I reati della circolazione stradale – nozione …

Il Codice della Strada – D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 – include al suo interno alcune fattispecie incriminatici di reati penali.

E questo anche perché il Codice della Strada è stato, ovviamente, finalizzato ed informato verso le esigenze della tutela della sicurezza delle persone nella circolazione stradale (articolo 1, comma 1° C.D.S.)

Un primo gruppo di reati è stato recentemente inserito dall’articolo 3, comma 1°, lett. b), del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n.214. Il legislatore ha introdotto, così, due autonome fattispecie di reato: la prima, nell’articolo 9-bis del Codice della Strada, rubricata “Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare”. Invece, la seconda nell’articolo 9-ter del Codice della Strada e rubricata “Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore”.

L’art. 9-bis del Codice della Strada (D.Lvo 285/1992) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne stato autorizzato ai sensi dell’articolo 9 C .D.S.; alla stessa pena soggiace chiunque prende parte alla competizione non autorizzata (comma 1).

Il comma secondo dello stesso articolo prevede, inoltre, che se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni (comma 2).

La fattispecie penale dell’art. 9-bis, al 3° comma, prevede un inasprimento (fino ad un anno) delle pene indicate ai commi 1 e 2 se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

Infine, si puniscono con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000 anche coloro i quali effettuino scommesse sulle gare di cui al sopraccitato comma 1° dell’art. 9-bis C.D.S.

La ratio legis che ha introdotto questo reato è stata proprio quella di sensibilizzare l’educazione stradale e di prevenire le c.d. “stragi del sabato sera” che sono un evento molto diffuso nella società contemporanea. Si tratta di un reato di pericolo, di mera condotta e comune (può essere commesso da chiunque) in cui l’elemento psicologico è proprio quello, al primo comma, del dolo diretto o intenzionale, mentre, invece, del dolo eventuale nell’ipotesi di cui al secondo comma; nella terza ed ultima ipotesi, l’elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo specifico 1. Ritengo che nelle ipotesi di cui ai commi 1° e 3° dell’articolo 9-bis C.D.S. il tentativo sia pienamente configurabile e ammissibile. Si pensi, solo per fare un esempio, al momento in cui alcune pattuglie della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri oppure della Polizia Locale irrompano, durante un normale controllo, nei luoghi dove la competizione illecita sta per iniziare clandestinamente.

Dopo l’accertamento del reato, nei riguardi di tutti coloro che hanno preso parte alla competizione, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI. Invece, se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime oppure la morte di una o più persone la patente viene sempre revocata. Dopo la sentenza di condanna viene sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, a meno che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo (comma 5).

Altra fattispecie penale incriminatrice, inserita nel Codice della Strada, è proprio quella contenente il divieto di gareggiare in velocità con i veicoli a motore (art. 9-ter). L’art. 9-ter del D.Lgs. 285/1992 (inserito dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 151/2003) punisce autonomamente, al 1° comma, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro chiunque gareggia in velocità con i veicoli a motore. Il secondo comma dell’art. 9-ter prevede più gravi sanzioni per tutte le ipotesi in cui dallo svolgimento della competizione derivi la morte di una o più persone o una lesione personale. Nella prima ipotesi si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni mentre, in presenza di lesioni personali la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Valgono per l’art. 9-ter le stesse disposizioni in tema di sospensione e revoca della patente, nonché della confisca dei veicoli previste dall’articolo 9-bis, comma 5.

L’elemento psicologico, anche in quest’ultimo caso, è proprio quello del dolo diretto o intenzionale; si tratta di un reato comune (può essere commesso da chiunque) e di mera condotta dove il tentativo non è configurabile in tutte le ipotesi. Il momento consumativo dei due reati in oggetto coincide, nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 9-bis e nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 9-ter, con l’istante in cui si verificano le lesioni o la morte della persona. Si tratta, dunque, di reati istantanei (cioè a perfezionamento immediato), e da ciò consegue la inconfigurabilità del tentativo per le sole ipotesi degli art. 9-bis (comma 2°) e 9-ter (comma 2°).

