Il diritto del figlio al mantenimento, sussiste in un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 9 luglio 2018, n. 18008).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28767/16 proposto da:

Z.M., elett.te domic. in Roma, al viale Cortina D’Ampezzo n. 269, presso l’avv. Francesco De Santis, rappres. e difeso dall’avv. Andrea Graziosi, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elett.te domic. in Roma, alla via Poma n. 2, presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 897/2016 emessa dalla Corte d’appello di Bologna, depositata in data 24.5.2016;

udita la relazione del Consigliere, Dott. Rosario Caiazzo, nella camera di consiglio del 13 aprile 2018.

Svolgimento del processo

Z.M. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che, pronunciando il divorzio tra lo stesso appellante e la moglie G.G., pose a suo carico l’obbligo di versare un contributo di Euro 3000,00 per il mantenimento dei tre figli della coppia, tutti maggiorenni, disponendone il pagamento diretto di Euro 1000,00 ciascuno in favore di due dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie (oltre all’obbligo di pagare l’assegno divorzile alla moglie).

L’appellante lamentava (tra l’altro) che il Tribunale avesse disposto il versamento diretto del contributo per il terzo figlio a favore della madre convivente.

La Corte d’appello ha rigettato il gravame, condannando lo Z. al pagamento a favore di G.G. del contributo al mantenimento del figlio G. a far data dal (OMISSIS).

La Corte ha argomentato sul motivo d’appello in conformità del consolidato orientamento di questa Corte, rilevando che: la regola della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, di cui all’art. 337 septies c.c., è suscettibile di deroga qualora il figlio coabiti con uno dei genitori, considerati gli oneri della convivenza gravanti sul genitore; sia il figlio non autosufficiente coabitante con il genitore, sia quest’ultimo sono entrambi legittimati a percepire la somma dovuta (salva una specifica domanda del figlio).

Lo Z. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste la G. con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 337 septies c.c., avendo la Corte d’appello disposto il versamento diretto alla madre della somma liquidata a titolo di mantenimento del figlio convivente, sulla base della sola convivenza, senza che sussistessero gravi e motivate ragioni per escludere il versamento diretto al figlio, da intendere quale unico legittimato a percepire tale somma.

Preliminarmente, sebbene ammissibile a norma dell’art. 360 bis c.p.c., è infondato.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante.

Invero, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l’assegno dall’obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.

In particolare, gli argomenti posti a sostegno del motivo di ricorso fanno leva sul presupposto che l’art. 337 septies c.c., attribuirebbe al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente il diritto esclusivo di chiedere e percepire la somma liquidata per contributo al mantenimento, non prevedendo la norma la legittimazione concorrente del genitore convivente, sicché il giudice dovrebbe motivare il versamento diretto sulla base di gravi ed adeguate ragioni.

Tuttavia, tali argomenti non appaiono tali da poter sovvertire la richiamata giurisprudenza, atteso che il richiamato orientamento è fondato sul presupposto della mancata richiesta del figlio maggiorenne cui è subordinato il pagamento diretto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 3000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e la maggiorazione del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2018.