Il primo caso di “Divorzio Social”: in caso di irreperibilità del convenuto, la convocazione in giudizio può essere notificata tramite messaggio privato su Facebook (nota a Baidoo v. Blood-Dzraku 2015 NY Slip Op 25096, 27 March 2015)

Divorce Action – Facebook – Service of process –  Absconding Defendant

Azione di divorzio – Facebook – Notifica processuale – Irreperibilità del convenuto

“it would appear that the next frontier in the developing law of the service of process over the internet is the use of social media sites as forums through which a summons can be delivered” – “Sembrerebbe che la prossima frontiera nello sviluppo della legge sulla notifica processuale su internet sia l’uso dei siti di social media come forum attraverso i quali un atto di citazione può essere consegnato”

“a concept should not be rejected simply because it is novel or non-traditional. This is especially so where technology and the law intersect” – “un concetto non dovrebbe essere respinto semplicemente perché è nuovo o non tradizionale. Questo è particolarmente vero laddove la tecnologia e la legge si intersecano”

“service by Facebook, albeit novel and non-traditional, is the form of service that most comports with the constitutional standards of due process” – “la notifica tramite Facebook, anche se nuova e non tradizionale, è la forma di notifica più confacente alle norme costituzionali del giusto processo”

Riferimenti normativi:

N.Y. CVP. LAW § 308: NY Code – Section 308 [5]; N.Y. DOM. LAW § 232: NY Code – Section 232 [a]

Abstract

Un’infermiera ghanese residente nello Stato di New York, intenzionata a divorziare, deve fare i conti con il netto rifiuto del marito sfociato nell’irreperibilità dello stesso (non ha una residenza né un posto di lavoro) e della sua indisponibilità espressa a vedersi notificata in alcun modo la convocazione in Tribunale per il giudizio di divorzio.

Il Giudice adito si trova a dover giudicare sull’ammissione della notifica della convocazione in giudizio attraverso l’inoltro di un messaggio privato su Facebook al convenuto, essendo il social network l’unico luogo ove le parti comunicavano tra loro.

Attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa la Corte Suprema di New York, pur in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, accoglie l’istanza della ricorrente ritenendo tale metodo di notifica il più compatibile con i principi costituzionali del giusto processo nel caso concreto.

In questa nota l’Autrice ripercorre l’evoluzione della giurisprudenza americana in tema di notifiche processuali che ha portato la Corte Suprema ad un’interpretazione della normativa fortemente innovativa evidenziando, altresì, le criticità nei confronti di un legislatore spesso asincrono rispetto al progresso tecnologico. (1)

1. Introduzione

La legge dello Stato di New York prevede come metodo preferenziale e meglio indicato per notificare al convenuto un ricorso riguardante una causa matrimoniale (2), la consegna personale “a mano” dell’atto. Questo perché la presenza fisica del convenuto in tali giudizi assume notevole rilievo a causa dei riflessi di natura familiare, di status e anche finanziaria, che l’esito di quei procedimenti inequivocabilmente produce.

Qualora la notifica personale “a mano” del convenuto non possa essere effettuata, la  New York Domestic Relations Law prevede la possibilità per l’attore, previa autorizzazione del Giudice, di notificare il ricorso riguardante una causa matrimoniale con i metodi alternativi previsti dalle sezioni 308 e 315 del Civil Practice Law & Rules (CPLR).

Il primo metodo alternativo, spesso definito come “substitute service”, prevede la consegna della convocazione in giudizio ad una persona “di età adatta e discrezione” nel luogo dove ha sede effettiva l’attività lavorativa del convenuto oppure nel luogo di dimora o residenza abituale. Inoltre, il ricorrente deve, entro 20 giorni, spedire la convocazione in giudizio con posta prioritaria in uno dei predetti luoghi designati dalla legge. La busta spedita deve recare la scritta “personale e confidenziale” e non deve evincersi che si tratta di una comunicazione di un avvocato o di un ricorso contro la persona che la riceve (4).

Un altro metodo, noto come “nail and mail service”, prevede l’affissione della convocazione in giudizio alla porta del luogo effettivo di attività, dimora o luogo di residenza abituale  del convenuto e poi, come nel “substitute service”, la spedizione di una copia della convocazione in uno, alternativamente, di tali luoghi (5).

Un terzo metodo di notifica è chiamato “publication service” e prevede che la convocazione in giudizio venga pubblicata su un giornale designato dal tribunale. Tale possibilità può essere concessa se si dimostra che, pur avendo agito con la dovuta diligenza, la notifica non può essere effettuata con uno degli altri metodi prescritti dalla legge (6).

Il CPLR, sezione 308 (5) prevede che il Tribunale possa escogitare ulteriori metodi di notifica della convocazione in giudizio alternativi a quelli espressamente previsti dalla legge, che si adattino alle circostanze del caso concreto (7).

