Il padre non viene informato dell’andamento scolastico del figlio: bocciatura annullata.

(TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza 12 ottobre 2017, n. 312)

…, omissis …

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Considerato che il ricorrente agisce quale esercente la responsabilità genitoriale sul proprio figlio (omissis), chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati per effetto dei quali il ragazzo non è stato ammesso alla classe successiva;

considerato che la mancata ammissione alla classe successiva è così motivata «La situazione dell’alunno è peggiorata nel corso dell’anno poiché ha manifestato poco impegno, scarso interesse e atteggiamenti poco collaborativi.

considerato gli interventi degli insegnanti mirati a recuperare la delicata situazione dello studente egli non si è dimostrato disponibile a concretizzare positivamente con risultati adeguati, aggravando la sua posizione con reiterate assenze»;

considerato che a sostegno della domanda caducatoria viene dedotto quale unico motivo di gravame la violazione ed erronea applicazione degli articoli 2 e 3 D.L. n. 137/2008, degli articoli 1 e 2 D.P.R. n. 122/2009, dell’articolo 2 D.P.R. n. 249/1998, dell’articolo 3 D.P.R. n. 235/2007, e l’eccesso di potere per violazione del POF  (Piano dell’Offerta Formativa) per il triennio 2016-2017/2018-2019 e del Patto di corresponsabilità educativa, per violazione degli obblighi di comunicazione e della circolare prot. n. 5336 del 2.09.2015;

considerato che l’Amministrazione scolastica si è costituita, contestando la prospettazione avversaria e concludendo per la reiezione del ricorso;

considerato che risulta dalla documentazione in atti che la scuola fosse ben consapevole delle difficoltà che il – omissis – incontrava in dipendenza dalla difficile separazione dei genitori, sfociata in una situazione fortemente conflittuale tra i coniugi (cfr. verbale della seduta consiglio di classe del 16.11.2016);

considerato che è parimenti comprovato che la scuola abbia relazionato esclusivamente alla madre in ordine al rendimento scolastico negativo dell’alunno, ben sapendo che era stato disposto l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio;

ritenuto che, così facendo, la scuola abbia violato le precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 5336/2015, volta a tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico;

ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Codice di rito per trattenere la causa in decisione, e avvisato di un tanto i difensori delle parti, alla camera di consiglio del 7 giugno 2017, fissata – previa abbreviazione dei termini processuali, così come espressamente richiesto dal ricorrente – per la decisione sulla domanda cautelare;

il ricorso viene accolto perché manifestamente fondato, in quanto il comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi, così come dallo stesso a suo tempo prospettato nella e-mail inviata alla scuola in data 13.12.2016;

ritenuto, infatti, con un giudizio prognostico ex ante, sulla scorta dell’esito più che positivo con cui si è concluso l’anno scolastico frequentato a Trieste quando il (omissis) è stato seguito dal padre e in ragione delle capacità di recupero dell’alunno evidenziate dall’andamento altalenante del profitto scolastico, che detti rimedi, ove tempestivamente attivati, avrebbero potuto dare buoni frutti;

per l’effetto gli atti impugnati vengono annullati, le spese di giudizio vengono nondimeno integralmente compensate tra le parti in ragione delle peculiarità del caso di specie.

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del (omissis), dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale a e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.