Guida in stato di ebbrezza: il rifiuto del test non sempre è reato (Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza 7 settembre 2017 n. 40758).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE QUARTA PENALE

Sentenza 7 settembre 2017, n. 40758

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. – Presidente –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. COSTANTINI Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.S., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/04/2016 della Corte di appello di Caltanisetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pasquale Gianniti;

udito il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore del ricorrente, avv. Gianluca Amico, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza impugnata, in punto di affermazione di responsabilità, ha integralmente confermato la sentenza 26/11/2013 con la quale il Tribunale di quella città aveva dichiarato la penale responsabilità di B.S. per il reato p. e p. dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7 perchè, in data (OMISSIS), in località (OMISSIS), si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento relativo all’assunzione di sostanze stupefacenti o alcolemiche, a seguito di un controllo della Polizia, mentre era alla guida di un autoveicolo.

In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha sostituito la pena inflitta in primo grado (mesi 3 di arresto ed Euro 1.000.00 di ammenda) con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 per la durata di mesi 3 e giorni 4.

2. Avverso la citata sentenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso il B. denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sua responsabilità penale (al ricorso allega la sentenza della Corte di appello ed il verbale di fon. del 5/05/2013).

Il ricorrente lamenta che entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto provata la sua responsabilità penale sulla base del suo rifiuto a sottoporsi all’alcool test, omettendo di considerare che i Carabinieri intervenuti non potevano accertare il suo tasso alcolemico, atteso che, come dichiarato dal teste M.llo C. M., la loro auto di servizio era sprovvista del sistema per l’alcooltest.

Evidenzia che il suo rifiuto era riferito all’intenzione dei Carabinieri di accompagnarlo presso l’Ospedale di Caltanissetta (posto ad una distanza di circa 10 km dal luogo in cui lui era stato fermato).

3. Il ricorso è fondato.

Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Sez. 4, sent. n. 21192 del 14/3/2012, PM in proc. Bellencin, Rv. 252736), il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici (art. 186 C.d.S., comma 7) non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo.

Tale ipotesi si è verificata nel caso di specie nel quale – premesso che l’art. 186 C.d.S., comma 7 punisce il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 – l’invito (rivolto all’odierno ricorrente) a seguire i carabinieri non era riconducibile: a) nè al comma 3, in quanto i Carabinieri non possedevano l’etilometro; b) nè al comma 4, in quanto i militari non avevano invitato il B. presso il più vicino ufficio o comando.

D’altra parte, il rifiuto opposto dal B. non era stato dallo stesso opposto ai sensi dell’art. 186, comma 5, in quanto di detto disposto difettava un fondamentale presupposto di operatività (ovvero l’accadimento di un incidente stradale).

In definitiva, il rifiuto del B. all’adempimento dell’obbligo di seguire i Carabinieri presso l’Ospedale, sito a molta distanza dal luogo del fatto, non ha integrato la contravvenzione prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 3.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con la formula indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017.