Nel caso di cui al secondo comma dell’art. 9-ter l’elemento psicologico è dato dal dolo eventuale anche perché ci troviamo in presenza di un reato di evento. L’interesse, il bene giuridico tutelato in entrambe le ipotesi di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è la vita e l’incolumità fisica delle persone.

Sul piano processuale, il sequestro probatorio disposto dalla Polizia Giudiziaria e convalidato dal Pubblico Ministero di un’autovettura a bordo della quale l’indagato abbia intrapreso una gara di velocità con un altro conducente, va mantenuto per il solo fatto che l’autovettura costituisce il corpus delicti. Ritengo, altresì, che per integrare la fattispecie penale, di cui all’art. 9-ter, sia sempre necessaria una pluralità di agenti che competano tra di loro, in particolare tentando di superarsi l’uno con l’altro in velocità, a prescindere da ogni accordo, tacito o espresso dei conducenti, ma con la cosciente e volontà di competere e quindi del dolo diretto o intenzionale. Si può escludere la sussistenza del reato laddove non risultino provati l’accordo fra i due contendenti per lo svolgimento della gara, né sussistano elementi sintomatici di una condotta di gara, non potendosi ritenere tali la velocità di marcia sostenuta, la condotta di guida imprudente, la circostanza che le auto procedessero nella stessa direzione di marcia, né il fatto che si affiancassero al semaforo.

A questo punto, vado ad analizzare il reato penale collegato all’articolo 100 del Codice della Strada.

Il comma 14° dell’articolo 100 C .D.S. impone di punire chiunque falsifichi, manometta ed alteri le targhe di autoveicoli (anteriormente e posteriormente), di motoveicoli e ciclomotori (solo posteriormente), dei rimorchi (posteriormente per ciò che riguarda i propri dati di immatricolazione oltre ad altra targa ripetitrice dei dati della motrice) e dei carrelli appendice. Si può, altresì, affermare che in tema di violazioni al codice della strada, il fatto di circolare con targhe fabbricate abusivamente, non solo non è stato depenalizzato ed abrogato dall’art. 231 del Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285), ma anzi, a partire dal 1° ottobre 1993 esso è punito più severamente rispetto alla previsione dell’art. 68 del codice previgente.

Il bene giuridico che il legislatore ha tutelato con l’art. 100, comma 14°, Codice della Strada è la fede pubblica attraverso l’incriminazione di condotte materiali idonee a falsificare atti pubblici come le targhe automobilistiche. Quindi, si può ragionevolmente affermare che l’interesse tutelato nel reato de quo è proprio quello della fede pubblica documentale, intesa come speciale fiducia conferita a determinati documenti (c.d. targhe automobilistiche, etc..). Si tratta, altresì, di un reato plurioffensivo poiché da una parte il soggetto passivo è lo Stato (la pubblica amministrazione) e dall’altra le persone fisiche nell’ipotesi in cui si tratta di targhe provenienti da un delitto di furto, riciclaggio ed utilizzate, di conseguenza, su altri veicoli in modo clandestino, improprio.

Di particolare importanza, anche perché ricorrono frequentemente nella società civile, sono i reati contravvenzionali previsti e puniti dagli articolo 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del Codice della Strada. Entrambi gli articoli sono stati rivisti e riscritti dal legislatore in più tempi.

L’articolo 186 C .D.S., al primo comma, stabilisce in modo categorico che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso (abuso) di bevande alcoliche. Si tratta di un reato contravvenzionale penale di competenza del Tribunale ordinario in composizione monocratica, e non del Giudice di Pace, che prevede l’arresto fino ad un mese, un’ammenda da 258 a 1.032 euro oltre che la sanzione amministrativa della sospensione della patente. Per tale reato è prevista anche la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo il 1° ottobre 2003 e da meno di tre anni). Se il conducente è professionale (autista di autobus, di veicoli con rimorchi ecc.) è prevista la revoca della patente. Tuttavia, dal 22 agosto 2005 però, in base all’articolo 130bis, la revoca della patente è prevista anche per tutti coloro che, guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o sotto l’ebbrezza da alcool, provochino la morte di un’altra persona.