Ciò può essere concesso su istanza di parte attrice e previa “sufficiente dimostrazione” che la notifica personale “a mano”, il “substitute service” e il “nail and mail service” nel caso concreto si rivelassero o si sarebbero rivelati (in astratto) “impraticabili” (8).

La giurisprudenza ha definito lo standard di impraticabilità “di non facile definizione” (9) ma, nonostante questo, non richiede ai fini della concessione dell’istanza ex CPLR 308 (5) la prova della dovuta diligenza, né la prova di aver previamente esperito tutti quanti i metodi di notifica previsti dalla normativa (10).

Il ricorrente, però, sarà tenuto a dar prova di aver fatto dei reali, “ragionevoli” tentativi di notifica (11) anche se il convenuto risiede in un paese straniero (12).

Accertata dal giudice questa “impraticabilità” nell’effettuare la notifica con i metodi “ordinari”, egli potrà ideare un ulteriore metodo plasmato per il caso concreto.

La giurisprudenza, in accordo con i principi costituzionali consolidati, impone solamente la necessità che il metodo ideato dal giudice debba essere “ragionevolmente calcolato, in base alle circostanze, per informare il convenuto della  pendenza dell’azione” (13).

Nel caso oggetto di commento ci si trova davanti ad una situazione nuova, mai prospettata, riguardante il rapporto tra la legge (in questo caso la normativa sulle notifiche alle persone fisiche nelle cause matrimoniali) e l’evoluzione tecnologica e su come la prima debba rincorrere, e adeguarsi, alla seconda.

Per usare le parole del Giudice Cooper J. che ha emanato il provvedimento “viene chiesto al Giudice di andare oltre il porto sicuro della prescrizione di legge per avventurarsi in acque inesplorate senza la luce guida di un chiaro precedente giudiziario”

2. Il caso

Ellanora Arthur Baidoo, infermiera 26enne, si era sposata nel 2009 con Victor Sena Blood-Dzraku con il quale condivideva le origini Ghanesi.

Pur essendosi sposati con rito civile, si erano promessi di celebrare nuovamente le nozze nel loro Paese con rito tradizionale ghanese.

A distanza di brevissimo tempo, però, il marito ha rinnegato tale promessa, disgregando il neorapporto matrimoniale, tant’é che  i due coniugi non hanno mai convissuto insieme, né hanno mai consumato.

A questo punto Ellanora Baidoo ha deciso di divorziare ma il marito, resosi irreperibile, nei colloqui telefonici e via Facebook intercorsi con la donna ha espressamente rifiutato di ricevere personalmente la convocazione in giudizio per il divorzio.

La donna, con l’ausilio di un’agenzia investigativa, non è riuscita a venire a conoscenza di dove il marito si trovasse: l’ultimo indirizzo del convenuto a conoscenza della sig.ra Baidoo corrispondeva a quello di un appartamento lasciato libero nel 2011; In un colloquio telefonico intercorso tra i due, il marito ha dichiarato di non avere fissa dimora, né un posto di lavoro; l’ufficio postale ha riferito di non avere un indirizzo di inoltro dell’uomo, né è risultato essere presente un indirizzo di fatturazione, possedendo egli un cellulare pre-pagato, mentre il Dipartimento dei veicoli a motore ha riferito di non avere in memoria i suoi dati.

Per questo l donna, intenzionata a divorziare, si è presentata dinanzi al Giudice eccependo di essere impossibilitata ad inoltrare la convocazione in giudizio per il divorzio al marito tramite notifica personale “a mano”.

Allo stesso modo, l’attrice ha anche eccepito e tentato di dimostrare che sarebbe stato futile tentare la notifica con il “substitute service” e il “nail and mail service” in quanto tali metodi richiedono la conoscenza di un “luogo effettivo di attività, dimora o luogo di residenza abituale del convenuto” come prescritto dal CPLR 308 [2], [4], informazioni non in suo possesso, nonostante avesse agito diligentemente per cercarle.

Premesso ciò, la sig.ra Baidoo ha fatto istanza al Giudice chiedendo che la notifica della convocazione in giudizio per il divorzio tramite Facebook potesse costituire un metodo adeguato ai sensi del CPLR 308 (5).

Inoltre, sostenendo di non avere altro modo per raggiungere efficacemente il convenuto, ha chiesto che questo metodo di notifica fosse l’unico mezzo attraverso il quale venisse data comunicazione dell’azione di divorzio al convenuto (14).

