Il 17 agosto 2015 è entrato in vigore il Regolamento UE sulle successioni internazionali, che detta nuove norme in materia di legge applicabile e istituisce il certificato successorio europeo.

A distanza di 3 anni dalla sua emanazione, il 17 agosto 2015 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 650/2012 in materia di successioni internazionali.

La normativa europea, volta ad agevolare le successioni internazionali, detta alcune regole di diritto privato internazionale (in parte deroganti i principi generali) riconoscendo, innanzitutto, maggiore autonomia ai privati in merito alle scelta della legge applicabile, e introducendo il certificato successorio europeo.

ll certificato successorio europeo.

Il Regolamento istituisce (art. 62) il certificato successorio europeo (il cui uso non è comunque obbligatorio e non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi nei diversi Stati membri).

Il certificato servirà a dimostrare la qualità di erede o di legatario, l’attribuzione di beni determinati, i poteri dell’esecutore testamentario o dell’amministratore dell’eredità (art. 63).

Sarà rilasciato da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, individuato secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, su domanda di un erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità (art. 65), in base al procedimento disciplinato dagli artt. 66 e 67.

Il certificato dovrà indicare, tra le altre cose, i dati dell’autorità di rilascio, il numero di riferimento, le ragioni della competenza, la data, le generalità del richiedente, del defunto, dei beneficiari e la legge applicabile (art. 68).

In merito agli effetti del certificato, l’art. 69 stabilisce una serie di presunzioni in merito ai dati emergenti dal certificato stesso, e in particolare che: le persone indicate come erede, legatario esecutore o amministratore possiedano tale qualità, chi esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a riceverli lo faccia correttamente, a meno che non fosse a conoscenza della falsità del suo contenuto o la ignorasse per colpa grave, se una persona è indicata come legittimata a disporre dei beni a favore di un’altra, che quest’ultima abbia acquistato dal soggetto legittimato a meno che non fosse a conoscenza della falsità del suo contenuto o la ignorasse per colpa grave.

L’art. 74 infine dispone che per gli atti o i documenti emessi in un Stato membro ai sensi del Regolamento stesso non è richiesta alcuna legalizzazione né altra forma analoga.

Legge applicabile. Il nuovo Regolamento stabilisce quale criterio per l’individuazione degli organi giurisdizionali competenti a conoscere della successione (art. 4) e la scelta della legge applicabile alla successione (art. 21) il luogo ove il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Resta comunque salva la facoltà di scegliere come legge applicabile quella del Paese di cui si ha la cittadinanza (art. 22).

La nuova normativa demanda poi alla legge che sarebbe applicabile alla successione secondo quanto disposto dal Regolamento se la morte fosse avvenuta, rispettivamente, al momento della disposizioni o della stipula dei patti successori, l’individuazione dei criteri di ammissibilità e validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte (art. 24) e di ammissibilità, validità sostanziale ed effetti vincolanti tra le parti dei patti successori (art. 25).

Sono inoltre disciplinati i procedimenti per ottenere il riconoscimento delle decisioni prese in uno Stato membro negli altri Stati membri (artt. 39-42), l’esecutività delle decisioni (artt. 43-58), nonché degli atti pubblici e transazioni (artt. 59-61).

A cura dell’Avv.to Mezzomo Antonio