I Trasferimenti d’autorità, dei militari, devono avere sempre una giusta motivazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 8 aprile 2019, n. 2267).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Nicola D’Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2828 del 2013, proposto da

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

G.A.C., rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Alesci, con domicilio eletto presso lo studio Benedetta Rubbi in Roma, via Edgardo Negri, 67;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00172/2013, resa tra le parti, concernente provvedimento di trasferimento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di G.A.C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il Cons. Dott. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Alberto De Carolis su delega di Vincenzo Alesci e l’Avvocato dello Stato Angelo Venturini;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il m.llo C., già in forza alla sezione operativa navale di Formia del Corpo della Guardia di Finanza- sede di Terracina, è transitato – a seguito di inidoneità fisica al servizio navale – nel contingente ordinario del Corpo.

Conseguentemente è stato assegnato, con determina del Comandante regionale del maggio 2012, al gruppo di Formia.

Il sottufficiale ha impugnato il provvedimento avanti al Tar Latina, lamentando la sua mancata assegnazione alla Tenenza di Terracina.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’ adito Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento per difetto di motivazione con riguardo sia alle esigenze di servizio sia alla mancata valutazione degli interessi personali del ricorrente.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dall’Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività, deducendo un articolato motivo di impugnazione.

Si è costituito l’appellato, instando per il rigetto del gravame del quale ha eccepito peraltro l’improcedibilità e l’inammissibilità.

Con ordinanza n. 1890 del 21 maggio 2013 la Sezione ha respinto l’istanza inibitoria, rilevando in particolare il difetto di danno in quanto il sottufficiale aveva chiesto di essere congedato dal giugno 2013.

Come memoria depositata in prossimità dell’Udienza l’amministrazione rappresenta che il sottufficiale – dopo la pubblicazione dell’ordinanza reiettiva così motivata – ha revocato la domanda di congedo.

All’udienza del 28 marzo 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Le eccezioni di improcedibilità dell’appello – all’epoca versate dall’appellato in ragione del suo prossimo pensionamento – non possono più esser prese in considerazione in quanto il sottufficiale ( con un comportamento obiettivamente non lineare ) ha subito revocato la domanda di congedo.

Per quanto riguarda l’eccezione di (parziale) novità dei documenti presentati dall’appellante essa può essere assorbita, in quanto la situazione di fatto – come acclarata in prime cure – è sostanzialmente incontestata e i nuovi documenti offerti dall’amministrazione non sono quindi rilevanti.

Ciò premesso l’appello è fondato e va pertanto accolto, con integrale rigetto del ricorso introduttivo.

Come si è detto sopra, il TAR ha rilevato il difetto di motivazione della determina impugnata sotto un duplice profilo, che l’Amministrazione contesta partitamente.

Per quanto concerne la mancata valutazione della situazione del sottufficiale in quanto prossimo alla pensione e già residente a Terracina ove è proprietario di un immobile, è sufficiente rimarcare in primo luogo che il dipendente stesso ha subito dopo revocato la domanda: tale comportamento rende manifesto l’errore in cui è incorso il TAR, valorizzando contro l’Amministrazione una situazione ( la prossimità del pensionamento) che era invece nella piena disponibilità soggettiva dell’interessato.

In termini piani, l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di ritenere decisiva una situazione ( l’imminente pensionamento) che l’interessato, in via potestativa, poteva in ogni momento modificare sulla base di soggettive valutazioni personali, come di fatto avvenuto.

A ciò deve aggiungersi che notoriamente le due città distano pochi chilometri e sono agevolmente collegate dal trasporto pubblico.

Ne consegue che, per quanto riguarda la omessa valutazione delle esigenze personali, non può condividersi il giudizio negativo del TAR.

Sotto l’altro – e più consistente profilo – il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non ha esternato le ragioni in base alle quali il luogotenente è stato assegnato ad una sede ( Formia) che registrava un esubero nella specifica posizione più accentuato di quello comunque riscontrabile a Terracina.

Sul punto rileva l’Amministrazione da un lato che l’assegnazione del militare, costituendo formalmente un ordine, non necessitava di specifica motivazione; dall’altro che sussistevano comunque ragioni concrete che consigliavano di non alterare la situazione organizzativa esistente a Terracina e di implementare invece la dotazione organica di Formia.

Il mezzo è fondato.

Infatti, come chiarito dal consolidato indirizzo giurisprudenziale della Sezione, in linea generale nel sistema vigente i trasferimenti d’autorità dei militari sono:

a) qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto;

b) strettamente connessi alle esigenze organizzative della Pubblica amministrazione, disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale;

c) sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l’art. 1349, comma 3, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;

d) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato. (ex plurimis IV Sez. n. 3255 del 2018).

Diversamente da come sostiene l’appellante, anche l’assegnazione a seguito di passaggio di contingente ancorché procedimentalizzata dalle pertinenti circolari interne rientra pur sempre, dal punto di vista formale, nel genus dei trasferimenti di autorità e quindi partecipa del regime giuridico di questi.

Infatti, a seguito del giudizio di inidoneità della CMO e previa domanda dell’interessato, l’an ( e cioè il passaggio di contingente) è sostanzialmente vincolato ma il quomodo ( e cioè la concreta individuazione del reparto di assegnazione) rientra pur sempre nella ampia discrezionalità organizzativa del Corpo.

Ciò premesso, nello specifico in seno al ricorso di primo grado il m.llo C. aveva censurato la sua assegnazione a Formia non tanto come irrazionale in sé ma piuttosto come pregiudizievole nei suoi confronti, sul rilievo che – ove assegnato a Terracina – egli avrebbe avuto titolo a comandare o il Nucleo mobile o la Squadra comando, in atto rette da colleghi di minore anzianità.

Oppone sul punto l’Amministrazione che risultava inopportuno assegnare all’interessato, avendo egli presentato domanda di congedo il 26 settembre 2012 sia pure con decorrenza posteriore, compiti di comando per un periodo di durata presumibilmente breve così sovvertendo in via precaria un assetto organizzativo della sede di Terracina reputato ampiamente soddisfacente.

Trattasi, come si vede, di valutazione ampiamente discrezionale che non esibisce profili di illogicità percepibili in questa sede nella misura in cui tiene conto di tutti i profili della vicenda e che dunque – anche volendo prescindere dalle considerazioni generali sopra esposte- non sembra prestarsi alle critiche mosse dal TAR.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata a rigetto del ricorso originario.

Le spese del giudizio sono però compensate, avuto riguardo alle alterne vicende della fase cautelare.

Resta invece a carico di G.A.C. il contributo unificato relativo ai due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso originario.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 8 aprile 2019.