La guida in stato di ebbrezza può essere accertata direttamente, con l’etilometro (tasso alcolemico misurato superiore a 0,5 g/l) o con analisi biologiche, ovvero con accertamento indiretto 2 descrivendo i fattori sintomatici 3 dello stato di ebbrezza rilevati esteriormente sul comportamento del soggetto interessato. L’articolo 186, al comma 3°, dispone che al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4° (etilometro ed altro) gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1° e 2°, in base alle direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza delle persone e senza pregiudizio per l’integrità fisica, sono legittimati a sottoporre i conducenti ad accertamenti non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchio portatili.

L’accertamento dello stato di ebbrezza, ai sensi del comma 4, si compie attraverso l’analisi dell’aria alveolare espirata: l’apparecchio attraverso cui viene compiuta la misura della concentrazione alcolica nell’aria espirata si chiama etilometro. Gli agenti e gli ufficiali di Polizia, nel procedere ai predetti accertamenti, devono espressamente indicare nel verbale la notizia di reato (art. 347 c.p.p.), le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, il verbale contenente gli esiti del cosiddetto “alcooltest” non è soggetto al deposito previsto dall’articolo 366 comma primo c.p.p., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente ed indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso (Cass. pen., sez. IV, 28 luglio 2006, n. 26738).

Qualora, invece, i conducenti coinvolti in incidenti stradali siano sottoposi a cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie (pubbliche o private convenzionate). Tali strutture hanno l’obbligo di rilasciare un’apposita certificazione contenente la prognosi delle lesioni che vanno accertate sempre nel rispetto e con le garanzie poste a tutela dei dati personali dal codice della privacy(D.Lgs. 196/2003).

Solo se dagli accertamenti effettuati, ai sensi dei commi 4° e 5°, emerge un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro, la persona interessata è considerata in stato di ebbrezza alcolica per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2°.

Secondo le novità legislative apportate nel Codice della Strada dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge n° 168/2005, il nuovo articolo 130bis C.D.S. dispone la revoca della patente di guida, nell’ipotesi in cui il conducente sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di una o più persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza.

L’altra fattispecie incriminatrice prevista dall’articolo 187 C .D.S. (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) ricalca notevolmente l’articolo 186 C .D.S.

Infatti, anche in questa situazione, chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, e ove il fatta non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste dall’articolo 186, comma 2°. Inoltre, la norma punisce con la stessa pena anche colui che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 2, 3 o 4.

Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dall’articolo 187, comma 2 4, C.D.S. Si deve escludere, quindi, la possibilità che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l’ipotesi di guida in stato d ebbrezza, in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze 5.

A ciò si deve aggiungere che le fattispecie contravvenzionali previste dagli articoli 186 e 187 Codice della Strada hanno ciascuna un proprio campo di applicazione in quanto regolano una specifica e diversa situazione in cui assume importanza la causa dell’alterazione.

Queste puniscono, rispettivamente, chi si pone alla guida in stato di ebbrezza causato dall’uso dell’alcool e chi si pone alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Non può ritenersi che, allorché un soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l’influenza di entrambe le sostanze, si verta in un’ipotesi di concorso formale di reati; si tratta, invece, di azioni ben distinte, solo in parte coincidenti e la cui commissione dà luogo ad un concorso i reati secondo le regole del cumulo materiale.

Un’altra importante fattispecie penale incriminatrice prevista nel Codice della Strada è quella prevista nei commi 6°, 7°, 8° dell’articolo 189 6. La competenza a decidere in merito al reato è del tribunale 7 e l’oblazione non è ammessa. L’articolo 189 C.D.S. punisce al comma 6°, 7°:

6. “Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. (omissis) Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti 9”.

7. “Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. (omissis)

Il comma 8° del medesimo articolo stabilisce, altresì, che se il conducente si ferma e presta soccorso ed assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Infine, il comma 8-bis prevede che se il conducente, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6°, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non gli si applicano più le disposizioni di cui agli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale.