3. Questioni preliminari e introduttive

Il Giudice Cooper J. nella sua decisione prende innanzitutto in considerazione due questioni preliminari: se la parte attrice abbia dimostrato di non essere in grado di notificare personalmente “a mano” al convenuto la convocazione in giudizio come prescritto dal  DRL § 232 (a) e se possa essere accolta l’eccezione di “impraticabilità” dei metodi di notifica di cui al CPLR 308 [2] (substitute service) e CPLR 308 [4] (nail and mail service).

Sulla prima questione preliminare il Giudice, considerando le numerose ricerche effettuate dall’attrice (15) , anche per il tramite di agenzia investigativa, volte a trovare il convenuto per notificargli personalmente “a mano” la convocazione per il divorzio, dichiara che la notifica con tale metodo risulta impossibile.

Allo stesso modo accoglie l’eccezione di impraticabilità degli altri due metodi di notifica in quanto non era stato possibile venire a conoscenza di dove risiedesse, alloggiasse o lavorasse il marito dell’attrice.

Di conseguenza, per il Giudice la sig.ra Baidoo ha soddisfatto il suo onere di dimostrare che sarebbe stato impossibile  tentare di notificare al convenuto con i metodi di cui al CPLR 308 [2]  e CPLR 308 [4] (16).

Ma è entrando nel merito dell’istanza formulata dall’attrice che il Giudice “accetta la sfida” di considerare la possibilità di “plasmare” la legge sulla base dell’evoluzione tecnologica, sempre più veloce rispetto all’evoluzione normativa.

L’attrice ha chiesto che l’unico metodo di notifica della convocazione in giudizio per il divorzio al convenuto fosse rappresentato dall’inoltro di tale convocazione in allegato ad un messaggio privato inviato sull’account di Facebook del marito, sostenendo che fosse l’unico mezzo veramente efficace nel caso concreto affinché l’uomo ne potesse avere conoscenza con effetti legali.

Il Giudice è consapevole che tale modalità proposta dall’attrice rappresenta chiaramente un cambiamento radicale rispetto alla nozione tradizionale di ciò che è una notifica processuale ed è conscio di non poter ancorare il proprio ragionamento giuridico a puntuali precedenti giudiziari.

4. Il quadro giurisprudenziale

Fino all’emissione del provvedimento in questa sede commentato, la recente giurisprudenza era divisa sull’ammettere o meno l’utilizzo dei Social Network per effettuare notifiche processuali.

Le pronunce positive, però, hanno sempre ammesso la notifica a mezzo Facebook esclusivamente come metodo aggiuntivo e non, come in questo caso, come metodo esclusivo.

Nel caso Fed. Trade Commn. v PCCare247 Inc. (17) la Corte del distretto meridionale di New York, in linea con i suoi precedenti specifici, ha dichiarato compatibili con i principi del giusto processo la notifica processuale effettuata cumulativamente via e-mail e via Facebook (18) qualora l’attore dia prova della “elevata probabilità” che tali metodi raggiungano il loro scopo e cioè che portino effettivamente il convenuto a conoscenza del giudizio.

Tale sentenza, a sua volta, è stata considerata un precedente nel successivo caso Fed. Trade Commn. v. Pecon Software LTD, et. al. (19), per la sua esaustività definito “the Pecon Opinion“.

Viene ricordato che, ai sensi del Federal Rule of Civil Procedure 4(f)(3), una Corte può autorizzare un metodo di notifica processuale nei confronti di un individuo situato in un paese straniero a condizione che tale metodo non sia vietato da un accordo internazionale e sia compatibile con i principi costituzionali del giusto processo.

La Corte, in questo caso, si è associata all’orientamento giurisprudenziale che già aveva rilevato come la notifica via e-mail non violasse alcun accordo internazionale (20), mentre per quanto riguarda la notifica effettuata tramite Facebook riconosce che nessun trattato internazionale la vieti espressamente (21).

Pertanto, l’unico requisito da soddisfare era la compatibilità di questi metodi di notifica con i principi del giusto processo, oggetto di valutazione discrezionale da parte della Corte.

Tali principi richiedono che il metodo di notifica sia “ragionevolmente calcolato” per informare le parti interessate della pendenza del giudizio affinché possano avere l’opportunità di presentare le loro obiezioni (22).

Avendo l’attore dimostrato che i convenuti utilizzavano con frequenza la e-mail aziendale per la conclusione dei loro affari, viene autorizzato tale metodo di notifica in quanto si è ritenuto “altamente probabile” che i convenuti potessero venire a conoscenza del giudizio, in quanto effettuavano accessi regolari alla loro casella e-mail (23).

Secondo la Corte, come già nel precedente Fed. Trade Commn. v PCCare247 Inc., questa probabilità che i convenuti venissero a conoscenza della notifica risulta essere ancora più alta se al metodo di notifica tramite e-mail si associ quello tramite Facebook, come richiesto dall’attore.

