Governo, il messaggio di Saviano a Salvini: “Buffone, non ho paura di te. Sei ministro della malavita” … (Video).

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Lo scontro a distanza tra lo scrittore Roberto Saviano e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, prosegue.

Dopo che il leader del Carroccio ha annunciato di voler dare avvio a verifiche sulla scorta dell’autore di Gomorra, Saviano gli ha risposto con un video che ha pubblicato su Facebook: “E secondo te, Salvini, io sono felice di vivere così da 11 anni? Da più di 11 anni.

Ho la scorta da quando ho 26 anni, ma pensi di minacciarmi, di intimidirmi? In questi anni sono stato sotto una pressione enorme, la pressione del clan dei Casalesi, la pressione dei narcos messicani. Ho più paura a vivere così che a morire così. E quindi credi che io possa avere paura di te? Buffone” è l’inizio del messaggio rivolto al ministro.

In serata, in difesa di Saviano è intervenuto anche il presidente della Camera, Roberto Fico: “L’Italia è il Paese che ha nel suo ventre tre fra le più grandi organizzazioni criminali internazionali: mafia, camorra, ‘ndrangheta.

Tutti i cittadini, gli imprenditori e gli intellettuali che hanno avuto il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata devono essere protetti dallo Stato – ha scritto su Facebook – Spero che al più presto questo male possa essere definitivamente sradicato, diventando così solo un brutto ricordo. In questo modo nessuno dovrà più essere scortato perché finalmente libero.”

Fonte: www.ilfattoquotidiano.it

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Per quanto ci riguarda, in siffatta situazione, si possono ravvisare la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 595 del Codice Penale.

1. Art. 342 codice penale: Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l’offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

Giurisprudenza annotata:

Oltraggio a corpo politico, amministrativo, giudiziario

Al fini della sussistenza del delitto di oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario commesso mediante comunicazione telegrafica, scritto o disegno non è necessario che l’espressione oltraggiosa sin rivolta ad uno dei suddetti consessi al «cospetto del corpo», cioè nel momento in cui essi si trovino riuniti nell’esercizio delle loro funzioni, potendo l’offesa essere effettuata mediante scritti diretti all’autorità protetta, a causa delle sue funzioni (nella specie, l’agente aveva arrecato offesa ai componenti di una sezione del Tar, attraverso una lettera indirizzata al presidente del collegio).

Cassazione penale sez. VI  20 novembre 2006 n. 2804  

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 342 c.p. di oltraggio ad un corpo politico amministrativo o giudiziario, non è necessario che l’espressione oltraggiosa sia rivolta ad uno dei suddetti consessi al “cospetto del corpo”, cioè nel momento in cui essi si trovino riuniti nell’esercizio delle loro funzioni, potendo l’offesa essere effettuata mediante scritti diretti all’autorità protetta, a causa delle sue funzioni.

Cassazione penale sez. VI  20 novembre 2006 n. 2804  

Integra delitto di oltraggio a magistrato in udienza la condotta del difensore che, subito dopo la lettura della sentenza che definisce il processo penale nel quale ha svolto la propria funzione, esprime davanti al collegio giudicante il proprio dissenso per la decisione adottata. (Fattispecie in cui il difensore al termine dell’udienza di appello aveva rivolto un invito ai giudici, pubblicamente ed in loro presenza, ad un corretto esercizio della professione: “la “reformatio in peius” non è prevista dal nostro ordinamento, la professione deve essere fatta con serietà da entrambe le parti”).

Cassazione penale sez. VI  29 settembre 2005 n. 2253  

Il reato di oltraggio ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario previsto dall’art. 342 c.p. non può realizzarsi, anche quando sia commesso mediante scritti, nei confronti di soggetti diversi da quelli costituiti in collegio.

Cassazione penale sez. VI  16 febbraio 2000 n. 4159  

In tema di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, è necessario che l’espressione oltraggiosa avvenga “al cospetto del corpo”, e quindi sia rivolta a uno dei predetti consessi costituiti in collegio per l’esercizio delle relative funzioni. Non integra pertanto il reato l’offesa recata ai vigili urbani da chi, nel compilare il bollettino postale di versamento di una sanzione amministrativa inserisca nella causale di versamento la frase “rapina legalizzata”.

Cassazione penale sez. VI  16 febbraio 2000 n. 4159

In tema di ingiuria a pubblico ufficiale (nella specie, Sindaco) da parte di un avversario politico dell’opposizione, la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica politica non può essere sottoposta ai medesimi limiti propri del diritto di cronaca giornalistica, venendo in considerazione non soltanto i diritti alla libera manifestazione del pensiero ed all’effettiva partecipazione dall’organizzazione politica del paese, ma anche la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo all’interno delle formazioni sociali ove si svolge e si realizza la sua personalità, ed il ruolo di controllo della maggioranza che deve essere assicurato alle minoranze a garanzia del metodo democratico, quale unica forma di determinazione della politica nazionale; ne deriva che va esclusa la rilevanza del limite tradizionale della verità del fatto attribuito, oggetto di critica politica, mentre operano i limiti dell’utilità sociale dell’informazione (cd. pertinenza) e della correttezza dell’esposizione (cd. Continenza).

