Il cleptomane può invocare “vizio di mente”? Per la Cassazione non è una scriminante (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 11 marzo 2019, n. 10638).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

…, omissis …

SENTENZA

sul ricorso presentato da: (OMISSIS), nato a (OMISSIS), il xxxxxx;

avverso la sentenza del 11/1/2018 della Corte d’appello di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marco Dall’Olio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la ‘Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di (OMISSIS) per i reati di furto in luogo di privata dimora e resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda riguarda il furto di vari oggetti da parte dell’imputato all’interno degli uffici parrocchiali di una chiesa e le successive minacce proferite agli operanti intenti a redigere gli atti di rito nei suoi confronti.

In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale riduceva la pena determinata dal Tribunale, pur confermando il giudizio di equivalenza tra la contestata recidiva qualificata e la riconosciuta attenuante del vizio parziale di mente e rigettando la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.

Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento del vizio assoluto di mente, lamentando come i giudici del merito siano limitati a recepire le conclusioni della perizia disposta nel primo grado di giudizio, affermandone la logicità pur in presenza di elementi idonei ad evidenziare come la patologia da cui l’imputato risulta affetto risulti incompatibile con l’affermata capacità, seppur parziale, di intendere e volere.

Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in relazione alla mancata derubricazione del fatto in furto semplice, posto che contrariamente a quanto sostenuto in sentenza teatro del furto non è stata la canonica della chiesa, bensì gli uffici parrocchiali, rimanendo così ingiustificata la loro catalogazione come luogo tipico ai sensi ed ai fini dell’art. 624-bis c.p.

Sempre gli stessi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche senza che venisse considerato il comportamento collaborativo dell’imputato, nonché alla mancata esclusione della recidiva, decisione fondata sulla mera constatazione dei precedenti penali del Dall’Asta e senza valutare il suo accertato stato psichico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato ed in parte inammissibile e deve pertanto essere rigettato.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1 Sulla valutazione della perizia psichiatrica, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, sviluppandosi l’ “iter” diagnostico del perito attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè la percezione dei dati storici e il successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, il giudice è tenuto a discostarsi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando il percorso logico del perito, rende inattendibili le loro conclusioni (Sez. 1, n. 24082 del 16/02/2017, Bounaim, Rv. 270270; Sez. 2, n. 43923 del 11/10/2013, Mosca, Rv. 257313).

Quanto invece al contenuto più propriamente valutativo della perizia, questi è chiamato a fornire una specifica motivazione solo nel caso in cui intenda discostarsi dal parere tecnico e contestarne l’attendibilità sulla base di ulteriori e contrastanti risultanze processuali (e non certo ricorrendo alla sua scienza “privata”), mentre qualora lo condivida è sufficiente, come avvenuto nel caso di specie, che dia conto di averne verificato la intrinseca tenuta logica, confutando gli eventuali rilievi svolti dalle parti in proposito.

2.2 La Corte territoriale, come accennato, ha dato conto – nei limiti che si sono illustrati – delle ragioni per cui ha ritenuto di aderire alle conclusioni del perito circa la natura ed entità del vizio di mente che affligge l’imputato (sindrome cleptomania) ed al fatto che questa non determini la sua incapacità, evidenziando altresì quelle per cui ha ritenuto infondate le obiezioni difensive svolte con il gravame di merito.

Quanto invece all’eccepita acquisizione dell’evidenza dei presupposti per ritenere che il (OMISSIS) fosse affetto da un vizio totale di mente, la censura si risolve nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio, peraltro ancorata a personali valutazioni non scientificamente controllabili, alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito, nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto e della valutazione peritale posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) dell’art. 606 c.p.p.

3. Inammissibile è anche il secondo motivo.

3.1. La Corte territoriale non ha semplicemente collocato il furto nella “canonica” della chiesa, bensì nella “canonica e nei locali adiacenti”, talché il rilievo in tal senso svolto dal ricorrente si rivela manifestamente infondato.

Per il resto le doglianze della difesa risultano generiche, limitandosi alla mera citazione della motivazione di un precedente di questa Corte (Sez. 5, n. 23641 del 29/01/2016, P.M. in proc. Della Gatta, Rv. 266913), che correttamente il giudice territoriale ha ritenuto inconferente, giacché lo stesso esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis c.p. nell’ipotesi in cui i beni sottratti si trovino all’interno della chiesa in senso proprio intesa e quindi nell’edificio propriamente dedicato al culto religioso e per definizione accessibile al pubblico, esattamente il contrario, cioè, di quanto avvenuto nel caso di specie.

4. E’ infine infondato nel suo complesso il terzo motivo.

4.1 Quanto al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, è sufficiente ricordare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, tali circostanze hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore.

4.2. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l’obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716).

5. Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163).

Legittimamente pertanto la Corte ha negato le suddette attenuanti richiamandosi ai precedenti dell’imputato.

6. Con riguardo invece alla invocata esclusione della recidiva, deve evidenziarsi che no la sentenza fornisce più che adeguata e logica motivazione in merito all’espressività dei reati per cui è condanna, mentre deve ricordarsi come per il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità non sussiste incompatibilità tra la recidiva ed il vizio parziale di mente, in quanto quest’ultimo non impedisce di rinvenire nella condotta dell’agente l’elemento soggettivo del dolo (Sez. 6, n. 27086 del 19/04/2017, Banicevic, «Rv. 270408).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma, il giorno 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 11 marzo 2019.