Viene sottolineato, però, che l’utilizzo di Facebook come metodo esclusivo di notifica potrebbe sollevare questioni di compatibilità con i principi del giusto processo (24).

Nel recente caso WhosHere (25) l’attore ha presentato una mozione al Giudice della Corte distrettuale orientale della Virginia chiedendo di poter effettuare la notifica della convocazione in giudizio (26) al convenuto (che, presumibilmente, si trovava in Turchia) tramite e-mail e, cumulativamente, tramite i Social Networks Facebook e LinkedIn.

Mozione accolta dal Giudice, che ha tenuto conto degli utili precedenti costituiti non solo dal già citato caso Fed. Trade Commn. v PCCare247 Inc., ma anche dal caso In re Int’l Telemedia Associates, Inc. (27) nel quale è stato autorizzata la notifica del convenuto per il tramite, cumulativamente, di fax ed e-mail e dai casi Rio Properties, Inc. (28) e Chanel, Inc. v. acheterchanel.com (29) in cui è stata concessa in via esclusiva (per la prima volta) la notifica per il tramite di e-mail.

Per il Giudice Jones l’attore ha sufficientemente dimostrato l’elevata probabilità che in tale circostanza la tale mezzo di notifica si potesse rivelare il più efficace per dar notizia del giudizio al convenuto, avendo l’attore fornito lo scambio di contatti via e-mail con il convenuto e gli screenshot, atti a dimostrare che il convenuto aggiorna e consulta regolarmente i suoi profili Facebook.

La decisione che più si avvicina a quella in commento, citata dallo stesso Giudice Cooper J., è quella resa nel settembre 2014 nel casoNoel B. v Anna Maria A. (30) dalla Family Court dello Stato di New York.

Il caso riguardava una richiesta del padre di cessare il mantenimento nei confronti della figlia a causa della sua intervenuta maggiore età.

In questo caso il padre ha tentato la notifica personale “a mano” alla figlia presso l’ultimo indirizzo a lui noto e ha presentato una dichiarazione giurata (affidavit) in cui affermava di aver fatto numerosi sforzi al fine di localizzare ove si trovasse la figlia, chiamandola al telefono e lasciandole messaggi vocali non ottenendo, però, nessuna risposta.

L’attore rilevava come la figlia avesse un account Facebook attivo a cui accedeva frequentemente e proponeva ai sensi del CPLR 308 (5) di poter effettuare la notifica della convocazione in giudizio per il tramite del Social Network.

Il Giudice Gliedman accoglie l’eccezione di impraticabilità degli altri metodi di notifica previsti dalla legge dello Stato di New York e valuta positivamente la diligenza con la quale l’attore ha tentato di effettuare la notifica con i metodi ordinari.

Rileva, altresì, che l’attore è riuscito ad avere l’ultimo indirizzo conosciuto della convenuta, anche se in quel luogo non lo ha trovato e non vi abita più.

Si legge nel provvedimento come: “Tuttavia, nonostante l’assenza di un effettivo indirizzo fisico, il richiedente ha un mezzo con cui può contattare la Resistente al fine di darle avviso del procedimento e cioè l’esistenza di un account attivo su un social media”.

Lo stesso Giudice Gliedman evidenzia che nessuna decisione precedente in merito alla notifica della convocazione in giudizio a mezzo Facebook è mai stata presa nello Stato di New York, ma sottolinea che altre giurisdizioni lo hanno fatto (31), seppur necessariamente in connessione con altri metodi di notifica.

Pertanto, viene autorizzata la notifica della convocazione in giudizio tramite l’account Facebook della convenuta e nel contempo si dispone che venga effettuata anche la notifica nell’ultimo indirizzo fisico conosciuto della stessa, con la consapevolezza espressa che, nel caso concreto, la maggior possibilità che la convenuta venisse a conoscenza del giudizio è costituita dalla notifica tramite Facebook, mentre la sorte della notifica via posta con il “substitute service” all’ultimo indirizzo conosciuto viene già in partenza definita come “incerta”.

Completa il quadro giurisprudenziale il richiamo ad alcune recenti pronunce che pongono una serie di motivi ostativi sull’utilizzo dei Social Networks come mezzi di notifica processuale.

In particolare, viene citato nel provvedimento oggetto di commento il caso Joe Hand Promotions, Inc. v Shepard (32) in cui l’attore chiedeva alla Corte del distretto orientale del Missouri di poter notificare al convenuto l’atto di convocazione in giudizio tramite “due profili Facebook presumibilmente di proprietà” del convenuto, essendo tale metodo di notifica assimilabile a quello effettuato tramite e-mail.

