Il delitto di corruzione richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, ma non e’ determinante il fatto che rientrino pure nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 23 marzo 2018, n. 13854).

(Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 23 marzo 2018, n. 13854)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 04/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANZO ANGELO;

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. ANGELILLIS CIRO per il rigetto del ricorso.

L’avvocato (OMISSIS) del foro di TREVISO difensore d’ufficio di (OMISSIS), dopo discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4/07/2017 il Tribunale di Venezia, modificando il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, ha applicato a (OMISSIS) (tenente colonnello della Guardia di Finanza) gli arresti domiciliari, limitatamente al reato ex articolo 81 c.p., comma 2, articoli 110, 319 e 321 cod. pen. (capo 4 delle imputazioni provvisorie) per avere – ricevendo la promessa (70000 Euro) e in parte la corresponsione (40000 Euro) di denaro e altri beni – favorito (OMISSIS) e (OMISSIS), quali amministratori della (OMISSIS), e (OMISSIS), quale amministratore della (OMISSIS) s.r.l. unipersonale, informandolo su ulteriori attivita’ ispettive sulle societa’ del gruppo.

2. Nel ricorso di (OMISSIS) e nella successiva memoria depositata il 19/01/2018 si chiede annullarsi l’ordinanza per: a) erronea applicazione dell’articolo 273 cod. proc. pen. e articolo 319 cod. pen. e vizio di motivazione, perche’ non sussistono gravi indizi di colpevolezza circa il reato contestato nel capo 4 delle imputazioni provvisorie; b) violazione degli articoli 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere desunto il rischio di recidiva solo dalla gravita’ dei fatti contestati (mentre, peraltro, avrebbe dovuto riservare la sua valutazione all’unica condotta illecita residua che ha riconosciuto a carico del ricorrente) e avere trascurato che (OMISSIS) e’ stato sospeso dalle sue funzioni di pubblico ufficiale e che la risonanza pubblica della vicenda non consente di prefigurare ulteriori attivita’ illecite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Relativamente ai capi 6) e 8), il Tribunale ha parzialmente annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari nei confronti di (OMISSIS) e di altri soggetti.

1.1. Invece, in relazione al capo 4 delle imputazioni provvisorie, il Tribunale ha considerato che nei suoi punti a) e b) si contestano condotte corruttive da parte degli imprenditori (OMISSIS) e (OMISSIS), con l’intermediazione consapevole della commercialista (OMISSIS), nei confronti dei pubblici ufficiali (OMISSIS) e (OMISSIS) (il primo in grado di procurarsi le informazioni sulle future verifiche della Guardia di Finanza e il secondo in grado di influire favorevolmente sulla quantificazione dell’accertamento del debito nei confronti dell’Erario); ma non ha ravvisato elementi per affermare che (OMISSIS) sia stato destinatario di dazioni o promesse e ha ritenuto che, in questo contesto, la condotta di (OMISSIS) andrebbe qualificata ex articolo 346 bis c.p., comma 2, (traffico di influenze illecite da parte di soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale), delitto per il quale e’ prevista un pena non superiore a tre anni (il comma 3 della disposizione non configura un’aggravante a effetto speciale ex articolo 63 c.p., comma 1), per cui, ex articolo 280 c.p.p., comma 2, e articolo 287 cod. proc. pen. non e’ applicabile una misura cautelare (pagg. 65-66).

1.2. Su queste basi il Tribunale ha concentrato le sue valutazioni sulla condotta descritta nel punto c) del capo 4, consistente nel “fare avere notizie circa ulteriori attività ispettive su altre società del gruppo” carpendo le informazioni a un collega, cosi’ violando il segreto di ufficio, e inoltre invitando gli imprenditori a fare sparire la documentazione compromettente, adoperandosi anche per predisporre false dichiarazioni da presentate ai verificatori.

2. Il delitto di corruzione richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, ma non e’ determinante il fatto che rientrino pure nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio: basta che si tratti di un atto o comportamento rientrante nelle competenze del settore all’interno del quale l’agente svolge la sua funzione e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sez. 6, Sentenza n. 23355 del 26/02/2016, Rv. 267060; Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, Rv. 247373).

Peraltro, il concetto di “atto d’ufficio” non deve essere inteso in senso strettamente formale perche’ comprende anche un comportamento materiale che comunque sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata (Sez. 6, n. 17586 del 28/02/2017, Rv. 269831).

Inoltre, la contrarieta’ dell’atto ai doveri di ufficio non necessariamente deve collegarsi alla illegittimita’ dell’atto amministrativo atomisticamente considerato o al contrasto con specifiche prescrizioni, ma puo’ desumersi anche dalla complessiva condotta del pubblico ufficiale, se essa e’ caratterizzata dalla costante violazione dei doveri di fedelta’, onesta’ e imparzialita’ che connotano la funzione amministrativa ex articolo 97 Cost., comma 2, (Sez. 6, n. 35940 del 14/06/2017, non mass.).

Pertanto, configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio lo stabile asservimento del pubblico ufficiale (nel caso in esame un tenente colonnello della Guardia di Finanza) agli interessi personali di terzi, che si traduca in comportamenti che – nel loro complesso -mirino a realizzare l’interesse del privato in contrasto con gli interessi istituzionali (Sez. 6, n. 46492 del 15/09/2017, Rv. 271383; Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 269347; Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Rv. 267634; Sez. 6, n. 9883 del 15/10/2013, dep. 2014, Rv. 258521).

