Guida vettura normale con patente speciale: l’assicurazione è comunque valida.

(Corte di Cassazione Civile, sez. VI civile, sentenza 1 aprile 2016, n. 6403)

ORDINANZA

sul ricorso 8650-2013 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO TEDOLDI, LUIGI TEDOLDI, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TESSITURA BONOMETTI S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico B.G., B.L., C.A., B. G., B.P., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA COSTA, per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 511/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega dell’avvocato Tommaso Spinelli Giordano, il quale si riporta.

Svolgimento del processo

E stata depositata la seguente relazione.

“1. La Milano Assicurazioni s.p.a. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Tessitura Bonometti s.r.l., B. G., C.A. in B., B.P. e B.L. per sentirli condannare, in accoglimento dell’azione di rivalsa proposta, alla rifusione della somma di lire 911.300.000, a titolo di risarcimento del danno patito dai terzi trasportati, a seguito di sinistro stradale, verificatosi in data 7 novembre 1993, causato dal conducente assicurato B.G., morto nell’incidente.

La domanda si fondava sulla mancata operatività della garanzia assicurativa, poichè il conducente, portatore di protesi al braccio destro e titolare di patente speciale, guidava, secondo la società attrice, un’autovettura priva degli adattamenti previsti obbligatoriamente a carico del conducente dalla patente stessa.

I convenuti si costituirono in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto vantato dall’attore e, nel merito, chiesero il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Milano accolse la domanda e condannò i convenuti a rimborsare alla Milano s.p.a. la complessiva somma di Euro 449.335,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonchè alla refusione delle spese di lite.

2. Avverso la pronuncia del Tribunale di Milano hanno proposto appello i convenuti soccombenti e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 1 febbraio 2013, ha accolto il gravame e, in totale riforma della sentenza del Giudice di prime cure, ha rigettato la domanda della società di assicurazione, condannandola al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza di appello ricorre la Milano Assicurazioni s.p.a. con atto affidato ad un unico motivo.

Resistono la Tessitura B. s.r.l., B.G., C.A. in B., B.P. e B. L. con un unico controricorso.

4. Osserva il Relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. , in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 125, comma 2, nonchè dell’art. 116 C.d.S., comma 5, nel testo vigente all’epoca dei fatti, in relazione alla L. n. 990 del 1969, art. 18, all’ art. 1362 cod. civ. ed all’art. 2 delle condizioni generali di assicurazione.

5.1 Il motivo non è fondato.

Ha ritenuto la Corte d’appello che il Tribunale avesse erroneamente equiparato l’omesso adattamento tecnico della vettura alla mancata abilitazione alla guida del conducente, così considerando perfezionata la corrispondente condizione ostativa alla copertura assicurativa, di cui all’art. 2 delle condizioni generali del contratto.

La Corte d’appello ha motivato il proprio convincimento sulla circostanza che il conducente del veicolo era titolare di regolare patente di guida seppur speciale, funzionale all’utilizzo di un’autovettura munita degli adattamenti ivi prescritti.

L’assunto fondamentale della società ricorrente, invece, è che la guida di una vettura priva degli adattamenti imposti dalla patente – nella specie, come si è detto, la vittima era portatrice di protesi al braccio destro – sia equiparabile ad una sorta di guida senza patente.

5.2. Si rileva, intanto, che la sentenza impugnata nulla ha detto circa l’effettiva dimostrazione del fatto che la vettura in questione fosse priva dei supporti richiesti, nè il ricorso censura la mancata ammissione delle prove sul punto.

Ciò premesso, si osserva che questa Corte ha affermato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative); ne derivi che, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra un’ipotesi di mera illiceità alla guida (sentenza 25 matto 2010, n. 12728, confermata dalla sentenza 25 settembre 2014, n. 20190).

E che la guida di un veicolo diverso da quello adattato alla specifica mutilazione o minorazione del conducente non sia equiparabile ad una guida senza patente è indirettamente confermato anche dall’art. 125 C.d.S., comma 4, che prevede per questo caso una sanzione amministrativa pecuniaria e neppure il ritiro della patente stessa.

Non è ravvisabile, perciò, alcuna delle prospettate violazioni di legge.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Motivi della decisione

1. La parte ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le seguenti precisazioni.

La clausola contrattuale richiamata dalla società ricorrente e trascritta nel ricorso prevede una formula ampia e generica, come risulta dalla dicitura “l’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore”.

Ciò comporta che la situazione lamentata dalla ricorrente – cioè l’essersi posto B.G. alla guida di un veicolo non adattato alla sua situazione fisica di portatore di protesi al braccio – non può in alcun modo ritenersi equiparabile a quella di chi si metta alla guida senta la patente, avvicinandosi piuttosto ad altre situazioni (quale, ad esempio, l’essersi posto alla guida senza lenti, avendone l’obbligo).

D’altronde l’abilitazione alla guida è una valutazione astratta di idoneità che attesta l’esistenza dei requisiti fisici e psichici, ma nulla ha a che vedere con il concreto comportamento del conducente. E comunque, se pure sussistesse un dubbio, la clausola predisposta dalla società di assicurazione dovrebbe essere interpretata contra stipulatorem ( art. 1370 cod. civ.).

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 .

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 12.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2016