Netta è stata la risposta del Giudice in quel caso: “Il Missouri non prevede la posta elettronica come forma di substitute service (33). Se l’attore non può effettuare la notifica del processo tramite e-mail, di certo non lo può fare tramite Facebook”.

L’altra pronuncia citata riguarda il recente caso In re Adoption of K.P.M.A., datato 14 ottobre 2014.

In tale occasione, la Corte Suprema dell’Oklahoma si è trovata a giudicare in merito alla revisione di una sentenza di cessazione dei diritti parentali del padre naturale in favore dei genitori adottivi di un minore nato fuori dal matrimonio.

La madre biologica aveva comunicato al padre biologico il suo stato di gravidanza e la maturata intenzione di dare in adozione il nascituro tramite messaggio privato su Facebook che, però, è stato letto dall’ignaro padre solo dopo la nascita e dopo la notifica del procedimento di adozione del figlio.

La Corte dichiara incompatibile con i principi del giusto processo il tentativo di preavviso inviato tramite Facebook, in quanto viene giudicato “un metodo inaffidabile di comunicazione” se l’intestatario dell’account non lo controlla regolarmente o se l’account è stato configurato in modo da non avere la notifica dei messaggi non letti o averla in altro modo (34).

Pertanto, viene affermato che non vi è ragionevole certezza che il destinatario possa ricevere la comunicazione effettuata tramite Facebook.

Anche nel citato caso Fed. Trade Commn. v PCCare247 Inc., come già si è detto, il Giudice, nonostante abbia avallato la possibilità di utilizzare Facebook come metodo di notifica processuale in aggiunta ad altri, ha espresso forti obiezioni di compatibilità con i principi del giusto processo in riferimento all’ uso di Facebook come unico mezzo di notifica processuale, perchè “chiunque può fare un profilo Facebook utilizzando informazioni vere, false, o incomplete e, quindi, non vi è alcun modo per il Corte di confermare se la pagina di Facebook appartiene al convenuto cui deve pervenire la notifica”

5. La decisione

Il Giudice Cooper J., come si è già anticipato, ha ben chiaro che accogliere l’istanza avanzata dalla sig.ra Baidoo ai sensi del CPLR 308 (5) significa andare oltre ciò che il legislatore ha espressamente previsto e oltre ciò che la giurisprudenza aveva fin d’ora, a piccoli passi, ritenuto ammissibile riguardo l’uso di metodi di notifica nuovi, frutto dell’incessante evoluzione tecnologica.

A differenza della pronuncia resa nel caso Joe Hand Promotions, Inc. v Shepard dalla Corte Suprema del Missouri  di diniego dell’utilizzo di Facebook come mezzo di notifica del processo e del caso Fortunato v Chase Bank USA (35) dove l’utilizzo di Facebook all’interno di un giudizio viene giudicato “poco ortodosso a dir poco” e, perciò, negato, il Giudice Cooper J. ritiene che “un concetto nuovo (come è l’utilizzo di Facebook come metodo di notifica della convocazione in giudizio) non dovrebbe essere respinto semplicemente perchè è nuovo o non tradizionale. Questo è particolarmente vero quando la tecnologia e la legge si intersecano. In questa epoca di illuminismo tecnologico, ciò che per ora viene considerato non ortodosso e insolito ha buone probabilità prima o poi di essere accettato e considerato normale o, addirittura, essere considerato obsoleto e passato”.

Continua affermando che, siccome i legislatori hanno spesso tardato a reagire ai cambiamenti dettati dall’evoluzione tecnologica, spetta ai tribunali adeguare le procedure legali alle nuove tecnologie (36) e, citando il caso Rio Properties, Inc. v Rio International Interlink, il primo in cui è stata autorizzato la notifica della convocazione in giudizio tramite e-mail (37), “sono i grandi principi costituzionali su cui è basata la notifica alternativa elaborata dalla giurisprudenza che permettono alle Corti di svincolarsi da metodi anacronistici di notifica e permettono il loro ingresso nel rinascimento tecnologico”.

Pertanto, ritiene non determinante né la mancanza di precedenti giudiziari, né il carattere di novità della notifica a mezzo Facebook. Rilevano esclusivamente i principi costituzionali (38) ai fini della concessione o meno della richiesta della sig.ra Baidoo.

La questione centrale che il Giudice si trova ad affrontare è se il metodo con cui attrice cerca di notificare al convenuto la convocazione in giudizio per il divorzio sia compatibile con i principi del giusto processo in quanto ragionevolmente calcolato, secondo le circostanze, affinché il convenuto ne venga effettivamente a conoscenza o, più semplicemente, per usare le parole del Giudice: “Se la convocazione per il giudizio di divorzio viene inviata a quello che l’attrice dichiara essere l’account di Facebook del convenuto, c’è una buona probabilità che lo riceverà?”.

