Il giudice non può compensare le spese tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente basandosi solo sul fatto che la giurisprudenza di merito non è uniforme sull’argomento.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 26 maggio 2016, n. 10917)

In fatto e in diritto

La CTR del Lazio, con sentenza n. 4296/01/14, depositata il 26.6.2014, dichiarava estinto il giudizio promosso da O.F. relativo alla revoca del beneficio prima casa per alienazione dell’immobile senza riacquisto nei termini di legge e compensava le spese, ritenendo che sulla questione nodale del giudizio, relativa all’operatività della proroga di cui all’art. 11 commi 1 e 1 bis l.n. 289/2002, esistevano discordanti precedenti.

L’O. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale l’Agenzia delle entrate ha fatto seguire il deposito di controricorso.

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Rileva che l’esistenza di precedenti discordanti non integra la grave ed eccezionale ragione d’urgenza richiesta dall’art. 92 c.p.c., non potendo operare nel caso in cui la causa era stata definita quando l’esito della lite era dipeso dal riconoscimento del proprio torto da parte dell’Agenzia.

L’Agenzia delle entrate ha dedotto l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è manifestamente fondato a giudizio del Collegio.

Giova ricordare che l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 e successivamente modificato dalla l. n. 69/2009 – applicabile ratione temporis -, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre “gravi ed eccezionali ragioni”, esplicitamente indicate nella motivazione.

La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese “per motivi di equità”, non altrimenti specificati (Cass. n. 21521 del 20/10/2010).

Peraltro, si è chiarito che l’art. 92 cit. costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. n. 2883/2014), pure aggiungendosi che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n. 16037/2014).

Si è pure precisato, di recente, che in tema di compensazione delle spese giudiziali, la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non può essere ricondotta alla nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 applicabile “ratione temporis”, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni – cfr.Cass.n.1521/2016-.

Ora, nel caso di specie la CTR ha giustificato la compensazione delle spese processuali in ragione dei discordanti precedenti sulla questione nodale senza tuttavia fare alcun cenno ad eventuali precedenti giurisprudenziali che in concreto avessero offerto letture discordanti della norma di legge ritenuta decisiva ai fini del giudizio e, specificamente, del tema della proroga dei termini per l’azione di accertamento dell’amministrazione finanziaria per l’ipotesi in cui alla data in cui si è avverato l’evento che ha determinato la perdita dell’agevolazione prima casa sia già spirato il termine per proporre istanza di condono.

La generica indicazione di discordanti precedenti non può tuttavia integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni proprio perché caratterizzata da un’estrema genericità ed aspecificità che non consente di potere richiamare il requisito idoneo a giustificare la compensazione delle spese invece disposta.

Del resto, questa Corte non ha mancato di sottolineare che l’eventuale complessità di un testo normativo e della sua esegesi non giustifica il ricorso al criterio della compensazione, “… fino al momento in cui non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la concreta soluzione assegnata al dubbio interpretativo (vuoi per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa; vuoi per la del tutto insolita connotazione lessicale o sintattica del tessuto letterale della norma) assurga a livello di eccezionale gravità” – cfr.Cass. n.319/2014-.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.