Il conducente che intenda fare retromarcia deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 25 settembre 2018, n. 41357).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – rel. Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CARLA MENICHETTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. GALLI MASSIMO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS), che riportandosi ai motivi chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza in data 22 giugno 2017, riduceva la pena inflitta dal Tribunale di Grosseto a (OMISSIS), responsabile del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, per aver investito, durante una manovra di retromarcia, un’anziana signora che stava transitando sul retro del furgone da lui condotto.

2. I giudici di merito ritenevano sussistente la colpa dell’imputato per aver eseguito una manovra di retromarcia senza essersi prima accertato che l’area retrostante il mezzo fosse effettivamente libera, cosi’ violando l’articolo 105 C.d.S., e consideravano che, ove ciò non fosse stato possibile perché gli specchietti retrovisori non consentivano una completa visibilità, il conducente avrebbe dovuto avvalersi dell’ausilio di una persona a terra che lo guidasse nella manovra.

3. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite i difensori di fiducia, per due motivi.

3.1. Con il primo lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge: la Corte non aveva tenuto conto della circostanza, appurata dal consulente tecnico della difesa, che la carrozzeria del furgone non presentava nessun segno di urto, e dunque era verosimile che l’anziana signora fosse caduta a terra per cause indipendenti dalla manovra del mezzo; il reato non poteva dunque essere qualificato come omicidio colposo aggravato ma ricondotto ad una più lieve ipotesi.

3.2. Analoghe doglianze vengono formulate con il secondo motivo, nel quale si prospetta vizio della motivazione circa la necessita’ da parte dell’imputato di avvalersi nella manovra dell’ausilio di una persona a terra, poiché egli guidava un mezzo omologato che non imponeva tale precauzione.

Il ricorrente si duole infine del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alla durata della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

2. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale si e’ soffermata sulle cause della morte della pedone, evidenziando che dalla espletata istruttoria era emerso che il corpo della donna era stato schiacciato una prima volta dalle ruote dell’autocarro in retromarcia, ed una seconda volta immediatamente dopo, quando l’imputato aveva spostato il mezzo in avanti perche’ si era accorto di aver urtato qualcosa.

La stessa Corte non ha mancato di prendere in considerazione la tesi difensiva, secondo la quale la vittima sarebbe caduta spontaneamente, in quanto la carrozzeria dell’autocarro non presentava il minimo danno, ma ha ritenuto in maniera logica ineccepibile che la mancanza di segni sulla lamiera dell’autocarro fosse compatibile con la corporatura della donna, e che comunque non poteva dubitarsi che la morte fosse dovuta ad uno schiacciamento del corpo, su cui le ruote del mezzo erano passate per ben due volte, stante l’improvvida manovra del conducente.

Costituisce del resto principio consolidato che in tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l’eventuale presenza di un pedone, se non puo’ fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (Sez. 4, n. 8591 del 7/11/2017, Rv.272485; Sez. 4, n.35824 del 27/6/2013, Rv.256959).

3. Proprio sulla “collaborazione di terzi” si incentra il secondo motivo di ricorso, nel quale si evidenzia che il mezzo era dotato di specchi retrovisori ed omologato, ovvero abilitato, alla piena e perfetta circolazione stradale.

Anche tale doglianza e’ palesemente destituita di fondamento e non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata: nonostante la presenza regolamentare di specchi retrovisori, in caso di visuale non libera, come nel caso di specie, il conducente era tenuto ad adottare ogni cautela per compiere in sicurezza la manovra, eventualmente facendosi aiutare da una persona a terra che lo guidasse nello spostamento.

L’articolo 154 C.d.S. impone infatti al conducente che intenda fare retromarcia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.

Nella specie l’attraversamento della pedone era avvenuto in una strada vicina ad un mercato rionale e dunque la manovra dello (OMISSIS) avrebbe dovuto essere particolarmente attenta e cauta poiché nell’area era presumibile la presenza di persone ed altri veicoli.

Tanto ha affermato la Corte territoriale, con motivazione che non si presta a censure e che del resto e’ stata solo genericamente contestata dall’odierno ricorrente.

4. In merito al trattamento sanzionatorio ed alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente, si osserva che la Corte di Firenze ha mitigato sensibilmente sia la sanzione penale sia quella amministrativa, irrogate in prime cure, in considerazione della concessione delle circostanze attenuanti generiche, dell’avvenuto risarcimento del danno e del grado della colpa, ritenuto non di particolare gravita’.

Il ricorrente insiste in un trattamento ancor più favorevole senza addurre elementi che non siano già stati valutati in sede di merito, e pertanto anche sotto questo ultimo profilo il ricorso manifesta tutta la sua infondatezza.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 2.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, nella sede della Corte di Cassazione, il 13 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2018.