Il Giudice Cooper J. in maniera scrupolosa ha posto una serie di preoccupazioni già presenti (e considerate motivi ostativi) in altre pronunce, riguardanti la prova dell’effettiva appartenenza dell’account Facebook al convenuto, la possibilità che il convenuto non acceda al proprio account e non legga i messaggi privati e sull’eventuale obbligo di utilizzare un metodo di notifica aggiuntivo secondo le circostanze del caso concreto.

Quanto alla prima preoccupazione posta, il Giudice si dichiara consapevole che dietro il profilo Facebook che l’attrice crede appartenga del convenuto, in realtà si può celare qualcun altro che utilizza le informazioni del marito della sig.ra Baidoo. Pertanto, ha richiesto e ottenuto dall’attrice un’affidavit in cui veniva affermato che l’account Facebook cui la stessa faceva riferimento nell’istanza presentata apparteneva al convenuto.

La sig.ra Baidoo, inoltre, ha allegato copia dei messaggi privati scambiati con il marito tramite Facebook, oltre a copia degli screenshot della pagina del suo account in cui compaiono immagini raffiguranti il sig. Blood-Dzraku.

Per il Giudice: “Se è vero che le dichiarazioni del ricorrente non sono la prova assoluta che l’account appartiene al convenuto, essendo concepibile che l’attrice stessa o qualcuno avrebbe potuto creare una pagina con le informazioni del convenuto e realizzare scambi di messaggi e inserire fotografie, l’attrice ha comunque convinto la Corte che l’account in questione appartiene effettivamente al convenuto”.

La seconda questione posta dal Giudice, riguardante la possibilità che il convenuto non acceda al suo account Facebook in tempo utile per leggere la convocazione in giudizio per il divorzio, è stata superata dal citato affidavit al quale sono stati allegati i frequenti scambi di messaggi privati tra la sig.ra Baidoo e il marito e che dimostrano che egli vi accede regolarmente.

Inoltre, siccome l’attrice è in possesso di un numero di cellulare pre-pagato del convenuto, per il Giudice: “sia lei che il suo avvocato può parlargli o lasciargli un messaggio in segreteria, oppure mandargli un sms che lo avvisa che un’azione di divorzio è stata avviata e che deve controllare il suo account Facebook”.

L’ultima questione posta dalla Corte concerne l’eventuale obbligo o necessità di utilizzare ulteriori metodi di notifica della convocazione in giudizio, in aggiunta a quello tramite Facebook.

A differenza del caso WhosHere, Inc. che ha permesso l’uso dei social media solo in combinazione della notifica tramite e-mail e del caso Noel B. (unica decisione in merito dello Stato di New York) in cui è stata autorizzata la notifica della convocazione in giudizio tramite Facebook in aggiunta alla spedizione della convocazione all’ultimo indirizzo fisico conosciuto della convenuta, in questo caso, secondo il Giudice, la sig.ra Baidoo ha dimostrato di non avere un indirizzo di posta elettronica, né alcun recapito fisico del convenuto, nonostante l’abbia diligentemente cercato, anche per il tramite di un’agenzia investigativa.

Gli unici contatti che l’attrice ha con il marito, salvo qualche sporadica telefonata, sono effettuati tramite Facebook; pertanto, alla luce delle circostanze del caso concreto, per la Corte può essere ritenuto un metodo di notifica ragionevolmente calcolato affinchè il convenuto venga effettivamente a conoscenza del giudizio di divorzio.

Il Giudice Cooper J., inoltre, spiega perchè tale metodo è preferibile (e ad esso non occorre aggiungere) alla “notifica per pubblicazione” possibile ai sensi del CPLR 315 e utilizzato nello Stato di New York fin dai tempi coloniali.

Tale metodo di notifica è quello più frequentemente utilizzato nei giudizi di divorzio quando la notifica al convenuto non può essere effettuata negli altri modi previsti dalla legge e consiste nella pubblicazione della  convocazione in giudizio su uno o più giornali.

Nella presente pronuncia la “notifica per pubblicazione”, seppure pacificamente considerata “non nuova” e “ortodossa”, viene espressamente dichiarata come “una non notifica autorizzata per legge” in quanto le probabilità che il convenuto venga a conoscenza del giudizio per via di tale mezzo sono state giudicate “praticamente nulle” e ciò a prescindere dalla diffusione del giornale scelto per la pubblicazione, in quanto nelle testate come il New York Post e il Daily News (ove, viene sottolineato, i costi di pubblicazione si aggirano intorno ai 1000 dollari a settimana) la pubblicazione avviene in una “sezione oscura del giornale e stampata in caratteri piccoli” con possibilità infinitesimali di raggiungere il suo scopo.

