Il mero rifiuto di riconoscere un indennizzo per ingiusta detenzione non viola la presunzione d’innocenza.

(Lorenzetti c. Italia del 10/4/12, Mosian c. Grecia del 31/10/13 e Allen c. Regno Unito [GC] del 12/7/13).

Fu arrestato, processato e prosciolto per una falsa accusa di omissione di soccorso: una ragazza trovata ferita in fondo alla scale dell’immobile, ove risiedeva, lo aveva accusato di averla gettata dal balcone del suo appartamento.

Avviò il procedimento per l’indennizzo da «detenzione preventiva inoperante», ma gli fu rigettato in tutti i gradi di giudizio.

Esclusa la violazione del principio di innocenza (art. 6 co.2), perché lo Stato ha dimostrato il fondamento legale della detenzione preventiva, condicio sine qua non per opporre tale vizio, vista l’ampia casistica prevista dalla CEDU.

Infatti il comportamento tenuto dal ricorrente, il contraddittorio con la donna ed il suo compagno, risultato il vero colpevole e la durata della detenzione limitata alla verifica dei fatti ed all’individuazione del vero responsabile sono compatibili con l’equo processo, legittimando così il rifiuto all’indennizzo.