Pretura Rovereto  30 dicembre 1999

In tema di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario, l’offesa deve avvenire “al cospetto” dell’organo tutelato, costituito secondo le modalità stabilite dalla legge e riunito per l’esercizio delle sue funzioni. Pertanto, non costituisce il reato di cui all’art. 342 c.p. la condotta di un consigliere che, durante una seduta del Consiglio comunale, abbia pronunziato all’indirizzo della giunta la frase “l’amministrazione non vuole portare avanti l’acquisto del palazzo La Motta, perché non ci guadagna niente”.

Cassazione penale sez. VI  30 aprile 1999 n. 8642  

Non è idonea a rendere configurabile il reato di cui all’art. 342 c.p. (oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) l’affermazione fatta nel corso di una seduta del consiglio comunale da un componente del medesimo, secondo cui “l’amministrazione” non vorrebbe dar corso ad una determinata iniziativa “perché non ci guadagna niente”, atteso che, non riferendosi detta affermazione al consiglio comunale (nel quale caso, peraltro, non potrebbe comunque dar luogo a responsabilità per il suindicato titolo di reato, siccome proveniente da un componente del medesimo organo nell’esercizio delle sue funzioni), ma riferendosi invece alla giunta municipale, nella quale si identifica appunto l’amministrazione del comune, non può dirsi che l’offesa sia stata posta in essere “al cospetto” dell’organo cui era diretta.

Cassazione penale sez. VI  30 aprile 1999 n. 8642  

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, qualora l’attività violenta o minacciosa sia posta in essere da un terzo che intenda contrastare l’accompagnamento coattivo di una persona (già identificata) da parte dei carabinieri in una caserma, assumendo l’illegittimità del comportamento dei pubblici ufficiali, non può, comunque, trovare applicazione la scriminante della reazione ad atti arbitrari, in quanto la locuzione usata dal legislatore nell’art. 4 del d.lg.lt. 14 settembre 1944 n. 288, secondo la quale “non si applicano le disposizioni degli art. 336, 337, 339, 341, 342, 343 c.p. quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni”, determina una correlazione indefettibile tra persona che può invocare la scriminante e la vittima dell’arbitrio, nel senso che le due figure debbono essere necessariamente riconducibili al medesimo soggetto e presuppone un rigoroso rapporto causale fra la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e la reazione da parte di colui che l’ha subita.

Cassazione penale sez. VI  11 novembre 1998 n. 404  

Ai fini della sussistenza del reato di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all’art. 342 c.p., è necessario che l’espressione oltraggiosa sia rivolta ad uno dei predetti consessi al “cospetto del corpo”, cioè nel momento in cui essi si trovino riuniti nell’esercizio delle loro funzioni.

Cassazione penale sez. VI  12 maggio 1998 n. 7498.

2. Art. 595 codice penale: Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

In Giurisprudenza:

La diffamazione tramite internet costituisca un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità idoneo a determinare quella maggior diffusività dell’offesa che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio (confermato la condanna per il reato di diffamazione commesso mediante il caricamento in internet in condivisione con gli altri utenti della rete di un file contenete un’immagine attinente la vita privata della persona offesa).

Cassazione penale sez. V  16 gennaio 2015 n. 6785

Non sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario (confermata la responsabilità dell’imputato che in un volantino elettorale aveva accusato le persona offesa di vivere in un clima di illegalità).

Cassazione penale sez. V  31 ottobre 2014 n. 3557.

In ultima:

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
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Per finire:

Roberto Saviano condannato in Cassazione: ha copiato tre articoli in Gomorra

Sentenza-saviano-cassazione

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Interessante risposta, a Saviano, della giornalista Luciana Esposito;

Luciana Esposito, giornalista aggredita e minacciata dalla camorra, nel novembre del 2016 scriveva una lettera a Saviano:

“Due aggressioni fisiche, l’ultima sfociata persino in un tentativo di sequestro di persona, all’incirca 15 denunce sporte dall’inizio del 2016, minacce di morte da parte della madre del boss dei Barbudos, plurimi raid vandalici alla mia auto. Le intimidazioni, le minacce e gli avvertimenti, sono all’ordine del giorno: questi i fatti che sintetizzano il mio lavoro di giornalista, direttrice di un giornale online qualunque […]

Il tutto viene ulteriormente aggravato da un dettaglio che fa la differenza: vivo nel posto in cui lavoro e di cui racconto le malefatte, Ponticelli, quel quartiere che hai intravisto attraverso talune scene di Gomorra […] Eppure, ho scelto di restare e di non fare nemmeno mezzo passo indietro.

[…] Non me ne volere, ma credo che tu non abbia la minima percezione di cosa voglia dire vivere costantemente sotto minaccia […] Eppure, non vivo sotto scorta, le spalle ho imparato a guardarmele da sola, ma non credo che la mia vita valga meno della tua, meno che mai lo penso del mio lavoro.

Mi ha sempre affascinato ed incuriosito il fatto che, invece, tu non subisci questo genere di difficoltà, nonostante ti trovi a raccontare Napoli dall’altro capo del mondo […]

Romanzare la camorra sta mietendo più danni dell’affiliazione stessa, ma per rendertene conto dovresti vivere Napoli da Napoli […]

Se dovesse accadermi qualcosa, tu sei una di quelle persone dalle quali desidero ricevere solo indifferenza: vedermi appioppare uno dei tuoi sermoni, vorrebbe dire gettare fango prima sul mio cadavere e poi sulla credibilità del mio lavoro, più silenzioso del tuo, ma anche assai più sincero e disinteressato …

Fonte: Web