6. Conclusioni

La Corte Suprema di New York, dichiarando sostanzialmente anacronistico il metodo di notifica del giudizio previsto fin dai tempi coloniali nei casi di non reperibilità del convenuto, decide di “fare ingresso nel rinascimento tecnologico” (39).

Viene accolta l’istanza presentata dalla sig.ra Baidoo ai sensi del CPLR, sezione 308 (5) in quanto nel caso prospettato dinnanzi alla Corte: “la notifica tramite Facebook, anche se nuova e non tradizionale, è la forma di notifica maggiormente compatibile con le norme costituzionali del giusto processo”, essendo ragionevolmente calcolata, secondo le circostanze, a dare effettiva conoscenza al convenuto del giudizio.

La modalità concreta di effettuazione della notifica è dettata scrupolosamente dal Giudice e consiste nell’accesso nell’account Facebook dell’attrice da parte del suo avvocato, il quale, dopo essersi identificato con un messaggio privato inviato al convenuto, dovrà mandarne un altro contenente un indirizzo web della convocazione in giudizio oppure una immagine della convocazione stessa inviata in allegato al messaggio. Tutto ciò una volta a settimana per tre settimane consecutive o fino alla conferma della ricezione da parte del convenuto.

Inoltre, è previsto che dopo il primo invio, l’attrice e il suo avvocato devono chiamare e mandare SMS al numero di cellulare pre-pagato del convenuto per informarlo dell’avvenuta notifica tramite Facebook della convocazione per il divorzio.

Tale pronuncia costituisce un’evoluzione del recente caso Noel B. e rappresenta un precedente nella giurisprudenza americana atto a plasmare la normativa tenendo conto dell’incessante evoluzione tecnologica, avendo come unico riferimento i principi costituzionali del giusto processo.

traduzione a cura:

Dott.ssa Alessia Bausone

 

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(1) Scritto da sottoporre a referee.

(2) Action to annul a marriage, action to declare the nullity of a void marriage, action for a divorce, action for a separation.

(3) New York Domestic Relations Law [DRL] § 232 [a].

(4) CPLR 308 [2].

(5) CPLR 308 [4].

(6) CPLR 315.

(7) Weinstein, Korn and Miller, New York Civil Practice , ¶ 308.17 at p. 3-256.72.

(8) Dime Sav. Bank of NY v. Mancini , 169 AD2d 964.

(9) Markoff v South Nassau Community Hosp., 91 A.D.2d 1064, 1065, affd61 N.Y.2d 283.
(10) Hitchcock v. Pyramid Ctrs. of Empire State Co ., 151 AD2d 837; Kelly v Lewis, [220 A.D.2d 485, 485]; Dobkin v Chapman, 21 N.Y.2d 490; Tremont Fed. Sav. Loan Assn. v Ndanusa [ 144 AD2d 660].

(11) Markoff v. South Nassau Community Hosp.,61 N.Y.2d 283, 287 n. 2; Porter v. Porter , 227 AD2d 538, 539.
(12) Tetro v. Tizov, 184 A.D.2d 633, 636, (2nd Dept. 1992), che cita LTD Trading Enterprises v. Vignatelli, 176 A.D.2d 571; Siegel, N.Y. Prac § 75, at 99 [2d ed].

(13) Hollow v Hollow, 193 Varie 2d 691, 696 [Sup Ct, Oswego County, 2002] [citando Mullane v Cent.Hanover Bank & trust Co., 339 US 306, 314 (1950)].

(14) Il caso, per il suo carattere di novità, ha avuto una forte eco mediatica, anche internazionale. Si veda, tra i molti, http://newyork.cbslocal.com/2015/04/06/judge-rules-brooklyn-woman-can-file-for-divorce-via-facebook/;  http://www.nydailynews.com/new-york/brooklyn/exclusive-woman-facebook-serve-divorce-papers-article-1.2174577; http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/04/08/judge-rules-new-york-city-woman-can-serve-divorce-papers-over-facebook/; http://www.people.com/article/woman-divorces-husband-via-facebook; http://www.independent.co.uk/news/world/americas/ellanora-baidoo-judge-says-woman-can-file-for-divorce-by-changing-her-facebook-page-status-to-single-10158082.html.

(15) Come meglio descritte nel paragrafo 2.

(16) Viene citato il caso Franklin Winard, 189 AD2d 717 [1 ° Dept 1993]. In tale occasione, è stato accolta l’eccezione di impraticabilità dei metodi di notifica di cui al CPLR 308 [1,2 e 4] avendo l’attrice evidenziato come l’ultimo indirizzo di residenza del convenuto non equivaleva al luogo di dimora o residenza abituale attuale e avendo la stessa dimostrato di aver effettuato sforzi per ottenere tali informazioni con i mezzi ordinari (es. ricerca di immatricolazione di veicoli a motore), ancorché rivelatesi inefficaci. Questo perchè “una proiezione di impraticabilità ai sensi del CPLR 308 [5] non richiede la prova di aver effettivamente previamente esperito tutte le notifiche di cui al CPLR 308 [1, 2, 4] (v. Tremont Fed. Sav. Loan Assn. v. Ndanusa , 144 AD2d 660).

