisi parametri di riferimento (articolo 133 c.p.), di natura sia oggettiva, perché ancorati alla gravita’ del reato, che soggettiva, relativi alla capacita’ a delinquere del reo. Per le pene pecuniarie, ulteriori parametri di valutazione sono stabiliti nell’articolo 133 bis c.p.. Cio’ affinché si giunga ad una pena, in ragione del parametro costituzionale, fortemente individualizzata in rapporto con le caratteristiche personali dei soggetti destinatari (C. cost. n. 50 del 1980) e all’obiettivo della rieducazione del condannato (C. cost. n. 183 del 2011).

L’obbligo di motivazione e’ previsto dall’articolo 132 c.p. ed impone al giudice di indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale.

Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione il giudice di merito che enunci, anche sinteticamente, la valutazione di uno (o piu’) dei criteri indicati nell’articolo 133 c.p.; non e’ necessaria un’analitica esposizione dei criteri adottati, pur non potendosi far ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla entita’ del fatto e alla personalita’ dell’imputato (Cass., Sez. 6, 18/11/1999 – 9/03/2000, n. 2925).

Pero’, il dovere per il giudice di una specifica motivazione e’ stato ancorato allo scostamento dal minimo edittale. E’ stato ritenuto che l’uso del potere discrezionale del giudice, nella graduazione della pena, e’ insindacabile nei casi in cui la pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, essendo sufficiente in tali casi richiamare criteri di adeguatezza, congruità, non eccessività, di equità e simili.

Cio’ dimostra che il giudice ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 rv. 265283, Scaramozzino: In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non e’ necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p.).

Di recente, la sentenza della sez. 3 della Corte di Cassazione n. 38251 del 2016 (Rv. 267949, Rignanese e altro) ha affermato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non e’ necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo e’ desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena.

8.2. Orbene, nel caso in esame, il giudice si e’ tenuto ben al di sotto della media edittale ed ha correttamente motivato la determinazione della pena, oltre che per la natura non pericolosa dei rifiuti, per la massa di rifiuti, di dimensioni non eccessive.

Ha dunque adoperato il criterio della gravita’ del reato per la determinazione della pena.

La difesa in realta’ pone una censura inammissibile perche’ mira ad una nuova valutazione della congruita’ della pena: inammissibile perche’ nel giudizio di cassazione puo’ valutarsi solo se la determinazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142).

9. E’ invece fondato il quinto motivo sulla mancanza di motivazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena.

Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, quando l’imputato, nel processo di primo grado, ne faccia richiesta in sede di conclusioni (come risulta sia effettivamente accaduto nel caso di specie, nel quale il difensore ha chiesto l’applicazione dei benefici di legge), il giudice ha comunque il dovere di spiegare le ragioni per le quali ritiene di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. Cass. Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Giovanrosa, Rv. 253057), a meno che il beneficio non sia concedibile per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto (Cass. Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583; Cass. Sez. 6, n. 20383 del 21/04/2009, Bomboi, Rv. 243841, con richiamo, in motivazione, ad ulteriori precedenti).

Nel caso in esame il Tribunale ha omesso di pronunciarsi del tutto sulla richiesta dell’imputato e poiche’ non risultano, ne’ dalla lettura della sentenza, ne’ dal certificato penale, fatti astrattamente ostativi alla concessione del beneficio, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla omessa valutazione della richiesta della sua concessione con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio sul punto.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilità o meno all’imputato del beneficio richiesto.

Ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., comma 2 va dichiarata irrevocabile la sentenza impugnata quanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Aosta.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile la sentenza impugnata quanto all’affermazione di responsabilità ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., comma 2.

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