Il permesso di accesso in zona a traffico limitato deve essere collegato alla persona per ragioni di residenza ovvero di svolgimento dell’attività lavorativa (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 22 febbraio 2019, n. 5338).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8570/2016 proposto da:

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MAGNANELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA INNOCENZO XI 8, presso lo studio dell’avvocato DI MEGLIO GIANFRANCO, presso che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 604/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2016 e notificata il 29 febbraio 2016, ha accolto l’appello proposto da B.L. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 59136 del 2011, e nei confronti di Roma Capitale.

1.1. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione della sig.ra B. avverso i verbali di accertamento della violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 7 e 201, (C.d.S.) e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, (reg. es. C.d.S.), elevati a suo carico dalla Polizia Municipale di Roma per accesso in zona ZTL senza titolo autorizzativo.

2. Il Tribunale ha riformato la decisione.

2.1. Rilevato, in premessa, che l’obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto non opera con riferimento alle norme secondarie ed agli atti amministrativi, donde l’onere di allegazione e produzione della parte interessata.

2.1. Quanto al merito dell’opposizione, il Tribunale ha evidenziato che l’appellante accedeva alla zona a traffico limitato con la vettura che aveva acquistato nel marzo 2007 da suo fratello – già titolare di permesso in qualità di residente;

che la vettura era regolarmente munita di permesso, rinnovato in data 14 marzo 2008, con durata quinquennale;

che Roma Capitale non aveva dato prova della allegata intervenuta revoca del permesso in data in data 31 dicembre 2009.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza Roma Capitale, sulla base di due motivi.

4. Resiste con controricorso B.L..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 3 C.d.S., n. 53 (rectius: art. 54), per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato alla vettura e non alla persona del richiedente, per ragioni di residenza ovvero di svolgimento dell’attività lavorativa.

2. La doglianza è fondata.

2.1. La sentenza impugnata muove dall’erroneo assunto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato al veicolo, la cui targa costituisce l’unico elemento identificativo giuridicamente rilevante, e non alla persona.

Se è vero infatti che la targa costituisce l’unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all’accesso, consentendo il controllo (così Cass. 07/10/2015, n. 20130, richiamata dal Tribunale, che ha affermato che il permesso riferito alla targa smarrita non vale per la targa nuova, rimanendo il veicolo identico dal punto di vista materiale ma non giuridico, una volta effettuata la nuova immatricolazione), ciò non vuol dire che il permesso acceda al veicolo, di modo che il trasferimento del veicolo comporti anche quello del permesso.

Peraltro, e diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il giudice deve conoscere la normativa regolamentare adottata dal comune di riferimento per disciplinare l’accesso in zone ZTL, eventualmente richiedendo al comune stesso la documentazione necessaria, essendo evidente che solo all’esito della compiuta ricognizione della disciplina applicabile al caso concreto diventa possibile valutare la sussistenza o non della violazione contestata, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo.

3. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo motivo relativo al regime delle spese di lite, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che riesaminerà la domanda provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2019