(17) Fed. Trade Commn. v PCCare247 Inc., 2013 WL 841037 [SD NY, Mar. 7 2013, No. 12 Civ. 7189(PAE).

(18) La Corte ha anche dichiarato che tali metodi di notifica non violano gli accordi internazionali vigenti (ulteriore presupposto necessario per poter concedere il proprio placet all’utilizzo di tali metodi di notifica atipici qualora, come in questo caso, taluni convenuti risiedevano all’estero).

(19) Fed. Trade Commn. v. Pecon Software LTD, et. al., 2013 WL 841037 (S.D.N.Y. Mar. 7,2013); No. 12 Civ. 7186, Dkt. 29.

(20) Viene richiamato in particolare Philip Morris USA Inc. v. Veles Ltd., No. Civ. 2988 (GBD), 2007 WL 725412, at *3 (S.D.N.Y. Mar. 12, 2007) che raccoglie e riepiloga tutti i casi di autorizzazione di notifiche processuali via e-mail.

(21) E che nel caso di specie lo Stato ove risiedevano taluni dei convenuti non ha contestato tale metodo.

(22) Mullane v. Cent. Hanover Bank & Trust Co., 339 US 306, 314 (1950).

(23) Già precedentemente la e-mail è stata definita “un efficace mezzo di comunicazione” in Williams-Sonoma Inc. v. Friendfinder Inc., No. 06-6572, 2007 WL 1140639 (N.D.Cal. April 17, 2007).

(24) Nei confronti di taluni convenuti l’utilizzo della notifica via Facebook (unitamente con quella via e-mail) viene negato perchè l’attore non aveva fornito gli screenshot delle pagine Facebook dei convenuti.

(25) WhosHere, Inc. v Orun, 2014 WL 670817 [ED Va., Feb. 20, 2014, Civ. No. 1:13-cv-00526-AJT-TRJ] richiamato dal caso NovativeTechnologies, LLC, v. Gabriel Reuven Leor, Civil No. JKB-14-3956 (24 Decembter 2014).

(26) Per una causa riguardante violazione del marchio, concorrenza sleale e cybersquatting.

(27) In re Int’l Telemedia Associates, Inc., 245 B.R. 713, 720 (Bankr. N.D. Ga. 2000).

(28) Rio Properties, Inc., 284 F.3d at 1016.

(29) Chanel, Inc. v. acheterchanel.com 2012 WL 3.544.844, a * 3 (SD Fla. 16 Ago 2012).

(30) Noel B. v Anna Maria A., 2014 2014 NY Misc LEXIS 4708 [Fam Ct, Richmond County 2014].

(31) Vengono richiamati i già citati casi WhosHere, Inc. v. Orun e Fed. Trade Commn. v. PCCare247 Inc.

(32) Joe Hand Promotions, Inc. v Shepard, 2013 WL 4058745 [ED Mo, Aug. 12, 2013, No. 4:12cv1728 SNLJ].

(33) Viene precisato che la normativa federale costituita dal Fed. R. Civ. P. 4(e) ritiene ammissibile la notifica tramite e-mail qualora il convenuto si trovi in uno Stato estero, non applicabile al caso di specie.

(34) Es. notifica dell’arrivo del messaggio privato su Facebook tramite e-mail, che può essere solo un indirizzo e-mail collegato all’account,  utilizzato solo per iscriversi sul Social Network e non utilizzato come e-mail principale, frequentemente aggiornata.

(35) Fortunato v Chase Bank USA, N.A., 2012 WL 2086950 [SD NY, June 07, 2012, No. 11 Civ. 6608 (JFK).

(36) New England Merchants Natl. Bank v Iran Power Generation & Transmission Co., 495 F Supp 73, 81 [SD NY, 1980].

(37) Rio Properties, Inc. v Rio International Interlink, 284 F3d 1007, 1017 (9th Cir, 2002).

(38) In particolare la sentenza Mullane v Cent.Hanover Bank & trust Co. cit.

(39) Rio Properties, Inc. v Rio International Interlink cit.

57 thoughts on “Il primo caso di “Divorzio Social”: in caso di irreperibilità del convenuto, la convocazione in giudizio può essere notificata tramite messaggio privato su Facebook (nota a Baidoo v. Blood-Dzraku 2015 NY Slip Op 25096, 27 March 2015)”

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