3. Nel contesto sopra richiamato, il Tribunale ha fondato i gravi indizi di colpevolezza della condotta descritta nel punto c) del capo 4 delle imputazioni provvisorie (pag. 66) sul fatto che egli forni’ agli imprenditori (OMISSIS) e (OMISSIS), la notizia, carpita a un collega, che era prossima una nuova verifica nei confronti della societa’ (OMISSIS) invitandoli a fare sparire la documentazione compromettente e che si adopero’ per predisporre false dichiarazioni da presentare ai verificatori, desumendolo dai contenuti delle conversazioni dell’1/03/2016, del 2/03/2016 e del 15/04/2016 (allegato n. 70 della annotazione della Polizia giudiziaria).

Le deduzioni sviluppate nel ricorso non individuano vizi logici o argomentazioni implausibili nelle valutazioni del Tribunale, ma sviluppano considerazioni inerenti al contesto in cui si collocano evidenziando che:

a) (OMISSIS) da almeno un decennio non svolgeva funzioni di ufficiale di Polizia tributaria (pagg. 8-9 del ricorso e correlati allegati) perche’ si occupava, nel Comando regionale del Veneto, di attivita’ amministrative interne, per cui neanche incidentalmente la verifica fiscale rientrava fra le sue attivita’ di sua competenza;

b) manca prova che le utilita’ (Euro 15000 e un rolex) versate dall’imprenditore (OMISSIS) a (OMISSIS) siano il compenso dell’atto contrario ai doveri di ufficio, anzi emerge che erano il corrispettivo di prestazioni (consulenze fiscali e altri incarichi professionali) non penalmente illecite, seppure non consentite (dal punto di vista deontologico e regolamentare, stante la pubblica funzione di (OMISSIS)), in favore di (OMISSIS) (mentre risulta che il denaro dato dalla commercialista (OMISSIS) a (OMISSIS) non proveniva da (OMISSIS)) come desumibile dalla conversazioni intercettate (pagg. 10-11 del ricorso);

c) la dazione di denaro a (OMISSIS) e’ del 19/11/2015 mentre l’asserita rivelazione di segreti di ufficio e’ avvenuta nel febbraio del 2016;

d) le conversazioni indicate dal Tribunale come fonti dei gravi indizi di colpevolezza non indicano che (OMISSIS) rivelo’ l’imminenza di una verifica fiscale ma solo che ne prospetto’ la ovvia possibilità nel prossimo futuro perché nel corso della precedente verifica della (OMISSIS) s.p.a. era emerso che la (OMISSIS) s.r.l. era una società controllante (al 50%) a società sottoposta a verifica.

In altri termini, egli espresse solo una sua valutazione circa le prassi amministrative delle verifiche incrociate perche’ l’effettuazione delle verifiche era previamente conoscibile solo dagli organi della Guardia di Finanza che svolsero le indagini che hanno portato all’arresto di (OMISSIS) (pagg.14-20 del ricorso), come indicato dal fatto che la delega per effettuare la verifica fu conferita oralmente dal Pubblico ministero al Nucleo di polizia tributaria (e non al Comando regionale del Veneto) sicché non poteva essere conosciuta dall’imputato.

Vale ribadire che l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito che si sottrae a censure nel giudizio di legittimita’ se e’ motivata nel rispetto dei canoni della logica e sulla base di non plausibili massime di esperienza (ex plurimis: Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164; Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, dep. 1996, Rv. 205651).

Nel caso in esame, le prospettazioni difensive non valgono a elidere il nucleo della condotta di (OMISSIS) e non si confrontano con quella sua porzione che il Tribunale indica nell’invito agli imprenditori a fare sparire la documentazione compromettente e nell’adoperarsi anche per predisporre false dichiarazioni da presentare ai verificatori. Pertanto il primo motivo di ricorso e’ infondato.

4. Anche il secondo motivo di ricorso e’ infondato.

Il Tribunale ha evidenziato che il contesto criminale nel quale si collocano le condotte ascritte al ricorrente e’ costituito da “un articolato e ben organizzato meccanismo clientelare di tipo trasversale che vede l’Agenzia delle entrate di Venezia ed suoi funzionari apicali coinvolti e compromessi ai massimi livelli (…) un sistematico mercimonio (..) attraverso il mercanteggiamento delle pratiche (…) gli stessi pubblici ufficiali incorruttibili si pongono in libera concorrenza fra loro offrendosi a un prezzo inferiore rispetto a altro funzionario (…) corruzione ambientale (…) in cui sono coinvolti funzionari dell’agenzia ed alti ufficiali della Guardia di Finanza”.

Privo di fondamento risulta l’argomento difensivo secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto “riservare la sua valutazione all’unica condotta illecita residua che ha riconosciuto a carico del ricorrente”, perche’ in realta’ il Tribunale ha ravvisato nelle altre condotte ascritte a (OMISSIS) reati ex articolo 346 bis cod. pen. (pagg. 65 e 82) specificamente connotanti, nel contesto sopra delineato, il rischio di reiterazione di condotte penalmente rilevanti.

Quanto alla addotta – ma peraltro non documentata e, comunque, reversibile – condizione della sospensione dal servizio del ricorrente, va rilevato che la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non e’ impedita dalla sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto di servizio perché l’articolo 274 c.p.p., lettera c), si riferisce alla probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che offendono lo stesso bene giuridico e non gia’ di fattispecie omologhe a quella per cui si procede (Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Rv. 270634; Sez. 6 n. 19052 del 10/01/2013, Rv. 256223; Sez. 1, n. 33928 del 22/09/2006, Rv. 234801).

5. Dal rigetto del ricorso deriva, ex articolo 616 cod. proc. pen. la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.