L’elemento psicologico (soggettivo) del reato in oggetto viene punito solo a titolo di dolo e ricorre quando l’utente della strada, al verficarsi di un incidente – idoneo a recare danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso.

Il reato di fuga dopo l’incidente previsto dall’articolo 189, comma 6°, Codice della Strada, è reato omissivo di pericolo ed impone all’utente della strada di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito o comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui sia derivato un danno effettivo alle persone compresa la morte, sempre che l’utente si sia reso conto sia dell’incidente che del danno.

Integra il reato di cui all’articolo 189, commi 1° e 6°, C.D.S. (cosiddetto reato di fuga), anche la condotta 10 di colui che – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie “per pochi istanti”), senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo. La Corte di Cassazione penale, sezione IV, 14 giugno 2006, n. 20235 ha rilevato che il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto.

Infatti, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica ove si ritenesse che il momento temporale della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l’identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo.

In tale reato, previsto dall’articolo 189 commi 6° e 7°, Codice della Strada, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità. Tuttavia, ritengo che la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che è configurabile normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attendere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza. Bisogna aggiungere, altresì, che in caso di incidente stradale con danni alle persone, l’obbligo del conducente di fermarsi e quello di prestare l’assistenza eventualmente occorrente sono tra di loro distinti, per cui la violazione del primo non assorbe quella del secondo.

Infine, anche per il reato di cui all’articolo 189 C .D.S. (Comportamento in caso di incidente) si applicano, ovviamente, e sono fatte salve tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo (sospensione della patente, sanzione amministrativa pecuniaria, ritiro della carta di circolazione ex art. 80 Codice della Strada, decurtazione dei punti dalla patente di guida etc…).


1 Nei reati a dolo specifico l’oggetto del dolo è più ampio: include sia il fatto concreto corrispondente a quello descritto dalla norma incriminatrice, sia l’evento, che l’agente deve perseguire come scopo e la cui realizzazione è irrilevante per la consumazione del reato.

2 L’accertamento della guida in stato di ebbrezza è dimostrabile con qualsiasi mezzo e non soltanto attraverso la strumentazione e la procedura indicata nell’art. 379 del regolamento del Codice della Strada, sicché può costituire prova appagante il risultato del prelievo di sangue del conducente rimasto vittima di un incidente, ancorché effettuato esclusivamente per ragioni cliniche (Giudice di Pace Asti, sentenza del 6 maggio 2002, n. 728).

4 Posto che lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e le procedure indicate nell’articolo 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza quale: la guida irregolare, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso (Cassazione penale, sez. IV, 22 novembre 2002, n. 1124).

5 In proposito si veda la circolare del Ministero dell’Interno del 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42, “Direttive circa l’impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psico-fisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

6 Nell’occasione la Corte ha precisato che la presenza di comportamenti sintomatici dà all’organo accertatore la facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie previste dallo stesso articolo del codice della strada. (Cassazione penale, sez. IV, 14 febbraio 2003, n. 7339 e, nello stesso senso, Cassazione penale, sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 47903).

7 La legge n. 72/2003 ha modificato l’aspetto sanzionatorio dell’omissione di soccorso stradale, lasciando inalterato l’aspetto precettivo del reato.

8 Con la competenza del Tribunale in composizione monocratica è doveroso per la polizia giudiziaria procedere all’arresto in flagranza del reato di cui all’art. 189 C .D.S. ove ricorrano i presupposti della “gravità del fatto ovvero della pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto”, ex art. 381, comma 4, c.p.p.

9 L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi di prestare assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona (Art. 189, comma1, Codice della Strada – Comportamento in caso di incidente).

10 Comma così sostituito dall’articolo 2, comma 1, lett. b), della legge 72/2003, cit. sub nota 1.

11 Nel reato di fuga previsto dall’articolo 189 comma sesto, Codice della Strada, punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, dovendosi riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Cassazione penale, sez. IV, 21 aprile 2006, n. 14222).

Avv. Antonio MEZZOMO