Il danno risarcibile dal Fondo di garanzia per le vittime della strada è soggetto ai “massimali minimi di legge” In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, qualora l’assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo Garanzia per le vittime della strada resta assoggettato ai cd. “massimali minimi di legge”.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 giugno 2017, n. 15658)

…, omissis …

Fatto e diritto

Rilevato che, con sentenza resa in data 11/7/2014, la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente riformato la decisione con la quale il primo giudice, in accoglimento della domanda proposta da C.M. , in proprio e quale tutore del marito P.G. , nonché P.S. e P.D. , ha condannato M.R. , la società Puma s.a.s., la Assid s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e la Sai s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada (nelle qualità, rispettivamente, di conducente, proprietaria e compagnie assicuratrici del veicolo investitore), al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito del sinistro stradale in occasione del quale il M. , per propria esclusiva responsabilità, ha investito P.G. , causandone gravissimi danni alla salute;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, confermata l’esclusiva responsabilità del M. nella causazione del sinistro, in accoglimento dell’appello sul punto proposto dalla Fondiaria Sai s.p.a. (già Sai s.p.a.), ha rideterminato gli importi risarcitori riconosciuti in favore degli attori, liquidandoli in misura inferiore rispetto a quella individuata dal primo giudice;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria Sai s.p.a.), sulla base di due motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che la Assid s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi d’impugnazione;

che F.N. , in qualità di socio accomandatario della cessata società Puma s.a.s., resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di ulteriore memoria;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

Considerato, che, con il primo motivo del ricorso principale, la Unipolsai s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d’appello omesso di pronunciarsi in relazione al motivo di gravame formalmente proposto dalla Fondiaria Sai s.p.a. circa la doverosa limitazione dell’esposizione dell’impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada nei limiti del massimale di legge vigente all’epoca del sinistro, eventualmente maggiorato dei soli interessi legali e della rivalutazione monetaria;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, osserva il collegio come l’infondatezza dell’odierna censura discenda dell’applicazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 – 01);

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 19 e 21 della legge n. 990/69 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di limitare la condanna della Fondiaria Sai s.p.a. al solo massimale di legge, eventualmente maggiorato dei soli interessi e della rivalutazione monetaria in relazione alla dedotta mala gestio c.d. impropria;

che il motivo è fondato;

che, sul punto, osserva il collegio come la corte territoriale abbia trascurato di considerare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora l’assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso sta in giudizio per il tramite del suo rappresentante ex lege, costituito dall’impresa designata o cessionaria, resta assoggettato, ancorché questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato dall’ultimo comma dell’art. 21 della legge n. 990 del 1969, in forza del rinvio operato dall’art. 4 del d.l. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti “massimali minimi di legge”, indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati, con il procedimento di cui al secondo comma dell’art. 9 della citata legge, fino alla data di verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, restando, viceversa, esclusa l’operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti dopo quella data (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7247 del 29/03/2006, Rv. 587987 – 01);
che il limite del massimale minimo di legge così individuato può, tuttavia, essere superato nel caso di mala gestio o di ingiustificato ritardo nell’adempimento dell’obbligo risarcitorio gravante sul Fondo di Garanzia, con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi legali e rivalutazione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7247 del 29/03/2006, cit.);

che, conseguentemente, in accoglimento della censura in esame, dev’essere disposta l’integrazione del dispositivo della sentenza impugnata con la previsione del massimale di legge quale limite della responsabilità (in conto capitale) dell’impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, salvo il superamento di tale limite per quanto dovuto, a titolo di mala gestio c.d. impropria, per interessi legali e rivalutazione monetaria;

che, con il primo motivo del ricorso incidentale, la Assid s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 19 e 21 della legge n. 990/69 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale pronunciato la condanna della compagnia ricorrente incidentale in misura superiore al massimale previsto dalle norme di legge richiamate;

che, con il secondo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 19 e 21 della legge n. 990/69, nonché dell’art. 1224 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto colpevole il ritardo della compagnia assicuratrice nella liquidazione del risarcimento del danno e, sotto altro profilo, per non aver liquidato gli importi risarcitori entro i limiti del massimale di legge, superabile, nel caso di mala gestio c.d. impropria, solo limitatamente agli interessi e alla rivalutazione monetaria;

che entrambi i motivi del ricorso incidentale sono infondati;

che, al riguardo, osserva il collegio come, nei confronti della compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, il limite costituito dal massimale previsto dall’art. 21 della legge n. 990/69 deve ritenersi non operante, essendo alla stessa eventualmente applicabile (diversamente dall’impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada) unicamente il limite previsto dal massimale di polizza;

che, peraltro, tale limite (di polizza) può essere altresì superato in relazione agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione monetaria là dove il giudice accerti (come puntualmente avvenuto nel caso di specie) l’effettiva mala gestio c.d. impropria della compagnia assicuratrice nella liquidazione del danno;

che tale ultimo accertamento risulta in questa sede inammissibilmente contestato dall’odierna società ricorrente incidentale, essendosi la stessa limitata all’articolazione di mere censure in fatto, come tali non proponibili in questa sede di legittimità;

che sulla base delle argomentazioni che precedono, rigettati il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale nella sua interezza, e rilevata la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito (non essendo necessaria l’esecuzione di alcun ulteriore accertamento in fatto), disposto il contenimento della responsabilità della Unipolsai s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, in relazione a quanto dovuto, al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria, al limite fissato dall’ultimo comma dell’art. 21 della legge n. 990 del 1969;

che al rigetto del ricorso incidentale segue la condanna della ricorrente incidentale al rimborso, in favore del ricorrente principale e del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

che il parziale accoglimento del ricorso principale giustifica l’integrale compensazione, tra la ricorrente principale e il controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. 

Rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. 

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale; cassa in relazione e, decidendo nel merito, dispone il contenimento della responsabilità della Unipolsai s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, in relazione a quanto dovuto, al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria, al limite fissato dall’ultimo comma dell’art. 21 della legge n. 990 del 1969. 

Condanna la ricorrente incidentale al rimborso, in favore della ricorrente principale e del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte, nell’importo di Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. 

Dichiara integralmente compensate, tra la ricorrente principale e il controricorrente, le spese del giudizio di legittimità. 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.